Ai fini del presente Accordo:
il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di tale Parte contraente, hanno la cittadinanza della medesima;
- gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni costituite o altrimenti organizzate conformemente alla legislazione di tale Parte contraente, che hanno sede sul territorio di tale Parte e vi esercitano attività economiche reali;
- gli enti giuridici, costituiti secondo la legislazione di un qualsiasi Paese, controllati direttamente o indirettamente da cittadini di tale Parte contraente o da enti giuridici che hanno sede sul territorio di tale Parte e vi esercitano attività economiche reali.
il termine «investimento» comprende ogni tipo di averi, in particolare:
- la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
- i diritti di proprietà intellettuale (quali diritti d’autore, brevetti d’invenzione, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza) i procedimenti tecnici, il know-how e la clientela;
- le concessioni, comprese le concessioni di prospezione, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché ogni altro diritto conferito per legge, per contratto o per decisione dell’autorità in applicazione della legge.
Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente e comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero sulle quali quest’ultimo può esercitare diritti sovrani o la propria giurisdizione in conformità con il diritto internazionale.