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0.975.2

Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d’altri Stati Conchiusa a Washington il 18 marzo 1965 Firmata dalla Svizzera il 22 settembre 1967 Approvata dall’Assemblea federale il 12 marzo 1968 Deposito dell’istrumento di ratificazione da parte della Svizzera il 15 maggio 1968 Data dell’entrata in vigore per la Svizzera il 14 giugno 1968

Traduzione

(Stato 5 ottobre 2023)

Preambolo

Gli Stati contraenti

Considerato la necessità di una cooperazione internazionale per lo sviluppo economico e l’importanza assunta, in tale ambito, dagli investimenti privati internazionali;

Tenuto conto delle controversie che, in ogni tempo, possono sorgere fra Stati contraenti e cittadini d’altri Stati contraenti riguardo a detti investimenti;

Riconoscono, benché tali vertenze siano normalmente oggetto di ricorso alle istanze interne, l’opportunità, per determinati casi, di una loro composizione internazionale;

Coscienti dell’importanza di creare mezzi internazionali per la conciliazione e l’arbitrato cui gli Stati contraenti ed i cittadini d’altri Stati contraenti possono, se lo desiderano, sottoporre le rispettive controversie;

Desiderosi d’istituire detti mezzi sotto gli auspici della Banca Internazionale per la ricostruzione e il promovimento economico;

Riconosciuto che, il mutuo consenso delle Parti a comporre le vertenze in conciliazione o arbitrato, ricorrendo a tali mezzi, rappresenta un accordo di carattere obbligatorio che esige la debita presa in considerazione di ogni raccomandazione avanzata dai conciliatori come pure l’esecuzione di ogni sentenza arbitrale; e

Dichiarando che senza espresso consenso in merito, nessuno Stato contraente, in quanto abbia ratificato, accettato od approvata la presente Convenzione, è considerata aver assunto alcun obbligo in quanto riguarda la conciliazione o l’arbitrato;

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Capitolo I Ufficio internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti

Sezione 1 Istituzione e organizzazione

Art. 1

1) Giusta la presente Convenzione, è istituito un Ufficio internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (appresso Ufficio). 2) L’Ufficio ha lo scopo d’elargire, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, i mezzi di conciliazione e d’arbitrato necessari alla composizione delle controversie relative agli investimenti, che oppongono gli Stati contraenti a cittadini d’altri Stati contraenti.

Art. 2

La sede dell’Ufficio è quella della Banca Internazionale per la Ricostruzione e il Promovimento economico (appresso Banca). Essa può essere trasferita in altro luogo con decisione del Consiglio amministrativo presa alla maggioranza dei due terzi dei membri.

Art. 3

L’Ufficio si compone di un Consiglio amministrativo e di un Segretariato. Esso compila un elenco dei conciliatori ed uno degli arbitri.

Sezione 2 Del Consiglio amministrativo

Art. 4

1) Il Consiglio amministrativo comprende un rappresentante di ogni Stato contraente. Un supplente può fungere da rappresentante se quest’ultimo è assente da una riunione o è impedito. 2) Salvo diversa disposizione, il governatore e il governatore supplente della Banca, designati da uno Stato contraente, assumono d’ufficio le rispettive funzioni di rappresentante e di supplente.

Art. 5

Il Presidente della Banca è, d’ufficio, Presidente del Consiglio amministrativo (appresso Presidente) senza tuttavia avere diritto di voto. Se assente od impedito oppure se la presidenza della Banca è vacante, il supplente in seno alla Banca funge anche da presidente.

Art. 6

Le decisioni giusta le lettere a, b, c e f sono prese alla maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio amministrativo. 2) Il Consiglio amministrativo ha la facoltà d’istituire qualsiasi commissione che esso reputi necessaria. 3) Il Consiglio amministrativo esercita pure ogni altra funzione che esso giudichi necessaria per l’esecuzione della presente Convenzione.

1) Senza pregiudicare competenze attribuitele giusta le altre disposizioni della presente Convenzione, il Consiglio amministrativo:

  1. adotta il regolamento amministrativo e quello finanziario dell’Ufficio;
  2. adotta l’ordinamento procedurale relativo all’introduzione di istanze di conciliazione e d’arbitrato;
  3. adotta gli ordinamenti procedurali attinenti alle istanze di conciliazione e arbitrato (appresso Regolamento di conciliazione e Regolamento di arbitrato);
  4. approva gli accordi con la Banca relativi all’utilizzazione dei locali e dei servizi amministrativi di quest’ultima;
  5. stabilisce le condizioni d’impiego del Segretario generale come pure dei Segretari generali aggiunti;
  6. adotta il bilancio annuo dell’Ufficio;
  7. approva il rapporto annuo sulle attività svolte dall’Ufficio.

Art. 7

1) Il Consiglio amministrativo tiene una sessione annuale e altre se, decise dal Consiglio stesso, oppure convocate dal Presidente o dal Segretario generale su richiesta d’almeno cinque membri del Consiglio. 2) Ogni membro del Consiglio amministrativo dispone di un voto e, salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione, il Consiglio decide alla maggioranza dei voti emessi. 3) In ogni sessione del Consiglio amministrativo il quorum è rappresentato dalla metà più uno dei membri. 4) Il Consiglio amministrativo può adottare, alla maggioranza dei due terzi dei membri, una procedura che autorizza il Presidente a chiedere al Consiglio il voto per corrispondenza. Detto voto è valido se la maggioranza dei membri del Consiglio vi ha preso parte nei termini fissati dalla sopraccitata procedura.

Art. 8

Le funzioni di membro del Consiglio amministrativo e di Presidente non sono rimunerate dall’Ufficio.

Sezione 3 Del Segretariato

Art. 9

Il Segretariato è composto di un Segretario generale, di uno o più Segretari generali aggiunti e del personale.

Art. 10

1) Il Segretario generale ed i Segretari generali aggiunti sono eletti, su presentazione del Presidente, dal Consiglio amministrativo, alla maggioranza dei due terzi dei membri, per un periodo non superiore ai sei anni e sono rieleggibili. Il Presidente, dopo aver consultato i membri del Consiglio amministrativo, presenta uno o più candidati per ogni funzione. 2) Le funzioni di Segretario generale e di Segretario generale aggiunto sono incompatibili con l’esercizio di qualsiasi funzione politica. Salvo deroga concessa dal Consiglio amministrativo, il Segretario generale ed i Segretari generali aggiunti non possono esercitare altri impieghi o svolgere altre attività professionali. 3) In caso d’assenza o d’impedimento del Segretario generale o se la carica è vacante, il Segretario generale aggiunto ne assume le funzioni. Per più Segretari generali aggiunti, il Consiglio amministrativo determina a priori l’ordine di supplenza o successione.

Art. 11

Il Segretario generale è il rappresentante legale dell’Ufficio, lo dirige, risponde dell’amministrazione e dell’assunzione del personale conformemente alle disposizioni della presente Convenzione ed ai regolamenti adottati dal Consiglio amministrativo. Esso svolge la funzione di cancelliere ed autentica le sentenze arbitrali giusta la presente Convenzione certificandone le copie.

Sezione 4 Degli elenchi

Art. 12

L’elenco dei conciliatori e quello degli arbitri sono composti di persone qualificate, designate come sotto, che hanno accettato di figurare su detti elenchi.

Art. 13

1) Ogni Stato contraente può designare, per ogni elenco, quattro persone non necessariamente suoi cittadini. 2) Il Presidente ha la facoltà di designare, per ogni elenco, dieci persone. Tra le persone di un medesimo elenco non devono essercene di ugual cittadinanza.

Art. 14

1) Le persone così designate devono godere di alta considerazione morale, essere profondamente competenti nel campo giuridico, commerciale, industriale o finanziario, e dare ogni garanzia d’indipendenza nell’esercizio delle rispettive funzioni. È preminente, per l’elenco degli arbitri, la competenza giuridica. 2) Il Presidente nella scelta deve inoltre tener conto dell’importanza della rappresentanza, in detti elenchi, dei principali sistemi giuridici mondiali come pure dei preminenti settori economici d’attività.

Art. 15

1) La designazione è fatta per un periodo di sei anni ed è rinnovabile. 2) In caso di decesso o di dimissioni di una persona menzionata negli elenchi, l’autorità che l’ha nominata ha la facoltà di designare un supplente per il resto del mandato. 3) Le persone menzionate negli elenchi sono cancellate solo all’atto della designazione del rispettivo successore.

Art. 16

1) Una persona può figurare contemporaneamente sui due elenchi. 2) Se una persona è designata, per figurare sullo stesso elenco, da diversi Stati contraenti, o da uno di essi e dal Presidente, essa è considerata designata dall’autorità che l’ha presentata per prima; tuttavia se tale persona è cittadino di uno Stato che ha concorso alla sua designazione essa è reputata nominata da detto Stato. 3) Ogni designazione dev’essere notificata al Segretario generale e entra in vigore alla data di ricezione della notifica.

Sezione 5 Del finanziamento dell’Ufficio

Art. 17

Se le spese di gestione dell’Ufficio non possono essere coperte dalle tasse pagate per l’utilizzazione dei servizi o da altre fonti di reddito, l’eccedenza è sopportata dagli Stati contraenti membri della Banca, in proporzione alle rispettive sottoscrizioni di capitale, e dagli Stati contraenti che, conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio amministrativo, non sono membri della Banca.

Sezione 6 Statuti, immunità e privilegi

Art. 18

L’Ufficio ha piena personalità giuridica internazionale. Inoltre esso ha facoltà di:

  1. vincolarsi per contratto;
  2. d’acquistare dei beni mobili e immobili e di disporne;
  3. comparire in giudizio.

Art. 19

L’Ufficio, per poter compiere le sue funzioni, gode, sul territorio di ogni Stato contraente, delle immunità e dei privilegi definiti nella presente Sezione.

Art. 20

L’Ufficio, nonché i suoi averi e beni, non possono essere oggetto di alcuna azione giudiziaria, tranne se esso rinuncia all’immunità.

Art. 21

Il Presente, i membri del Consiglio amministrativo, le persone che operano in qualità di conciliatori, arbitri o membri del Comitato previsto all’articolo 52, capoverso 3), come pure i funzionari e gli impiegati del Segretariato:

  1. non possono essere perseguiti per atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni tranne se l’Ufficio tolga loro l’immunità;
  2. beneficiano, allorquando non sono cittadini dello Stato ove esercitano le loro funzioni, delle stesse immunità e facilitazioni che gli Stati contraenti accordano ai rappresentanti, funzionari e impiegati di pari rango di altri Stati contraenti, segnatamente, per quanto riguarda l’immigrazione, la notifica degli stranieri, gli obblighi militari o analoghe prestazioni come pure le mutazioni e i trasferimenti.

Art. 22

Le disposizioni dell’articolo 21 sono applicabili alle persone che partecipano alle istanze oggetto della presente Convenzione in qualità di Parti in causa, d’agenti, di consiglieri, d’avvocati, di testimoni o di periti; tuttavia la lettera b è applicabile soltanto ai trasferimenti ed al soggiorno di dette persone nel Paese ove ha luogo la procedura.

Art. 23

1) Gli archivi dell’Ufficio sono inviolabili ovunque essi si trovino. 2) Ogni Stato contraente accorda alle comunicazioni ufficiali dell’Ufficio il medesimo trattamento di favore concesso ad altre istituzioni internazionali.

Art. 24

1) L’Ufficio, i suoi beni, averi e redditi come pure le operazioni che esso svolge nell’ambito della presente Convenzione sono esenti da ogni forma d’imposta o dazio doganale. L’Ufficio è parimenti esentato da ogni obbligo relativo al pagamento d’imposta o dazi doganali. 2) Nessun genere d’imposta è prelevato sulle indennità che l’Ufficio paga al Presidente od ai membri del Consiglio amministrativo o sui salari sugli onorari o su altre indennità che esso versa ai funzionari o impiegati del Segretariato, salvo che i beneficiari siano cittadini del Paese ove esercitano le loro funzioni. 3) Nessun genere d’imposta è prelevato sugli onorari o sulle indennità versate alle persone che operano quali conciliatori, arbitri o membri del Comitato di cui all’articolo 52, capoverso 3), nelle istanze contemplate nella presente Convenzione, se, detta imposta ha, quale unico fondamento giuridico la sede dell’Ufficio o il luogo ove si sta svolgendo l’istanza o quello in cui sono pagati i sopraccitati onorari e indennità.

Capitolo II Della competenza dell’Ufficio

Art. 25

1) Nell’ambito delle competenze dell’Ufficio rientrano le controversie d’ordine giuridico fra uno Stato contraente (od una collettività pubblica od un ente da esso dipendente e all’uopo designato) ed un cittadino di un altro Stato contraente in relazione diretta con un investimento, sottoposte all’Ufficio col consenso scritto delle Parti. Il consenso di cui sopra non può essere ritirato unilateralmente. 3) Il consenso dato da una collettività pubblica o da un ente dipendente da uno Stato contraente è subordinato all’approvazione di detto Stato, salvo se quest’ultimo comunichi all’Ufficio che l’approvazione di cui sopra non è necessaria. 4) Ogni Stato contraente ha la facoltà, al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione della Convenzione oppure ad una data ulteriore, di portare a conoscenza dell’Ufficio la o le categorie di controversie da esso giudicate sottoponibili alla competenza dell’Ufficio. Il Segretario generale ne dà immediata notizia a tutti gli altri Stati contraenti. Detta notifica non costituisce il consenso di cui al capoverso 1).

2) «Cittadino d’un altro Stato contraente» indica:

  1. tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalità di uno Stato contraente che non sia Parte nella controversia alla data in cui le Parti hanno convenuto di sottoporre la controversia alla procedura di conciliazione o d’arbitrato oppure alla data in cui la richiesta è stata registrata conformemente all’articolo 28, capoverso 3) o 36, capoverso 3, eccettuate quelle persone che, in una qualsiasi di tali date, sono ugualmente in possesso della nazionalità dello Stato contraente Parte nella controversia;
  2. tutte le persone giuridiche che possiedono la nazionalità di uno Stato contraente, che non sia Parte nella controversia, alla data in cui le Parti hanno convenuto di sottoporre la controversia alla procedura di conciliazione o d’arbitrato, come pure tutte le persone giuridiche aventi la nazionalità dello Stato contraente, Parte nella controversia alla data di cui sopra, ma che le Parti hanno convenuto, ai sensi della presente Convenzione, di considerare nazionali d’un altro Stato contraente, in ragione del controllo esercitato su di essi da interessi esteri.

Art. 26

Il consenso delle Parti alla procedura d’arbitrato, giusta la presente Convenzione, è, salvo contraria indicazione, presunzione di rinuncia ad ogni altra forma di ricorso. Quale condizione per il consenso ad una procedura d’arbitrato giusta la presente Convenzione, uno Stato contraente può esigere che i ricorsi amministrativi e giudiziari interni siano stati esauriti.

Art. 27

1) Nessuno Stato contraente può accordare protezione diplomatica o sollevare rivendicazioni internazionali riguardo a una controversia che uno dei suoi cittadini e un altro Stato contraente hanno, di comune intesa, deciso di sottoporre o già sottoposto alla procedura d’arbitrato giusta la presente Convenzione, salvo che, l’altro Contraente, non si conformi alla sentenza resa per comporre la controversia. 2) Ai fini dell’applicazione del capoverso 1), la protezione colà menzionata non concerne gli approcci diplomatici unicamente intesi a sveltire la composizione della controversia.

Capitolo III Della conciliazione

Sezione 1 Della richiesta di conciliazione

Art. 28

1) Lo Stato contraente od il cittadino di uno Stato contraente che intende avviare una procedura di conciliazione deve formulare, per iscritto, una richiesta in tal senso al Segretario generale che ne trasmette copia alla controparte. 2) La richiesta deve contenere informazioni circa l’oggetto della controversia, l’identità delle Parti e il rispettivo consenso a procedere conformemente all’ordinamento procedurale attinente all’introduzione delle istanze di conciliazione e d’arbitrato. 3) Il Segretario generale deve registrare la richiesta salvo che, giusta le informazioni contenute nella domanda, giudichi l’Ufficio manifestamente incompetente a regolare la vertenza. Egli deve immediatamente notificare alle Parti il rifiuto o l’avvenuta registrazione.

Sezione 2 Della costituzione della Commissione di conciliazione

Art. 29

1) La Commissione di conciliazione (appresso Commissione) è costituita appena possibile dopo l’avvenuta registrazione della richiesta conformemente all’articolo 28.

  1. La Commissione si compone di un conciliatore unico oppure d’un numero dispari di conciliatori, nominati conformemente all’accordo delle Parti.
  2. In mancanza d’accordo fra le Parti sul numero dei conciliatori e sul sistema di nomina, la Commissione si comporrà di tre conciliatori; ogni Parte ne nomina uno mentre il terzo, che funge da Presidente della Commissione, è eletto di comune accordo fra le Parti.

Art. 30

Se entro 90 giorni dalla notifica della registrazione della richiesta, conformemente all’articolo 28, capoverso 3), da parte del Segretario generale oppure entro un qualsiasi altro termine stabilito dalle Parti, la Commissione non è costituita, il Presidente, a richiesta della Parte più diligente, e, se possibile, dopo aver consultato le Parti, nomina il conciliatore od i conciliatori non ancora designati.

Art. 31

1) I conciliatori possono essere scelti fuori dall’elenco dei conciliatori, salvo nel caso di nomina da parte del Presidente giusta l’articolo 30. 2) I conciliatori così designati devono possedere le qualità previste all’articolo 14, capoverso 1).

Sezione 3 Della procedura davanti alla Commissione

Art. 32

1) La Commissione risolve circa la propria competenza. 2) Qualsiasi contestazione, sollevata da una Parte e fondata sulla motivazione che la controversia non compete all’Ufficio oppure, per altre ragioni, alla Commissione, deve essere esaminata da quest’ultima che decide se la contestazione va trattata preliminarmente o assieme alla questione principale.

Art. 33

Ogni procedura di conciliazione è condotta conformemente alle disposizioni della presente Sezione e, salvo avviso contrario delle Parti, al Regolamento di conciliazione in vigore alla data in cui esse hanno consentito di ricorrere a tale procedura. Nel caso si verifichi un problema procedurale non contemplato dalla presente Sezione o dal Regolamento di conciliazione o da qualsiasi altro ordinamento adottato dalle Parti, esso è giudicato dalla Commissione.

Art. 34

1) La Commissione ha lo scopo di chiarire i punti litigiosi fra le Parti e deve procedere in modo tale da renderli mutualmente accettabili. A questo fine, la Commissione può, in un qualsiasi stadio della procedura ed a più riprese, raccomandare alle Parti un certo modo di comporre la vertenza. Quest’ultime devono collaborare in buona fede con la Commissione per far si che essa possa compiere le sue funzioni e devono tener altamente conto delle sue raccomandazioni. 2) Se le Parti giungono ad un accordo, la Commissione redige un processo verbale menzionando i punti litigiosi e prendendo atto dell’avvenuto accordo fra le Parti. Se in un qualsiasi stadio della procedura, la Commissione è dell’avviso che non esiste alcuna possibilità d’accordo fra le Parti, essa chiude la procedura e redige un processo verbale dove è constatato che la controversia è stata sottoposta alla procedura di conciliazione e che le Parti non sono riuscite ad accordarsi. Se una delle Parti è assente dalla procedura o si astiene, la Commissione chiude il procedimento e redige un processo verbale.

Art. 35

Salvo contraria disposizione fra le Parti, nessuna di esse può, in occasione di un’altra procedura arbitrale, giudiziaria o d’altro genere, invocare le opinioni espresse, le dichiarazioni o le offerte di composizione che abbia ricevuto dalla controparte durante lo svolgimento della procedura come pure il processo verbale e le raccomandazioni della Commissione.

Capitolo IV Dell’arbitrato

Sezione 1 Della domanda d’arbitrato

Art. 36

1) Lo Stato contraente o il cittadino d’uno Stato contraente che intende avviare una procedura d’arbitrato deve farne domanda scritta al Segretario generale che ne invia una copia all’altra Parte. 2) La domanda deve contenere informazioni concernenti l’oggetto della vertenza, l’identità delle Parti e il loro consenso all’arbitrato giusta l’ordinamento procedurale relativo all’introduzione di istanze di conciliazione e d’arbitrato. 3) Il Segretario generale deve registrare la domanda, salvo se, viste le informazioni contenute, egli non ritenga che la vertenza esuli manifestamente dalle competenze dell’Ufficio. Egli deve notificare senza indugio alle Parti la registrazione o il rifiuto di registrazione.

Sezione II Della costituzione del Tribunale

Art. 37

1) Il Tribunale arbitrale (dappresso: Tribunale) è costituito il più presto possibile, dopo la registrazione d’una domanda conformemente all’articolo 36.

  1. Il Tribunale è composto di un arbitro unico o d’un numero dispari di essi, designati conformemente all’accordo delle Parti.
  2. Se le Parti non s’accordano sul numero degli arbitri e sul modo di designarli, il Tribunale sarà composto di tre arbitri; ciascuna Parte ne nomina uno, e il terzo, che presiede il Tribunale, è designato d’intesa fra le Parti.

Art. 38

Se il Tribunale non è stato costituito entro i 90 giorni successivi alla notificazione della registrazione della domanda da parte del Segretario generale giusta l’articolo 36, capoverso 3) oppure entro qualsiasi altro termine convenuto dalle Parti, il Presidente, su richiesta della Parte più diligente e, possibilmente dopo aver consultato le Parti, nomina l’arbitro o gli arbitri non ancora designati. Gli arbitri così nominati non possono essere cittadini dello Stato contraente che è Parte nella controversia o dello Stato contraente il cui cittadino è Parte della controversia.

Art. 39

Gli arbitri, componenti della maggioranza, devono essere cittadini di Stati diversi da quello contraente che è Parte nella controversia e da quello contraente il cui cittadino è Parte della controversia; tuttavia questa disposizione non si applica se le Parti, di comune intesa designano l’arbitro unico o ciascuno dei membri del Tribunale.

Art. 40

1) Gli arbitri, se non sono nominati dal Presidente giusta l’articolo 38, possono essere scelti fuori dall’elenco degli arbitri. 2) Gli arbitri nominati fuori dall’elenco degli arbitri devono possedere le qualità di cui all’articolo 14, capoverso 1).

Sezione 3 Dei poteri e delle funzioni del Tribunale

Art. 41

1) Il Tribunale risolve circa la propria competenza. 2) Qualsiasi contestazione, sollevata da una Parte e fondata sulla motivazione che la controversia non compete all’Ufficio oppure, per altre ragioni, al Tribunale, deve essere esaminata da quest’ultimo che decide se la contestazione va trattata preliminarmente o assieme alla questione principale.

Art. 42

1) Il Tribunale risolve la controversia conformemente alle norme di diritto convenute dalle Parti. Se quest’ultime non s’accordano, il Tribunale applica il diritto dello Stato contraente che è Parte della controversia – compreso l’ordinamento concernente i conflitti di legge – e i principi di diritto internazionale nella materia. 2) Il Tribunale non può rifiutare il giudizio con il pretesto che il diritto taccia o non sia chiaro per quanto concerne il punto litigioso. 3) Le disposizioni dei capoversi precedenti non pregiudicano la facoltà del Tribunale di statuire ex aequo et bono se le Parti sono d’accordo.

Art. 43

Salvo altro accordo delle Parti, il Tribunale, qualora lo ritenga necessario, può ogni momento durante i dibattiti:

  1. chiedere alle Parti di produrre tutti i documenti o gli altri mezzi di prova, e
  2. recarsi in loco e procedere a tutte le indagini ch’esso ritenga necessarie.

Art. 44

Le procedure d’arbitrato sono condotte conformemente alle disposizioni della presente sezione e, salvo altro accordo delle Parti, al Regolamento arbitrale in vigore nel momento in cui esse hanno consentito all’arbitrato. Qualora sorgesse una questione procedurale non prevista nella presente sezione, nel Regolamento arbitrale o in qualsiasi altro regolamento adottato dalle Parti, il Tribunale la risolve.

Art. 45

1) Se una delle Parti non compare in giudizio o non fa valere i propri diritti ciò non significa ch’essa approvi le pretese dell’altra Parte. 2) Se una delle Parti, in un qualsiasi momento della procedura non compare in giudizio o non fa valere i propri diritti, l’altra Parte può chiedere al Tribunale di trattare le conclusioni sottopostegli e di pronunciare la sentenza. Il Tribunale, nel notificare la richiesta alla Parte in mora, deve concederle un congruo termine prima di pronunciare la sentenza a meno che esso sia convinto che la Parte in questione non ha l’intenzione di comparire o di far valere i propri diritti.

Art. 46

Salvo altro accordo fra le Parti, il Tribunale deve, a richiesta di una di esse, statuire su tutte le domande incidentali, addizionali o riconvenzionali riferentesi direttamente all’oggetto della controversia, alla condizione che il consenso delle Parti si estenda anche a tali domande e che esse siano di competenza dell’ufficio.

Art. 47

Salvo altro accordo fra le Parti, il Tribunale, ritenuto che le circostanze lo esigono, può raccomandare tutti i provvedimenti temporanei intesi a tutelare i diritti delle Parti.

Sezione 4 Della sentenza

Art. 48

1) Il Tribunale statuisce su ogni questione a maggioranza del plenum. 2) La sentenza è rilasciata per scritto e firmata da tutti i membri del Tribunale che l’hanno votata. 3) La sentenza deve essere motivata e deve trattare tutte le conclusioni sottoposte al Tribunale. 4) Ogni membro del Tribunale può allegare alla sentenza sia il parere personale – rispondente o meno a quello della maggioranza – sia la menzione della propria disapprovazione. 5) L’Ufficio non pubblica nessuna sentenza senza il consenso delle Parti.

Art. 49

1) Il Segretario generale invia senz’indugio alle Parti copie certificate conformi della sentenza. Quest’ultima è da ritenersi pronunciata il giorno in cui sono inviate le copie in questione. 2) Il Tribunale, su richiesta di una delle Parti, presentata nel termine di 45 giorni dalla sentenza, può, dopo averlo notificato all’altra Parte, statuire su qualsiasi questione in cui avesse omesso di pronunciarsi e correggere eventuali errori materiali contenuti nella sentenza. Siffatta decisione è parte integrante della sentenza e va notificata alle Parti nella stessa forma di quest’ultima. I termini prescritti nell’articolo 51, capoverso 2) e nell’articolo 52, capoverso 2) decorrono dalla data della decisione corrispondente.

Sezione 5 Dell’interpretazione della revisione e dell’annullamento della sentenza

Art. 50

1) Qualsiasi controversia che dovesse sorgere fra le Parti, concernente il senso o la portata della sentenza, può essere oggetto d’una domanda d’interpretazione indirizzata per scritto al Segretario generale da una delle Parti. 2) Ove sia possibile, la domanda è sottoposta al Tribunale che ha pronunciato la sentenza. Altrimenti, va costituito un nuovo Tribunale conformemente alla sezione 2 del presente capitolo. Il Tribunale, qualora ritenga che circostanze lo esigono, può decidere di sospendere l’esecuzione della sentenza fin che esso si sia pronunciato sulla domanda d’interpretazione.

Art. 51

1) Ciascuna Parte può chiedere, per scritto, al Segretario generale la revisione della sentenza qualora si scoprano fatti d’importanza decisiva sempreché tali fatti non erano conosciuti prima del giudizio né dal Tribunale né dalla Parte richiedente e quest’ultima non li abbia ignorati per negligenza. 2) La domanda deve essere presentata nei 90 giorni successivi alla scoperta del fatto nuovo e, in ogni caso, entro tre anni dalla data della sentenza. 3) Ove sia possibile, la domanda è sottoposta al Tribunale che ha pronunciato la sentenza; altrimenti va costituito un nuovo Tribunale conformemente alla Sezione 2 del presente capitolo. 4) Il Tribunale, qualora ritenga che le circostanze lo esigono, può decidere di sospendere l’esecuzione della sentenza fin che esso si sia pronunciato sulla domanda di revisione. Se la Parte ricorrente chiede anche la sospensione dell’esecuzione, quest’ultima è temporaneamente concessa fin che il Tribunale si sia pronunciato su tale richiesta.

Art. 52

2) La richiesta deve essere formulata nei 120 giorni successivi alla data della sentenza a meno che non si tratti d’un annullamento per causa di corruzione nel qual caso la domanda va presentata nei 120 giorni successivi alla data in cui è stata scoperta la corruzione e, in ogni caso, entro tre anni a contare dalla data della sentenza. 3) Ricevuta la domanda, il Presidente nomina immediatamente un Comitato ad hoc di tre membri scegliendoli nell’elenco degli arbitri. I membri del comitato non possono essere scelti fra quelli del Tribunale che ha pronunciato la sentenza né possedere la medesima cittadinanza di uno di questi ultimi né quella d’uno Stato Parte della controversia o dello Stato il cui cittadino è parte della controversia e tantomeno essere stati designati nell’elenco degli arbitri da uno degli Stati in questione o aver svolto le funzioni di conciliatore nell’affare in questione. Il Comitato ha la facoltà d’annullare la sentenza completamente o parzialmente per uno dei motivi menzionati nel capoverso 1). 4) Le disposizioni degli articoli da 41 a 45, 48, 49, 53 e 54 come anche dei capitoli VI e VII s’applicano mutatis mutandis alla procedura davanti al Comitato. 5) Il Comitato, qualora ritenga che circostanze lo esigano, può decidere di sospendere l’esecuzione della sentenza finché si sia pronunciato sulla domanda d’annullamento. Se la parte ricorrente chiede anche la sospensione dell’esecuzione, quest’ultima è temporaneamente concessa fin che il Comitato si sia pronunciato su tale richiesta. 6) Se la sentenza è annullata, la controversia è sottoposta, su domanda della Parte più diligente, a un nuovo Tribunale costituito conformemente alla Sezione 2 del presente capitolo.

1) Ciascuna Parte può chiedere, per scritto, al Segretario generale l’annullamento della sentenza per uno qualsiasi dei motivi seguenti:

  1. vizio nella costituzione del Tribunale;
  2. abuso manifesto di potere del Tribunale;
  3. corruzione d’un membro del Tribunale;
  4. inosservanza grave d’una regola fondamentale di procedura;
  5. infondatezza.

Sezione 6 Del riconoscimento e dell’esecuzione della sentenza

Art. 53

1) La sentenza è vincolante per le Parti e non può essere oggetto di ricorso o reclamo salvo quelli previsti nella presente Convenzione. Ciascuna Parte deve dare effetto alla sentenza nei termini stabiliti a meno che l’esecuzione non sia stata sospesa in virtù di disposizioni della presente Convenzione. 2) Giusta la presente Sezione, una «sentenza» include ogni decisione concernente l’interpretazione, la revisione o l’annullamento della sentenza pronunciata secondo gli articoli 50, 51 o 52.

Art. 54

1) Ciascuno Stato contraente riconosce vincolanti le sentenze pronunciate secondo la presente Convenzione e assicura, sul proprio territorio, l’esecuzione degli obblighi pecuniari imposti nella sentenza come se si trattasse d’un giudizio definitivo d’un tribunale dello Stato in questione. Uno Stato contraente che abbia una Costituzione federale può affidare l’esecuzione della sentenza ai Tribunali federali e prevedere che quest’ultimi la considerino come una sentenza definitiva dei Tribunali d’uno degli Stati confederati. 2) Per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione d’una sentenza sul territorio d’uno Stato contraente, la Parte interessata deve presentarne copia, certificata conforme dal Segretario generale, al Tribunale competente o ad altra autorità che lo Stato contraente in questione ha designato in proposito. Ciascuno Stato contraente comunica al Segretario generale il Tribunale competente o l’autorità che esso ha designato per tale scopo e lo aggiorna su eventuali mutazioni. 3) Negli Stati sul cui territorio si cerca di procedere, l’esecuzione è disciplinata dalla legislazione, ivi in vigore, concernente l’esecuzione delle sentenze.

Art. 55

Nessuna disposizione dell’articolo 54 può essere interpretata quale eccezione al diritto, in vigore in uno Stato contraente, concernente l’immunità d’esecuzione per quest’ultimo Stato o per un altro.

Capitolo V Della sostituzione e della ricusazione di conciliatori e arbitri

Art. 56

1) Una volta costituiti Commissione o Tribunale e avviate le procedure, la loro composizione non può più essere modificata. Tuttavia, in caso di decesso, incapacità o dimissione d’un conciliatore o d’un arbitro, è provveduto alla vacanza conformemente alle disposizioni del capitolo III, Sezione 2 o del capitolo IV, Sezione 2. 2) Ogni membro d’una Commissione o d’un Tribunale deve portare a termine il mandato anche se il suo nome non è più contenuto nell’elenco. 3) Se un conciliatore o un arbitro designato da una Parte dimissiona senza il consenso della Commissione, rispettivamente del Tribunale, il Presidente provvede alla vacanza designando un sostituto dall’elenco pertinente.

Art. 57

Una Parte può chiedere alla Commissione o al Tribunale la ricusazione di uno dei membri per qualsiasi motivo comportante la manifesta menomazione delle qualità di cui nell’articolo 14, capoverso 1). Inoltre, in una procedura arbitrale, una Parte può chiedere la ricusazione d’un arbitro se quest’ultimo non adempie alle condizioni stabilite nella Sezione 2 del capitolo IV per la nomina in un Tribunale arbitrale.

Art. 58

Gli altri membri della Commissione o, rispettivamente, del Tribunale, si pronunciano in merito alle domande di ricusazione. In caso di parità di voti o se la domanda concerne un arbitro o un conciliatore unico oppure la maggioranza della Commissione o del Tribunale, la decisione è presa dal Presidente. Se è riconosciuta la fondatezza della domanda, il membro ricusato è sostituito conformemente alle disposizioni del capitolo III, Sezione 2 o del capitolo IV Sezione 2.

Capitolo VI Delle spese procedurali

Art. 59

Le tasse dovute dalle Parti per i Servizi dell’Ufficio sono stabilite dal Segretario generale, conformemente ai regolamenti adottati in proposito dal Consiglio amministrativo.

Art. 60

1) Ciascuna Commissione e ciascun Tribunale stabiliscono gli onorari e le spese dei propri membri, entro i limiti definiti dal Consiglio amministrativo e dopo aver consultato il Segretario generale. 2) Nonostante le disposizioni del capoverso precedente, le Parti possono prestabilire, d’intesa con la Commissione o il Tribunale, gli onorari e le spese dei membri.

Art. 61

1) Nella procedura di conciliazione, gli onorari e le spese dei membri della Commissione e le tasse per i servizi dell’Ufficio sono ripartite ugualmente fra le Parti. Ciascuna Parte sopporta le altre proprie spese nate per bisogni della procedura. 2) Nella procedura arbitrale il Tribunale stabilisce, salvo altro accordo fra le Parti, l’ammontare delle spese di esse nate per i bisogni della procedura, e decide le modalità di ripartizione e di pagamento di queste spese, degli onorari, delle spese dei membri del Tribunale e delle tasse per i servizi dell’Ufficio. Questa decisione è parte integrante della sentenza.

Capitolo VII Del luogo di procedura

Art. 62

Le procedure di conciliazione e d’arbitrato si svolgono nella sede dell’Ufficio; sono riservate le disposizioni che seguono.

Art. 63

Se le Parti hanno così deciso, le procedure di conciliazione e d’arbitrato possono svolgersi:

  1. nella sede della Corte permanente d’arbitrato o di qualsiasi altra istituzione adeguata, pubblica o privata, per cui l’Ufficio abbia conchiuso una convenzione in proposito; oppure
  2. in qualsiasi altro luogo approvato dalla Commissione o dal Tribunale dopo aver consultato il Segretario generale.

Capitolo VIII Controversie fra Stati contraenti

Art. 64

Le controversie nell’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione che non fossero composte pacificamente vanno sottoposte alla Corte internazionale di giustizia su domanda d’una qualsiasi Parte alla controversia, a meno che gli Stati interessati non convengano un’altra composizione.

Capitolo IX Emendamenti

Art. 65

Ogni Stato contraente può proporre emendamenti alla presente Convenzione. Il tenore d’ogni emendamento deve essere comunicato al Segretario generale almeno 90 giorni prima della riunione del Consiglio amministrativo durante la quale deve essere esaminato l’emendamento in questione. Il Segretario generale lo trasmette a tutti i membri del Consiglio amministrativo.

Art. 66

1) Se il Consiglio amministrativo decide alla maggioranza dei due terzi del plenum, l’emendamento proposto è distribuito a tutti gli Stati contraenti per essere ratificato, accettato o approvato. L’emendamento entra in vigore 30 giorni dopo che il depositario della presente Convenzione abbia notificato agli Stati contraenti la ratificazione, accettazione o approvazione. 2) Nessun emendamento può pregiudicare i diritti e gli obblighi d’uno Stato contraente, d’una collettività pubblica o d’un ente dipendente da esso o da uno dei suoi cittadini, fondati sulla presente Convenzione e nati dal consenso alla competenza dell’Ufficio prima dell’entrata in vigore dell’emendamento.

Capitolo X Disposizioni finali

Art. 67

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri della Banca. Essa lo è parimenti per tutti gli altri Stati partecipanti allo Statuto della Corte internazionale di giustizia che sono stati invitati a firmarla dal Consiglio amministrativo a maggioranza dei due terzi del plenum.

Art. 68

1) La presente Convenzione è sottoposta alla ratificazione, accettazione o approvazione conformemente alle procedure costituzionali degli Stati firmatari. 2) La presente Convenzione entra in vigore 30 giorni dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione. Per ogni Stato che depositi ulteriormente lo strumento di ratificazione, accettazione o approvazione, essa entra in vigore 30 giorni dopo la data del deposito.

Art. 69

Ciascun Stato contraente deve prendere le misure legislative o altre che fossero necessarie per dare effetto, sul proprio territorio, alle disposizioni della Convenzione.

Art. 70

La presente Convenzione si applica a tutti i territori rappresentati sul piano internazionale da uno Stato contraente, tranne quelli che esso ha escluso mediante notificazione indirizzata al depositario della presente Convenzione nel momento della ratificazione, accettazione o approvazione o successivamente.

Art. 71

Ciascun Stato contraente può disdire la presente Convenzione mediante notificazione indirizzata al depositario. La disdetta prende effetto dopo 6 mesi dal ricevimento della notificazione.

Art. 72

La notificazione giusta gli articoli 70 e 71 non può pregiudicare i diritti e gli obblighi dello Stato notificante, d’una collettività pubblica o d’un ente dipendenti da esso e nemmeno di un suo cittadino, fondati sulla presente Convenzione e nati dal consenso alla competenza dell’Ufficio dato da uno di essi prima del ricevimento della notificazione da parte del depositario.

Art. 73

Gli istrumenti di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione della presente Convenzione nonché degli emendamenti devono essere depositati presso la Banca che funge da depositario della presente Convenzione. Il depositario ne trasmette copie certificate conformi agli Stati membri della Banca e a ogni altro Stato invitato a firmare la Convenzione.

Art. 74

Il depositario registra la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 1 e ai pertinenti Regolamenti adottati dall’Assemblea generale.

Art. 75

Fatto a Washington nelle lingue inglese, spagnola e francese, i tre testi facenti parimenti fede, in un solo esemplare depositato negli archivi della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo che ha significato mediante firma d’accettare le funzioni assegnatele in virtù della presente Convenzione. Per la Banca Internazionale per la Ricostruzione e il Promovimento economico: 18 marzo 1965

Il depositario notifica a tutti gli Stati firmatari le informazioni concernenti:

  1. le firme conformemente all’articolo 67;
  2. il deposito degli strumenti di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione conformemente all’articolo 73;
  3. la data d’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all’articolo 68;
  4. le esclusioni dell’applicazione territoriale conformemente all’articolo 70;
  5. la data d’entrata in vigore degli emendamenti conformemente all’articolo 66;
  6. le disdette conformemente all’articolo 71.

George D. Woods

Presidente

A. Broches

Consigliere giuridico

0.975.2

Campo d’applicazione il 5 ottobre 20232

Stati partecipanti

Ratifica

Entrata in vigore

Afghanistan

25 giugno

1968

25 luglio

1968

Albania

15 ottobre

1991

14 novembre

1991

Algeria

21 febbraio

1996

22 marzo

1996

Angola

21 settembre

2022

21 ottobre

2022

Arabia Saudita

8 maggio

1980

7 giugno

1980

Argentina

19 ottobre

1994

18 novembre

1994

Armenia

16 settembre

1992

16 ottobre

1992

Australia

2 maggio

1991

1° giugno

1991

Austria

25 maggio

1971

24 giugno

1971

Azerbaigian

18 settembre

1992

18 ottobre

1992

Bahamas

19 ottobre

1995

18 novembre

1995

Bahrein

14 febbraio

1996

15 marzo

1996

Bangladesh

27 marzo

1980

26 aprile

1980

Barbados

1° novembre

1983

1° dicembre

1983

Belarus

10 luglio

1992

9 agosto

1992

Belgio

27 agosto

1970

26 settembre

1970

Benin

6 settembre

1966

14 ottobre

1966

Bosnia e Erzegovina

14 maggio

1997

13 giugno

1997

Botswana

15 gennaio

1970

14 febbraio

1970

Brunei

16 settembre

2002

16 ottobre

2002

Bulgaria

13 aprile

2001

13 maggio

2001

Burkina Faso

29 agosto

1966

14 ottobre

1966

Burundi

5 novembre

1969

5 dicembre

1969

Cambogia

20 dicembre

2004

19 gennaio

2005

Camerun

3 gennaio

1967

2 febbraio

1967

Canada

1° novembre

2013

1° dicembre

2013

Capo Verde

27 dicembre

2010

26 gennaio

2011

Ceca, Repubblica

23 marzo

1993

22 aprile

1993

Ciad

29 agosto

1966

14 ottobre

1966

Cile

24 settembre

1991

24 ottobre

1991

Cina*

7 gennaio

1993

6 febbraio

1993

Hong Kong

4 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao

13 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

25 novembre

1966

25 dicembre

1966

Colombia

15 luglio

1997

14 agosto

1997

Comore

7 novembre

1978

7 dicembre

1978

Congo (Brazzaville)

23 giugno

1966

14 ottobre

1966

Congo (Kinshasa)

29 aprile

1970

29 maggio

1970

Corea (Sud)

21 febbraio

1967

23 marzo

1967

Costa Rica

27 aprile

1993

27 maggio

1993

Côte d’Ivoire

16 febbraio

1966

14 ottobre

1966

Croazia

22 settembre

1998

22 ottobre

1998

Danimarca

24 aprile

1968

24 maggio

1968

Isole Faeröer

30 ottobre

1968

30 ottobre

1968

Ecuador

4 agosto

2021

3 settembre

2021

Egitto

3 maggio

1972

2 giugno

1972

El Salvador

6 marzo

1984

5 aprile

1984

Emirati Arabi Uniti

23 dicembre

1981

22 gennaio

1982

Estonia

23 giugno

1992

23 luglio

1992

Eswatini

14 giugno

1971

14 luglio

1971

Figi

11 agosto

1977

10 settembre

1977

Filippine

17 novembre

1978

17 dicembre

1978

Finlandia

9 gennaio

1969

8 febbraio

1969

Francia

21 agosto

1967

20 settembre

1967

Gabon

4 aprile

1966

14 ottobre

1966

Gambia

27 dicembre

1974

26 gennaio

1975

Georgia

7 agosto

1992

6 settembre

1992

Germania

18 aprile

1969

18 maggio

1969

Ghana

13 luglio

1966

14 ottobre

1966

Giamaica

9 settembre

1966

14 ottobre

1966

Giappone

17 agosto

1967

16 settembre

1967

Gibuti

9 giugno

2020

9 luglio

2020

Giordania

30 ottobre

1972

29 novembre

1972

Grecia

21 aprile

1969

21 maggio

1969

Grenada

24 maggio

1991

23 giugno

1991

Guatemala

21 gennaio

2003

20 febbraio

2003

Guinea

4 novembre

1968

4 dicembre

1968

Guyana

11 luglio

1969

10 agosto

1969

Haiti

27 ottobre

2009

26 novembre

2009

Honduras

14 febbraio

1989

16 marzo

1989

Indonesia

28 settembre

1968

28 ottobre

1968

Iraq

17 novembre

2015

17 dicembre

2015

Irlanda

7 aprile

1981

7 maggio

1981

Islanda

25 luglio

1966

14 ottobre

1966

Israele

22 giugno

1983

22 luglio

1983

Italia

29 marzo

1971

28 aprile

1971

Kazakstan

21 settembre

2000

21 ottobre

2000

Kenya

3 gennaio

1967

2 febbraio

1967

Kirghizistan

21 aprile

2022

21 maggio

2022

Kosovo

29 giugno

2009

29 luglio

2009

Kuwait

2 febbraio

1979

4 marzo

1979

Lesotho

8 luglio

1969

7 agosto

1969

Lettonia

8 agosto

1997

7 settembre

1997

Libano

26 marzo

2003

25 aprile

2003

Liberia

16 giugno

1970

16 luglio

1970

Lituania

6 luglio

1992

5 agosto

1992

Lussemburgo

30 luglio

1970

29 agosto

1970

Macedonia del Nord

27 ottobre

1998

26 novembre

1998

Madagascar

6 settembre

1966

14 ottobre

1966

Malawi

23 agosto

1966

14 ottobre

1966

Malaysia

8 agosto

1966

14 ottobre

1966

Mali

3 gennaio

1978

2 febbraio

1978

Malta

3 novembre

2003

3 dicembre

2003

Marocco

11 maggio

1967

10 giugno

1967

Mauritania

11 gennaio

1966

14 ottobre

1966

Maurizio

2 giugno

1969

2 luglio

1969

Messico

27 luglio

2018

26 agosto

2018

Micronesia

24 giugno

1993

24 luglio

1993

Moldova

5 maggio

2011

4 giugno

2011

Mongolia

14 giugno

1991

14 luglio

1991

Montenegro

10 aprile

2013

10 maggio

2013

Mozambico

7 giugno

1995

7 luglio

1995

Nauru

12 aprile

2016

12 maggio

2016

Nepal

7 gennaio

1969

6 febbraio

1969

Nicaragua

20 marzo

1995

19 aprile

1995

Niger

14 novembre

1966

14 dicembre

1966

Nigeria

23 agosto

1965

14 ottobre

1966

Norvegia

16 agosto

1967

15 settembre

1967

Nuova Zelanda a

2 aprile

1980

2 maggio

1980

Oman

24 luglio

1995

23 agosto

1995

Paesi Bassi

14 settembre

1966

14 ottobre

1966

Aruba

14 settembre

1966

14 ottobre

1966

Curaçao

14 settembre

1966

14 ottobre

1966

Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

14 settembre

1966

14 ottobre

1966

Sint Maarten

14 settembre

1966

14 ottobre

1966

Pakistan

15 settembre

1966

15 ottobre

1966

Panama

8 aprile

1996

8 maggio

1996

Papua Nuova Guinea

20 ottobre

1978

19 novembre

1978

Paraguay

7 gennaio

1983

6 febbraio

1983

Perù

9 agosto

1993

8 settembre

1993

Portogallo

2 luglio

1984

1° agosto

1984

Qatar

21 dicembre

2010

20 gennaio

2011

Regno Unito*

19 dicembre

1966

18 gennaio

1967

Guernesey

10 dicembre

1968

Isola di Man

1° novembre

1983

Jersey

1° luglio

1979

Rep. Centrafricana

23 febbraio

1966

14 ottobre

1966

Romania

12 settembre

1975

12 ottobre

1975

Ruanda

15 ottobre

1979

14 novembre

1979

Saint Kitts e Nevis

4 agosto

1995

3 settembre

1995

Saint Lucia

4 giugno

1984

4 luglio

1984

Saint Vincent e Grenadine

16 dicembre

2002

15 gennaio

2003

Salomone, Isole

8 settembre

1981

8 ottobre

1981

Samoa

25 aprile

1978

25 maggio

1978

San Marino

18 aprile

2015

18 maggio

2015

São Tomé e Príncipe

20 maggio

2013

19 giugno

2013

Seicelle

20 marzo

1978

19 aprile

1978

Senegal

21 aprile

1967

21 maggio

1967

Serbia

9 maggio

2007

8 giugno

2007

Sierra Leone

2 agosto

1966

14 ottobre

1966

Singapore

14 ottobre

1968

13 novembre

1968

Siria

25 gennaio

2006

24 febbraio

2006

Slovacchia

27 maggio

1994

26 giugno

1994

Slovenia

7 marzo

1994

6 aprile

1994

Somalia

29 febbraio

1968

30 marzo

1968

Spagna

18 agosto

1994

17 settembre

1994

Sri Lanka

12 ottobre

1967

11 novembre

1967

Stati Uniti

10 giugno

1966

14 ottobre

1966

Sudan

9 aprile

1973

9 maggio

1973

Sudan del Sud

18 aprile

2012

18 maggio

2012

Svezia

29 dicembre

1966

28 gennaio

1967

Svizzera

15 maggio

1968

14 giugno

1968

Tanzania

18 maggio

1992

17 giugno

1992

Timor-Leste

23 luglio

2002

22 agosto

2002

Togo

11 agosto

1967

10 settembre

1967

Tonga

21 marzo

1990

20 aprile

1990

Trinidad e Tobago

3 gennaio

1967

2 febbraio

1967

Tunisia

22 giugno

1966

14 ottobre

1966

Turchia

3 marzo

1989

2 aprile

1989

Turkmenistan

26 settembre

1992

26 ottobre

1992

Ucraina

7 giugno

2000

7 luglio

2000

Uganda

7 giugno

1966

14 ottobre

1966

Ungheria

4 febbraio

1987

6 marzo

1987

Uruguay

9 agosto

2000

8 settembre

2000

Uzbekistan

26 luglio

1995

25 agosto

1995

Yemen

21 ottobre

2004

20 novembre

2004

Zambia

17 giugno

1970

17 luglio

1970

Zimbabwe

20 maggio

1994

19 giugno

1994

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo: https://icsid.worldbank.org/resources/lists/measures-by-member-states-ICSID/8, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. La Conv. non vale per le Isole Cook, Niue e Tokélau.