Ai fini del presente Accordo:
Ogni modifica della forma di investimento degli averi non intacca la loro qualità di investimento.
Il termine «investimento» designa ogni tipo di avere e in particolare, ma non esclusivamente:
- la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione a titolo di contratto con un valore economico;
- i diritti di proprietà intellettuale (quali diritti d’autore, brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), i processi tecnici, il know-how e la clientela;
- le concessioni conferite per legge o per contratto, comprese le concessioni di prospezione, cultura, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché tutti gli altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità conformemente alla legge.
Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e ingloba in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e gli onorari.
Il termine «investitori» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;
- gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni costituite conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che esercitano attività economiche reali sul territorio di questa stessa Parte;
- gli enti giuridici, non costituiti secondo la legislazione di questa Parte contraente, ma che sono effettivamente controllati da persone fisiche o enti giuridici, rispettivamente secondo le lettere (a) e (b) qui sopra.
Il termine «territorio» designa:
- per quanto concerne la Confederazione Svizzera: il territorio quale è o sarà definito dalla legislazione svizzera conformemente al diritto internazionale;
- per quanto concerne la Repubblica di Maurizio:(i)tutti i territori e le isole che, conformemente alla legislazione di Maurizio, costituiscono lo Stato di Maurizio,(ii)le acque territoriali di Maurizio, e(iii)ogni zona situata al di là delle acque territoriali di Maurizio, che, conformemente al diritto internazionale è o sarà definita dalla legislazione di Maurizio come zona, piattaforma continentale inclusa, sulla quale possono essere esercitati i diritti di Maurizio relativi al mare, ai fondi marini, al loro sottosuolo e alle risorse naturali.