Ogni Parte Contraente incoraggerà per quanto possibile gli investimenti fatti sul proprio territorio da cittadini o società dell’altra Parte e ammetterà tali investimenti conformemente alla propria legislazione.
0.975.254.1
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Mali concernente il promovimento e la protezione reciproca degli investimenti Conchiuso 1’8 marzo 1978
RU 1979 222
Traduzione1
Entrato in vigore con scambio di note 1’8 dicembre 1978
(Stato 8 dicembre 1978)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Mali,
desiderosi di incrementare a consolidare la cooperazione economica tra i due Stati,
intenzionati a creare condizioni favorevoli all’investimento di capitali nei due Stati e a intensificare la collaborazione tra i cittadini e le società private o di diritto pubblico dei due Stati,
consapevoli della necessità di proteggere gli investimenti dei cittadini e delle società dei due Stati e di stimolare il trasferimento di capitali e della tecnologia ai fini della prosperità economica dei due Stati,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Promovimento, ammissione
Art. 2 Definizione
Ai fini del presente Accordo:
- Il termine «cittadini» designa le persone fisiche le quali, giusta la legislazione di ogni Parte Contraente, sono considerati cittadini di tale Stato.
- Il termine «società» designa:a)per quanto concerne la Confederazione Svizzera, le collettività, istituzioni o fondazioni con personalità giuridica, nonché le società in nome collettivo o in accomandita e le altre comunità di persone senza personalità giuridica nelle quali i cittadini svizzeri hanno, direttamente o indirettamente, un interesse preponderante;b)per quanto concerne la Repubblica del Mali, ogni persona giuridica, ogni società commerciale o altra società od associazione avente personalità giuridica, costituita conformemente alla legislazione della Repubblica del Mali.
- Il termine «investimenti» include ogni genere di beni e in particolare ma non esclusivamente:a)la proprietà di beni mobili e immobili, nonché i diritti reali quali ipoteche, pegni, sicurezze reali, usufrutti e diritti simili;b)parti sociali, azioni e altre forme partecipative;c)i crediti monetari e i diritti a tutte le prestazioni di valore economico;d)i diritti d’autore, di proprietà industriale (come brevetti, marchi di commercio, disegni industriali), know‑how, nomi commerciali e goodwill;e)le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di ricerca, d’estrazione o sfruttamento delle risorse naturali.
- Il termine «redditi» designa gli ammontari che un investimento produce durante un periodo determinato sotto forma di benefici netti o di interessi.
Art. 3 Protezione, trattamento, unione doganale
Ogni Parte Contraente proteggerà, sul suo territorio, gli investimenti fatti, conformemente alla propria legislazione, da cittadini o società dell’altra e non ostacolerà, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’utilizzazione, il godimento, l’accrescimento, la vendita e, se del caso, la liquidazione di tali investimenti. Ogni Parte faciliterà segnatamente il rilascio delle autorizzazioni necessarie e l’esecuzione dei contratti di licenza e assistenza tecnica, commerciale e amministrativa, nonché per le attività dei consulenti o altre persone qualificate di nazionalità straniera.
Ogni Parte garantirà segnatamente, sul proprio territorio, un trattamento giusto ed equo agli investimenti di cittadini o società dell’altra Parte. Tale trattamento non sarà meno favorevole di quello accordato da ciascuna Parte ai propri cittadini o società, né al trattamento accordato ai cittadini o società della nazione più favorita.
Tale trattamento non si applica ai privilegi che una Parte Contraente accorda ai cittadini e società di uno Stato terzo in virtù della propria partecipazione o associazione e un’unione doganale, a un mercato comune o a una zona di libero scambio.
Art. 4 Libero trasferimento
Ogni Parte Contraente, sul cui territorio sono fatti degli investimenti da cittadini o società dell’altra Parte accorderà il libero trasferimento:
- degli interessi, dividendi, benefici e altri redditi correnti;
- degli ammortamenti e rimborsi contrattuali;
- degli ammontari destinati a coprire i costi di gestione dell’investimento;
- dei canoni e altri pagamenti derivanti da diritti di licenza oppure dall’assistenza commerciale, amministrativa o tecnica;
- degli apporti suppletivi di capitali necessari a mantenere e a sviluppare gli investimenti;
- del ricavo della vendita o di una liquidazione parziale o totale di un investimento, comprese eventuali plusvalenze.
Art. 5 Spossessamento, indennità
Nessuna Parte Contraente prenderà provvedimenti d’esproprio, di nazionalizzazione o di spossessamento, diretti o indiretti, contro investimenti di cittadini o di società dell’altra Parte, tranne qualora i provvedimenti stessi risultino volti all’interesse pubblico, presi su base non discriminatoria e conforme alle prescrizioni legali, qualora sia corrisposta un’indennità effettiva e adeguata conformemente al diritto internazionale. Tale indennità, fissata al momento dell’esproprio, nazionalizzazione o spossessamento, andrà versata senza ingiustificato ritardo all’avente diritto, indipendentemente dalla sede o dal domicilio dell’avente diritto. L’indennità frutta sino alla data del versamento gli interessi calcolati secondo gli usi bancari; essa dovrà essere effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile.
Art. 6 Investimenti anteriori all’Accordo
Il presente Accordo si applica parimente agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte Contraente conformemente alla propria legislazione da cittadini o società dell’altra Parte prima dell’entrata in vigore del medesimo.
Art. 7 Condizioni più favorevoli
Le condizioni più favorevoli delle presenti, già stipulate da una delle Parti Contraenti con cittadini o società dell’altra Parte, prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, non vengono da questo invalidate.
Art. 8 Principio di subrogazione
Se una Parte Contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro rischi non commerciali di un investimento effettuato da un cittadino o una società sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconoscerà la surrogazione, per cessione al garante, dei diritti dell’investitore quanto al danno, nel caso in cui un pagamento sia stato fatto in virtù di tale garanzia.
Art. 9 Arbitrato
Ogni eventuale vertenza circa l’interpretazione e l’esecuzione del presente Accordo verrà composta per via diplomatica.
Se le due Parti Contraenti non giungono ad una composizione, la vertenza, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, sarà sottoposta a un tribunale arbitrale di tre membri. Una Parte designerà un arbitro. I due arbitri così designati nomineranno un presidente che dovrà essere cittadino di uno Stato terzo.
Qualora una Parte non abbia dato seguito entro due mesi all’invito dell’altra di designare il proprio arbitro, questo sarà nominato, ad istanza di quest’ultima Parte, dal presidente della Corte internazionale di Giustizia.
Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente, entro i due mesi successivi alla loro designazione, il presidente sarà nominato, a istanza dell’una o dell’altra Parte, dal presidente della Corte internazionale di Giustizia.
Se, nei casi previsti ai paragrafi 3 e 4, il presidente della Corte internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il mandato o risulta cittadino di una delle Parti, le nomine saranno fatte dal vicepresidente o, essendo questo impedito o cittadino di una Parte, dal giudice anziano della Corte che non sia cittadino d’alcuna Parte.
Tranne diversa disposizione delle Parti, il tribunale arbitrale stabilisce da sé la propria procedura.
I lodi sono obbligatori per le Parti.
Art. 10 Entrata in vigore, rinnovo, disdetta
Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono notificati il compimento delle formalità costituzionali per la conclusione e la vigenz dei trattati internazionali e resterà valido per cinque anni. Tranne disdetta scritta, data sei mesi innanzi la scadenza del periodo suddetto, il presente Accordo si rinnoverà via via per periodi biennali.
In caso di disdetta, i disposti degli articoli da 1 a 9 si applicheranno ancora durante dieci anni gli investimenti effettuati prima della disdetta stessa. Fatto a Bamako, l’8 marzo 1978, in due originali in lingua francese.
Per il E. Moser | Per il Governo Lamine Keita |