Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investimento» comprende ogni tipo di averi e in particolare:
- la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti;
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
- i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
- le concessioni di diritto pubblico a fini economici, comprese le concessioni di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, in applicazione della legge.
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, hanno la cittadinanza della medesima;
- gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone e altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio della medesima;
- gli enti giuridici costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato terzo, ma che sono effettivamente controllati da persone fisiche o enti giuridici, rispettivamente secondo le lettere (a) e (b) del presente paragrafo.
Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e le remunerazioni.
Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente, che comprende il territorio terrestre, le acque interne, e, se del caso, il mare territoriale e lo spazio aereo sovrastante, nonché le zone marittime situate oltre il mare territoriale della Parte contraente interessata, compresi i fondali marini, il loro sottosuolo e le loro risorse naturali, sui quali tale Parte contraente esercita i propri diritti sovrani o la propria giurisdizione conformemente alla sua legislazione e al diritto internazionale.