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0.975.215.4

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

RU1999 1598

Traduzione1

Concluso il 12 aprile 1991

Entrato in vigore mediante scambio di note il 6 novembre 1992

(Stato 6 novembre 1992)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Argentina,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:

  1. le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;
  2. gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altri enti costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte;
  3. gli enti giuridici, costituiti secondo la legislazione di un qualsiasi Paese, effettivamente controllati da cittadini di questa Parte contraente o da enti giuridici aventi sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di detta Parte.

Il termine «investimenti» designa ogni tipo di averi e qualsiasi conferimento diretto o indiretto in numerario, in diritti, in natura o in servizi, sempreché l’investimento sia stato effettuato conformemente alle leggi e ai regolamenti della rispettiva Parte contraente e in particolare:

  1. la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;
  2. le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
  3. i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
  4. i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
  5. le concessioni, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.

Il termine «territorio» comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero che può, in conformità del diritto internazionale, esercitare su di esse la sua sovranità o la sua giurisdizione.

Art. 2 Promozione, ammissione

Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti.

Dopo aver ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia, conformemente alle proprie leggi e regolamenti, le necessarie autorizzazioni, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqualvolta risulti necessario, ciascuna Parte contraente si adopera per rilasciare le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.

Art. 3 Protezione, non discriminazione

Ogni Parte contraente protegge, sul proprio territorio, gli investimenti effettuati in conformità delle proprie leggi e regolamenti, da investitori dell’altra Parte contraente e non ostacola, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione, la vendita e se del caso la liquidazione di tali investimenti. In particolare, ogni Parte contraente rilascia le autorizzazioni di cui all’articolo 2 paragrafo (2) del presente Accordo.

Trattamento

Ogni Parte contraente garantisce sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte contraente. Questo trattamento non dev’essere meno favorevole di quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio territorio dai propri investitori o di quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori della nazione più favorita, se quest’ultimo trattamento è più favorevole.

Zona d’integrazione economica

Il trattamento della nazione più favorita non si applica ai privilegi che una Parte contraente accorda agli investitori di uno Stato terzo in virtù della propria partecipazione o associazione a una zona di libero scambio, a un’unione doganale o a un’altra zona d’integrazione economica.

Doppia imposizione

Il trattamento della nazione più favorita non si applica ai privilegi che una Parte contraente accorda agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia d’imposizione su base reciproca.

Art. 4 Libero trasferimento

Ogni Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente accorda a questi ultimi il libero trasferimento dei relativi pagamenti, compresi gli investimenti supplementari, in particolare:

  1. gli interessi, utili, dividendi e altri introiti correnti;
  2. i canoni derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 paragrafo (2) lettera d) del presente Accordo;
  3. il ricavo della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, compresi gli eventuali plusvalori.

Il libero trasferimento avviene in conformità delle procedure stabilite da una Parte contraente, fermo restando che tali procedure non devono pregiudicare in alcun modo la natura o l’esercizio del diritto, ad esempio mediante un ritardo ingiustificato.

Ogni Parte contraente conserva il diritto, in caso di difficoltà eccezionali della bilancia dei pagamenti, di assoggettare il libero trasferimento alle modalità seguenti, su una base equa, non discriminatoria e conformemente ai propri obblighi internazionali:

  1. in merito al trasferimento degli importi menzionati nel paragrafo (1) del presente articolo, il trasferimento può essere scaglionato in intervalli di non oltre 18 mesi su un periodo massimo di 36 mesi; il trasferimento del 50 per cento almeno di tali importi è tuttavia permesso alla fine del primo anno. In nessun caso può essere imposto allo stesso investitore un nuovo scaglionamento nei primi tre anni seguenti la fine del periodo di scaglionamento.
  2. L’investitore costretto allo scaglionamento è autorizzato ad investire gli importi da trasferire in modo da preservarne il valore reale.
  3. Nonostante eventuali provvedimenti di scaglionamento di cui alla lettera a), l’investitore ha il diritto di utilizzare in qualsiasi momento gli importi in moneta estera acquisiti nell’ambito delle sue attività in relazione con l’estero per il trasferimento dei pagamenti concernenti i propri investimenti.
  4. Su richiesta dell’altra Parte contraente, le parti interessate si consultano sull’applicazione delle modalità summenzionate.

Art. 5 Espropriazione, indennizzo

Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi siano presi su base non discriminatoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo, interesse compreso, è stabilito nella valuta del Paese d’origine dell’investimento e versato senza indugio all’avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede.

Situazioni straordinarie

Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 3 paragrafo (2) del presente Accordo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altra pertinente contropartita.

Art. 6 Investimenti anteriori all’Accordo

Il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo.

Il presente Accordo non si applica alle divergenze o controversie sorte prima della sua entrata in vigore.

Art. 7 Condizioni più favorevoli

Le condizioni previste dal presente Accordo non ostano all’applicazione di condizioni più favorevoli convenute o da convenirsi da una Parte contraente con gli investitori dall’altra Parte contraente.

Art. 8 Surrogazione

Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali a un investimento effettuato da un investitore sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima, in virtù del principio di surrogazione, riconosce la cessione dei diritti dell’investitore alla prima Parte contraente nel caso in cui un pagamento sia stato effettuato in virtù di tale garanzia. L’assicuratore potrà far valere unicamente i diritti di cui avrebbe beneficiato l’investitore.

Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente

Per quanto possibile, qualsiasi controversia in merito agli investimenti ai sensi del presente Accordo tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente è composta in via amichevole tra le parti in causa. A tal fine le Parti interessate procedono a consultazioni.

Se tali consultazioni non portano ad alcuna soluzione, la controversia può essere sottoposta alle giurisdizioni competenti della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l’investimento.

Se, entro diciotto mesi dalla notifica dell’avvio di una procedura davanti ai tribunali competenti, questi non avranno emesso una sentenza di ultima istanza, la controversia potrà essere sottoposta, su richiesta dell’investitore, a una delle procedure d’arbitrato previste nel paragrafo (5) del presente articolo.

Dal momento in cui è stata avviata una procedura d’arbitrato, ogni parte in causa prende ogni provvedimento necessario alla sua desistenza dall’istanza giudiziaria in corso.

In caso di ricorso all’arbitrato internazionale, la controversia è sottoposta, su richiesta dell’investitore, a uno dei seguenti organi arbitrali:

  1. al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (C.I.R.D.I.) istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19652, qualora le due Parti contraenti vi avessero aderito;
  2. a un tribunale arbitrale ad hoc costituito secondo le norme d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).

La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura d’arbitrato, eccepire che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione o della garanzia prevista nell’articolo 8 del presente Accordo, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subìto.

L’organo arbitrale si pronuncia sulla base delle disposizioni del presente Accordo e di altri accordi applicabili fra le Parti contraenti, dei termini degli accordi individuali stabiliti in merito all’investimento, del diritto della Parte contraente che è parte in causa – comprese le norme relative ai conflitti di leggi – nonché dei principi e delle disposizioni del diritto internazionale in materia.

I lodi sono definitivi e vincolanti per le Parti in causa.

Art. 10 Controversie tra Parti contraenti

Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte in via diplomatica.

Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro dodici mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.

Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.

Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura.

Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Art. 11 Osservanza degli impegni

Ciascuna Parte contraente assicura in ogni momento l’osservanza degli impegni assunti nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 12 Entrata in vigore, rinnovo, denuncia

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui i due Governi si saranno reciprocamente notificato l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e la messa in vigore di accordi internazionali e rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni. Sarà tacitamente rinnovato di volta in volta per un periodo di due anni, alle stesse condizioni, sempreché un venga denunziato per scritto, con preavviso di sei mesi. In caso di denunzia, le disposizioni degli articoli 1–11 si applicheranno ancora per dieci anni agli investimenti effettuati prima della denunzia medesima. Fatto a Berna, il 12 aprile 1991, in quattro originali, di cui due in francese e due in spagnolo, ogni testo facente parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Jean-Pascal Delamuraz

Per il
Governo della Repubblica Argentina:

Guido di Tella

Protocollo

Firmando l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti, i plenipotenziari sottoscritti hanno inoltre convenuto le disposizioni seguenti, da considerarsi parte integrante dell’Accordo:

Ad art. 1 par. (1) lett. (a)

(1) Il presente Accordo non si applica agli investimenti delle persone fisiche che sono cittadine delle due Parti contraenti, salvo se tali persone erano, al momento dell’investimento, e sono ancora domiciliate fuori del territorio della Parte contraente sul quale l’investimento è stato effettuato.

(2) In merito alle disposizioni previste dagli articoli 4 e 9, le persone fisiche che sono cittadine di una Parte contraente e che sono domiciliate sul territorio della Parte contraente dove è situato l’investimento possono avvalersi soltanto del trattamento concesso da tale Parte contraente ai suoi cittadini.

Ad art. 1 par. (1) lett. (c)

(1) Il presente Accordo si applica agli investimenti degli enti giuridici effettivamente controllati da cittadini di una Parte contraente esclusivamente se tali cittadini sono domiciliati fuori del territorio della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l’investimento.

(2) Agli enti giuridici di cui all’articolo 1 paragrafo (1) lettera (c) che vogliono avvalersi del presente Accordo può essere chiesto di fornire la prova di detto controllo. A titolo di prova vengono fra l’altro accettati:

  1. lo statuto di filiale di un ente giuridico costituito conformemente alla legislazione di tale Parte contraente;
  2. una percentuale di partecipazione diretta o indiretta al capitale di un ente giuridico che permetta un controllo effettivo, ossia una partecipazione al capitale superiore alla metà;
  3. il possesso diretto o indiretto della quantità di voti che permette di avere una posizione determinante negli organi societari o di influire altrimenti in modo decisivo sul funzionamento dell’ente giuridico.

Ad art. 1 par. (2)

I diritti relativi alle categorie di averi di cui all’articolo 1 paragrafo (2) sono definiti dalla legislazione della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l’investimento.

Ad art. 3 par. (2)

(1) Per quanto riguarda la Repubblica Argentina, un investitore svizzero non può godere di un trattamento di natura finanziaria o fiscale concesso a titolo particolare dalla Repubblica Argentina in virtù di accordi che comportano finanziamenti a condizioni preferenziali accordate nell’ambito della cooperazione allo sviluppo.

(2) Le imprese congiunte godono, in quanto enti giuridici, del trattamento di cui all’articolo 3.

Fatto a Berna, il 12 aprile 1991, in quattro originali, di cui due in francese e due in spagnolo, ogni testo facente parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Jean-Pascal Delamuraz

Per il
Governo della Repubblica Argentina:

Guido di Tella