Il Governo svizzero e il Governo del Pakistan si obbligano a favorire, nella misura del possibile, la cooperazione fra i due Paesi nel campo scientifico e tecnico.
0.974.262.3
Accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica islamica del Pakistan Conchiuso il 24 novembre 1966
RU 1967 1155
Traduzione1
Entrato in vigore il 25 maggio 1967
(Stato 25 maggio 1967)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica islamica del Pakistan,
desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica islamica del Pakistan e
deliberati a sviluppare la cooperazione tecnica fra i due Paesi,
hanno convenuto:
Art. 1
Art. 2
Le disposizioni del presente accordo si applicano:
- ai progetti di cooperazione tecnica fra i due paesi;
- parimente – riservato l’articolo 6 – ai progetti di cooperazione tecnica emananti da enti di diritto pubblico o da organizzazioni private della Svizzera e oggetto di un accordo.
Art. 3
Nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali e conformemente al diritto internazionale e alle prassi in uso, le Parti contraenti potranno stabilire di comune intesa i programmi concernenti progetti precisi di cooperazione tecnica.
Art. 4
Il Governo svizzero esaminerà la possibilità di inviare periti e collaboratori nel Pakistan per cooperare allo sviluppo.
Art. 5
Il Governo svizzero concederà, nella misura del possibile, borse di studio e di formazione professionale o tecnica ai candidati che i due Governi avranno scelto di comune intesa. Il Governo del Pakistan si sforzerà di occupare i beneficiari di dette borse, una volta ritornati nel loro paese, in modo tale da sfruttare pienamente le nozioni acquisite.
Art. 6
I progetti di cooperazione tecnica e la loro realizzazione saranno oggetto di accordi.
Art. 7
Nel quadro della azioni di cooperazione tecnica, ciascuna Parte contraente assumerà una parte equa delle spese. Per principio, le spese pagabili in moneta pakistana saranno assunte dal Governo del Pakistan.
Il Consiglio federale svizzero si obbliga a:
- pagare gli stipendi e le spese d’assicurazione dei periti messi a disposizione dal Governo svizzero;
- assumere le spese di viaggio dalla Svizzera al Pakistan e ritorno per i detti periti;
- assumere le spese d’acquisto e di trasporto del materiale non ottenibile nel Pakistan;
- assumere le spese di dimora, di formazione e di viaggio dalla Svizzera al Pakistan dei cittadini pakistani invitati in Svizzera per ricevere una formazione, sotto gli auspici della cooperazione tecnica;
Il Governo della Repubblica islamica del Pakistan si obbliga a:
- pagare gli stipendi del personale pakistano;
- fornire il materiale ottenibile nel Paese;
- pagare una indennità giornaliera di RS. 25.–, come partecipazione alla pigione. Nessuna indennità, totale o parziale, sarà pagata se e fino a quando l’abitazione sarà messa a disposizione dal Governo;
- pagare un’indennità giornaliera di RS. 12.50, per ogni giorno intero trascorso fuori del domicilio professionale durante viaggi di servizio nell’interno del paese, in più del rimborso delle spese effettive di viaggio. Per contro, nessun mezzo di trasporto sarà messo a disposizione per il percorso dall’abitazione all’ufficio e ritorno;
- assicurare il trasporto gratuito dei periti e delle loro famiglie (nel senso delle prescrizioni del Governo del Pakistan) e dei loro effetti personali, dal porto di sbarco al luogo di lavoro, e viceversa. Le spese di trasporto degli effetti personali comprenderanno le spese di sbarco e imbarco e altre spese eventuali, eccettuate quelle di detenzione delle merci, di sdoganamento e di manipolazione;
- provvedere agli uffici necessari, come anche ai servizi di segreteria e di personale locale;
- pagare gli stipendi ai borsisti impiegati nelle organizzazioni governative o semigovernative, invitati nella Svizzera, sotto gli auspici della cooperazione tecnica;
- accordare gratuitamente e senza indugio i visti d’entrata e di uscita chiesti dalle autorità svizzere o dai loro rappresentanti nel Pakistan per i periti e le loro famiglie;
- rilasciare un certificato di missione, che assicuri loro completa assistenza da parte dei servizi di Stato nell’adempimento del proprio compito;
- assumere la responsabilità dei danni che cagionerebbero nell’adempimento della loro missione, salvo che i danni siano stati cagionati intenzionalmente o che risultino da una negligenza grave;
- garantire la loro sicurezza;
- considerare gli specialisti svizzeri e le loro famiglie, messi a disposizione in virtù del presente accordo, come «personale privilegiato» nel senso dei «Model Rules for Customs concession to privileged personnel arriving under various foreign aid programmes or projects», stabilite nell’ordinanza del «Central Board of Revenue, Gouvernement of Pakistan» del 18 aprile 1963;
- esonerare i periti svizzeri da qualsiasi tassazione e altri oneri fiscali per gli stipendi pagati da parte svizzera.
Art. 8
Nel quadro del presente accordo, il Governo del Pakistan si obbliga ad accordare ai periti e alle loro famiglie un trattamento che non sarà meno favorevole di quello, di cui godono nel Pakistan i periti stranieri dimorantivi in virtù del piano di Colombo.
Art. 9
Le disposizioni del presente accordo saranno parimente applicabili ai periti svizzeri, nonché alle loro famiglie, esercitanti già la propria attività nel Pakistan, sotto gli auspici della cooperazione tecnica fra i due Governi, nel senso dell’articolo 2, lettere a e b, qui sopra.
Art. 10
Quando un progetto di cooperazione tecnica sarà stato conchiuso, le Parti contraenti prenderanno contatto per analizzarne i risultati.
Art. 11
Il presente accordo è provvisoriamente applicabile dal giorno della sua firma. Esso entrerà in vigore, quando le Parti contraenti si saranno notificate reciprocamente l’adempimento delle formalità costituzionali relative alla conclusione e alla messa in vigore degli accordi internazionali. Esso resterà in vigore sino al 30 giugno 1970. A contare da tale data, sarà rinnovato da anno in anno, fino a quando le Parti contraenti non l’avranno disdetto per scritto, mediante un preavviso di tre mesi prima della fine di ogni anno. Fatto a Caraci, il 24 novembre 1966, in due esemplari originali, nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo ugualmente fede. (Si omettono le firme)