Lexipedia

0.975.258.5

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Nicaragua concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

RU 2001 2317

Traduzione1

Concluso il 30 novembre 1998

Entrato in vigore mediante scambio di note il 2 maggio 2000

(Stato 2 maggio 2000)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Nicaragua,

detti qui di seguito «Parti contraenti»,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:

  1. le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;
  2. gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni, costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente e che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte contraente;
  3. gli enti giuridici, costituiti secondo la legislazione di un qualsiasi Paese, direttamente o indirettamente controllati da cittadini di quella Parte contraente o da enti giuridici aventi sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di quella stessa Parte.

Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare:

  1. la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, ipoteche, pegni immobiliari e mobiliari;
  2. le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
  3. i crediti monetari e i diritti a qualsiasi attività di valore economico;
  4. i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
  5. le concessioni, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.

Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente, incluse le zone marittime adiacenti allo Stato costiero che può, in conformità del diritto internazionale, esercitare su di esse la sua sovranità o la sua giurisdizione.

Art. 2 Promozione, ammissione

Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti.

Dopo aver ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia le necessarie autorizzazioni relative a questo investimento, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqualvolta risulti necessario, ciascuna Parte contraente si adopera per rilasciare le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza estera.

Art. 3 Protezione, trattamento

Ciascuna Parte contraente protegge, sul proprio territorio, gli investimenti effettuati in conformità delle proprie leggi e regolamenti da investitori dell’altra Parte contraente e non ostacola, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione, la vendita e se del caso la liquidazione di tali investimenti. In particolare, ogni Parte contraente rilascia le autorizzazioni di cui all’articolo 2 paragrafo (2) del presente Accordo.

Ogni Parte contraente garantisce sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte contraente. Questo trattamento non dev’essere meno favorevole di quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio territorio dai propri investitori o di quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori della nazione più favorita, se quest’ultimo trattamento è più favorevole.

Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un’unione doganale o di un mercato comune o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è costretta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 4 Libero trasferimento

Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente garantisce a questi ultimi il libero trasferimento dei relativi pagamenti, in particolare:

  1. gli interessi, i dividendi, gli utili e altri redditi correnti;
  2. i rimborsi di prestiti;
  3. gli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investimenti;
  4. i canoni e gli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 paragrafo (2) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo;
  5. i conferimenti supplementari di capitali necessari alla gestione e allo sviluppo degli investimenti;
  6. i proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, compresi gli eventuali plusvalori.

Art. 5 Spoliazione, indennizzo

Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi siano presi su base non discriminatoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo, interesse compreso, è liquidato nella valuta del Paese d’origine dell’investimento e versato senza indugio all’avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede.

Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 3 paragrafo (2) del presente Accordo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altra pertinente contropartita.

Art. 6 Investimenti anteriori all’Accordo

Il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo. Non si applica tuttavia alle controversie sorte prima della sua entrata in vigore.

Art. 7 Condizioni più favorevoli

Le condizioni previste dal presente Accordo non ostano all’applicazione di condizioni più favorevoli convenute o da convenirsi da una Parte contraente con gli investitori dall’altra Parte contraente.

Art. 8 Principio di surrogazione

Ove una delle Parti Contraenti abbia accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali a un investimento effettuato da un investitore sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte in virtù del principio di surrogazione nei diritti dell’investitore se un pagamento è stato effettuato in virtù di detta garanzia ad opera della prima Parte.

Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente

Per trovare una soluzione alle controversie in merito agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente e impregiudicato l’articolo 10 del presente Accordo (Controversie tra Parti contraenti), le parti interessate procedono a consultazioni.

Se queste consultazioni non sfociano in alcuna soluzione entro sei mesi a decorrere dalla domanda di avviarle se l’investitore in causa vi acconsente per scritto, la controversia è sottoposta per arbitrato al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, istituito dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 2 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati. Ciascuna parte può, su richiesta indirizzata al Segretario generale del Centro, avviare la procedura di cui agli articoli 28 e 36 della Convenzione. Se le parti non si accordano sul fatto che la conciliazione o l’arbitrato è la procedura più appropriata, la scelta spetta all’investitore in causa. La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura di composizione o di esecuzione della sentenza, eccepire il fatto che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subìto.

Una società che è stata incorporata o costituita conformemente alle leggi in vigore sul territorio di una Parte contraente e che prima dell’insorgere della controversia era controllata da cittadini o da società dell’altra Parte contraente, è considerata, ai sensi della Convenzione di Washington e conformemente all’articolo 25 paragrafo (2) lettera (b) della stessa, come una società dell’altra Parte contraente.

Nessuna delle Parti contraenti proporrà un’azione in via diplomatica per una controversia sottoposta al Centro per arbitrato, salvo che:

  1. il Segretario generale del Centro, o una commissione di conciliazione o un tribunale arbitrale istituito dal Centro decida che la controversia non rientra nella competenza di quest’ultimo; o
  2. l’altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza pronunciata da un tribunale arbitrale.

Art. 10 Controversie tra Parti contraenti

Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte in via diplomatica.

Se le due Parti contraenti non giungono a una composizione entro sei mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano il presidente del tribunale, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.

Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro né dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito di esercitare questo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.

Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura.

Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Art. 11 Osservanza degli impegni

Ciascuna Parte Contraente deve garantire costantemente l’osservanza degli impegni assunti riguardo agli investimenti di investitori dell’altra parte Contraente.

Art. 12 Disposizioni finali

Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono reciprocamente notificati l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e la messa in vigore di accordi internazionali; rimane valido per un periodo di dieci anni. Se non è denunziato per scritto sei mesi prima della scadenza di questo periodo, è considerato come rinnovato alle stesse condizioni per una durata di due anni e così di seguito.

In caso di denunzia, le disposizioni degli articoli 1–11 si applicano ancora per un periodo di dieci anni agli investimenti effettuati prima della denunzia. Fatto a Managua, il 30 novembre 1998, in sei originali, di cui due in francese, due in spagnolo e due in inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Nicolas Imboden

Per il
Governo della Repubblica di Nicaragua:

Eduardo Montealegre Rivaz

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Nicaragua concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti | Lexipedia | Lexipedia