Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, hanno la sua cittadinanza;
- gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone e altri enti costituiti od organizzati conformemente alla legislazione di detta Parte contraente.
Il termine «investimento» comprende ogni tipo di averi e in particolare:
- la proprietà di beni mobili e immobili, nonché tutti gli altri diritti reali quali servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti;
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico in relazione con un investimento;
- i diritti di proprietà intellettuale e industriale (quali diritti d’autore, brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
- le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di ricerca, di coltura, di estrazione o di sfruttamento di risorse naturali, nonché gli altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.
Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, gli utili in capitale, i dividendi, i canoni e gli onorari.
Il termine «territorio» designa le zone marittime adiacenti allo Stato costiero che può esercitarvi la propria sovranità o la propria giurisdizione in conformità del diritto internazionale.