Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- ogni persona fisica che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, ha la cittadinanza della medesima;
- ogni persona giuridica, costituita o organizzata altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che effettua importanti operazioni commerciali sul territorio di questa stessa Parte contraente;
- ogni persona giuridica che non è costituita conformemente alla legislazione di detta Parte contraente qualora:(i)oltre il 50 per cento del suo capitale sociale appartenga in proprietà integrale a persone di questa Parte contraente; o(ii)persone di questa Parte contraente abbiano la capacità di nominare una maggioranza degli amministratori o siano abilitate altrimenti in diritto a dirigerne le operazioni.
Una modifica della forma d’investimento degli averi non ne pregiudica il carattere d’investimento.
Il termine «investimenti» include ogni tipo di averi e in particolare:
- la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
- i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
- le concessioni, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.
Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, le plusvalenze patrimoniali, i dividendi, i canoni e gli onorari.
Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente e comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero in questione, vale a dire la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale, in quanto questo Stato possa esercitare su di esse diritti sovrani o la propria giurisdizione in conformità del diritto internazionale.