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Accordo di cooperazione tecnica e scientifica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica tunisina Conchiuso il 27 ottobre 1972

RU 1973 1722

Traduzione1

Entrato in vigore con scambio di note l’11 settembre 1973

(Stato 11 settembre 1973)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica tunisina,

desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia esistenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica tunisina e preoccupati di sviluppare la cooperazione tecnica e scientifica tra i due Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I Governi svizzero e tunisino si obbligano a collaborare, con uguali diritti, nei limiti della loro legislazione e secondo il diritto internazionale e la prassi abituale, alla realizzazione di progetti di cooperazione tecnica e scientifica, rispondenti alle finalità dello sviluppo economico, sociale ed educativo della Tunisia.

Art. 2

Le disposizioni del presente accordo sono applicabili:

  1. ai progetti di cooperazione tecnica e scientifica tra i due Governi;
  2. ai progetti di cooperazione tecnica e scientifica procedenti, da parte Svizzera, da enti di diritto pubblico o privato, con riserva dell’assenso dei due Governi.

Art. 3

La cooperazione tecnica può segnatamente assumere le forme seguenti:

  1. invio di personale in veste di periti o assistenti tecnici;
  2. attribuzione di borse di studio, di ricerca o di formazione professionale. Il Governo svizzero accorda, nella misura delle sue possibilità, borse di studio in loco, in Svizzera oppure, ove occorra, in un Paese terzo, nel quadro di determinati progetti di cooperazione;
  3. sussidi ad organismi pubblici, semipubblici o privati allo scopo di attuare un progetto di sviluppo o di ricerca scientifica;
  4. fornitura ed impianto d’attrezzature tecniche destinate a progetti svizzero-tunisini di cooperazione tecnica e scientifica;
  5. qualsiasi altra forma di cooperazione che possa essere prevista di comune accordo tra le Parti.

Art. 4

I progetti di cooperazione tecnica e scientifica e la loro attuazione sono oggetto d’accordi particolari, i quali determinano le rispettive prestazioni delle Parti, come anche l’elenco degli obblighi dei periti e degli assistenti tecnici. Le Parti designano i borsisti di comune intesa e risolvono circa l’orientamento dei loro studi.

Art. 5

Da parte sua, il Consiglio federale svizzero si obbliga:

  1. a pagare gli stipendi e le spese d’assicurazione delle persone inviate dalla Svizzera;
  2. ad assumere per dette persone, le spese di viaggio dalla Svizzera in Tunisia e quelle di ritorno;
  3. ad assumere le spese d’acquisto e di trasporto, fino al confine tunisino, del materiale necessario all’attuazione dei progetti di cooperazione, non ottenibile in Tunisia;
  4. ad assumere le spese di soggiorno dei borsisti invitati dalla Svizzera, come anche le spese obbligatorie per la loro formazione e i premi della cassa malati del personale della Confederazione Svizzera;
  5. a pagare ai borsisti le spese del viaggio di ritorno in Tunisia.

Art. 6

Da parte sua, il Governo tunisino si obbliga:

  1. a pagare gli stipendi del personale tunisino e, ove occorra, del personale locale necessario all’attuazione del progetto, comprese le spese dei servizi assicurati da quest’ultimo;
  2. a mettere a disposizione i locali necessari all’attuazione dei progetti e a fornire l’attrezzatura che può essere prodotta in Tunisia;
  3. ad assumere il pagamento di un’indennità d’alloggio per il personale svizzero, la cui aliquota verrà stabilita in accordi particolari, oppure, per quanto possibile, a mettergli a disposizione un’abitazione:
  4. ad assumersi le spese per viaggi di servizio, eseguiti in Tunisia da periti svizzeri, alle stesse condizioni di quelle vigenti per i funzionari tunisini fruenti d’uno statuto corrispondente;
  5. ad assumere le spese di scarico, di trasporto e d’assicurazione in Tunisia, del materiale fornito dalla Svizzera;
  6. ad assumere, per gli assistenti tecnici, le spese d’esami medicali in tutti i servizi ospedalieri dello Stato tunisino, comprese le visite preventive semestrali e il ricovero all’ospedale nel caso d’un malattia contratta in Tunisia;
  7. a pagare le spese di viaggio dalla Tunisia in Svizzera ai borsisti invitati dalla Svizzera;
  8. a continuare a versare, ove trattisi di funzionari titolari, lo stipendio ai borsisti e le prestazioni sociali regolamentari alle loro famiglie;
  9. ad offrire ai borsisti di ritorno in Tunisia un posto di lavoro nel quale possano utilizzare integralmente le conoscenze acquisite.

Art. 7

Il personale inviato dalla Svizzera, nella misura in cui, nell’ambito del presente accordo, cede un prodotto menzionato sotto a)–e) del presente articolo, deve soddisfare le formalità doganali, previste dalla vigente legislazione tunisina.

Nell’ambito del presente accordo, il Governo tunisino esonera:

  1. il materiale e l’attrezzatura forniti dalla Svizzera, d’origine pubblica o privata, di fabbricazione svizzera o straniera, dalle tasse d’importazione e dagli altri oneri fiscali;
  2. il personale svizzero per la durata della sua attività, dalle imposte e dagli altri oneri fiscali sugli stipendi, le rimunerazioni accessorie e le indennità, pagati dal Governo svizzero o dagli enti di cui all’articolo 2 lettera b) dell’accordo;
  3. i mobili, gli effetti personali e professionali importati dal personale svizzero, dalle tasse d’importazione entro un termine dei sei mesi dopo il primo insediamento in Tunisia, e delle tasse di esportazione, al momento in cui lascia definitivamente la Tunisia, nonché da qualsiasi altro onere fiscale in occasione d’un mutamento di residenza in Tunisia;
  4. un’autovettura per perito ogni biennio, come anche un cambio completo di pneumatici (quattro pneumatici e quattro camere d’aria) per anno, dalle tasse e dagli oneri di cui alla lettera c). In caso di perdita per infortunio o furto, un veicolo sostitutivo può essere importato innanzi la scadenza del termine di due anni;
  5. le derrate alimentari per bambini, i prodotti dietetici, gli alimenti e i prodotti farmaceutici prescritti da un medico, nel limite del loro bisogno personale, dalle tasse e dagli oneri di cui alla lettera c), qualora detti prodotti non esistano in Tunisia.

Art. 8

Il Governo tunisino si obbliga infine:

  1. ad accordare gratuitamente i visti ai membri del personale svizzero e alle loro famiglie;
  2. ad accordar loro qualsiasi aiuto nell’adempimento dei compiti;
  3. ad assumere la responsabilità per i danni che detto personale potrebbe cagionare nell’adempimento della sua missione, a meno che tali danni siano stati provocati intenzionalmente o risultino da una negligenza grave.

Art. 9

L’attuazione dei progetti nel quadro del presente accordo avviene sotto l’egida del Delegato del Consiglio federale alla Cooperazione tecnica, per il Governo svizzero, e del Ministero degli Affari Esteri, Direzione della Cooperazione Internazionale, per il Governo tunisino.

Art. 10

Il personale svizzero incaricato di missioni di controllo di breve durata gode unicamente dei vantaggi previsti nelle disposizioni dell’articolo 8.

Art. 11

Allo scopo di facilitare l’attuazione del programma di cooperazione, verrà costituita una commissione mista, composta dei rappresentanti dei due Governi, la quale si adunerà una volta l’anno oppure a domanda di uno dei due Governi.

Art. 12

Il presente accordo sostituisce quello di cooperazione tecnica e scientifica del 2 dicembre 1961 2 . Esso è applicabile provvisoriamente a contare dalla firma ed entrerà in vigore tosto che ciascuna Parte avrà notificato all’altra l’adempimento delle formalità inerenti alla conclusione ed alla messa in vigore di accordi internazionali. Esso resterà in vigore sino al 31 dicembre 1974. Quindi potrà essere tacitamente rinnovato di anno in anno, sempreché una Parte non l’avrà disdetto per scritto, mediante un preavviso di sei mesi, innanzi la fine di ogni anno. Le Parti, in caso di disdetta, s’accordano circa il compimento dei progetti in corso, consentendo per altro ai borsisti di finire normalmente il ciclo di studi o di formazione. Fatto a Berna, il 27 ottobre 1972, in due esemplari originali, in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Graber

Per il Governo
della Repubblica tunisina:

Masmoudi

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