Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investitore» designa:
- per quanto concerne la Confederazione Svizzera:(i)le persone fisiche che, secondo la legislazione svizzera, sono considerate suoi cittadini,(ii)le società, comprese le società registrate, i partenariati, le società di persone e altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemente alla legislazione svizzera, nonché le società che non sono costituite conformemente alla legislazione svizzera, ma che sono effettivamente controllate da cittadini svizzeri o da società costituite conformemente alla legislazione svizzera;
- per quanto concerne gli Emirati arabi uniti:(i)le persone fisiche che hanno la cittadinanza degli Emirati arabi uniti, in virtù delle leggi degli Emirati arabi uniti,(ii)qualsiasi entità, con o senza personalità giuridica, costituita in conformità alle leggi degli Emirati arabi uniti e avente sede negli Emirati arabi uniti, quali imprese, cooperative, partenariati, società registrate, fondazioni, società, aziende, enti, fondi, organizzazioni, società di persone o altre entità simili, indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia limitata o meno,(iii)il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti attivo, direttamente o indirettamente, per il tramite delle proprie istituzioni finanziarie locali e federali, fondi di sviluppo, organismi o altre istituzioni governative simili che hanno sede negli Emirati arabi uniti.
Il termine «investimento» comprende ogni tipo di averi e in particolare:
- la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti;
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari, compresi depositi e investimenti di capitale, e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
- i diritti di proprietà intellettuale, in particolare diritti d’autore, marchi di fabbrica o di commercio, brevetti di invenzione, disegni industriali e altri diritti di proprietà industriale, know-how, segreti commerciali e segreti d’affari, processi tecnici, nomi commerciali, indicazioni di provenienza e clientela;
- le concessioni o diritti simili conferiti per legge o per contratto, comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.
Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e ingloba in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni, gli onorari, i pagamenti in natura, nonché gli utili derivanti da un reinvestimento.
Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente, compresi il mare territoriale e tutte le isole, nonché la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale che si estendono oltre il limite delle acque territoriali e sulle quali lo Stato interessato può esercitare, conformemente alla legislazione nazionale e al diritto internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione.