Ai fini del presente Accordo:
- Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:a)le persone fisiche che, ai sensi della legislazione di ciascuna Parte contraente, hanno la cittadinanza di questo Stato;b)le persone giuridiche, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni costituite o organizzate in qualsiasi altra maniera conformemente alla legislazione di una delle Parti contraenti, che hanno sede ed attività economiche reali sul territorio di questa Parte;c)2le persone giuridiche, costituite secondo la legislazione di un Paese terzo, controllate direttamente o indirettamente da cittadini di una delle Parti contraenti o da persone giuridiche che hanno sede ed attività economiche reali sul territorio di detta Parte.
- Il termine «investimenti» designa gli averi di qualsiasi genere e in particolare:a)la proprietà di beni mobili e immobili, come anche tutti gli altri diritti reali come servitù, pegni mobiliari e immobiliari;b)le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione in una società;c)i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione con valore economico;d)i diritti d’autore, diritti di proprietà industriale (brevetti, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), sapere tecnologico e clientela;e)le concessioni, comprese quelle di ricerca, di estrazione o di sfruttamento delle risorse naturali, come anche ogni altro diritto conferito per legge, contratto o decisione dell’autorità in applicazione della legge.