Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali, stabiliti segnatamente nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, ispira la politica interna ed esterna delle Parti e costituisce un elemento essenziale del presente Accordo, così come gli obiettivi dello stesso.
0.974.221.8
Accordo quadro
tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Burundi concernente la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario
RU 2013 417
Traduzione1
Concluso il 20 aprile 2012
Entrato in vigore mediante scambio di note il 17 gennaio 2013
(Stato 17 gennaio 2013)
il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica del Burundi,
di seguito denominati «Parti»,
intendendo potenziare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi;
desiderosi di rafforzare queste relazioni e di sviluppare una cooperazione solida e fruttuosa tra i due Paesi;
riconoscendo che lo sviluppo di questa cooperazione contribuirà a migliorare la situazione economica e sociale e a promuovere il processo di riforme politiche, economiche e sociali nella Repubblica del Burundi;
ribadendo il loro impegno a favore di una democrazia pluralista fondata sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti dell’uomo;
considerata l’importanza di stabilire un quadro politico legale per la loro cooperazione, basato sul dialogo e su responsabilità reciproche,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Base della cooperazione
Art. 2 Obiettivi e campo di applicazione dell’Accordo
Il presente Accordo espone le modalità generali di tutte le forme assunte dalla cooperazione allo sviluppo tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica del Burundi. Tali modalità saranno applicate ai progetti di cooperazione allo sviluppo sui quali le Parti abbiano raggiunto un’intesa sulla base di accordi specifici. Le Parti promuovono, nell’ambito delle loro rispettive legislazioni nazionali, la realizzazione di progetti di cooperazione nella Repubblica del Burundi. Tali progetti sono intesi a integrare l’impegno della Repubblica del Burundi nel campo dello sviluppo. La Repubblica del Burundi applicherà tali modalità anche alle attività nazionali originate da progetti regionali della cooperazione allo sviluppo cofinanziati dalla Svizzera sia in modo autonomo sia attraverso istituzioni multilaterali, a condizione che venga fatto esplicito riferimento al presente Accordo. Il presente Accordo definisce norme e procedure applicabili alla gestione e all’attuazione di tali progetti. Allo scopo di evitare doppioni e sovrapposizioni con progetti realizzati da altri donatori e garantire la massima efficacia dei progetti, le Parti contraenti forniscono e condividono tutte le informazioni necessarie per un coordinamento efficace. Se un accordo di progetto specifico tra il Governo svizzero e il Governo della Repubblica del Burundi dovesse prevedere attività di cooperazione allo sviluppo che superano il campo di applicazione del presente Accordo, l’accordo di progetto specifico avrà la precedenza sul presente Accordo.
Art. 3 Forme di cooperazione
- La cooperazione può assumere la forma di assistenza tecnica e finanziaria, di aiuto umanitario e soccorsi d’urgenza, oltre che di promozione e consolidamento della pace, ferma restando la possibilità di ricorso contemporaneo a più forme di cooperazione.
- La cooperazione può essere realizzata su basi bilaterali o in collaborazione con altri donatori o organizzazioni multilaterali.
- Le operazioni di cooperazione possono essere affidate a organizzazioni o istituzioni private o pubbliche, nazionali, internazionali o multilaterali.
- La cooperazione tecnica consiste nel trasferimento di know-how mediante formazione e consulenza, nell’erogazione di servizi, nonché nella fornitura di equipaggiamenti e materiale necessari alla realizzazione dei progetti.
- Nel settore della cooperazione tecnica in materia di cooperazione allo sviluppo, la Svizzera è rappresentata dal suo Ufficio di cooperazione.
- L’aiuto umanitario e i soccorsi d’urgenza saranno accordati in funzione delle circostanze e in risposta a necessità urgenti della popolazione vittima di catastrofi naturali o di disastri provocati dall’azione umana riconosciuti a livello internazionale.
- I progetti di aiuto umanitario nella Repubblica del Burundi si rivolgono alle categorie più in difficoltà e contribuiscono nel contempo a potenziare, per quanto possibile, le capacità delle organizzazioni umanitarie locali e nazionali.
- Nel settore dell’aiuto umanitario la Svizzera è rappresentata dal suo Ufficio di cooperazione.
- I progetti in questo settore si rivolgono ad attori statali o non statali operanti a livello internazionale, nazionale o locale e sono volti a rafforzare le loro capacità e a sostenere i processi di promozione e consolidamento della pace nella Repubblica del Burundi.
- Nel settore della promozione e del consolidamento della pace, la Svizzera è rappresentata dal suo Ufficio di cooperazione.
- Tutti gli altri settori di cooperazione non trattati in modo esplicito dal presente Accordo e per i quali le Parti hanno un interesse comune dovranno essere oggetto di un’intesa inserita come clausola aggiuntiva al presente Accordo o di un accordo specifico in forma di protocollo d’Accordo o in qualsiasi altra forma considerata appropriata.
Art. 4 Applicazione
- Le disposizioni del presente Accordo si applicano a:a)progetti convenuti tra le Parti;b)progetti convenuti con associazioni o istituzioni di diritto pubblico o privato di uno dei due Paesi, ai quali le Parti hanno congiuntamente deciso di applicare mutatis mutandis le disposizioni dell’articolo 5;c)progetti che erano in preparazione o in corso di realizzazione prima dell’entrata in vigore del presente Accordo.
- La Parte svizzera ha la facoltà di affidare l’adempimento dei propri obblighi a un organismo esecutivo, del quale avrà precedentemente comunicato il nome alla Parte burundese.
Art. 5 Obblighi
- I rappresentanti dell’Ufficio svizzero di cooperazione, i periti stranieri, il personale e le rispettive famiglie inviati nella Repubblica del Burundi nel quadro del presente Accordo sono tenuti a rispettarne le leggi e le normative interne e ad astenersi dall’interferire negli affari interni del Paese.
- Saranno accordati, per quanto concerne i progetti trattati dal presente Accordo, i privilegi e le immunità di seguito elencati:
- La Repubblica del Burundi accetta che la Svizzera stabilisca il proprio Ufficio di cooperazione a Bujumbura. La Parte burundese accorda all’Ufficio di cooperazione e ai suoi rappresentanti, qualora non siano cittadini della Repubblica del Burundi, i privilegi e le immunità stabiliti dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612 sulle relazioni diplomatiche.
- Allo scopo di agevolare la realizzazione dei progetti di cooperazione, la Repubblica del Burundi esonera da imposte, dazi doganali e altri oneri legali tutti gli equipaggiamenti, i servizi, gli autoveicoli e il materiale fornito gratuitamente dalla Parte svizzera nonché il materiale importato temporaneamente necessario alla realizzazione dei progetti in virtù del presente Accordo quadro e autorizza la loro riesportazione alle stesse condizioni.
- La Repubblica del Burundi esonera gli organismi esecutivi incaricati delle realizzazioni di un progetto dal pagamento di qualsiasi imposta o tassa sul reddito, sui benefici o sul patrimonio derivanti da remunerazioni o acquisizioni nel quadro del progetto considerato.
- La Repubblica del Burundi concede i permessi necessari all’importazione temporanea dell’equipaggiamento richiesto per realizzare i progetti in virtù del presente Accordo.
- La Repubblica del Burundi semplifica le procedure di trasferimento di valuta estera per i progetti e per il personale espatriato.
- I periti stranieri e il personale straniero incaricato di realizzare i progetti in virtù del presente Accordo e le loro famiglie sono esentati da ogni imposta sul reddito e sul patrimonio, come pure da ogni tassa, dazio doganale o altro onere applicabile agli effetti personali. Saranno autorizzati a importare i loro effetti personali (utensili domestici, autoveicoli ed equipaggiamento professionale e personale) e a riesportarli alla fine del loro mandato.
- Nel quadro delle proprie disposizioni nazionali, la Repubblica del Burundi concede a titolo gratuito al personale espatriato e alle loro famiglie i visti d’entrata multipli e i permessi di residenza e di lavoro richiesti a norma di legge.
- La Repubblica del Burundi assiste i periti e il personale stranieri nell’attuazione dei loro compiti e fornisce loro la documentazione e le informazioni necessarie.
- La Repubblica del Burundi non riterrà i periti e il personale stranieri responsabili dei danni causati nell’esercizio delle loro funzioni, salvo premeditazione o negligenza grave di questi ultimi.
- La Repubblica del Burundi garantisce la sicurezza dei rappresentanti, dei periti stranieri nonché del personale dell’Ufficio di cooperazione e delle loro famiglie e ne facilita il rimpatrio.
- La Repubblica del Burundi accetta, per quanto concerne le procedure di pagamento relative ai progetti di aiuto finanziario, che vengano designati, previo accordo dei partner di ciascun progetto, agenti finanziari operanti per conto dei partner burundesi del progetto. Per i pagamenti in valuta locale e/o per la creazione di fondi di contropartita potranno essere aperti conti speciali presso tali agenti, conformemente alla legislazione della Repubblica Burundi. L’assegnazione delle somme depositate su tali conti è di competenza delle Parti coinvolte nel progetto in questione.
Art. 6 Clausola anticorruzione
Le Parti contraenti condividono un interesse comune nella lotta contro la corruzione che pregiudica la buona gestione degli affari pubblici, nonché l’impiego appropriato delle risorse destinate allo sviluppo e compromette una concorrenza trasparente e aperta basata sui prezzi e sulla qualità. Le due Parti si impegnano pertanto a unire i propri sforzi per lottare contro la corruzione e attestano in particolare quanto segue: nessuna offerta, nessun dono o pagamento, remunerazione o vantaggio di qualsiasi natura considerato come un atto illecito o una pratica di corruzione è stato o sarà accordato a chiunque, direttamente o indirettamente, come contropartita della concessione di mandati o dell’esecuzione del presente Accordo. Qualsiasi atto di tale natura costituisce un motivo sufficiente per giustificare l’annullamento del presente Accordo o per adottare qualsiasi altra misura correttiva necessaria prevista dalla legislazione applicabile.
Art. 7 Coordinamento e procedure
- Ciascun progetto previsto dal presente Accordo sarà oggetto di un accordo specifico tra i partner del progetto; tale accordo disciplina in dettaglio i diritti e gli obblighi dei singoli partner del progetto.
- Le Parti contraenti si impegnano a informarsi reciprocamente in modo dettagliato sui progetti realizzati nell’ambito del presente Accordo. L’Ufficio svizzero di cooperazione assicurerà le relazioni con le autorità della Repubblica del Burundi volte a garantire il coordinamento generale della cooperazione prevista dal presente Accordo.
- Da parte della Repubblica del Burundi, il coordinamento generale sarà garantito, a nome del Governo della Repubblica del Burundi, dal Ministero delle relazioni esterne e della cooperazione internazionale.
- Da parte della Svizzera, l’applicazione del presente Accordo sarà assicurata dall’Ufficio svizzero di cooperazione, dall’Ambasciata di Svizzera o da altro rappresentante ufficialmente designato, operante a nome della Svizzera.
Art. 8 Disposizioni finali
Fatto a Bujumbura, il 20 aprile 2012, in due esemplari originali in lingua francese.
- Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui entrambe le Parti si saranno notificate vicendevolmente l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e l’entrata in vigore dei trattati internazionali. A partire da tale data, il presente Accordo sostituirà l’Accordo del 19 novembre 19693 di cooperazione tecnica e scientifica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Burundi.
- Il presente Accordo resterà in vigore fino a che una delle due Parti non notificherà all’altra per scritto, con almeno sei mesi di anticipo, la volontà di denunciarlo.
- Il presente Accordo può essere emendato o completato di comune accordo con uno scambio scritto.
- In caso di denuncia dell’Accordo, le disposizioni di quest’ultimo continueranno a essere applicate a tutti i progetti convenuti in data antecedente la denuncia.
- Il presente Accordo si applica retroattivamente agli accordi tra le Parti concernenti progetti in corso di esecuzione e ai progetti in preparazione prima della sua entrata in vigore.
- In caso di mancato rispetto dei principi cui è fatto riferimento nell’articolo 1, ciascuna delle due Parti ha la facoltà di adottare le opportune misure. Prima di procedere, la Parte che intende adottare tali misure fornisce all’altra Parte, salvo in caso di particolare urgenza, tutte le informazioni necessarie a un’analisi approfondita della situazione volta a individuare una soluzione.
- Nella scelta delle misure da adottare dovrà essere data la preferenza a quelle meno dannose per l’applicazione del presente Accordo. L’altra Parte sarà tempestivamente messa al corrente delle misure adottate.
- Le Parti convengono di risolvere per via diplomatica le eventuali controversie risultanti dall’applicazione del presente Accordo.
Per il Jacques Pitteloud | Per il Laurent Kavakure |