Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;
- le persone giuridiche costituite conformemente alla legislazione di detta Parte contraente e che hanno sede nel territorio di quest’ultima o le persone giuridiche che sono controllate, direttamente o indirettamente, da cittadini di tale Parte contraente o da persone giuridiche costituite conformemente alla sua legislazione e che hanno la sede nel territorio di quest’ultima.
La modifica della forma in cui gli averi sono investiti o reinvestiti non ne inficia la qualità d’investimento.
Il termine «investimento» comprende ogni tipo di averi e in particolare:
- la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti;
- azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- crediti monetari, comprese le obbligazioni di Stato, e diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
- diritti d’autore, diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
- le concessioni o diritti simili conferiti per legge o per contratto, comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.
Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e comprende in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni, gli onorari e i pagamenti in natura nonché i redditi derivanti da un reinvestimento.
Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente e comprende le zone marittime adiacenti sulle quali la Parte contraente interessata esercita diritti di sovranità o una giurisdizione conformemente al diritto internazionale.