In base all’eguaglianza dei diritti e in considerazione dell’interesse comune delle due Parti, nel quadro delle leggi e prescrizioni vigenti in ciascuno dei due Paesi e in armonia con le possibilità e gli interessi rispettivi, le Parti contraenti facilitano e promuovono la cooperazione scientifica e tecnica tra i due Paesi.
Nel quadro del presente accordo, le Parti contraenti o altre istituzioni che si interessano a una cooperazione scientifica e tecnica possono negoziare e concludere accordi speciali per campi o progetti determinati. Questi accordi definiscono il contenuto, il volume e gli organi della cooperazione, come pure altre questioni necessarie e utili per la cooperazione, comprese quelle di natura finanziaria.
Salve le deroghe previste per questi accordi speciali, ciascuna Parte sostiene i costi derivanti dall’attuazione del presente accordo.