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Accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra il Governo della Confederazione Svizzera e la Repubblica del Paraguay Conchiuso in Asuncion il 20 maggio 1971

RU 1971 1653

Traduzione1

Entrato in vigore con scambio di note il 6 novembre 1971

(Stato 6 novembre 1971)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Paraguay

desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia esistenti tra loro e premurosi di sviluppare la cooperazione tecnica tra i due Paesi

hanno convenuto:

Art. 1

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Paraguay si obbligano a favorire nella misura del possibile la cooperazione tra i due Paesi nel campo scientifico e tecnico.

Art. 2

Le disposizioni del presente accordo s’applicano:

  1. ai progetti di cooperazione tecnica tra i due Paesi;
  2. ai progetti di cooperazione tecnica emananti da enti di diritto pubblico o da organizzazioni private della Svizzera.

Art. 3

Nel quadro delle rispettive legislazioni nazionali e conformemente al diritto internazionale e alle prassi in uso, le Parti contraenti potranno stabilire di comune intesa i programmi concernenti progetti precisi di cooperazione tecnica. Ogni progetto di cooperazione tecnica, con la rispettiva realizzazione, sarà oggetto d’un accordo individuale mediante scambio di note.

Art. 4

La cooperazione tecnica potrà segnatamente assumere le forme seguenti:

  1. invio di personale d’ogni grado (segnatamente periti, volontari, collaboratori tecnici [«periti associati»]);
  2. attribuzione di borse di studio o di formazione professionale. Il Governo svizzero accorderà, nella misura del possibile, borse di studio e di formazione professionale o tecnica in Svizzera, nei Paesi terzi o nel Paraguay, ai candidati designati di comune intesa dai due Governi. Il Governo paraguayano impiegherà i borsisti rimpatriati in modo da utilizzarne appieno le conoscenze;
  3. sussidi a delle istituzioni semipubbliche o private in vista della realizzazione di un progetto di sviluppo;
  4. ogni altra forma di cooperazione che potrà essere prospettata di comune intesa tra le Parti.

Art. 5

Nell’ambito della cooperazione tecnica, ogni Parte contraente assumerà una parte equa delle spese; per contro quelle pagabili in moneta paraguayana sono, per principio, assunte dal Governo del Paraguay. Le Parti contraenti s’impegnano

  1. da parte svizzera:a)a pagare gli stipendi e le spese d’assicurazione del personale messo a disposizione dal Governo svizzero;b)ad assumere le spese di viaggio dalla Svizzera in Paraguay e ritorno per detto personale;c)ad assumere le spese d’acquisto e di trasporto del materiale non ottenibile nel Paraguay;d)ad assumere le spese di soggiorno, di formazione e di viaggio dalla Svizzera al Paraguay di cittadini paraguaiani invitati in Svizzera per ricevere una formazione sotto gli auspici della cooperazione tecnica;
  2. da parte paraguaiana:a)a pagare gli stipendi del personale paraguayana;b)a fornire il materiale e l’attrezzatura ottenibile nel Paese;c)ad assumere, nel limite delle proprie possibilità, le spese d’alloggio del personale svizzero adibito, giusta i termini negoziali, ai progetti di cooperazione nel Paraguay;d)a procurare gli uffici e i locali necessari e a pagarne la pigione;e)ad assumere le spese dei viaggi di servizio effettuati nel Paraguay dal personale svizzero come anche le spese di servizio per trasporti e spedizioni, telefono e telegrafo, connesse con la missione;f)a fornire i servizi prestabili dal personale locale, comprese le spese di segreteria, di traduzione e d’altri servizi analoghi;g)ad assumere le spese mediche del personale paraguayano di cooperazione tecnica;h)ad assumere, per i volontari, un’assicurazione includente visite mediche semestrali preventive e spese d’ospedalizzazione in caso di malattia contratta nel Paraguay;i)a continuare i salari dei borsisti e praticanti invitati in Svizzera, sotto gli auspici della cooperazione tecnica elvetica, come anche, all’occorrenza, i normali assegni familiari nonché, quando ciò possa essere concesso, a pagar loro il viaggio d’andata in Svizzera.

Art. 6

Nell’ambito del presente accordo, il Governo del Paraguay s’impegna:

  1. ad esentare da tasse portuali, da dazi d’importazione ed esportazione e da altri oneri pubblici gli oggetti forniti dal Governo svizzero per i diversi progetti;
  2. ad esentare le persone inviate dalla Svizzera nel Paraguay, affinché, accordato loro l’ingresso nel Paese, operino nell’ambito del presente accordo o d’accordi individuali, da ogni imposta ed altro onere personale o reale, nazionale, regionale o comunale sugli stipendi e le indennità pagati dal Governo svizzero o dalle istituzioni svizzere contemplate nell’articolo 2;
  3. ad accordare l’ammissione in franchigia da dazi, tasse ed altri oneri connessi (eccettuate però le spese di deposito, di trasporto e di analoghi servizi) per i mobili, gli effetti personali e professionali del personale citato, compresa un’automobile per economia domestica ogni due anni (da esentare da ogni tassa di rivendita dopo il biennio) importata da dette persone all’occasione della loro prima venuta in Paraguay;
  4. a concedere automaticamente a queste persone, per quanto attiene all’importazione di beni d’uso e consumo personale, lo stesso trattamento accordato ai periti provenienti da qualunque altro Paese;
  5. ad accordare gratuitamente e senza indugio i visti d’entrata e d’uscita chiesti dalle autorità svizzere o dai loro rappresentanti nel Paraguay, per dette persone e loro familiari;
  6. a rilasciare loro un documento di missione, che assicuri completa assistenza da parte dei servizi di Stato nell’adempimento del compito assegnato;
  7. ad assumere le responsabilità dei danni che cagionassero nell’adempimento della loro missione, salvo se intenzionalmente o per negligenza grave;
  8. a garantire la sicurezza di tali persone.

Art. 7

Le disposizioni del presente Accordo saranno parimenti applicate:

  1. agli inviati elvetici e loro familiari, che esercitano già una loro attività nel Paraguay sotto gli auspici della cooperazione tecnica tra i due Paesi giusta l’articolo 2 paragrafi a e b;
  2. ai collaboratori tecnici («periti associati») menzionati nell’articolo 4 paragrafo a e
  3. ai progetti in corso di realizzazione.

Art. 8

Le Parti contraenti prenderanno contatto periodicamente per analizzare i risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti di cooperazione che sono oggetto del presente Accordo.

Art. 9

Le disposizioni d’accordi bilaterali o multilaterali che una Parte contraente dovesse conchiudere con Stati terzi o con organizzazioni internazionali s’applicheranno, qualora risultassero più favorevoli, in luogo delle disposizioni del presente Accordo.

Art. 10

Il presente Accordo è provvisoriamente applicabile a contare dal giorno della firma. Esso entrerà in vigore quando le Parti contraenti si saranno notificate reciprocamente l’adempimento delle formalità costituzionali relative alla conclusione e alla messa in vigore degli accordi internazionali e resterà in vigore per un periodo di cinque anni; quindi sarà tacitamente rinnovato d’anno in anno, fintanto che una delle Parti contraenti non l’abbia disdetto per iscritto con preavviso di almeno tre mesi prima della fine del periodo corrispondente.

In fede di che , le Parti contraenti firmano il presente Accordo in due esemplari equipollenti nelle lingue francese e spagnola, nella città di Asuncion, capitale della Repubblica del Paraguay, il venti maggio millenovecentossettantuno.

(Si omettono le firme)