Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;
- gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede nel territorio di questa stessa Parte e vi svolgono attività economiche reali;
- gli enti giuridici che, pur non essendo stati costituiti secondo la legislazione di detta Parte contraente, sono effettivamente controllati da persone fisiche o enti giuridici, rispettivamente secondo le lettere (a) e (b).
Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare, ma non esclusivamente:
- la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti;
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione avente valore economico;
- i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
- le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di prospezione, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità in applicazione della legge.
Il termine «redditi» designa gli importi derivanti da un investimento e include in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e le remunerazioni.
Il termine «territorio» comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero in questione, nella misura in cui tale Stato possa esercitare su di esse diritti sovrani o la giurisdizione in conformità del diritto internazionale.