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0.975.249.8

Accordo
tra la Confederazione svizzera e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti

RU 2006 3229

Traduzione1

Concluso l’8 dicembre 2003

Entrato in vigore mediante scambio di note il 28 maggio 2004

(Stato 28 maggio 2004)

Preambolo

La Confederazione svizzera
e
la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista,

animate dal desiderio di intensificare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte contraente,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai fini del presente Accordo:

Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:

  1. le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, hanno la sua cittadinanza;
  2. gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone e altri enti costituiti od organizzati conformemente alla legislazione di detta Parte contraente.

Il termine «investimento» comprende ogni tipo di averi e in particolare:

  1. la proprietà di beni mobili e immobili, nonché tutti gli altri diritti reali quali servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti;
  2. le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
  3. i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico in relazione con un investimento;
  4. i diritti di proprietà intellettuale e industriale (quali diritti d’autore, brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
  5. le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di ricerca, di coltura, di estrazione o di sfruttamento di risorse naturali, nonché gli altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.

Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, gli utili in capitale, i dividendi, i canoni e gli onorari.

Il termine «territorio» designa le zone marittime adiacenti allo Stato costiero che può esercitarvi la propria sovranità o la propria giurisdizione in conformità del diritto internazionale.

Art. 2 Campo di applicazione

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, appartenenti o controllati direttamente o indirettamente da investitori dell’altra Parte contraente. Esso si applica agli investimenti effettuati prima o dopo la sua entrata in vigore, ma non alle controversie relative a fatti accaduti anteriormente a tale data.

Art. 3 Promozione, ammissione

Ciascuna Parte contraente promuove, per quanto possibile, gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e dei propri regolamenti.

Dopo avere ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti, tutti i permessi e tutte le autorizzazioni necessari in relazione con questi investimenti, compresi quelli richiesti per l’esecuzione di contratti di licenza, di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa, e per le attività di consulenti e di esperti scelti dall’investitore.

Art. 4 Protezione, trattamento

Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruiscono in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente. Nessuna Parte contraente ostacola in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione o l’alienazione di tali investimenti.

Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda agli investimenti e ai redditi dei propri investitori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di uno Stato terzo, fermo restando che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.

Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento o l’alienazione dei loro investimenti, fermo restando che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.

Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un’unione doganale o di un mercato comune, oppure in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 5 Libero trasferimento

Ciascuna Parte contraente garantisce agli investitori dell’altra Parte contraente il trasferimento, senza indugio e in valuta liberamente convertibile, degli importi relativi ai loro investimenti, in particolare:

  1. dei redditi;
  2. degli importi legati ai prestiti o altri obblighi contratti per l’investimento;
  3. dei proventi della vendita o della liquidazione, parziali o totali, di un investimento, compresi gli eventuali plusvalori;
  4. del capitale iniziale e degli apporti supplementari di capitali necessari alla gestione o allo sviluppo degli investimenti.

I trasferimenti sono effettuati al tasso di cambio applicabile il giorno del trasferimento, conformemente alle norme in materia di cambio in vigore della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l’investimento.

Un trasferimento è considerato effettuato «senza indugio» se ha luogo entro il termine normalmente richiesto per l’adempimento delle formalità di trasferimento.

Art. 6 Espropriazione, indennizzo

Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione, di nazionalizzazione o qualsiasi altro provvedimento analogo o equivalente nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione che essi non siano discriminatori, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino il pagamento di un indennizzo effettivo e adeguato. L’indennizzo ammonta al valore commerciale dell’investimento espropriato immediatamente prima che l’espropriazione venga effettuata o resa pubblica, fermo restando che è determinante il primo di questi eventi. L’ammontare dell’indennizzo, interesse compreso, è stabilito in valuta liberamente convertibile e versato senza indugio all’avente diritto indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede.

Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subito perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale o insurrezione sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 4 del presente Accordo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione od ogni altra forma di regolamento.

Art. 7 Surrogazione

Se una Parte contraente ha accordato una qualsiasi garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da uno dei suoi investitori sul territorio dell’altra Parte contraente, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte contraente secondo il principio di surrogazione nei diritti dell’investitore se un pagamento è stato effettuato dalla prima Parte contraente in virtù di questa garanzia.

Art. 8 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente

Allo scopo di trovare una soluzione alle controversie relative agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente per quanto concerne un obbligo derivante dal presente Accordo, le parti interessate procedono a consultazioni.

Ciascuna Parte contraente acconsente di sottoporre a tale arbitrato ogni controversia relativa a un investimento.

Se tali consultazioni non portano a una soluzione entro sei mesi dalla domanda scritta di avviarle, l’investitore può deferire la controversia ai competenti tribunali giudiziari o amministrativi della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l’investimento, oppure all’arbitrato internazionale. In quest’ultimo caso l’investitore può scegliere fra:

  1. il Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati2, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965, non appena le due Parti contraenti saranno Parti a detta Convenzione; e
  2. un tribunale arbitrale ad hoc costituito secondo il regolamento d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), salvo che le parti alla controversia non convengano altrimenti.

La Parte contraente che è parte alla controversia non può, in alcun momento della procedura, avvalersi della sua immunità o eccepire il fatto che, in virtù di un contratto di assicurazione, l’investitore ha ottenuto un indennizzo a copertura totale o parziale del danno o della perdita subiti.

Nessuna Parte contraente intenta un’azione per via diplomatica per una controversia sottoposta all’arbitrato internazionale, salvo che l’altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza arbitrale.

La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti alla controversia ed è eseguita senza indugio conformemente alla legislazione della Parte contraente interessata.

Art. 9 Controversie tra le Parti contraenti

Le controversie tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte per via diplomatica.

Se non è risolta entro sei mesi dalla data in cui è stata aperta per scritto da una Parte contraente, la controversia fra le Parti contraenti è sottoposta, su richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale.

Detto tribunale arbitrale è costituito per ogni singolo caso nel modo seguente. Nei due mesi successivi alla ricezione della domanda di arbitrato, ciascuna Parte contraente designa un membro del tribunale e i due membri così designati nominano il presidente che deve essere cittadino di uno Stato terzo.

Se le necessarie designazioni non sono effettuate entro i termini fissati al capoverso (3) del presente articolo, in assenza di un altro accordo l’una o l’altra Parte contraente può invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a procedere a dette designazioni. Se il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è cittadino di una Parte contraente o, per altre ragioni, è impossibilitato a esercitare tale funzione, il Vicepresidente è invitato a procedere alle nomine necessarie. Se quest’ultimo è cittadino di una Parte contraente o è parimenti impossibilitato a esercitare tale funzione, il membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente è invitato a procedere alle nomine necessarie.

Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura. Esso decide a maggioranza dei voti e le sue decisioni sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Ciascuna Parte contraente assume le spese del proprio membro del tribunale e quelle della sua rappresentanza nella procedura. Le spese del Presidente e le rimanenti spese sono sostenute in parti uguali dalle due Parti contraenti.

Art. 10 Disposizioni più favorevoli

Se disposizioni della legislazione di una Parte contraente o norme di diritto internazionale accordano agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, esse prevalgono su quest’ultimo per quanto siano più favorevoli.

Art. 11 Altri obblighi

Ciascuna Parte contraente si conforma a tutti i suoi obblighi nei confronti degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 12 Disposizioni finali

Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Stati si notificano l’adempimento delle formalità legali richieste per la messa in vigore di accordi internazionali; esso rimane in vigore per un periodo di dieci anni. Se non è denunciato per scritto con preavviso di sei mesi prima della scadenza di tale periodo, è considerato come rinnovato di volta in volta alle stesse condizioni per periodi successivi di due anni, e così di seguito.

In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1–11 del presente Accordo si applicano ancora per un periodo supplementare di dieci anni agli investimenti effettuati prima della denuncia.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Il presente Accordo è stato fatto e firmato nella città di Berna l’8 dicembre 2003, in due originali, ciascuno dei quali in lingua francese, araba e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze di interpretazione prevale il testo inglese.

Per la
Confederazione svizzera:

Joseph Deiss

Per la Gran Jamahiriya araba
libica popolare socialista:

Abdulrahman Mohamed Shalgam