Il Governo della Repubblica d’Indonesia e il Governo della Confederazione Svizzera si obbligano a favorire nella misura del possibile la cooperazione tra i due Paesi nel campo scientifico e tecnico.
0.974.242.7
Accordo di cooperazione tecnica tra la Repubblica d’Indonesia e la Confederazione Svizzera Conchiuso il 21 gennaio 1971
RU 1972 2941
Traduzione1
Entrato in vigore con scambio di note il 22 luglio 1972
(Stato 22 luglio 1972)
Il Governo della Repubblica d’Indonesia
e
il Governo della Confederazione Svizzera,
desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia esistenti tra loro e premurosi di sviluppare la cooperazione tecnica tra i due Paesi
hanno convenuto:
Art. 1
Art. 2
Le disposizioni del presente accordo s’applicano:
- ai progetti di cooperazione tecnica tra i due Governi;
- ai progetti di cooperazione tecnica emananti, sia da parte Svizzera sia da parte indonesiana, da enti di diritto pubblico e da organizzazioni private, purché sia stato conchiuso un accordo tra i due Governi.
Art. 3
Nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali e conformemente al diritto internazionale e alle prassi in uso, le Parti contraenti potranno stabilire di comune intesa i programmi concernenti progetti precisi di cooperazione tecnica.
Art. 4
La cooperazione tecnica potrà segnatamente assumere le forme seguenti:
- invio di periti o di personale tecnico d’altre categorie;
- attribuzione di borse di studio o di formazione professionale. Il Governo svizzero accorderà, nella misura del possibile, borse di studio e di formazione professionale o tecnica in Svizzera, nei Paesi terzi o nell’Indonesia, ai candidati designati di comune intesa dai due Governi. Il Governo indonesiano impiegherà i borsisti rimpatriati in modo da utilizzarne appieno le conoscenze;
- sussidi a istituzioni semipubbliche o private per la realizzazione di un progetto di sviluppo;
- ogni altra forma di cooperazione convenuta di comune intesa tra le Parti.
Art. 5
I progetti di cooperazione tecnica, con la rispettiva realizzazione, saranno oggetto d’accordi particolari.
Art. 6
Le operazioni di cooperazione tecnica, attuate nel quadro del presente accordo, saranno impostate su una base finanziaria congiunta, nei limiti della capacità finanziaria di ciascuna Parte. Ordinariamente le spese pagabili in moneta indonesiana saranno assunte dal governo dell’Indonesia.
Di norma, le Parti contraenti s’impegnano:
- da parte svizzera:–a pagare gli stipendi e le spese d’assicurazione del personale messo a disposizione dal Governo svizzero;–ad assumere le spese di selezione e di formazione per detto personale;–ad assumere le spese di viaggio dalla Svizzera in Indonesia e ritorno;–ad assumere le spese d’acquisto e di trasporto del materiale non ottenibile in Indonesia;–ad assumere le spese di soggiorno, di formazione e di viaggio dalla Svizzera in Indonesia di cittadini indonesiani invitati in Svizzera per ricevere una formazione nell’ambito della cooperazione tecnica. Le autorità competenti dei due Governi delibereranno, se necessario, quanto alle spese da assumere per il viaggio di andata.
- da parte indonesiana:–a mettere a disposizione specialisti (homologues) al fine di garantire l’efficace sostituzione del personale svizzero;–a pagare gli stipendi e le spese d’assicurazione del personale indonesiano;–a fornire il materiale e le attrezzature ottenibili nel Paese;–a procurare nella misura del possibile degli alloggi appropriati al personale di cooperazione tecnica;–a procurare gli uffici e i locali necessari e a pagarne la pigione;–assumere le spese di viaggio, trasporto, spedizione del corriere, di comunicazioni telefoniche e telegrafiche per scopo di servizio inerenti alla missione;–a fornire i servizi prestabili da personale locale, comprese le spese di segreteria, di traduzione e d’altri servizi analoghi;–ad assumere le spese mediche del personale indonesiano di cooperazione tecnica;–a pagare i salari dei borsisti e praticanti indonesiani invitati in Svizzera nell’ambito della cooperazione tecnica, come anche gli assegni familiari.
Art. 7
Per quanto concerne l’importazione e l’esportazione dell’equipaggiamento, del materiale dimostrativo o di altri beni necessari al personale svizzero ai fini della missione o facente parte del materiale di cooperazione tecnica fornito nell’ambito di operazioni di notevole importanza, verranno applicati i regolamenti valevoli per l’equipaggiamento e le forniture delle Nazioni Unite. Per quanto concerne i periti o il personale tecnico d’altre categorie che svolgono la loro missione in Indonesia nell’ambito del presente accordo, verranno applicati i regolamenti valevoli per i periti delle Nazioni Unite. La Repubblica d’Indonesia assumerà la responsabilità nei confronti di terzi, dei danni cagionati da periti svizzeri o dal personale tecnico d’altre categorie nell’adempimento della loro missione nell’ambito del presente accordo. Entro questi limiti, ogni pretesa contro periti svizzeri o personale tecnico d’altre categorie, sarà disattesa. Qualunque sia la base giuridica di tale pretesa, il perito svizzero o il personale tecnico d’altre categorie non sarà obbligato a rimborsare spesa alcuna, alla Repubblica d’Indonesia, salvo che abbia agito intenzionalmente o con negligenza grave. Inoltre, la Repubblica d’Indonesia
- accorderà gratuitamente a senza indugio i visti d’entrata e d’uscita chiesti dalle autorità svizzere o dai loro rappresentanti in Indonesia per i periti, il personale tecnico d’altre categorie e le loro rispettive famiglie;
- rilascerà loro un’attestazione del loro mandato, che assicuri completa assistenza da parte dei servizi di Stato nell’adempimento del compito assegnato;
- garantirà la loro sicurezza nei limiti del possibile.
Art. 8
Le disposizioni del presente Accordo saranno parimenti applicate:
- agli inviati svizzeri e loro familiari, che esercitano già la loro attività in Indonesia nell’ambito della cooperazione tecnica tra i due Paesi giusta l’articolo 2 lettere a e b;
- alle persone svizzere incaricate dell’amministrazione del personale svizzero in Indonesia.
Art. 9
Le Parti contraenti prenderanno contatto periodicamente per analizzare i risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti di cooperazione che sono oggetto del presente Accordo.
Art. 10
Il presente Accordo è provvisoriamente applicabile a contare dal giorno della firma. Esso entrerà in vigore quando le Parti contraenti si saranno notificate reciprocamente l’adempimento delle formalità costituzionali relative alla conclusione e alla messa in vigore degli accordi internazionali. Esso resterà in vigore per un periodo di tre anni; quindi sarà tacitamente rinnovato d’anno in anno, fintanto che una delle Parti contraenti non l’abbia disdetto per iscritto con preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza. Fatto a Djakarta, il 21 gennaio 1971 nelle lingue indonesiana, francese e inglese, la versione inglese facente fede.
Per il Governo Charles Müller | Per il Governo Adam Malik |