Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, hanno la sua cittadinanza;
- gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altri enti costituiti od organizzati altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte contraente;
- gli enti giuridici, quali filiali e succursali, costituiti secondo la legislazione di un qualsivoglia Paese e controllati, direttamente o indirettamente da persone fisiche e da enti giuridici, ai sensi delle lettere (a) e (b) del presente paragrafo.
La modifica della forma di investimento o di reinvesti mento degli averi non ne pregiudica il carattere d’investimento.
Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare, ma non esclusivamente:
- la proprietà di beni mobili e immobili, nonché tutti gli altri diritti reali quali servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari nonché usufrutti;
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
- i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
- le concessioni di diritto pubblico comprese le concessioni di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, come anche qualsiasi altro diritto conferito per legge, per contratto o per decisione dell’autorità in applicazione della legge.
Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, gli utili in capitale, i dividendi, i canoni, gli onorari e i pagamenti in natura.
Il termine «territorio» designa il territorio terrestre, le acque interne e il mare territoriale di una Parte contraente, nonché lo spazio aereo soprastante, le zone marittime al di là del mare territoriale, compresi i fondali marini e il loro sottosuolo, sui quali questa Parte contraente esercita diritti sovrani o una giurisdizione in conformità con le sue leggi nazionali o con il diritto internazionale.