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0.975.256.3

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti messicani concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

RU 2012 681

Traduzione1

Concluso il 10 luglio 1995

Entrato in vigore per scambio di note il 14 marzo 1996

(Stato 14 marzo 1996)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo degli Stati Uniti messicani,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, denominati qui di seguito «le Parti»,

nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte sul territorio dell’altra Parte,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

Il termine «impresa» designa ciascun ente costituito o organizzato legalmente, con o senza scopo di lucro, compresa qualsiasi società registrata, succursale, trust , società di persone, impresa individuale, impresa comune ( joint venture ) o associazione.

Il termine «impresa di una Parte» designa un’impresa costituita od organizzata secondo la legislazione di una Parte, nonché una succursale situata sul territorio di una Parte e che vi esercita attività economiche.

L’obbligo di pagamento di un’impresa statale e il prestito allo Stato o a un’impresa statale non sono considerati investimenti.

Il termine «investimento» comprende ogni tipo di averi e in particolare:

  1. la proprietà di beni mobili e immobili, acquisita o utilizzata a scopo economico, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;
  2. le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
  3. i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico, fatta eccezione per i crediti monetari derivanti esclusivamente da contratti commerciali per la vendita di beni o servizi e per i crediti concessi ai fini di una transazione commerciale con scadenza inferiore a tre anni, come il finanziamento commerciale;
  4. i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti d’invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-howe la clientela;
  5. gli interessi derivanti dall’impegno di capitali o di altre risorse sul territorio di una Parte per un’attività economica su tale territorio, ad esempio in virtù di contratti che presuppongono la presenza di beni di un investitore sul territorio di questa Parte, segnatamente di contratti chiavi in mano, di contratti di costruzione o di concessioni.

Il termine «investimento di un investitore di una Parte» designa un investimento posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da un investitore di detta Parte.

Il termine «investitore di una Parte» designa un cittadino o un’impresa di detta Parte, che intende effettuare, effettua o ha effettuato un investimento.

Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte e comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero in questione, nonché la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale sulle quali lo Stato in questione può esercitare diritti sovrani o la propria giurisdizione conformemente al diritto internazionale.

Art. 2 Campo d’applicazione

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte, in conformità alle proprie leggi e regolamenti, da investitori dell’altra Parte, prima o dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, nonché agli investitori di una Parte. Tuttavia, esso non si applica alle divergenze o alle controversie anteriori alla sua entrata in vigore.

Art. 3 Promozione e autorizzazione

Ciascuna Parte può, al fine di aumentare in modo significativo i flussi d’investimento degli investitori dell’altra Parte, mettere a disposizione informazioni dettagliate concernenti:

  1. le possibilità d’investimento sul proprio territorio;
  2. le leggi, i regolamenti o le disposizioni che riguardano direttamente o indirettamente l’investimento straniero, comprese le regole di cambio e i regimi fiscali; e
  3. le statistiche sull’investimento straniero.

Ciascuna Parte concede l’ingresso e l’incremento degli investimenti degli investitori dell’altra Parte, conformemente alle proprie leggi e regolamenti, nonché all’articolo 5 del presente Accordo.

Ciascuna Parte rilascia, conformemente alle proprie leggi e regolamenti, le autorizzazioni necessarie in relazione a tali investimenti, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa, nonché quelle per le attività di consulenti o esperti.

Art. 4 Protezione e trattamento

Gli investimenti degli investitori di ciascuna Parte beneficiano in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e fruiscono di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte, conformemente al diritto internazionale. Nessuna delle Parti intralcia con provvedimenti discriminatori la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento o l’alienazione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte.

Ciascuna Parte accorda sul proprio territorio agli investimenti degli investitori dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda, in circostanze analoghe, agli investimenti dei propri investitori o agli investimenti degli investitori di uno Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore in questione.

Ciascuna Parte accorda sul suo territorio agli investitori dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda, in circostanze analoghe, ai propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento o l’alienazione dei loro investimenti, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.

Se una Parte accorda vantaggi particolari agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un’unione doganale, di un mercato comune o di un’organizzazione regionale simile oppure in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte non è tenuta ad accordare tali vantaggi agli investitori o agli investimenti degli investitori dell’altra Parte.

Art. 5 Requisiti di prestazione

Nessuna delle Parti può imporre o applicare uno dei requisiti seguenti o far eseguire un impegno che riguarda tali requisiti, in relazione a un investimento di un investitore dell’altra Parte sul proprio territorio:

  1. esportare una data quantità o percentuale di beni o servizi;
  2. raggiungere un determinato livello o percentuale di contenuto nazionale;
  3. acquistare, utilizzare o privilegiare i beni prodotti o i servizi forniti da persone situate sul proprio territorio;
  4. subordinare in qualche modo il volume o il valore delle importazioni al volume o al valore delle esportazioni o alle entrate di valute associate all’investimento;
  5. restringere sul proprio territorio la vendita di beni o servizi che l’investimento permette di produrre o di fornire, subordinando in qualche modo tale vendita al volume o al valore delle esportazioni o alle entrate di valute;
  6. trasferire una tecnologia, un processo di produzione o altro know-howa una persona situata sul proprio territorio, salvo che un’autorità giudiziaria o amministrativa o un’autorità in materia di concorrenza imponga il requisito o faccia eseguire l’impegno per correggere una presunta violazione della legislazione sulla concorrenza o per indurre ad agire in modo non incompatibile con le altre disposizioni del presente Accordo; o
  7. agire a titolo di fornitore esclusivo di un mercato regionale o mondiale per i beni o i servizi che l’investimento permette di produrre o di fornire.

Nessuna delle Parti può subordinare la concessione o il mantenimento di un vantaggio per quanto riguarda un investimento di un investitore dell’altra Parte sul proprio territorio, all’osservanza di uno dei seguenti requisiti:

  1. raggiungere un determinato livello o percentuale di contenuto nazionale;
  2. acquistare, utilizzare o privilegiare i beni prodotti sul proprio territorio o acquistare beni di produttori situati sul proprio territorio;
  3. subordinare in qualche modo il volume o il valore delle importazioni al volume o al valore delle esportazioni o alle entrate di valute associate all’investimento; o
  4. limitare sul proprio territorio la vendita dei beni o dei servizi che l’investimento permette di produrre o di fornire, subordinando in qualche modo tale vendita al volume o al valore delle esportazioni o alle entrate di valute.

I paragrafi (1) e (2) non sono interpretati in modo da impedire a una Parte di subordinare l’autorizzazione di un investimento di un investitore dell’altra Parte all’osservanza di requisiti diversi da quelli sopra elencati.

Art. 6 Trasferimenti

Ciascuna Parte accorda agli investitori dell’altra Parte il trasferimento senza indugio, in una valuta liberamente convertibile, dei pagamenti relativi a un investimento, in particolare:

  1. degli utili, dei dividendi, degli interessi, dei profitti in capitale, dei canoni, delle spese di gestione, di assistenza tecnica e altre spese, dei redditi in natura e di altri importi provenienti dall’investimento;
  2. del ricavato della vendita della totalità o di una parte dell’investimento o del ricavato della liquidazione parziale o totale dell’investimento;
  3. dei pagamenti effettuati in virtù di un contratto stipulato da un investitore o da un investimento dello stesso, compresi i pagamenti effettuati conformemente a una convenzione di prestito;
  4. dei pagamenti derivanti dall’indennizzo per un’espropriazione o per perdite subite; e
  5. dei pagamenti derivanti dall’applicazione delle disposizioni relative alla composizione delle controversie.

I trasferimenti si effettuano al tasso di cambio in vigore sul mercato alla data del trasferimento.

Art. 7 Espropriazione e indennizzo

Nessuna Parte può, direttamente o indirettamente, nazionalizzare o espropriare un investimento di un investitore dell’altra Parte sul proprio territorio o adottare misure equivalenti alla nazionalizzazione o all’espropriazione di un tale investimento, salvo:

  1. per ragioni di interesse pubblico;
  2. su base non-discriminatoria;
  3. in conformità all’applicazione regolare della legge; e
  4. dietro versamento di un’indennità conformemente ai paragrafi (2)–(4).

L’indennità deve corrispondere al giusto valore di mercato dell’investimento immediatamente prima dell’espropriazione («data d’espropriazione»), e non tiene conto di alcun cambiamento di valore derivante dal fatto che l’espropriazione prevista era già nota. I criteri di valutazione sono il valore di sfruttamento, il valore dell’attivo, incluso il valore fiscale dichiarato dei beni materiali e, all’occorrenza, qualsiasi altro criterio applicabile per calcolare il giusto valore di mercato.

L’indennità è versata senza indugio ed è pienamente realizzabile.

L’importo versato alla data del pagamento non può essere inferiore all’importo dell’indennità dovuta se quest’ultimo fosse stato convertito in una valuta forte sul mercato finanziario internazionale alla data dell’espropriazione, al tasso di cambio in vigore in tale data. L’indennità comprende gli interessi calcolati secondo un tasso commerciale ragionevole per questa valuta fino alla data del pagamento.

Art. 8 Indennizzo per perdite

In caso di perdite subite sul proprio territorio da un investimento in seguito a conflitti armati, disordini civili, catastrofi naturali o eventi di forza maggiore, ciascuna Parte accorda agli investitori dell’altra Parte, per quanto concerne il loro indennizzo, un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorderebbe ai propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.

Art. 9 Surrogazione

Se una Parte, o l’organismo da essa designato, ha concesso una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali concernenti un investimento di uno dei suoi investitori sul territorio dell’altra Parte, tale Parte, o l’organismo da essa designato, diventa, a partire dal momento in cui essa o esso ha coperto le perdite presunte dell’investitore, il beneficiario diretto di qualsiasi pagamento dovuto all’investitore. In caso di controversia, solo l’investitore può avviare o prendere parte a una procedura davanti a un tribunale nazionale o sottoporre la questione all’arbitrato internazionale conformemente alle disposizioni dell’articolo 11 del presente Accordo.

Art. 10 Altri obblighi

Le disposizioni della legislazione di una delle Parti o di accordi internazionali che comportano per gli investimenti degli investitori dell’altra Parte un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, sono poziori a esso qualora siano più favorevoli.

Ciascuna Parte adempie ai propri obblighi nei confronti degli investimenti degli investitori dell’altra Parte sul proprio territorio.

Art. 11 Composizione delle controversie tra una Parte e un investitore dell’altra Parte

Le disposizioni contenute nell’Allegato del presente Accordo sono pienamente applicabili alla composizione delle controversie tra una Parte e un investitore dell’altra Parte.

Art. 12 Composizione delle controversie tra le Parti concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo

In caso di controversie concernenti il presente Accordo e relative a qualsiasi questione d’interpretazione o di applicazione, le Parti convengono di consultarsi e di negoziare. Esse si rendono reciprocamente disponibili a consultazioni e negoziati. Se si accordano sulla questione oggetto della controversia, le Parti mettono l’accordo per iscritto.

Se le consultazioni e i negoziati non portano a una soluzione entro sei mesi dalla data della richiesta di avvio delle consultazioni e salvo che le Parti convengano altrimenti, ciascuna Parte può sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale composto da tre membri. Ciascuna Parte designa un arbitro. Il terzo arbitro, che presiede il tribunale arbitrale ed è cittadino di uno Stato terzo, è designato d’intesa dagli altri due arbitri. Se uno degli arbitri è impossibilitato ad adempiere la propria funzione, viene designato un sostituto conformemente al presente articolo.

Se una Parte non ha designato il proprio arbitro entro due mesi dalla data in cui l’altra Parte ha sottoposto la controversia all’arbitrato e designato il proprio arbitro, quest’ultima Parte può chiedere al Presidente della Corte internazionale di giustizia di procedere alla designazione. Se quest’ultimo è impossibilitato a farlo o è cittadino di una delle Parti, il vicepresidente procede alla designazione. Se il vicepresidente è a sua volta impossibilitato a farlo per una di queste ragioni, la nomina viene fatta dal membro più anziano della Corte.

Se i due arbitri designati dalle Parti non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, su richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia. Se quest’ultimo è impossibilitato a farlo o se è cittadino di una delle parti, il vicepresidente procede alla nomina. Se il vicepresidente è a sua volta impossibilitato a farlo per una di queste ragioni, la nomina viene fatta dal membro più anziano della Corte.

Salvo disposizione contraria delle Parti, il tribunale stabilisce le proprie norme procedurali. Esso delibera conformemente al presente Accordo e alle altre regole del diritto internazionale. Le sue decisioni sono prese a maggioranza dei voti; sono definitive e vincolanti per entrambe le Parti.

Art. 13 Entrata in vigore

Le Parti si notificano l’adempimento delle formalità costituzionali loro richieste per l’approvazione e l’entrata in vigore del presente Accordo.

Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo il ricevimento dell’ultima notifica conformemente al paragrafo (1) del presente articolo.

Art. 14 Durata e denuncia

Il presente Accordo ha effetto per un periodo iniziale di dieci anni e resta in vigore a tempo indeterminato dopo tale termine, a meno che non sia denunciato conformemente al paragrafo (2) del presente articolo.

Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo al termine del periodo iniziale di dieci anni o in qualsiasi altra data successiva, con un preavviso scritto di dodici mesi notificato all’altra Parte.

Le disposizioni del presente Accordo continuano ad applicarsi per un periodo di dieci anni agli investimenti effettuati prima della data di denuncia. Fatto a Città del Messico, il 10 luglio 1995, in due originali, ciascuno dei quali in lingua francese, spagnola e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Jean-Pascal Delamuraz

Per il
Governo degli Stati Uniti del Messico:

Herminio Blanco Mendoza

Allegato

Composizione delle controversie tra una Parte e un investitore dell’altra Parte

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Allegato: per «investitore contestante»s’intende un investitore che ha avviato una controversia in applicazione del presente Accordo; per «parti contestanti» s’intendono l’investitore contestante e la Parte contestante; per «parte contestante» s’intende l’investitore contestante o la Parte contestante; per «Parte contestante» s’intende la Parte contro la quale è stata avviata una controversia in applicazione del presente Accordo; per «CIRDI»s’intende il Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti; per «Convenzione CIRDI» s’intende la Convenzione delle Nazioni Unite per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, conclusa a Washington il 18 marzo 1965 2 ; per «Convenzione di New York» s’intende la Convenzione delle Nazioni Unite per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, conclusa a New York il 10 giugno 1958 3 ; per «Segretario generale» s’intende il Segretario generale del CIRDI; per «tribunale» s’intende un tribunale arbitrale istituito secondo l’articolo 5 del presente Allegato; per «tribunale di ricongiunzione delle istanze» s’intende un tribunale arbitrale istituito secondo l’articolo 6 del presente Allegato; e per «Regole d’arbitrato della CNUDCI» s’intendono le regole d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale, approvate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1976.

Art. 2 Composizione delle controversie tra una Parte e un investitore dell’altra Parte

Il presente Allegato stabilisce, per quanto concerne la composizione delle controversie in materia d’investimento successive all’entrata in vigore del presente Accordo, un meccanismo che garantisce agli investitori delle Parti parità di trattamento conformemente al principio della reciprocità internazionale e un procedimento regolare davanti a un tribunale imparziale.

Ciascun investitore di una Parte che ritiene di aver subito una perdita o un danno a causa dell’inadempienza dell’altra Parte di un obbligo derivante dal presente Accordo o in seguito ad essa può, a proprio nome oppure per conto dell’impresa dell’altra Parte, costituita in persona giuridica di cui è proprietario o sulla quale ha, direttamente o indirettamente, il controllo, sottoporre la controversia all’arbitrato. Un’impresa che costituisce un investimento non può sottoporre una controversia all’arbitrato in applicazione del presente Allegato.

Se un investitore sottopone una controversia all’arbitrato in virtù del presente Allegato, né lui né il suo investimento costituito da un’impresa possono avviare una procedura davanti a un tribunale nazionale; se un investitore o il suo investimento costituito da un’impresa avvia una procedura davanti a un tribunale nazionale, l’investitore non può sottoporre una controversia all’arbitrato in applicazione del presente Allegato.

Un investitore non può sottoporre una controversia all’arbitrato in applicazione del presente Allegato se sono trascorsi più di tre anni dalla data in cui egli è giunto o sarebbe dovuto giungere a conoscenza della perdita o del danno subito.

Art. 3 Composizione di una controversia tramite consultazioni e negoziati

Le parti contestanti dovrebbero innanzitutto sforzarsi di comporre la controversia attraverso consultazioni e negoziati.

Art. 4 Assoggettamento di una controversia all’arbitrato

Se sono trascorsi sei mesi dagli eventi che hanno dato luogo alla controversia e se l’investitore contestante ha notificato almeno tre mesi in anticipo alla Parte contestante la propria intenzione di sottoporre la controversia all’arbitrato, l’investitore può sottoporre la controversia all’arbitrato in virtù:

  1. della Convenzione CIRDI, a condizione che la Parte contestante e la Parte dell’investitore abbiano aderito alla Convenzione;
  2. del meccanismo supplementare del CIRDI, a condizione che la Parte contestante o la Parte dell’investitore, ma non entrambe, abbia aderito alla Convenzione CIRDI; o
  3. di un tribunale ad hoc che, salvo diverso accordo tra le parti in controversia, sarà costituito secondo le regole d’arbitrato della CNUDCI.

Le regole d’arbitrato applicabili in virtù del paragrafo (1) del presente articolo disciplinano l’arbitrato, nella misura in cui non sono modificate dal presente Allegato.

Art. 5 Numero di arbitri e metodo di designazione

Salvo diverso accordo tra le parti contestanti, il tribunale è composto di tre arbitri; ciascuna delle parti contestanti ne designa uno, mentre il terzo, che è l’arbitro principale, è designato di comune accordo dalle parti contestanti.

Gli arbitri designati in virtù del presente Allegato devono avere esperienza in materia di diritto internazionale e d’investimento.

Se un tribunale istituito in virtù del presente Allegato non viene costituito nei tre mesi successivi alla data in cui la controversia è stata sottoposta all’arbitrato, ad esempio perché una parte contestante non ha designato il proprio arbitro o perché le parti contestanti non riescono ad accordarsi sull’arbitro principale, su richiesta di una parte contestante il Segretario generale nomina a sua discrezione l’arbitro o gli arbitri non ancora designati. In caso di designazione dell’arbitro principale, il Segretario generale fa in modo che quest’ultimo non sia cittadino della Parte contestante né della Parte dell’investitore contestante.

Art. 6 Ricongiunzione delle istanze

Un tribunale di ricongiunzione delle istanze istituito in virtù del presente articolo è disciplinato dalle regole d’arbitrato della CNUDCI e svolge le proprie procedure conformemente a tali regole, nella misura in cui non sono modificate dal presente Allegato.

La ricongiunzione delle istanze è prevista nei seguenti casi:

  1. se un investitore contestante sottopone una controversia all’arbitrato per conto di un’impresa che esso controlla effettivamente e, al tempo stesso, se uno o più investitori che detengono partecipazioni alla medesima impresa ma non la controllano, sottopongono in loro nome delle controversie all’arbitrato per le stesse inadempienze; o
  2. se due o più controversie sono sottoposte all’arbitrato perché presentano punti di fatto e di diritto in comune.

Il tribunale di ricongiunzione delle istanze decide di sua competenza in merito alle controversie e le riesamina congiuntamente, salvo nel caso in cui ritenga che gli interessi di una parte contestante ne risulterebbero (o risultino) pregiudicati.

Art. 7 Diritto applicabile

Un tribunale istituito in virtù del presente Allegato delibera conformemente al presente Accordo e alle altre regole applicabili del diritto internazionale.

Qualsiasi interpretazione di una disposizione del presente Accordo fatta e accettata dalle due Parti è vincolante per ogni tribunale istituito in virtù del presente Allegato.

Art. 8 Sentenza definitiva

Un tribunale istituito secondo il presente Allegato che emette una sentenza definitiva può concedere unicamente, in forma separata o congiunta:

  1. un risarcimento finanziario e ogni interesse applicabile;
  2. la restituzione dei beni, nel qual caso la sentenza autorizza la Parte contestante a versare un risarcimento finanziario e ogni interesse applicabile al posto della restituzione.

Se la controversia è stata avviata da un investitore per conto di un’impresa:

  1. in caso di restituzione dei beni, la sentenza precisa che i beni vanno restituiti all’impresa;
  2. in caso di versamento di un risarcimento finanziario e di qualsiasi interesse applicabile, la sentenza precisa che il beneficiario del pagamento è l’impresa.

Si precisa inoltre che la sentenza è emessa senza pregiudicare l’eventuale diritto a riparazione di una terza persona in virtù della legislazione interna applicabile.

Un tribunale istituito secondo il presente Allegato non può ordinare a una Parte di versare un risarcimento a titolo punitivo.

Art. 9 Irrevocabilità ed esecuzione di una sentenza

Una sentenza emessa da un tribunale istituito in virtù del presente Allegato è vincolante solo per le parti contestanti e unicamente per il caso considerato.

Fatta salva la procedura d’esame applicabile in caso di sentenza provvisoria, le parti contestanti devono conformarsi senza indugio alla sentenza emessa.

Ciascuna Parte deve garantire l’esecuzione delle sentenze sul proprio territorio.

Un investitore contestante può chiedere l’esecuzione di una sentenza arbitrale in virtù della Convenzione CIRDI o della Convenzione di New York.

Ai fini dell’articolo 1 della Convenzione di New York, qualsiasi controversia sottoposta all’arbitrato in virtù del presente Allegato è considerata come derivante da una relazione o da una transazione commerciale.

Art. 10 Compensazioni in virtù di contratti di assicurazione o di garanzia

In ogni procedura d’arbitrato avviata in virtù del presente Allegato, una Parte non può sostenere, a fini di difesa, di domanda riconvenzionale, di compensazione o ad altri fini, che l’investitore contestante ha ricevuto o riceverà, in base a un contratto di assicurazione o di garanzia, un’indennità o un’altra compensazione per la totalità o per una parte dei danni presunti.

Art. 11 Pubblicazione di una sentenza

La sentenza definitiva viene pubblicata solo con il consenso scritto delle parti contestanti.

Art. 12 Esclusioni

Le disposizioni sulla composizione delle controversie del presente Allegato non si applicano alle misure prese da una Parte al fine di impedire o limitare, per motivi di sicurezza nazionale, l’acquisizione sul proprio territorio di investimenti ad opera di investitori dell’altra Parte, di cui i suoi cittadini detengono la proprietà o il controllo, conformemente alla legislazione di ciascuna Parte.

Protocollo

Con la firma dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti messicani concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, i plenipotenziari sottoscritti accettano anche le seguenti disposizioni, che devono essere considerate parte integrante del suddetto Accordo.

Adarticolo1

L’esclusione di alcuni elementi dalla definizione del termine «investimento» non pregiudica i diritti e gli obblighi da esso derivanti.

Adarticolo3

Le Parti riconoscono che non è opportuno promuovere gli investimenti riducendo le misure nazionali in materia di salute, sicurezza e ambiente. Pertanto, nessuna Parte dovrebbe rinunciare o derogare, né proporre di rinunciare o di derogare a dette misure al fine di promuovere l’insediamento, l’acquisizione, l’espansione o il mantenimento sul proprio territorio dell’investimento di un investitore. Se una Parte ritiene che l’altra Parte abbia praticato un tale promovimento può chiedere l’avvio di consultazioni.

Le Parti riconoscono che l’ingresso e l’incremento degli investimenti di investitori dell’altra Parte sul proprio territorio devono essere soggetti agli strumenti pertinenti dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in materia di investimenti internazionali.

Adarticolo4

(1) Nonostante le disposizioni di cui ai paragrafi (2) e (3), ciascuna Parte può accordare ai propri investitori incentivi speciali nel quadro della propria politica di sviluppo al fine di favorire la costituzione di industrie locali, a condizione che non pregiudichino in modo significativo l’investimento e le attività degli investitori dell’altra Parte in relazione con un investimento.

(2) Nonostante il principio del trattamento nazionale, ciascuna Parte può esigere che un investitore dell’altra Parte o un’impresa di cui esso ha la proprietà o il controllo sul proprio territorio le fornisca, a fini statistici, informazioni usuali sull’investimento.

Adarticolo5

(1) Nonostante i paragrafi (1) e (2), il governo messicano può stabilire requisiti per un investimento sul proprio territorio nei seguenti settori: servizi in ambito ricreativo, industria automobilistica, trasporti per via d’acqua, industria Maquiladora («Decreto Maquiladora») e industria d’esportazione («Decreto ALTEX», «Decreto PITEX»), a condizione che tali requisiti siano previsti nella legislazione interna alla data di entrata in vigore del presente Accordo. Gli investitori svizzeri ricevono un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investitori di un qualsiasi Stato terzo.

(2) Se uno dei requisiti di cui al paragrafo (1) è eliminato nel quadro del NAFTA o in altro modo, gli investitori svizzeri beneficiano del trattamento della nazione più favorita.

(3) Il paragrafo (2) non è interpretato in modo da impedire a una Parte di subordinare la concessione o il mantenimento di un vantaggio in relazione con un investimento sul proprio territorio al rispetto di requisiti legati all’ubicazione degli impianti di produzione, alla creazione di posti di lavoro o alla formazione professionale.

Adarticolo6

Le Parti riconoscono che l’articolo si applica conformemente alle disposizioni degli strumenti pertinenti dell’OCSE accettati dalle Parti e, in particolare, alle disposizioni sulle deroghe temporanee al principio di libero trasferimento.

Fatto a Città del Messico, il 10 luglio 1995, in due originali, ciascuno dei quali in lingua francese, spagnola e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Jean-Pascal Delamuraz

Per il
Governo degli Stati Uniti del Messico:

Herminio Blanco Mendoza