0.974.268.11
Protocollo concernente la cooperazione tecnica e scientifica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Senegal Conchiuso a Berna il 16 agosto 1962
RU 1965 754
Traduzione1
Entrato in vigore il 13 agosto 1964
(Stato 13 agosto 1964)
Visto l’articolo 1 dell’accordo sul commercio, la protezione degli investimenti e la cooperazione tecnica, firmato oggi fra i due Paesi, è stato convenuto quanto segue:
- Per attuare le finalità dell’articolo 1 dell’accordo le Parti compileranno di comune intesa, dei programmi di cooperazione tecnica e scientifica.
- Le autorità elvetiche agevoleranno, nel quadro della legislazione e della prassi, la realizzazione delle proposte fatte dal Governo senegalese nei settori tecnici e scientifici.
- Dette autorità esamineranno, nel quadro della legislazione e della prassi, l’invio in Senegal di periti e specialisti, onde contribuire allo sviluppo della sua economia.
- Le autorità svizzere accoglieranno, nei limiti delle possibilità, i borsisti, scelti di comune intesa fra i due Governi, e consentiranno loro di compiere degli studi nelle scuole superiori e nei technicum come anche degli alunnati nelle amministrazioni, le industrie, le banche o altri stabilimenti svizzeri.
- Dette autorità accoglieranno, nel quadro della legislazione e della prassi e previo accordo fra i competenti servizi delle Parti, gli specialisti senegalesi in viaggio di studi in Svizzera.
- Ciascun Governo assumerà un’equa parte delle spese d’esecuzione dei progetti di cooperazione tecnica attuati in virtù del presente testo.
- Nel quadro del presente testo, il Governo senegalese s’obbliga2:a.ad addossarsi i dazi d’entrata sui prodotti ed oggetti d’origine pubblica o privata e di fabbricazione svizzera od estera, forniti dalla Svizzera gratuitamente per l’esecuzione dei progetti basati sul presente protocollo;ad applicare il regime d’ammissione temporanea al materiale importato ma non incorporato in detti progetti;b.ad esentare, per tutta la durata della loro opera, periti e specialisti elvetici, dalle imposte e dagli altri oneri fiscali gravanti le aliquote d’onorari e d’emolumenti versate dal Governo svizzero;c.ad ammettere in franchigia di dazi e diritti il mobilio e gli effetti personali di detti periti e specialisti, e delle loro famiglie, importati all’atto dell’entrata in funzione in Senegal.
- I programmi compilati sulla base del presente testo verranno realizzati sotto l’egida del Delegato del Consiglio federale alla cooperazione tecnica e del competente Ministero della Repubblica del Senegal.
Fatto in Berna, il 16 agosto 1962, in due esemplari originali, in lingua francese.
(Seguono le firme)