Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, hanno la cittadinanza della medesima;
- le società, comprese le società registrate, i partenariati, le società di persone o altre organizzazioni altrimenti costituite conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che esercitano attività economiche importanti sul territorio della medesima;
- le società non costituite conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, ma effettivamente controllate da persone fisiche o società, rispettivamente secondo le lettere (a) e (b) del presente paragrafo.
Il termine «investimento» comprende ogni tipo di averi e in particolare:
- la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari e usufrutti;
- azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
- i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
- ogni diritto conferito per legge, per contratto o mediante licenze e autorizzazioni rilasciate legalmente per l’esercizio di un’attività economica, inclusi la prospezione, l’estrazione o lo sfruttamento di risorse naturali.
Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni, gli onorari di gestione e di assistenza tecnica o qualunque altra remunerazione, nonché i pagamenti in natura.
Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente, così come è definito dalla legislazione della Parte contraente interessata, in conformità al diritto internazionale.