Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;
- le persone giuridiche, comprese le società, le società registrate, le associazioni, le fondazioni o altre organizzazioni, registrate o costituite conformemente alla legislazione di detta Parte contraente e che hanno sede sul territorio di detta Parte contraente;
- ogni persona giuridica, che non è costituita secondo la legislazione di questa Parte contraente, i)qualora più del 50 per cento del suo capitale sociale appartenga a persone di questa Parte contraente; oii)qualora persone di questa Parte contraente abbiano la facoltà di nominare una maggioranza dei suoi amministratori o siano legittimati altrimenti a dirigere le sue attività.
Ogni modifica della forma di investimento degli averi non intacca la loro qualità di investimento.
Il termine «investimenti» designa in particolare, ma non esclusivamente:
- la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti;
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi attività di valore economico;
- i diritti di proprietà intellettuale (quali diritti d’autore, brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, topografie, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni geografiche), il know-how e la clientela;
- le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.
Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente e le zone marittime, ivi compresi i fondali marini e il loro sottosuolo fino al limite esterno del mare territoriale, sui quali le Parti contraenti possono esercitare diritti sovrani o una giurisdizione conformemente al diritto internazionale e alla loro legislazione nazionale.
Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e ingloba in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e gli onorari.