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0.974.223.4

Accordo
di cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Capo Verde

RU 1988 786

Traduzione1

Concluso il 24 febbraio 1987

Entrato in vigore il 24 febbraio 1987

(Stato 24 febbraio 1987)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Capo Verde,

detti qui di seguito «Parti contraenti»,

animati dal desiderio di rafforzare i vincoli di amicizia esistenti tra la Svizzera e Capo Verde e di cooperare, nel loro reciproco interesse, allo sviluppo dei due Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Parti contraenti si obbligano, su un piano di perfetta parità, a promuovere nel Capo Verde l’attuazione di progetti di sviluppo nell’ambito delle loro legislazioni nazionali.

Art. 2

Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai progetti di cooperazione tra le Parti contraenti. L’articolo 6 del presente Accordo è applicabile, per analogia, ai progetti procedenti, da lato svizzero, da istituzioni o organismi di diritto pubblico o privato, reciprocamente approvati dalle Parti contraenti.

Art. 3

La cooperazione perseguita può assumere le forme seguenti:

  1. sostegno finanziario a organizzazioni pubbliche o private per l’attuazione di progetti determinati;
  2. invio di personale qualificato;
  3. concessione di borse di studio universitarie o per pratiche di formazione professionale;
  4. qualsiasi altra forma, determinata di comune intesa dalle Parti contraenti.

Art. 4

Qualsiasi progetto è disciplinato, per la sua attuazione, in un accordo particolare che determina gli obblighi di ciascuna Parte e fissa, se necessario, gli elenchi degli obblighi del personale previsto. I progetti sono realizzati congiuntamente dalle Parti contraenti. I borsisti sono scelti e l’orientamento dei loro studi o della loro formazione è determinato di comune intesa dalle Parti contraenti.

Art. 5

I contributi delle Parti contraenti all’esecuzione di progetti determinati si traducono di principio nelle prestazioni seguenti:

  1. Da parte svizzera A.a.Assunzione delle spese d’acquisto e di trasporto di attrezzature e di materiale, nonché di taluni servizi necessari all’attuazione dei progetti. La quota della Svizzera sarà determinata negli accordi di progetto previsti nell’articolo 4 del presente Accordo.A.b.Consegna alla Parte capoverdiana, a titolo di donazione, delle attrezzature e dei materiali forniti per l’attuazione del progetto. Eventuali eccezioni a questa regola, come anche il momento della consegna, saranno precisati nell’accordo di progetto menzionato nell’articolo 4 capoverso 1.A.c.Assunzione delle spese risultanti dall’attribuzione e dall’attività del personale messo a disposizione dalla Svizzera, in particolare i salari, i premi assicurativi, le spese di viaggio dalla Svizzera a Capo Verde e ritorno, nonché di altri viaggi di servizio, quelle d’alloggio e di soggiorno nel Capo Verde.A.d.Fornitura, se necessario, al personale messo a disposizione dalla Svizzera, delle attrezzature e del materiale professionali (veicoli inclusi) di cui abbisogna per eseguire il lavoro progettato.A.e.Assunzione delle spese di studio e di altre spese di formazione professionale, come le spese di sostentamento e quelle d’assicurazione contro le malattie di tutti i borsisti di cui all’articolo 3 lettera c.A.f.Assunzione delle spese di viaggio in Svizzera e ritorno dei praticanti e delle spese del viaggio di ritorno degli studenti di cui nell’articolo 3 lettera c.
  2. Da parte capoverdiana B.a.Fornitura delle attrezzature e dei materiali, nonché di determinati servizi necessari per l’attuazione dei progetti. La quota di Capo Verde sarà determinata nell’accordo di progetto menzionato nell’articolo 4 capoverso 1.B.b.Messa a disposizione del personale necessario all’attuazione del progetto. Questo personale assume dall’inizio, pienamente o congiuntamente con il personale messo a disposizione dalla Svizzera, la responsabilità dei progetti da eseguire.B.c.Pagamento, di regola, dei salari e dei premi assicurativi del personale messo a disposizione da Capo Verde. Eventuali deroghe sono precisate nell’accordo di progetto di cui all’articolo 4 capoverso 1.B.d.Pagamento dei salari delle persone menzionate sotto la lettera A.e. in quanto trattasi di agenti già al servizio dello Stato prima della loro partenza, durante l’intera durata del periodo di pratica o degli studi finanziati dalla Svizzera.B.e.Pagamento delle spese di viaggio da Capo Verde in Svizzera degli studenti di cui nell’articolo 3 lettera c.B.f.Per quanto possibile, procacciamento ai borsisti universitari, dopo il loro ritorno nel Capo Verde, di un impiego che consenta loro di utilizzare ottimamente le conoscenze acquisite.B.g.Garanzia, per i praticanti indicati nell’articolo 3 lettera c, dopo il loro ritorno nel Capo Verde, di un impiego che consenta loro di utilizzare ottimamente le conoscenze e le esperienze acquisite.B.h.Assunzione, se possibile e in quanto giustificato dalla natura del progetto, dei servizi assumibili dal personale locale (ad es. segretariato).

Art. 6

Per altro, al fine di agevolare l’attuazione dei progetti che s’iscrivono nell’ambito del presente Accordo, il Governo della Repubblica di Capo Verde:

  1. autorizza l’importazione dei beni (attrezzature, veicoli, materie e materiali) necessari alla realizzazione dei progetti, in esenzione da ogni diritto e tassa;
  2. accorda ai membri del personale straniero fornito dalla Svizzera e ai membri delle loro famiglie l’esonero da qualsiasi imposta diretta e tassa equiparata;
  3. accorda ai membri del personale straniero fornito dalla Svizzera e ai membri delle loro famiglie lo stesso trattamento doganale riservato al personale delle Organizzazioni delle Nazioni Unite;
  4. rilascia, gratuitamente e senza indugio, i visti di entrata, di soggiorno e d’uscita previsti dalle disposizioni vigenti;
  5. assiste i membri del personale straniero fornito dalla Svizzera e i membri delle loro famiglie e facilita il loro lavoro nella misura del possibile.

Art. 7

Il Governo della Repubblica di Capo Verde esonera il personale straniero fornito dalla Svizzera da qualsiasi pretesa di risarcimento per qualsiasi atto commesso nell’esercizio delle funzioni assegnategli, sempreché il danno non sia stato cagionato intenzionalmente o per negligenza grave.

Art. 8

La Svizzera può aprire un ufficio e nominare un rappresentante nella Repubblica di Capo Verde. Quest’ultimo è responsabile, da parte svizzera, di tutte le questioni concernenti la cooperazione allo sviluppo e costituenti oggetto del presente Accordo. Le istituzioni e gli organismi di cui nel capoverso 2 dell’articolo 2 conservano tuttavia la responsabilità dell’esecuzione dei loro progetti. Il rappresentante della Svizzera fruisce, se non fa parte dei servizi diplomatici elvetici, degli stessi vantaggi concessi al personale straniero dei progetti. Quest’ultima disposizione si applica parimente al personale straniero attribuito all’Ufficio.

Art. 9

Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma. È concluso per quattro anni e verrà rinnovato tacitamente di anno in anno, sempre che non venga denunziato da una delle Parti contraenti, mediante notifica scritta almeno sei mesi prima della fine dell’anno in corso. Le disposizioni del presente Accordo si applicano anche ai progetti già in corso d’esecuzione al momento della firma. Nel caso di contraddizione tra il presente Accordo e gli accordi di progetti di cui nell’articolo 4, sono applicabili le disposizioni particolari di quest’ultimi. La Parti si obbligano a comporre bonalmente in via diplomatica qualsiasi vertenza eventualmente sorta nell’applicazione del presente Accordo. In caso di scadenza dell’Accordo, le Parti contraenti accettano che i progetti, a quel momento in corso d’esecuzione, siano condotti a termine e che gli studenti o praticanti capoverdiani soggiornanti all’estero possano terminare il loro programma di studio o di formazione. Fatto a Praia, il 24 febbraio 1987, in due esemplari originali in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Maurice Jeanrenaud

Per il Governo
della Repubblica di Capo Verde:

José Brito