Le Parti contraenti s’impegnano, su un piano di parità, a promuovere nel Niger la realizzazione di progetti di sviluppo nel quadro della loro rispettiva legislazione.
0.974.258.92
Accordo di cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Niger Conchiuso il 7 agosto 1978
RU 1978 1573
Traduzione1
Entrato in vigore il 7 agosto 1978
(Stato 7 agosto 1978)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Niger,
qui appresso le Parti contraenti,
desiderosi di stringere vieppiù i legami d’amicizia tra la Svizzera e il Niger, e di cooperare nel loro reciproco interesse allo sviluppo dei loro due Paesi,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
Le disposizioni del presente Accordo s’applicano:
- ai progetti di cooperazione tra le due Parti contraenti;
- ai progetti di cooperazione, emananti, da parte svizzera, da corporazioni e enti di diritto pubblico o privato, sui quali si sia realizzato un mutuo accordo fra le due Parti contraenti.
Art. 3
La cooperazione può assumere le forme seguenti:
- aiuto finanziario a enti pubblici o privati per la realizzazione di progetti determinati;
- messa a disposizione di personale qualificato;
- attribuzione di borse di studio o di formazione professionale nel Niger, in Svizzera, o in qualsiasi altro Paese, conformemente alla decisione delle Parti contraenti;
- ogni altra modalità, decisa di comune intesa tra le Parti contraenti.
Art. 4
Qualsiasi progetto, per la sua attuazione, è oggetto d’un accordo particolare il quale determina i rispettivi obblighi delle Parti e stabilisce, occorrendo, i capitolati d’oneri del personale previsto. I progetti sono realizzati in comune dalle Parti contraenti. Le Parti contraenti scelgono di comune intesa i borsisti e decidono dell’orientamento dei loro studi o della loro formazione.
Art. 5
Le contribuzioni delle Parti contraenti all’esecuzione di progetti determinanti s’esprimono, in linea di massima, con le seguenti prestazioni:
A.Da parte svizzera:
- assumere le spese d’acquisto e di trasporto di attrezzature e di materiali nonché di taluni servizi necessari per la realizzazione dei progetti. La quota parte della Svizzera sarà determinata negli accordi di progetti previsti nell’articolo 4 del presente Accordo;
- consegnare alla Parte nigeriana a titolo di dono le attrezzature e i materiali forniti per la realizzazione del progetto. Eventuali eccezioni a detta regola nonché il momento della consegna saranno precisati nell’accordo di progetto menzionato nell’articolo 4 capoverso 1;
- assumere le spese derivanti dall’assegnazione e dall’attività del personale messo a disposizione della Svizzera, segnatamente i salari, i premi d’assicurazione, le spese di viaggio dalla Svizzera al Niger e ritorno come anche di altri viaggi di servizio, le spese d’alloggio e di soggiorno nel Niger;
- fornire, se necessario, al personale messo a disposizione dalla Svizzera l’attrezzatura e il materiale professionali (veicoli inclusi) che gli occorreranno per lo svolgimento della sua attività nel progetto;
- pagare le spese di studio e le altre spese di formazione professionale, quali le spese di mantenimento e le spese di assicurazione medica di tutti i borsisti come definito nell’articolo 3 lettera c);
- assicurare le spese di viaggio in Svizzera e ritorno ai praticanti e le spese di viaggio di ritorno agli studenti come definito nell’articolo 3 lettera e).
B.Da parte nigeriana:
- fornire le attrezzature e i materiali nonché taluni servizi necessari per la realizzazione dei progetti. La quota parte del Niger sarà determinata nell’accordo di progetto menzionato nell’articolo 4 capoverso l;
- mettere a disposizione il personale necessario per la realizzazione del progetto. Detto personale assumerà sin dall’inizio, completamente o congiuntamente con il personale messo a disposizione dalla Svizzera, la responsabilità dei progetti da eseguire;
- pagare, di regola, i salari e i premi d’assicurazione del personale messo a disposizione dal Niger. Eventuali eccezioni a detta regola saranno precisate nell’accordo di progetto menzionato nell’articolo 4 capoverso 1;
- pagare i salari delle persone di cui alla lettera ae) nella misura in cui trattasi d’agenti già al servizio dello Stato prima della loro partenza, e questo per tutta la durata della loro pratica o dei loro studi finanziati dalla Svizzera;
- pagare le spese di viaggio dal Niger in Svizzera agli studenti come definito nell’articolo 3 lettera c);
- garantire, al loro ritorno nel Niger, alle persone di cui all’articolo 3 lettera c), un impiego in un posto di lavoro tale da permettere loro di sfruttare per il meglio le conoscenze e l’esperienza acquisite;
- assicurare, se possibile e nella misura in cui la natura dei progetti lo giustifichi, i servizi prestabili dal personale locale (p. es. segreteria).
Art. 6
Per altro, onde facilitare l’attuazione di ogni progetto nell’ambito del presente Accordo, il Niger:
- esenta da ogni dazio doganale e tassa le attrezzature (veicoli compresi) e materiali forniti dai collaboratori di progetti di cooperazione allo sviluppo, pubblici o privati, realizzati con l’aiuto della Svizzera o paga esso stesso, occorrendo, tali dazi e tasse;
- autorizza il personale estero messo a disposizione dalla Svizzera ad importare temporaneamente nel Niger, in franchigia di dazi e tasse di vendita, l’attrezzatura e il materiale professionale occorrente (veicoli inclusi) alla condizione che detto materiale venga riesportato alla fine della missione o che ne sia fatto dono a un progetto; in quest’ultimo caso il beneficiario sarà responsabile del regolamento delle tasse;
- concede a tutto il personale estero fornito dalla Svizzera e ai membri delle loro famiglie, per quanto concerne i loro beni non professionali, il privilegio del regime d’importazione in franchigia di dazi e tasse ad eccezione della tassa statistica. Questo privilegio scade nondimeno sei mesi dopo la data della prima entrata dei collaboratori nel Paese. Non s’estende per altro, alle bevande, derrate alimentari e medicamenti;
- esonera il personale estero e loro familiari dal pagamento di dazi ed altri oneri fiscali personali o su qualsiasi rimunerazione (salari, indennità) loro versata da parte svizzera;
- rilascia senza spese e senza indugio i visti d’entrata, di soggiorno e d’uscita, conformemente alle disposizioni vigenti;
- assiste i cooperanti forniti dalla Svizzera nonché i loro familiari e facilita loro il lavoro nel limite necessario;
- esonera il personale estero di ogni pretesa di risarcimento per qualsiasi danno commesso nell’adempimento della loro missione, alla condizione però che detto danno non sia stato causato intenzionalmente o per negligenza grave.
Art. 7
Dopo consultazione del Governo del Niger, la Svizzera può nominare un rappresentante ed eventualmente stabilire un ufficio. Detta persona, sarà responsabile, da parte svizzera, di tutte le questioni concernenti la cooperazione allo sviluppo oggetto del presente Accordo. Essa fruirà, ove risiedesse nel Niger, e pur non facendo parte dei Servizi diplomatici della Svizzera, degli stessi privilegi accordati al personale estero dei progetti. Quest’ultima disposizione s’applica parimenti a tutto il personale espatriato adibito agli uffici.
Art. 8
Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della sua firma e resterà in vigore per un periodo di tre anni. In seguito, sarà tacitamente rinnovato d’anno in anno, fintanto che una delle Parti contraenti non l’abbia disdetto per iscritto con preavviso di almeno sei mesi innanzi la fine dell’anno in corso. Le disposizioni del presente Accordo sono parimenti applicabili ai progetti già in corso d’esecuzione al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo. Ove sorgessero contraddizioni tra le disposizioni del presente Accordo e quelle degli Accordi già conchiusi concernenti i detti progetti, saranno applicabili, alle persone e alle cose di cui si tratta, le disposizioni di quest’ultimi. In caso di scadenza dell’Accordo, le Parti contraenti accettano che i progetti in corso d’esecuzione siano portati a compimento e che gli studenti o i praticanti nigeriani all’estero possano conchiudere i loro programmi di studio o di formazione. Fatto a Abidjan, il 7 agosto 1978, in due esemplari originali in lingua francese.
Per il William Roch | Per il Governo Moustapha Tahi |