Ai fini del presente Accordo:
Ogni successiva modifica della forma in cui gli averi sono investiti o reinvestiti non invalida il loro carattere di investimento.
Il termine «investimento» designa ogni tipo di averi e i relativi diritti in virtù della legislazione applicabile e include in particolare, ma non esclusivamente:
- la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come ipoteche, privilegi, pegni, usufrutti e diritti analoghi;
- le azioni, partecipazioni e obbligazioni di società e tutti gli altri diritti o interessi in società, nonché i titoli pubblici emessi da una Parte contraente o da uno dei suoi enti;
- i crediti monetari, come i mutui, e i diritti a qualsiasi prestazione avente valore economico in relazione con un investimento;
- i diritti di proprietà intellettuale comprendenti in particolare, ma non esclusivamente, i diritti d’autore, i brevetti, i disegni o modelli industriali, il know-how, i marchi di fabbrica o di commercio, i segreti di fabbricazione e d’affari, i nomi commerciali e la clientela;
- tutti i diritti conferiti per legge o in virtù di un contratto pubblico, o tutte le licenze, autorizzazioni o concessioni accordate conformemente alla legge.
Il termine «redditi» designa gli importi derivanti da un investimento e include in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, i dividendi, i profitti in capitale, i canoni, le remunerazioni e i pagamenti analoghi.
Il termine «investitore» designa:
- per quanto concerne il Regno dell’Arabia Saudita:(i)le persone fisiche che hanno la cittadinanza del Regno dell’Arabia Saudita conformemente alla legislazione del Regno dell’Arabia saudita,(ii)tutti gli enti con o senza personalità giuridica, costituiti conformemente alle leggi del Regno dell’Arabia Saudita e che hanno sede nel suo territorio quali le società di capitali, le imprese, le cooperative, le società, le società di persone, le succursali, i fondi, le organizzazioni, le associazioni economiche ed enti simili, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o no,(iii)il Governo del Regno dell’Arabia Saudita e le sue istituzioni finanziarie quali l’Agenzia monetaria dell’Arabia saudita (Saudi Arabian Monetary Agency), i fondi pubblici e altre istituzioni governative simili;
- per quanto concerne la Confederazione Svizzera:(i)le persone fisiche che, secondo la legislazione svizzera, hanno la cittadinanza svizzera,(ii)gli enti giuridici che sono costituiti conformemente alla legge svizzera e hanno la loro sede nel territorio svizzero.
Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente, compresa la zona economica esclusiva, nella misura in cui il diritto internazionale autorizza la Parte contraente interessata ad esercitarvi diritti sovrani o una giurisdizione.