Ai fini del presente Accordo:
il termine «zona»:
- include, per quanto concerne Hong Kong, l’isola di Hong Kong, Kowloon e i New Territories;
- designa, per quanto concerne la Confederazione Svizzera, il territorio nazionale svizzero;
il termine «investitore» designa:
- per quanto concerne Hong Kong:(i)le persone fisiche che hanno diritto di risiedere nella sua zona;(ii)le imprese, comprese le società sotto forma di persone giuridiche, società di persone e associazioni fondate o costituite conformemente alla legislazione in vigore nella sua zona, nonché le imprese controllate direttamente o indirettamente da persone che hanno il diritto di risiedere nella sua zona o da imprese fondate o costituite conformemente alla legislazione in vigore nella sua zona;
- per quanto concerne la Confederazione Svizzera:(i)le persone fisiche che hanno la cittadinanza svizzera;(ii)le imprese, comprese le società sotto forma di persone giuridiche, società di persone, associazioni e altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemente alla sua legislazione, nonché le imprese controllate direttamente o indirettamente da persone che hanno la cittadinanza svizzera o da imprese stabilite conformemente alla legislazione svizzera;
il termine «forze pubbliche» designa:
- per quanto concerne Hong Kong, le forze armate del governo sovrano responsabile dei suoi affari esteri;
- per quanto concerne la Confederazione Svizzera, le sue forze armate;
l’espressione «liberamente convertibile» significa esente da qualsiasi controllo dei cambi e trasferibile all’estero in qualsivoglia moneta;
una modifica della forma d’investimento degli averi non ne tange la qualità d’investimento;
il termine «investimenti» designa ogni tipo di averi e in particolare, ma non esclusivamente:
- la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari o usufrutti;
- le quote sociali, azioni, obbligazioni e titoli di credito di un’impresa nonché qualsiasi altra forma di partecipazione a un’impresa, comprese quelle congiunte;
- i crediti monetari o diritti a qualsiasi prestazione contrattuale di valore finanziario;
- i diritti nel settore della proprietà intellettuale, dei processi tecnici, del «know-how» e del «goodwill»;
- le concessioni commerciali o diritti analoghi conferiti per legge o per contratto, comprese le concessioni di ricerca, di coltivazione, di estrazione o di sfruttamento di risorse naturali.
il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e ingloba in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e gli onorari.