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0.975.261.6

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Sultanato di Oman concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

RU 2005 929

Traduzione1

Concluso il 17 agosto 2004

Entrato in vigore con scambio di note il 18 gennaio 2005

(Stato 18 gennaio 2005)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Sultanato di Oman,

in seguito designati come Parti contraenti,

animati dal desiderio di creare condizioni favorevoli allo sviluppo della loro cooperazione economica, segnatamente per quanto concerne gli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altro Stato contraente,

consapevoli del fatto che la promozione e la protezione reciproche di tali investimenti sono tali da stimolare l’iniziativa e accrescere la prosperità dei due Stati contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:

  1. le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;
  2. le persone giuridiche costituite conformemente alla legislazione di detta Parte contraente e che hanno sede nel territorio di quest’ultima o le persone giuridiche che sono controllate, direttamente o indirettamente, da cittadini di tale Parte contraente o da persone giuridiche costituite conformemente alla sua legislazione e che hanno la sede nel territorio di quest’ultima.

La modifica della forma in cui gli averi sono investiti o reinvestiti non ne inficia la qualità d’investimento.

Il termine «investimento» comprende ogni tipo di averi e in particolare:

  1. la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti;
  2. azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
  3. crediti monetari, comprese le obbligazioni di Stato, e diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
  4. diritti d’autore, diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
  5. le concessioni o diritti simili conferiti per legge o per contratto, comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.

Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e comprende in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni, gli onorari e i pagamenti in natura nonché i redditi derivanti da un reinvestimento.

Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente e comprende le zone marittime adiacenti sulle quali la Parte contraente interessata esercita diritti di sovranità o una giurisdizione conformemente al diritto internazionale.

Art. 2 Campo d’applicazione

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati prima o dopo la sua entrata in vigore da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra, conformemente alle leggi e ai regolamenti di quest’ultima.

Art. 3 Promozione, autorizzazione

Ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e li autorizza conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti.

Ciascuna Parte contraente facilita il rilascio, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti, delle necessarie autorizzazioni relative agli investimenti, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa e le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti e di esperti.

Art. 4 Protezione, trattamento

Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente beneficiano in qualsiasi momento di protezione e sicurezza integrali nella zona dell’altra Parte contraente.

Ciascuna Parte contraente garantisce sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte contraente. Nessuna delle due Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, lo sviluppo o l’alienazione di tali investimenti.

Ciascuna Parte contraente accorda sul suo territorio agli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai suoi propri investitori per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento o l’alienazione dei loro investimenti, nonché le attività che vi sono connesse. Per quanto concerne gli investimenti, il trattamento accordato agli investitori dell’altra Parte contraente non deve in ogni caso essere meno favorevole di quello accordato agli investitori di un altro Stato terzo.

Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, un’unione doganale o un mercato comune o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 5 Libero trasferimento

Ciascuna Parte contraente accorda agli investitori dell’altra Parte contraente, senza indugio e in moneta liberamente convertibile, il trasferimento degli importi relativi a un investimento, in particolare:

  1. dei redditi;
  2. dei pagamenti legati ai prestiti o ad altri obblighi contratti per l’investimento;
  3. dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale dell’investimento, compresi gli eventuali plusvalori;
  4. dei salari e altre rimunerazioni del personale impiegato all’estero in relazione con l’investimento;
  5. del capitale iniziale e degli importi supplementari necessari al mantenimento o all’aumento dell’investimento.

A meno che non sia stato convenuto altrimenti con l’investitore, i trasferimenti sono effettuati al tasso di cambio applicabile il giorno del trasferimento, conformemente alle prescrizioni di cambio in vigore della Parte contraente sul cui territorio l’investimento è stato effettuato.

Art. 6 Espropriazione

Nessuna Parte contraente prende provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né altri provvedimenti aventi effetti equivalenti nei confronti di investimenti effettuati da investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione che essi implichino un indennizzo immediato e adeguato, non siano discriminatori e siano conformi alle leggi nazionali applicabili generalmente. La legalità di una tale espropriazione e l’ammontare dell’indennizzo possono, su richiesta dell’investitore, essere oggetto di un esame conformemente alle prescrizioni legali pertinenti.

L’indennizzo di cui al paragrafo (1) corrisponde al valore commerciale garantito dell’investimento, stabilito secondo criteri di valutazione riconosciuti quali per esempio il capitale investito, il valore di risarcimento, il valore aggiunto, i redditi correnti, la clientela e altri importanti fattori, nel momento immediatamente precedente la notifica o la diffusione della decisione di espropriazione, considerato che è determinante il primo di questi eventi. L’ammontare dell’indennizzo comprende gli interessi a un saggio commerciale usuale, dalla data dell’espropriazione alla data del pagamento, ed è versato senza indugio all’avente diritto in moneta liberamente convertibile indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede.

Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai suoi propri investitori o a quelli di uno Stato terzo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o altro regolamento.

Art. 7 Principio di surrogazione

Se una Parte contraente o un organismo da essa designato effettua un pagamento a titolo di indennizzo o di garanzia o in virtù di un contratto d’assicurazione per un investimento di uno dei suoi investitori sul territorio dell’altra Parte contraente, quest’ultima riconosce la cessione di qualsivoglia diritto o credito di questo investitore alla prima Parte contraente o all’organismo da essa designato, nonché il diritto della prima Parte contraente o dell’organismo da essa designato di esercitare tale diritto o di fare valere tale credito sulla base della surrogazione, nella stessa misura dell’investitore.

Art. 8 Controversie tra un investitore di una Parte contraente e l’altra Parte contraente

Al fine di trovare una soluzione alle controversie relative agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente, le parti interessate procedono a consultazioni.

Se con tali consultazioni non si giunge ad alcuna soluzione entro sei mesi dalla domanda scritta della loro apertura, l’investitore può sottoporre la controversia:

  1. al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, conclusa a Washington il 18 marzo 19652, o
  2. a un tribunale arbitrale ad hoc che, salvo accordo contrario delle parti in causa, è costituito secondo il regolamento d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).

Le Parti contraenti acconsentono a sottoporre a una procedura internazionale di conciliazione o di arbitrato tutte le controversie relative agli investimenti.

La Parte contraente che è parte alla controversia non può, in nessun momento della procedura, avvalersi della propria immunità o eccepire il fatto che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subíto.

La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti alla controversia; essa è eseguita conformemente alla legislazione nazionale.

Art. 9 Controversie tra Parti contraenti

Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte per via diplomatica.

Se la controversia tra le Parti contraenti non è composta entro sei mesi dal momento in cui è stata sollevata per scritto da una delle Parti contraenti, è sottoposta, su richiesta di una o dell’altra Parte in causa, a un tribunale arbitrale.

Il tribunale arbitrale è costituito per ogni caso particolare nel modo seguente. Nei due mesi successivi alla ricezione della domanda di arbitrato, ogni Parte contraente designa un membro del tribunale. Questi due arbitri scelgono entro due mesi un cittadino di uno Stato terzo con il quale entrambe le Parti contraenti intrattengono relazioni diplomatiche. Con l’accordo delle due Parti contraenti tale persona è
nominata presidente del tribunale arbitrale. Il presidente è nominato nei tre mesi seguenti la designazione degli altri due membri.

Se non si è proceduto alle designazioni necessarie entro i termini stabiliti nel paragrafo (3) del presente articolo, l’una o l’altra Parte contraente, in assenza di un qualsivoglia altro accordo, può invitare il Presidente della Corte internazionale di giustizia a procedere alle designazioni. Se il Presidente è cittadino di una delle Parti contraenti o se per altre ragioni è impossibilitato ad adempiere il suo mandato, il Vicepresidente è invitato a procedere alle designazioni. Se il Vicepresidente è cittadino di una delle Parti contraenti o se anch’egli per altre ragioni è impossibilitato ad adempiere il suo mandato, il membro più anziano della Corte internazionale di giustizia che non è cittadino di nessuna delle Parti contraenti è invitato a procedere alle designazioni.

Il tribunale stabilisce le proprie norme procedurali, a meno che le Parti contraenti non dispongano altrimenti. Esso decide a maggioranza dei voti. Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le due Parti contraenti.

Ciascuna Parte contraente assume le spese dell’arbitro da essa designato e quelle della sua rappresentanza nella procedura. Le spese del presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti.

Art. 10 Altri obblighi

Se le disposizioni legislative di una Parte contraente o norme di diritto internazionale accordano agli investimenti effettuati da investitori dell’altra Parte un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, esse prevalgono su quest’ultimo, per quanto siano più favorevoli.

Ogni Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti degli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 11 Disposizioni finali

Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui le due Parti contraenti si sono reciprocamente notificate l’adempimento delle formalità legali richieste per la messa in vigore di accordi internazionali; esso rimane in vigore per un periodo di dieci anni. Se non è denunciato per scritto con preavviso di dodici mesi prima della scadenza di tale periodo, è considerato tacitamente rinnovato alle stesse condizioni per periodi successivi di cinque anni ciascuno.

In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1–10 del presente Accordo si applicano ancora per un periodo supplementare di venti anni agli investimenti effettuati prima della denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna il 17 agosto 2004, in due originali, ciascuno dei quali in lingua francese, araba e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze
d’interpretazione prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Jean-Daniel Gerber

Per il
Governo del Sultanato di Oman:

Ahmed ben Mohammed Al-Hinai