Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investimenti» include ogni tipo di averi e in particolare:
- la proprietà di beni materiali, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, diritti di pegno e usufrutti;
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
- i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
- i diritti conferiti per legge, contratto o decisione dall’autorità in vista dell’esercizio di un’attività economica e in particolare i diritti relativi alla ricerca, all’estrazione o allo sfruttamento di risorse naturali.
Il termine «redditi» designa gli introiti provenienti da un investimento durante un determinato periodo, in particolare gli utili, i dividendi e gli interessi.
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- le persone fisiche che secondo la legislazione di detta Parte hanno la cittadinanza della medesima;
- gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altri enti costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte;
- gli enti giuridici, costituiti secondo la legislazione di un Paese terzo o dell’altra Parte contraente, che sono direttamente o indirettamente controllati da cittadini della Parte contraente interessata o da enti giuridici aventi sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di detta Parte.