Lexipedia

0.975.251.6

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Lituania concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

RU1999 1867

Traduzione1

Concluso il 23 dicembre 1992

Entrato in vigore mediante scambio di note il 13 maggio 1993

(Stato 13 maggio 1993)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Lituania,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:

  1. le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;
  2. gli enti giuridici, comprese le società, le corporazioni, le unioni commerciali o altri enti costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte;
  3. gli enti giuridici, costituiti secondo la legislazione di un qualsiasi Paese, direttamente o indirettamente controllati da cittadini di questa Parte contraente o da enti giuridici aventi sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di detta Parte.

Il termine «investimenti» include ogni tipo di valori patrimoniali e averi, in particolare:

  1. la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale;
  2. le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
  3. i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
  4. i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
  5. le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.

Il termine «territorio» comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero che può, in conformità del diritto internazionale, esercitare su di esse la sua sovranità o la sua giurisdizione.

Art. 2 Promozione, ammissione

Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi, regolamenti e altre norme giuridiche.

Dopo aver ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia le necessarie autorizzazioni, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqualvolta risulti necessario, ciascuna Parte contraente si adopera per rilasciare le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.

Art. 3 Protezione, trattamento

Ciascuna Parte contraente protegge, sul proprio territorio, gli investimenti effettuati in conformità della propria legislazione da investitori dell’altra Parte contraente e non ostacola, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione, la vendita e se del caso la liquidazione di tali investimenti. In particolare, ogni Parte contraente rilascia le autorizzazioni di cui all’articolo 2 paragrafo (2) del presente Accordo.

Ogni Parte contraente garantisce sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte contraente. Questo trattamento non dev’essere meno favorevole di quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio territorio dai propri investitori o di quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori della nazione più favorita, se quest’ultimo trattamento è più favorevole.

Il trattamento della nazione più favorita non si applica ai privilegi che una Parte contraente accorda agli investitori di uno Stato terzo in virtù della propria partecipazione o associazione a una zona di libero scambio, a un’unione doganale, a un mercato comune o a un accordo regionale analogo al quale partecipa o parteciperà una delle Parti contraenti.

Art. 4 Libero trasferimento

Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente accorda a questi ultimi il libero trasferimento dei relativi pagamenti, segnatamente:

  1. gli interessi, gli utili, i dividendi e altri introiti correnti;
  2. i rimborsi di prestiti;
  3. gli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investimenti;
  4. i canoni e altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 paragrafo (2) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo;
  5. i conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento e allo sviluppo degli investimenti;
  6. i proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, compresi gli eventuali plusvalori.

Le disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo non ostano all’applicazione delle leggi fiscali dalle Parti contraenti. Il rimpatrio del capitale sotto forma di beni e servizi acquistati sul mercato lituano può essere sottoposto a autorizzazione conformemente alla legislazione lituana.

Art. 5 Spoliazione, indennizzo

Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi siano presi su base non discriminatoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo, interesse compreso, è stabilito in moneta liberamente convertibile e versato senza indebito indugio all’avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede, o, previo accordo con l’avente diritto, è regolato in qualsiasi altro modo.

Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 3 paragrafo (2) del presente Accordo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altra liquidazione.

Art. 6 Investimenti anteriori all’Accordo

Il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra, conformemente alla sua legislazione, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo.

Art. 7 Condizioni più favorevoli

Le disposizioni del presente Accordo non ostano all’applicazione di condizioni più favorevoli convenute o da convenirsi da una Parte contraente con gli investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 8 Principio di surrogazione

Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali a un investimento effettuato da un investitore sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima, in virtù del principio di surrogazione, riconosce la cessione dei diritti dell’investitore alla prima Parte contraente nel caso in cui un pagamento sia stato effettuato in virtù di tale garanzia.

Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente

Per trovare una soluzione alle controversie relative agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente e impregiudicato l’articolo 10 del presente Accordo (Controversie tra le Parti), le parti interessate procedono a consultazioni.

Se tali consultazioni non portassero ad alcuna soluzione entro sei mesi, la controversia è sottoposta a richiesta dell’investitore a un tribunale arbitrale. Il tribunale arbitrale è istituito come segue:

  1. Il tribunale arbitrale è istituito per ogni singolo caso. Salvo che le parti in causa non dispongano altrimenti, ciascuna di esse designa un arbitro e i due arbitri così designati nominano il presidente che deve essere cittadino di uno Stato terzo. Gli arbitri devono essere designati entro un termine di due mesi non appena ricevuta la richiesta di ricorso all’arbitrato e il presidente deve essere nominato nei due mesi successivi.
  2. Se i termini stabiliti nella lettera (a) del presente articolo non sono stati rispettati, ciascuna parte in causa può, in assenza di altro accordo, invitare il Presidente della Corte arbitrale della Camera di commercio internazionale a Parigi a procedere alle necessarie designazioni. Se il Presidente ha la stessa cittadinanza di una delle parti in causa o è impedito di esercitare il suo mandato, le disposizioni del paragrafo (5) dell’articolo 10 del presente Accordo sono applicabili mutatis mutandis.
  3. Salvo diversa disposizione delle parti in causa, il tribunale stabilisce la propria procedura. Le sue decisioni sono definitive e vincolanti. Ciascuna Parte contraente si impegna a riconoscere ed eseguire tali decisioni.
  4. Ciascuna parte in causa assume le spese del proprio membro del tribunale nonché della propria rappresentanza nella procedura d’arbitrato. Le spese del presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le due parti in causa. Tuttavia, il tribunale può determinare nella propria sentenza un’altra ripartizione delle spese; tale decisione è vincolante per le due parti.

Qualora le due Parti contraenti avessero aderito alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 2 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, le controversie di cui al presente articolo potranno essere sottoposte, su richiesta dell’investitore, al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti invece che al tribunale arbitrale previsto nel paragrafo (2) del presente articolo.

La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura di cui ai paragrafi (2) o (3) del presente articolo o dell’esecuzione della sentenza, eccepire che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subìto.

Nessuna delle Parti contraenti proporrà un’azione in via diplomatica per una controversia sottoposta ad arbitrato, salvo il rifiuto dell’altra Parte contraente di conformarsi alla sentenza arbitrale.

Art. 10 Controversie tra Parti contraenti

Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte in via diplomatica.

Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro dodici mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro; i due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.

Se una Parte contraente non designa il proprio arbitro e non dà seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.

Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura.

Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Art. 11 Osservanza degli impegni

Ciascuna Parte contraente assicura in ogni momento l’osservanza degli impegni assunti nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 12 Disposizioni finali

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui i due Governi si saranno reciprocamente notificato l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e l’entrata in vigore di accordi internazionali e rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni. Sarà tacitamente rinnovato di volta in volta per un periodo di due anni, sempreché non venga denunziato per scritto con preavviso di sei mesi.

In caso di denunzia, le disposizioni degli articoli 1–11 si applicheranno ancora per dieci anni agli investimenti effettuati prima della denunzia medesima. Fatto a Vilnius, il 23 dicembre 1992, in sei originali, di cui due in tedesco, due in lituano e due in inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze prevarrà il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Franz Blankart

Per il
Governo della Repubblica di Lituania:

Brunislovas Lubys

Protocollo

Firmando l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Lituania concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti, i plenipotenziari sottoscritti hanno inoltre convenuto, relativamente all’articolo 4, le disposizioni transitorie seguenti, parte integrante dell’Accordo.

Fintanto che il Governo della Lituania non avrà attuato il suo intento di instaurare un libero mercato valutario, agli investimenti effettuati in Lituania da investitori svizzeri le disposizioni dell’articolo 4 si applicano in combinazione con le regole seguenti:

  1. La Banca della Lituania e le altre banche autorizzate cambieranno la valuta lituana in valuta convertibile, conformemente alla legislazione lituana.
  2. Gli investitori svizzeri possono in ogni caso disporre della valuta acquisita nell’ambito della loro attività commerciale.
  3. In nessun caso, gli investitori svizzeri saranno trattati in modo meno favorevole rispetto a quelli di un Paese terzo. Appena la Repubblica di Lituania avrà firmato con un Paese terzo un accordo analogo che preveda un trattamento più favorevole nel settore dei trasferimenti, il presente Protocollo sarà modificato di conseguenza.

Il presente Protocollo decadrà il più tardi il 31 dicembre 1995.

Fatto a Vilnius, il 23 dicembre 1992, in sei originali, di cui due in tedesco, due in lituano e due in inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze, prevarrà il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Franz Blankart

Per il
Governo della Repubblica di Lituania:

Brunislovas Lubys