Il Governo della Repubblica del Cile libera da dazi e da altri oneri, divieti e restrizioni concernenti l’importazione e l’esportazione, come anche da qualsiasi onere fiscale, la mobilia e gli effetti personali importati da periti, tecnici, istruttori e consulenti di grado superiore inviati in Cile dal Consiglio federale svizzero in virtù dell’articolo 2 capoversi 1 lettera b e 2 come anche dai loro congiunti e familiari, a contare dall’inizio della loro attività nel Cile e, entro un termine adeguato, a contare dal loro arrivo nel Paese. Le agevolazioni di cui sopra si estendono anche a un’automobile per perito, tecnico, istruttore o consulente di grado superiore. L’entrata dell’automobile è però concessa soltanto se la missione cilena del perito tecnico, istruttore o consulente di grado superiore dura almeno un anno. Il trasferimento del veicolo è retto dalle clausole generalmente in vigore nel Cile riguardo ai periti delle Nazioni Unite e dei loro organismi.
Per quanto concerne patrimoni, immobili, averi e liquidità, il Governo della Repubblica del Cile concede a periti, tecnici, istruttori e consulenti di grado superiore, durante il periodo della loro attività, le agevolazioni di cui beneficiano nel Cile periti delle Nazioni Unite, dei loro organismi e agenzie specializzate.
In ogni caso, ai periti, tecnici, istruttori e consulenti di grado superiore è riservato, in materia di franchigia doganale, e di altri oneri, un trattamento almeno uguale a quello concesso ai periti delle Nazioni Unite e dei loro organismi specializzati.