Le Parti contraenti si impegnano ad attuare progetti congiunti di cooperazione allo sviluppo e d’aiuto umanitario in El Salvador in conformità della sua legislazione nazionale. La finalità del presente Accordo è di istituire un quadro legale per l’attuazione di detti progetti.
0.974.232.3
Accordo quadro
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di El Salvador
RU 200160
Traduzione1
Concluso il 23 luglio 1999
Entrato in vigore mediante scambio di note il 14 ottobre 1999
(Stato 14 ottobre 1999)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di El Salvador,
detti qui di seguito «Parti contraenti»,
animati dal desiderio di stringere maggiormente i vincoli d’amicizia esistenti fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di El Salvador e di rafforzare la cooperazione fra i due Paesi,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
2.1. La cooperazione tra le Parti contraenti poggia sul rispetto dei diritti dell’uomo e dei principi democratici che ne costituiscono un elemento essenziale.
2.2. La selezione e l’attuazione di progetti congiunti tengono conto delle seguenti priorità finali:
- salvaguardia e mantenimento della pace e della sicurezza;
- sviluppo della prosperità;
- promozione della giustizia sociale;
- tutela dell’ambiente.
Art. 3
3.1. La cooperazione può assumere forme di sostegno tecnico e scientifico, aiuto finanziario, sostegno agli ambienti economici, aiuto umanitario o alimentare, fermo restando che alcune di queste forme possono essere applicate singolarmente o congiuntamente. Detta cooperazione può essere svolta bilateralmente o in collaborazione con altri donatori od organizzazioni multilaterali. Il sostegno può essere attuato da enti o istituzioni di diritto pubblico o privato, nazionale, internazionale o multilaterale.
3.2. Sostegno tecnico e scientificoIl sostegno tecnico e scientifico è realizzato mediante trasferimento di conoscenze (know-how), formazione e consulenze o sotto forma di servizi o fornitura di materiale ed attrezzature necessarie all’esecuzione del progetto.
Detto sostegno tecnico e scientifico può assumere le forme seguenti:
- contributo in forma di dono;
- messa a disposizione di materiale, attrezzatura e servizi;
- messa a disposizione di personale locale o estero;
- concessione di borse di studio o di periodi di pratica di formazione professionale in El Salvador, in Svizzera o in un altro Paese;
- qualsiasi altra forma decisa di comune intesa fra le Parti contraenti.
L’aiuto finanziario è attuato attraverso il finanziamento di beni, materiale e attrezzatura destinati a progetti prioritari e ai relativi servizi necessari all’esecuzione dei progetti. L’aiuto finanziario è concesso in forma di dono.
3.4. Sostegno agli ambienti economiciIl sostegno agli ambienti economici è attuato attraverso il finanziamento totale o parziale di beni, materiale e attrezzatura destinati ai progetti prioritari e ai relativi servizi necessari all’attuazione degli stessi, come anche attraverso il sostegno di progetti realizzati dal settore privato delle due Parti contraenti. Il sostegno agli ambienti economici è concesso, secondo i casi, in forma di aiuto rimborsabile o in forma di dono, di comune intesa tra le Parti contraenti.
3.5. Aiuto umanitarioLe disposizioni del presente Accordo si applicano parimenti ai progetti di aiuto umanitario.
Art. 4
4.2. La Parte contraente svizzera può, d’intesa con la Parte contraente salvadoregna, affidare l’esecuzione dei propri impegni nei progetti, nel senso del presente Accordo, a un’istituzione specializzata.
4.1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano:
- ai progetti fra le due Parti contraenti;
- ai progetti fra la Parte contraente svizzera e organizzazioni o istituzioni di diritto pubblico o privato in El Salvador per i quali le due Parti contraenti hanno convenuto di applicare mutatis mutandis le disposizioni dell’articolo 6;
- ai progetti tra organizzazioni e istituzioni di diritto pubblico o privato delle due Parti contraenti per i quali queste hanno convenuto di applicare mutatis mutandis le disposizioni dell’articolo 6.
Art. 5
5.1. Il contributo della Parte contraente svizzera per l’attuazione dei progetti è complementare agli sforzi intrapresi dalla Parte contraente salvadoregna. Il Governo della Repubblica di El Salvador rimane responsabile dei progetti e del conseguimento dei loro obiettivi. 5.2. Ogni progetto specifico, conformemente all’articolo 4, è oggetto di un accordo specifico che, ai fini della sua attuazione, precisa in particolare gli apporti e gli obblighi delle Parti contraenti. Gli accordi relativi ai progetti saranno firmati dal Ministero delle Relazioni Estere in rappresentanza della Parte contraente salvadoregna e, per la Parte contraente svizzera, da un rappresentante del Consiglio federale svizzero conformemente all’articolo 10.
Art. 6
Allo scopo di agevolare l’attuazione dei progetti che si iscrivono nell’ambito del presente Accordo, il Governo della Repubblica di El Salvador si impegna a: 6.1. Concedere al personale estero messo a disposizione dalla Parte contraente svizzera un trattamento non meno favorevole di quello concesso al personale delle altre missioni tecniche estere di cooperazione bilaterale e garantirne la sicurezza come anche quella dei membri delle rispettive famiglie. 6.2. Rilasciare gratuitamente al personale estero messo a disposizione dalla Parte contraente svizzera, ai coniugi, ai figli e figlie celibi e nubili, l’autorizzazione di soggiorno e visti multipli di entrata esenti da qualsiasi tassa, per tutta la durata del loro soggiorno nel Paese, mediante accreditamento anteriore presso il Ministero delle Relazioni Estere. 6.3. Esonerare il personale estero messo a disposizione dalla Parte contraente svizzera da ogni dazio di importazione e, allo scadere del relativo contratto, da ogni dazio di riesportazione degli effetti personali, oggetti domestici e altri beni personali (incluso un veicolo). 6.4. Esonerare il personale estero messo a disposizione dalla Parte contraente svizzera, i coniugi, figli e figlie celibi e nubili, da ogni imposta, tassa, contributo, onere e tariffa, inclusa l’imposta sul trasferimento di beni mobili e prestazioni di servizio, sulle rimunerazioni ed emolumenti riscossi dalla Parte contraente svizzera per l’attuazione del presente Accordo. 6.5. Consentire l’importazione e la vendita all’interno della Repubblica di El Salvador di beni e attrezzature necessari esclusivamente alla realizzazione dei progetti, esenti da ogni imposta, tassa, contributo, onere e tariffa, inclusa l’imposta sul trasferimento di beni mobili e prestazioni di servizio. 6.6. Includere nelle esenzioni di cui all’articolo 6.5. il materiale e l’attrezzatura necessari all’Ufficio di collegamento conformemente all’articolo 9, come anche i veicoli importati per i progetti e per l’Ufficio di collegamento. 6.7. Assumere qualsiasi imposta, tassa, contributo, onere e tariffa, inclusa l’imposta sul trasferimento di beni mobili e prestazioni di servizio, sull’attrezzatura (inclusi i veicoli), il materiale e altri beni trasferiti all’istituzione beneficiaria all’inizio, nel corso o al termine del progetto. 6.8. Garantire che i veicoli importati conformemente all’articolo 6.6. siano sostituiti dalla Parte contraente svizzera con altri veicoli importati, esenti da ogni imposta, tassa, contributo, onere e tariffa, inclusa l’imposta sul trasferimento dei beni mobili e prestazioni di servizio, dopo due anni di utilizzazione. Questo termine può essere decurtato in caso di distruzione totale del veicolo, di perdita totale (furto o scippo) debitamente giustificata e documentata o in caso di fine del contratto del membro del personale della Parte contraente svizzera prima del termine di due anni. 6.9. Consentire che i veicoli importati conformemente all’articolo 6.6. siano venduti dopo un termine di utilizzazione di due anni. In caso di trasferimento del veicolo a una persona fisica o giuridica che non gode delle stesse agevolazioni del personale estero messo a disposizione dalla Parte contraente svizzera, consentire il trasferimento in franchigia da ogni imposta e dazio di importazione dopo un periodo di quattro anni. Prima dello scadere di questo termine, l’acquirente in questione dovrà pagare le relative imposte. Il ricavato dell’eventuale vendita di veicoli utilizzati per i progetti sarà devoluto al progetto.
Art. 7
7.1. La Parte contraente salvadoregna assume nei confronti della Parte contraente svizzera ogni responsabilità circa qualsiasi rivendicazione per danni o pregiudizi derivanti da atto fortuito o negligenza, causati direttamente o indirettamente durante la realizzazione del progetto. 7.2. La Parte contraente svizzera si assume la responsabilità nei confronti della Parte contraente salvadoregna e di terzi per i danni causati volontariamente o per negligenza grave dal personale da essa messo a disposizione durante lo svolgimento della sua funzione. 7.3. Il personale messo a disposizione dalla Parte contraente svizzera è esentato da ogni responsabilità diretta verso la Parte contraente salvadoregna e/o verso terzi per qualsiasi danno causato nell’adempimento della sua missione. 7.4. La Parte contraente salvadoregna assume il pagamento delle retribuzioni dei beneficiari di borse di studio di cui all’articolo 3.2. nella misura in cui si tratti di persone già al servizio dello Stato prima della loro partenza, per l’intera durata del loro periodo di pratica o dei loro studi finanziati dalla Parte contraente svizzera; inoltre essa si adopera per trovare loro un lavoro dopo il loro ritorno in El Salvador, per permettere loro di utilizzare al meglio le conoscenze e le esperienze acquisite.
Art. 8
Le disposizioni di accordi bilaterali o multilaterali firmati da una delle Parti contraenti con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali sostituiranno quelle del presente Accordo qualora dovessero risultare più favorevoli di queste ultime.
Art. 9
9.1. Ai fini del presente Accordo, la Parte contraente svizzera è autorizzata a nominare un rappresentante ed eventualmente ad istituire un Ufficio di collegamento. L’Ufficio sarà incaricato dalla Parte contraente svizzera di trattare tutte le questioni relative alla cooperazione risultante dal presente Accordo. 9.2. Il rappresentante fruirà degli stessi privilegi accordati al personale estero dei progetti, sempre che risieda in El Salvador e non faccia parte dei servizi diplomatici svizzeri. Questa disposizione si applicherà parimenti al personale estero dell’Ufficio di collegamento. 9.3. Se risiede in El Salvador e fa parte dei servizi diplomatici svizzeri, il rappresentante fruisce degli stessi privilegi e immunità degli agenti diplomatici in conformità della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 2 sulle relazioni diplomatiche. 9.4. L’Ufficio può, mediante intesa tra le Parti contraenti, fruire di privilegi e immunità analoghi a quelli di una missione diplomatica in conformità della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. Qualora la Parte contraente svizzera decidesse di aprire un Ufficio di collegamento, previo assenso della Parte contraente salvadoregna, le Parti contraenti firmeranno un accordo sui privilegi e immunità di cui fruirà detto Ufficio.
Art. 10
10.1. La Parte contraente svizzera sarà rappresentata dall’Ambasciatore di Svizzera o da un altro rappresentante del Consiglio federale svizzero. 10.2. La Parte contraente salvadoregna sarà rappresentata dal Ministero delle Relazioni Estere.
Art. 11
Le Parti contraenti si impegnano a comporre in via diplomatica qualsiasi controversia che potesse sorgere nell’applicazione del presente Accordo.
Art. 12
12.1. Il presente Accordo entra in vigore non appena le Parti contraenti si saranno notificate per via diplomatica l’adempimento delle formalità richieste dalle rispettive legislazioni nazionali. Esso è concluso per una durata illimitata e potrà essere denunciato da una delle Parti contraenti mediante preavviso scritto di almeno tre mesi. Potrà essere parimenti modificato o riveduto mediante scambio di note tra le Parti contraenti. 12.2. Le Parti contraenti accettanto che la violazione grave dell’elemento essenziale menzionato nell’articolo 2.1. comporti il diritto, mediante notifica scritta, di sciogliere con effetto immediato qualsiasi accordo di progetti specifici di cui all’articolo 5.2. In tal caso la Parte contraente svizzera non assumerà i costi relativi allo scioglimento anticipato degli accordi specifici. 12.3. Il presente Accordo prevarrà, sin dalla sua entrata in vigore, sulle disposizioni generali di progetti in corso d’esecuzione tra le Parti. Le disposizioni tecniche rimangono in vigore sino alla conclusione di ciascun progetto. 12.4. In caso di divergenze tra le disposizioni del presente Accordo e quelle degli accordi di progetto di cui all’articolo 5.2., prevarranno le disposizioni di questi ultimi per quanto concerne gli aspetti tecnici e operativi. Fatto a San Salvador, El Salvador, il 23 luglio 1999, in quattro esemplari originali, due in lingua francese e due in lingua spagnola, i quattro testi facenti parimenti fede.
Per il Christian Hauswirth | Per il Governo María Eugenia Brizuela de Avila |