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Accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kenya Conchiuso il 5 maggio 1970

RU 1970 927

Traduzione1

Entrato in vigore il 5 maggio 1970

(Stato 5 maggio 1970)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Kenya,

desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia tra la Svizzera e il Kenya e nell’intento di sviluppare la cooperazione tecnica e scientifica tra i due Paesi,

hanno convenuto:

Art. 1

Le Parti contraenti si impegnano:

  1. a promuovere la cooperazione tra i due Paesi nei campi tecnico e scientifico, segnatamente per quanto concerne l’agricoltura e lo sviluppo dell’irrigazione, il commercio, le comunicazioni, l’educazione, la salute, l’industria, il turismo e qualsiasi altro campo inerente allo sviluppo del Kenya;
  2. a stabilire, con accordi reciproci, nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali e conformemente al diritto internazionale e alle prassi in uso, progetti relativi a campi specifici di siffatta cooperazione tecnica e scientifica.

Art. 2

Le disposizioni del presente accordo si applicano:

  1. ai progetti di cooperazione tecnica e scientifica tra i Governi dei due Paesi;
  2. ai progetti di cooperazione tecnica e scientifica emananti da enti di diritto pubblico o da organizzazioni private della Svizzera e oggetto di un accordo fra i due Governi.

Art. 3

La cooperazione tecnica e scientifica sarà operata nelle forme seguenti:

  1. invio nel Kenya di periti e volontari svizzeri;
  2. concessione, a cittadini del Kenya, di borse di studio o di formazione professionale nel Kenya, in Svizzera o in un terzo Paese a scelta delle Parti contraenti;
  3. sussidi del Governo svizzero a enti di diritto pubblico o a istituzioni private della Svizzera, in considerazione dell’attuazione di un progetto;
  4. ogni altra forma di cooperazione che potrebbe essere prevista di comune intesa fra le Parti contraenti.

Art. 4

I volontari devono avere almeno 21 anni e possedere le qualifiche professionali connesse con l’esecuzione del compito affidato loro nel Kenya. I periti e i volontari svizzeri devono essere nominati dal Governo svizzero ed accettati dal Governo del Kenya prima della partenza per il Kenya.

Art. 5

I candidati alle borse di studio menzionate all’articolo 3 numero 2 sono nominati dal Governo del Kenya e devono essere accettati dal Governo svizzero. Ultimati gli studi di cui si tratta, nel Kenya o all’estero, il Governo del Kenya si sforzerà di occupare i borsisti in modo da permettere loro di utilizzare appieno le conoscenze acquisite.

Art. 6

Ogni progetto di cooperazione tecnica e scientifica come anche la corrispondente attuazione saranno oggetto di accordi particolari. Di regola, le Parti contraenti si ripartiscono le spese di personale e di materiale secondo le aliquote da stabilirsi per ogni singolo progetto.

Art. 7

Il Governo svizzero s’impegna a prendere tutte le disposizioni opportune intese a:

  1. Periti e volontari (articolo 3, numero 1) a.pagare gli stipendi ed i premi d’assicurazione;b.assumere le spese di viaggio dalla Svizzera al Kenya come anche quelle di ritorno;
  2. Attrezzature e materiale a.acquistare le attrezzature e il materiale speciale richiesti per ogni singolo progetto;b.assumere le spese di spedizione e di trasporto di detti attrezzature e materiale, dal luogo d’acquisto a quello d’entrata nel Kenya;
  3. Studenti e praticanti (articolo 3, numero 2) a.assumere le spese di soggiorno e di formazione;b.pagare le spese di viaggio dal Kenya in Svizzera o in altro Paese come anche quelle di ritorno, salvo che il Governo del Kenya chieda, in casi urgenti e d’interesse precipuo, una borsa specifica esulante dal quadro normale della concessione di borse.

Art. 8

Il Governo del Kenya si impegna a prendere tutte le disposizioni opportune intese a:

  1. Periti e volontari svizzeri (addetti svizzeri) (articolo 3, numero 1) a.accordare gratuitamente e senza indugio i visti d’entrata e di uscita chiesti dalle autorità svizzere o dai loro rappresentanti nel Kenya per gli addetti svizzeri e le loro famiglie;b.rilasciare agli addetti svizzeri un certificato di missione nel Kenya, al fine di assicurar loro l’assistenza delle autorità del Paese nell’adempimento del loro compito;c.assicurare la protezione degli addetti svizzeri e delle loro famiglie;d.esentare gli addetti svizzeri da tutte le imposte dirette e da qualsiasi contributo alla sicurezza sociale sui salari o compensi pagati da parte svizzera;e.fornire gratuitamente ai periti e alle loro famiglie, ossia moglie e figli minori di 18 anni, un’abitazione con mobilio in legno duro del tipo di quelle occupate dai funzionari del Governo del Kenya di equivalente od analogo grado, e ad attribuire dette abitazioni dopo aver consultato l’Ambasciata svizzera e prima dell’arrivo dei periti e delle loro famiglie;f.pagare le spese normali d’albergo dei periti e delle loro famiglie, durante dieci giorni al massimo;i.a contare dalla data d’arrivo sino all’insediamento nella loro residenza permanente, nel caso in cui ciò non fosse immediatamente possibile;ii.al momento della partenza dal Kenya;g.fornire gratuitamente ai volontari un’abitazione con mobilio in legno duro nel luogo di lavoro, o a pagare un’indennità d’alloggio di Sh 300.– mensili ove il Governo non disponga d’abitazioni; l’Ambasciata svizzera sarà consultata in ogni singolo caso;h.procurare locali d’ufficio adeguati e ad assumere le spese di corrispondenza e delle comunicazioni telefoniche e telegrafiche inerenti all’adempimento della missione ufficiale affidata agli addetti svizzeri;i.assumere le spese di viaggio e di trasporto degli addetti svizzeri nell’ambito dell’adempimento della loro missione ufficiale;k.addossarsi le cure mediche prestate agli addetti svizzeri, secondo gli stessi criteri applicabili ai funzionari del Governo del Kenya di equivalente od analogo grado;l.accordare, all’entrata in Kenya, la franchigia doganale, tasse ed altri oneri compresi, eccettuate però le spese di deposito, di trasporto e di analoghi servizi;i.per i mobili e gli effetti personali importati dagli addetti svizzeri e dalle loro famiglie, entro tre mesi a contare dal loro primo arrivo nel Kenya; in casi speciali questo periodo potrà essere prorogato;ii.per un’automobile, importata dai periti, per ogni economia domestica, entro tre mesi a contare dal loro primo arrivo nel Kenya; in casi speciali questo termine potrà essere prorogato.I diritti usuali saranno riscossi per le automobili vendute nel Kenya a persone prive dei privilegi concessi ai periti.
  2. Attrezzature e materiale a.fornire le attrezzature e il materiale di base richiesti per ogni progetto;b.esentare le attrezzature e il materiale speciale (articolo 7, numero 2) richiesti per ogni progetto, automobili comprese, da qualsiasi diritto doganale, tasse ed altri oneri gravanti su l’importazione e la compera all’interno del Paese, come anche sulla riesportazione.
  3. Studenti e praticanti (articolo 3, numero 2)
  4. pagar loro, durante il periodo della borsa, un salario adeguato e prestazioni sociali alle loro famiglie;
  5. Personale ausiliario e omologhi kenyani a.fornire il personale ausiliario e gli omologhi richiesti per ogni progetto;b.pagare i loro stipendi;c.garantire a detto personale il beneficio delle disposizioni del «Workmen’s Compensation Act».

Art. 9

Il Governo del Kenya assumerà, nei confronti di terzi, la responsabilità per gli atti e le omissioni degli addetti svizzeri in rapporto con il loro compito, salvo che detti atti od omissioni siano intenzionali o risultino da negligenza grave o imprudenza. Il Governo del Kenya, nel caso in cui dovesse intraprendere le pratiche necessarie per rispondere, in nome di addetti svizzeri, ad eventuali pretese di terzi, potrà far valere i suoi diritti a delle contropretese, presentare una domanda riconvenzionale e reclamare le eventuali compensazioni, indennità, contribuzioni, garanzie, giustificazioni o assicurazioni cui gli addetti svizzeri avrebbero avuto diritto. Il Governo svizzero fornirà al Governo del Kenya le informazioni richieste o qualsiasi altro aiuto necessario alla composizione delle vertenze di cui ai disposti del presente articolo.

Art. 10

Nel caso in cui un addetto svizzero o un suo familiare sia arrestato, detenuto o perseguito penalmente, l’Ambasciata svizzera ne sarà informata senza indugio.

Art. 11

Le disposizioni del presente Accordo si applicano parimente ai progetti già stabiliti, conformi alle condizioni prescritte nell’articolo 2, come anche agli addetti svizzeri e alle loro famiglie che si occupano di tali progetti.

Art. 12

Dopo reciproca consultazione tra i due Governi, il Governo dei Kenya avrà il diritto di chiedere la revocazione o la sostituzione di qualsiasi addetto messo a disposizione dal Governo Svizzero, da enti di diritto pubblico o da organizzazioni private svizzere; il Governo svizzero potrà dei pari revocare o sostituire gli addetti di cui si tratta.

Art. 13

Le Parti contraenti si riuniranno periodicamente per esaminare i progressi verificatisi nell’attuazione dei progetti eseguiti conformemente al presente Accordo.

Art. 14

Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma. Esso rimane in vigore durante cinque anni a contare dalla firma e sarà prorogato tacitamente di anno in anno sino a quando una Parte contraente non l’avrà disdetto per iscritto, almeno tre mesi prima della fine dell’anno in corso. Fatto a Nairobi il 5 maggio 1970 in due esemplari originali, uno in lingua francese, l’altro in lingua inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

H. K. Frey

Per il
Governo del Kenya:

Z. Onyonka