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0.975.231.8

Accordo
tra la Confederazione svizzera e la Repubblica dominicana concernente la promozione e la protezione degli investimenti

RU 2006 3915

Traduzione1

Concluso il 27 gennaio 2004

Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 maggio 2006

Entré en vigueur par échanges de notes le 30 mai 2006

(Stato 30 maggio 2006)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica dominicana,

di seguito le «Parti contraenti»,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione nel reciproco interesse dei due Stati,

nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte, su basi che assicurino la stabilità, la giustizia e l’equità,

consapevoli del fatto che la promozione e la protezione reciproca degli investimenti stranieri mediante un accordo internazionale stimoleranno i flussi di capitali e l’iniziativa, promuovendo così la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:

  1. le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, hanno la sua cittadinanza;
  2. gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altri enti costituiti od organizzati altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte contraente;
  3. gli enti giuridici, quali filiali e succursali, costituiti secondo la legislazione di un qualsivoglia Paese e controllati, direttamente o indirettamente da persone fisiche e da enti giuridici, ai sensi delle lettere (a) e (b) del presente paragrafo.

La modifica della forma di investimento o di reinvesti mento degli averi non ne pregiudica il carattere d’investimento.

Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare, ma non esclusivamente:

  1. la proprietà di beni mobili e immobili, nonché tutti gli altri diritti reali quali servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari nonché usufrutti;
  2. le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
  3. i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
  4. i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
  5. le concessioni di diritto pubblico comprese le concessioni di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, come anche qualsiasi altro diritto conferito per legge, per contratto o per decisione dell’autorità in applicazione della legge.

Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, gli utili in capitale, i dividendi, i canoni, gli onorari e i pagamenti in natura.

Il termine «territorio» designa il territorio terrestre, le acque interne e il mare territoriale di una Parte contraente, nonché lo spazio aereo soprastante, le zone marittime al di là del mare territoriale, compresi i fondali marini e il loro sottosuolo, sui quali questa Parte contraente esercita diritti sovrani o una giurisdizione in conformità con le sue leggi nazionali o con il diritto internazionale.

Art. 2 Campo di applicazione

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, da investitori dell’altra Parte contraente, prima o dopo la sua entrata in vigore. Non è tuttavia applicabile ai crediti o alle controversie nati dopo la sua entrata in vigore.

Art. 3 Promozione, ammissione

Ciascuna Parte contraente promuove, per quanto possibile, gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte e ammette tali investimenti in conformità con le proprie leggi e i propri regolamenti.

La Parte contraente che ammette un investimento sul proprio territorio, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti rilascia tutte le autorizzazioni necessarie in relazione con tali investimenti, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa o per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.

Art. 4 Protezione, trattamento

Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruiscono in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente. Nessuna delle Parti contraenti ostacola in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione o l’alienazione di tali investimenti.

Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda agli investimenti e ai redditi dei propri investitori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di uno Stato terzo, fermo restando che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.

Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento o l’alienazione dei loro investimenti, fermo restando che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.

Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un’unione doganale, di un mercato comune o di ogni altra forma di integrazione economica, oppure (in virtù?) di un accordo internazionale mirante a facilitare il commercio transfrontaliere locale, o ancora di un accordo intergovernativo riguardante completamente o principalmente la fiscalità, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 5 Libero trasferimento

Ciascuna Parte contraente, sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente, accorda a questi ultimi il libero trasferimento degli importi relativi a detti investimenti, in particolare:

  1. dei redditi;
  2. dei rimborsi di prestiti;
  3. degli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investimenti;
  4. dei canoni e degli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 paragrafo (2) lettere (c), (d), (e) del presente Accordo;
  5. degli apporti supplementari di capitali necessari alla gestione o allo sviluppo dell’investimento;
  6. dei proventi della vendita o della liquidazione parziali o totali di un investimento, compresi gli eventuali plusvalori.

Rimane inteso che il diritto di un investitore di trasferire liberamente gli importi relativi al suo investimento lascia impregiudicato ogni obbligo fiscale che possono incombergli.

Art. 6 Espropriazione, indennizzo

Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione che essi non siano discriminatori, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino il pagamento di un indennizzo immediato e adeguato. L’indennizzo ammonta al valore commerciale dell’investimento espropriato immediatamente prima che l’espropriazione venga effettuata o resa pubblica, fermo restando che è determinante il primo di questi eventi. L’ammontare dell’indennizzo è stabilito in valuta liberamente convertibile e versato senza indugio all’avente diritto indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede. In caso di ritardo, l’ammontare dell’indennizzo include un interesse al tasso di mercato stabilito conformemente alle «Statistiche finanziarie internazionali» pubblicate dal Fondo monetario internazionale.

Art. 7 Compensazione delle perdite

Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subito perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 4 del presente Accordo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione od ogni altra forma di regolamento.

Art. 8 Surrogazione

Se una Parte contraente ha accordato una qualsiasi garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da uno dei suoi investitori sul territorio dell’altra Parte contraente, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte secondo il principio di surrogazione nei diritti dell’investitore se un pagamento è stato effettuato dalla prima Parte contraente in virtù di questa garanzia.

Art. 9 Controversie tra un investitore di una Parte contraente e l’altra Parte contraente

Al fine di trovare una soluzione alle controversie relative agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente, senza pregiudizio dell’applicazione dell’articolo 10 del presente Accordo (Controversie tra Parti contraenti), le Parti interessate procedono a consultazioni.

Mediante il presente Accordo, ogni Parte contraente da il suo consenso irrevocabile e incondizionato a sottoporre all’arbitrato internazionale ogni controversia relativa a un investimento.

Se tali consultazioni non portano a una soluzione entro sei mesi dalla domanda scritta di avviarle, l’investitore può deferire la controversia ai tribunali giudiziari o amministrativi della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l’investimento o all’arbitrato internazionale. In quest’ultimo caso l’investitore può scegliere fra:

  1. il Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati2, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965, se le due Parti contraenti sono Parti a detta Convenzione; o il Regolamento del Servizio aggiuntivo del CIRDI se soltanto una delle Parti contraenti è parte alla Convenzione; o
  2. un tribunale arbitrale ad hoc costituito secondo il regolamento d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), salvo che le Parti non convengano altrimenti.

Una società incorporata o costituita in conformità con le leggi in vigore sul territorio di una Parte contraente e che, prima dell’insorgere della controversia, era controllata da investitore dell’altra Parte contraente, sarà considerata come una società dell’altra Parte contraente, ai sensi dell’articolo 25 paragrafo 2) lettera b) della Convenzione di Washington.

La Parte contraente che è parte alla controversia non può, in nessun momento della procedura, avvalersi della sua immunità o eccepire il fatto che, in virtù di un contratto di assicurazione, l’investitore ha ottenuto un indennizzo a copertura totale o parziale del danno o della perdita subiti.

Nessuna Parte contraente intenta un’azione per via diplomatica per una controversia sottoposta all’arbitrato internazionale, salvo che l’altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza arbitrale.

La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti alla controversia ed è eseguita senza indugio conformemente alla legislazione nazionale della Parte contraente interessata.

Art. 10 Controversie tra le Parti contraenti

Le controversie tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte per via diplomatica.

Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro sei mesi dall’insorgere della controversia quest’ultima, su richiesta dell’una o dell’altra Parte, è sottoposta a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente che è cittadino di uno Stato terzo.

Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, su richiesta di quest’ultima Parte contraente l’arbitro è nominato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, su richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente quest’ultimo è nominato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impossibilitato a esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo è impossibilitato o è cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.

Ciascuna Parte contraente assume le spese del proprio membro del tribunale e quelle della sua rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese del Presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti, a meno che esse non dispongano altrimenti.

Fatte salve disposizioni diverse decise dalle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura.

Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Art. 11 Consultazioni e scambi di informazioni

Le Parti contraenti si consultano su ogni materia relativa all’attuazione del presente Accordo.

Su richiesta di una Parte contraente, verranno scambiate informazioni in merito a misure adottate dall’altra Parte contraente e suscettibili di interessare gli investimenti o i redditi protetti dal presente Accordo.

Art. 12 Altri obblighi

Se disposizioni della legislazione di una Parte contraente o norme di diritto internazionale accordano agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, esse prevalgono su quest’ultimo per quanto siano più favorevoli.

Ciascuna Parte contraente si conforma a tutti i suoi obblighi nei confronti degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 13 Disposizioni finali

Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si notificano l’adempimento delle formalità legali richieste per la messa in vigore di accordi internazionali; esso rimane in vigore per un periodo di quindici anni. Se non è denunciato per scritto con preavviso di dodici mesi prima dello scadere di tale periodo, è considerato come rinnovato di volta in volta alle stesse condizioni per periodi successivi di due anni.

In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1–12 del presente Accordo si applicano ancora per un periodo supplementare di quindici anni agli investimenti effettuati prima della denuncia. Fatto a Santo Domingo il 27 gennaio 2004, in due originali, ciascuno dei quali in lingua spagnola, francese e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Gian Federico Pedotti

Per il
Governo della Repubblica dominicana:

Miguel A. Pichardo Olivier