Il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, come espressi in particolare nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata il 4 novembre 1950, così come nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali 1 e nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici 2 , entrambi conclusi il 16 dicembre 1966, ispira, unitamente allo Stato di diritto, le politiche interne ed esterne delle Parti e costituisce un elemento essenziale del presente Accordo, alla stregua dei suoi obiettivi. L’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, adottata da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite nel 2015, fornisce un quadro condiviso per garantire pace e prosperità sia alla popolazione che al pianeta, ora e in futuro. Al centro dell’Agenda 2030 vi sono i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), che rappresentano un appello urgente a tutti i Paesi – sviluppati e in sviluppo – affinché agiscano nell’ambito di un partenariato globale. L’Accordo di Parigi 3 , che è stato negoziato dai rappresentanti di 196 Stati in occasione della 21 a Conferenza degli Stati parte alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 4 (UNFCCC) ed è stato ratificato dallo Zambia il 9 dicembre 2016 e dalla Svizzera il 6 ottobre 2017, tratta questioni legate alla riduzione delle emissioni di gas serra, all’attuazione di misure di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e al finanziamento dell’azione per il clima. Uno dei suoi obiettivi principali è aumentare la capacità di adattarsi alle conseguenze negative dei cambiamenti climatici e promuovere la resilienza climatica e uno sviluppo a basse emissioni di gas serra, senza per questo mettere in pericolo la produzione alimentare.
0.974.282.31
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dello Zambia
concernente la cooperazione tecnica, culturale, finanziaria ed economica e l’assistenza umanitaria
RU 2024 85
Traduzione
Concluso il 12 dicembre 2023
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° marzo 2024
(Stato 1° marzo 2024)
La Confederazione Svizzera
(di seguito «Svizzera»)
e
la Repubblica dello Zambia
(di seguito «Zambia»),
di seguito congiuntamente denominate «Parti»,
intendendo potenziare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi;
desiderose di rafforzare tali relazioni e di sviluppare un’assistenza umanitaria nonché una cooperazione tecnica e finanziaria proficue tra i due Paesi;
riconoscendo che lo sviluppo di tale cooperazione tecnica, culturale, finanziaria ed economica come anche dell’assistenza umanitaria contribuirà al miglioramento delle condizioni sociali, ambientali ed economiche dello Zambia, al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo della democrazia e di un’economia di mercato;
consapevoli del fatto che lo Zambia si impegna a proseguire l’attuazione di riforme volte a instaurare un’economia di mercato in condizioni democratiche;
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Base della cooperazione
Art. 2 Obiettivi
2.1. Entro i limiti delle rispettive legislazioni nazionali, le Parti si impegnano a promuovere la realizzazione di progetti di cooperazione tecnica, culturale, finanziaria ed economica nonché di assistenza umanitaria nello Zambia. Questi progetti mirano a supportare i processi di sviluppo nello Zambia e a mitigare i costi sociali, ambientali ed economici dell’adattamento. I progetti sono volti anche ad alleviare le difficoltà a cui devono far fronte i gruppi più vulnerabili della società zambiana. 2.2. Il presente Accordo quadro fissa le regole e le procedure per la pianificazione e la realizzazione dei suddetti progetti. 2.3. I progetti coperti dal presente Accordo sostengono gli sforzi compiuti dallo Zambia per raggiungere gli OSS e sono il più possibile in linea con i principi del Partenariato globale per un’efficace cooperazione allo sviluppo. 2.4. Nel quadro del loro impegno internazionale in materia, le Parti convengono di includere la questione della migrazione nella loro cooperazione. Le Parti si impegnano a mantenere un dialogo aperto e positivo in materia di migrazione al fine di affrontare le sfide comuni, cogliere le opportunità per i due Paesi e considerare questa dimensione in modo appropriato nella realizzazione dei progetti.
Art. 3 Definizioni
- «Svizzera»: la Confederazione Svizzera, rappresentata dal Dipartimento federale degli affari esteri;
- «Zambia»: la Repubblica dello Zambia, rappresentata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- «Ufficio di cooperazione della Svizzera»: ufficio della Direzione dello sviluppo e della cooperazione che è parte integrante dell’Ambasciata di Svizzera accreditata presso la Repubblica dello Zambia con sede ad Harare, nella Repubblica dello Zimbabwe;
- «progetto»: ciascun progetto o programma specifico nonché qualsivoglia altra attività congiunta o intervento finanziati o sostenuti con altri mezzi dalla Svizzera ai sensi del presente Accordo;
- «organizzazione»: qualsiasi persona giuridica pubblica o privata locale, nazionale o internazionale conforme alle rispettive leggi nazionali, riconosciuta dalle Parti o incaricata o finanziata dalla Svizzera nell’ambito dell’attuazione di progetti;
- «beni»: prodotti, materiali, veicoli, macchinari, attrezzature e altri beni messi a disposizione dalla Svizzera o dall’organizzazione per progetti nel quadro del presente Accordo oppure qualsivoglia altro bene fornito allo Zambia nel quadro degli accordi specifici relativi ai progetti;
- «esperto internazionale»: persona singola incaricata dalla Svizzera o da un’organizzazione di attuare progetti o di fornire assistenza tecnica, che non è un cittadino zambiano, che non ha la sua residenza permanente nello Zambia e che non lavora per la Svizzera.
Art. 4 Forme di cooperazione
4.1. Forme possibili 4.2. Cooperazione tecnica e culturale 4.3. Assistenza umanitaria, riduzione del rischio di catastrofi e gestione delle catastrofi 4.4. Cooperazione finanziaria ed economica Le disposizioni del presente Accordo si applicano anche ai progetti di cooperazione finanziaria ed economica.
- La cooperazione può assumere la forma di cooperazione tecnica, culturale, finanziaria ed economica nonché di assistenza umanitaria.
- La cooperazione e l’assistenza possono essere realizzate a livello bilaterale o multilaterale oppure in collaborazione con altri partner di sviluppo, comprese le organizzazioni non governative (ONG), le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali e altri partner.
- La cooperazione tecnica e culturale con lo Zambia è realizzata dalla Svizzera sotto forma di trasferimento di know-how nell’ambito di formazioni e consulenze nonché mediante l’erogazione di altri servizi e la fornitura di attrezzature necessarie alla buona riuscita dei progetti.
- I progetti realizzati sotto forma di cooperazione tecnica e culturale devono essere correlati ad aspetti selezionati del processo di trasformazione sociale, politica ed economica.
- L’assistenza umanitaria in risposta a catastrofi naturali o antropiche, basata sulle esigenze della popolazione colpita e conforme ai principi umanitari, può essere realizzata sotto forma di dispiegamento di squadre di esperti, fornitura di beni di prima necessità o versamento di contributi finanziari.
- Lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche e prassi nell’ambito delle azioni per il clima e della gestione delle catastrofi, in particolare nei settori della riduzione del rischio di catastrofi, dell’aiuto d’urgenza, del ripristino e della ricostruzione, può essere concordato tra le Parti.
- Le attività di ricerca e di formazione congiunte e la realizzazione comune di workshop sui temi legati alle azioni per il clima e alla gestione delle catastrofi, come pure la condivisione del know-how sulle tecnologie chiave, possono essere concordati tra le Parti.
Art. 5 Campo di applicazione
Le disposizioni del presente Accordo si applicano:
- ai progetti concordati per scritto tra, da un lato, la Svizzera e, dall’altro, lo Zambia o le relative autorità centrali, regionali e comunali competenti sul territorio zambiano;
- ai progetti concordati tra la Svizzera e organizzazioni nello Zambia per i quali le Parti o i loro rappresentanti autorizzati hanno convenuto per scritto di applicare, per analogia, le disposizioni dell’articolo 7 del presente Accordo;
- ai progetti con organizzazioni di qualsiasi Paese per i quali le Parti o i loro rappresentanti autorizzati hanno convenuto per scritto di applicare, per analogia, le disposizioni dell’articolo 7 del presente Accordo;
- alle attività risultanti da progetti e programmi regionali di cooperazione allo sviluppo cofinanziati dalla Svizzera oppure da progetti o programmi cofinanziati dalla Svizzera tramite istituzioni multilaterali.
Art. 6 Status dell’Ufficio di cooperazione della Svizzera [all’interno dell’Ambasciata di Svizzera accreditata per Malawi, Zambia e Zimbabwe, con sede ad Harare] e del relativo personale
L’Ufficio di cooperazione della Svizzera ad Harare è parte integrante dell’Ambasciata di Svizzera con sede ad Harare, accreditata per lo Zambia . In quanto tale, l’Ufficio di cooperazione della Svizzera, come pure un eventuale futuro ufficio a Lusaka, inclusi il personale e le relative persone di accompagnamento nel caso in cui non siano cittadini zambiani e non abbiano la loro residenza permanente nello Zambia, beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 5 sulle relazioni diplomatiche.
Art. 7 Obblighi
7.1. Al fine di facilitare l’attuazione di qualsiasi progetto di cooperazione, lo Zambia esenta da imposte dirette e indirette, dazi doganali e tasse tutti i beni e i servizi necessari per realizzare i progetti e ne autorizza la riesportazione alle stesse condizioni. 7.2. Lo Zambia concede gratuitamente tutti i permessi necessari per l’importazione temporanea dei beni indispensabili per attuare i progetti nell’ambito del presente Accordo. 7.3. Lo Zambia accetta che, per le procedure di pagamento relative ai progetti di cooperazione finanziaria, possano essere designati, di comune accordo tra i partner dei singoli progetti, gli agenti finanziari operanti per conto dei partner di progetto in Zambia. Per i pagamenti in fondi di contropartita in kwacha dello Zambia possono essere aperti conti speciali presso detti agenti finanziari in conformità con la legislazione zambiana. I partner di progetto decidono congiuntamente circa l’uso dei fondi depositati. 7.4. Gli esperti internazionali sono esentati da qualsiasi imposta sul reddito e sulla proprietà. 7.5. Gli esperti internazionali sono esentati dalle imposte dirette e indirette, dai dazi doganali e dalle tasse applicabili agli effetti personali. Sono autorizzati a importare i loro effetti personali (suppellettili, autoveicoli, motociclette, equipaggiamento professionale e privato) e a riesportarli liberamente alle stesse condizioni al termine della loro missione. 7.6. Lo Zambia fornisce gratuitamente agli esperti internazionali tutti i documenti di residenza e i permessi di lavoro eventualmente richiesti dalla legge. 7.7. Lo Zambia è responsabile della sicurezza degli esperti internazionali e accorda loro agevolazioni per il rimpatrio pari a quelle previste per il personale diplomatico in servizio in Zambia. 7.8. Entro i limiti della propria legislazione nazionale, lo Zambia rilascia gratuitamente e senza indebiti ritardi i visti d’ingresso per il personale di progetto della Svizzera, le relative persone di accompagnamento e gli esperti internazionali. 7.9. Lo Zambia fornisce sostegno all’Ufficio di cooperazione della Svizzera, alle organizzazioni e agli esperti internazionali per l’attuazione dei rispettivi compiti e procura loro tutta la documentazione e le informazioni necessarie. 7.10. Lo Zambia facilita la procedura relativa ai trasferimenti internazionali di valuta estera avviati dall’Ufficio di cooperazione della Svizzera, dai suoi partner di progetto e da organizzazioni ed esperti internazionali. 7.11. Le esenzioni sopra elencate si applicano anche a un’eventuale futura creazione di un ufficio a Lusaka. 7.12. L’attuazione di tali disposizioni è garantita dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dello Zambia. 7.13. Le organizzazioni e gli esperti internazionali che operano in Zambia per la realizzazione di progetti nell’ambito del presente Accordo devono rispettare le leggi e i regolamenti interni dello Zambia.
Art. 8 Clausola anticorruzione
Nel quadro del presente Accordo le Parti non offrono, né direttamente né indirettamente, alcun tipo di vantaggio e non accettano alcuna offerta in tal senso. Qualsiasi comportamento corrotto o illegale costituisce una violazione del presente Accordo e giustifica la sua denuncia in conformità con l’articolo 10.1 paragrafo 3 o il ricorso a misure correttive supplementari in conformità con la legislazione applicabile. Le Parti si informano reciprocamente in caso di fondato sospetto di corruzione.
Art. 9 Autorità competenti, coordinamento e procedure
9.1. Ciascun progetto previsto dal presente Accordo quadro è oggetto di un accordo specifico tra i partner di progetto che stabilisce e definisce nel dettaglio i diritti e gli obblighi a carico di ciascun partner del progetto. 9.2. Allo scopo di evitare doppioni e sovrapposizioni con progetti attuati da altri donatori e garantire la massima efficacia dei progetti, le Parti forniscono e condividono tutte le informazioni necessarie per un coordinamento efficace. 9.3. Per quanto riguarda lo Zambia , questo coordinamento è assicurato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 9.4. L’Ambasciata di Svizzera e il relativo Ufficio di cooperazione della Svizzera fungono da tramite per le autorità zambiane ai fini dell’attuazione e del monitoraggio dei progetti. 9.5. Le Parti si informano reciprocamente in modo dettagliato sui progetti realizzati nell’ambito del presente Accordo. A tal fine si scambiano informazioni a intervalli regolari a tutti i livelli in merito all’avanzamento dei progetti realizzati nell’ambito del presente Accordo.
Art. 10 Disposizioni generali
10.1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti hanno certificato reciprocamente l’adempimento dei rispettivi requisiti costituzionali necessari per la stipula e l’entrata in vigore di accordi internazionali. L’Accordo resta in vigore per cinque anni. Esso può essere denunciato da ciascuna delle Parti mediante notifica scritta all’altra Parte e scade sei mesi dopo la data in cui l’altra Parte riceve tale notifica. Alla scadenza del periodo di cinque anni, il presente Accordo si rinnova automaticamente di anno in anno, a meno che non venga denunciato da una delle Parti con un preavviso scritto di sei mesi. In deroga a quanto sopra, ciascuna delle Parti può denunciare il presente Accordo con effetto immediato in caso di violazione sostanziale delle sue disposizioni. Per violazione sostanziale si intende una grave violazione di uno degli obiettivi essenziali del presente Accordo. 10.2. In caso di denuncia del presente Accordo, le disposizioni dello stesso continueranno a essere applicate a tutti i progetti precedentemente concordati. 10.3. Il presente Accordo si applica retroattivamente ai progetti in corso o a quelli in preparazione prima della sua entrata in vigore che sono stati concordati per scritto tra le Parti.
Art. 11 Modifiche
Ogni modifica dell’Accordo è valida soltanto se formulata per scritto e firmata da un rappresentante debitamente autorizzato di ciascuna Parte. Per quanto riguarda lo Zambia, prima di procedere a una modifica dell’Accordo sono necessari l’approvazione del Ministero delle finanze e il parere legale del procuratore generale.
Art. 12 Controversie
Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole, mediante trattative informali dirette, eventuali disaccordi o controversie che dovessero insorgere tra loro nell’ambito del presente Accordo o in relazione ad esso. Qualsiasi controversia tra le Parti derivante da o relativa al presente Accordo, o alla sua violazione o denuncia, e che non sia risolta mediante negoziazione o altra modalità di risoluzione concordata, è sottoposta, su richiesta di una delle Parti, ad arbitrato conformemente al regolamento di arbitrato della UNCITRAL attualmente in vigore. Gli arbitri sono tre. L’autorità di nomina è la Corte permanente di arbitrato. Il lodo arbitrale deve essere motivato e accettato dalle Parti come composizione definitiva della controversia.
Art. 13 Forza maggiore
In caso di forza maggiore la Parte interessata informa l’altra Parte della natura e della causa di tale evento entro sette giorni dal suo verificarsi. Informa l’altra Parte della cessazione dell’evento di forza maggiore sempre entro un termine di sette giorni. Fatto a Lusaka, il 12 dicembre 2023, in due esemplari originali in lingua francese e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale la versione inglese.
Per la Stéphane Rey | Per la Hope Kalabi Situmbeko |