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0.975.216.9

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bielorussia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

RU 1999 2067

Traduzione1

Concluso il 28 maggio 1993

Entrato in vigore mediante scambio di note il 13 luglio 1994

(Stato 13 luglio 1994)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Bielorussia,

qui appresso denominate «Parti contraenti»,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:

  1. le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;
  2. gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre imprese o organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte;
  3. gli enti giuridici, costituiti secondo la legislazione di un qualsiasi Paese, controllati direttamente o indirettamente da cittadini di questa Parte contraente o da enti giuridici aventi sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di detta Parte.

Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare:

  1. la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale;
  2. le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società o altri enti giuridici;
  3. i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
  4. i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
  5. le concessioni, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.

Il termine «territorio» si riferisce al territorio dello Stato interessato sul quale quest’ultimo può esercitare la propria sovranità o la propria giurisdizione in conformità del diritto internazionale.

Art. 2 Promozione, ammissione

Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti.

Dopo aver ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia, conformemente alle proprie leggi e regolamenti, le necessarie autorizzazioni, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa.

Art. 3 Protezione, trattamento

Ciascuna Parte contraente protegge, sul proprio territorio, gli investimenti effettuati in conformità delle proprie leggi e regolamenti da investitori dell’altra Parte contraente e non ostacola, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione, la vendita e se del caso la liquidazione di tali investimenti.

Ogni Parte contraente garantisce sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte contraente. Questo trattamento non dev’essere meno favorevole di quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio territorio dai propri investitori o di quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio territorio dagli investitori della nazione più favorita, se quest’ultimo trattamento è più favorevole.

Il trattamento della nazione più favorita non viene interpretato in modo da costringere una Parte contraente a accordare agli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento, una preferenza o un privilegio risultante da:

  1. un accordo attuale o futuro di libero scambio, un’unione doganale o economica o un’organizzazione regionale simile alla quale una delle Parti contraenti partecipa o ne potrebbe diventare membro;
  2. un accordo o una convenzione internazionale di carattere esclusivamente o principalmente fiscale.

Art. 4 Libero trasferimento

Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente accorda a questi ultimi il libero trasferimento dei relativi pagamenti, in particolare:

  1. gli interessi, utili, dividendi e altri introiti correnti;
  2. i rimborsi di prestiti;
  3. gli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investimenti;
  4. i canoni e gli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 paragrafo (2) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo;
  5. i conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento e allo sviluppo degli investimenti;
  6. i proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, compresi gli eventuali plusvalori.

Art. 5 Spoliazione, indennizzo

Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi siano presi su base non discriminatoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo, interesse compreso, è effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile e versato senza indugio all’avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede.

Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 3 paragrafo (2) del presente Accordo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altra valida contropartita.

Nel caso in cui una Parte contraente espropri o nazionalizzi un investimento costituito, conformemente alle sue leggi, sotto forma di entità giuridica e al quale partecipa un investitore dell’altra Parte contraente, la compensazione di cui al paragrafo (1) del presente articolo sarà messa a disposizione dell’investitore dell’altra Parte contraente secondo la sua partecipazione finanziaria all’investimento.

Art. 6 Investimenti anteriori all’Accordo

Il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo.

Art. 7 Condizioni più favorevoli

Le condizioni previste dal presente Accordo non ostano all’applicazione di condizioni più favorevoli convenute o da convenirsi da una Parte contraente con gli investitori dall’altra Parte contraente.

Se la legislazione di una delle Parti contraenti o obblighi internazionali già esistenti o che saranno stabiliti fra le Parti in aggiunta al presente Accordo contengono una disposizione generale o specifica che accorda agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, tale disposizione prevale sul presente Accordo per quanto sia più favorevole.

Art. 8 Surrogazione

Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali a un investimento effettuato da un suo investitore sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima, in virtù del principio di surrogazione, riconosce la cessione dei diritti dell’investitore alla prima Parte contraente nel caso in cui un pagamento sia stato effettuato in virtù di tale garanzia.

Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente

Impregiudicato l’articolo 10 del presente Accordo (Controversie tra Parti contraenti), al fine di trovare una soluzione amichevole a qualsiasi controversia in merito a investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente, le Parti interessate procedono a consultazioni.

Se entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data della domanda di composizione, tali consultazioni non portassero ad alcuna soluzione, l’investitore può sottoporre la controversia, a scelta:

  1. al tribunale competente della Parte contraente sul cui territorio l’investimento è stato effettuato; o
  2. al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (ICSID) istituito dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 19652 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati; o
  3. a un tribunale arbitrale ad hoc che, salvo accordo contrario delle parti alla controversia, è costituito in conformità alle regole d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e applica queste stesse regole.

Ciascuna Parte contraente si impegna, con il presente Accordo, a sottoporre ad arbitrato internazionale una controversia relativa a un investimento.

La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura di composizione della controversia o di esecuzione della sentenza, eccepire che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subìto.

Nessuna delle Parti contraenti proporrà un’azione in via diplomatica per una controversia deferita ad arbitrato internazionale, salvo il rifiuto dell’altra Parte contraente di conformarsi alla sentenza pronunciata dal tribunale arbitrale.

Art. 10 Controversie tra Parti contraenti

Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte in via diplomatica.

Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro dodici mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.

Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.

Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura.

Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Art. 11 Osservanza degli impegni

Ciascuna Parte contraente assicura in ogni momento l’osservanza degli impegni assunti nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 12 Disposizioni finali

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui le due Parti contraenti si saranno reciprocamente notificato l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e la messa in vigore di accordi internazionali; rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni. Sarà tacitamente rinnovato di volta in volta per un periodo di due anni, alle stesse condizioni, sempreché non venga denunziato per scritto, con preavviso di sei mesi.

In caso di denunzia, le disposizioni degli articoli 1–11 si applicheranno ancora per dieci anni agli investimenti effettuati prima della denunzia medesima. Fatto a Minsk, il 28 maggio 1993, in due originali, in francese, in bielorusso e in inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze prevarrà il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

J.-P. Delamuraz

Per il Governo
della Repubblica di Bielorussia:

N. N. Kostikov