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0.975.264.5

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

RU 2001438

Traduzione1

Concluso il 31 marzo 1997

Entrato in vigore mediante scambio di note il 23 aprile 1999

(Stato 23 aprile 1999)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica delle Filippine,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

Il termine «investitore» designa:

  1. per quanto concerne la Confederazione Svizzera:(i)le persone fisiche che, secondo la legislazione svizzera, hanno la cittadinanza della medesima,(ii)le società, compresi società registrate, partenariati, associazioni o altre organizzazioni costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legislazione svizzera, come anche le società non costituite conformemente alla legislazione svizzera ma effettivamente controllate da cittadini svizzeri o da società costituite conformemente alla legislazione svizzera;
  2. per quanto concerne la Repubblica delle Filippine:(i)le persone fisiche aventi la cittadinanza filippina ai sensi della costituzione delle Filippine,(ii)le società registrate, i partenariati e le altre associazioni, incorporati o costituiti che esercitano effettivamente il commercio conformemente alle leggi in vigore su qualsiasi parte del territorio delle Filippine, e che vi possiedono una sede effettiva.

Il termine «investimenti» include ogni tipo di averi e in particolare:

  1. la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti e diritti simili;
  2. le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
  3. i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione con un valore economico;
  4. i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
  5. le concessioni, comprese le concessioni di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità conformemente alla legge.

Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e ingloba in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e gli onorari.

Il termine «territorio» si riferisce al territorio dello Stato interessato quale definito dalle rispettive costituzioni nonché da ogni altro diritto pertinente.

Art. II Campo d’applicazione

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, da investitori dell’altra Parte contraente, prima o dopo l’entrata in vigore dello stesso.

Art. III Promozione, autorizzazione

Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e autorizza tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti.

Dopo aver autorizzato un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia, in conformità delle proprie leggi e regolamenti, le necessarie autorizzazioni in relazione a tale investimento, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqualvolta risulti necessario, ogni Parte contraente si adopera per rilasciare le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.

Art. IV Protezione, trattamento

Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruiscono in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente. Nessuna delle Parti contraenti ostacola in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione o l’alienazione di tali investimenti.

Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello ch’essa accorda agli investimenti e ai redditi dei suoi propri investitori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di un qualunque Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.

Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti dell’altra Parte contraente, per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione o l’alienazione dei loro investimenti un trattamento non meno favorevole di quello ch’essa accorda ai suoi propri investitori o agli investitori di un qualunque Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.

Il trattamento della nazione più favorita ai sensi del presente articolo non dev’essere interpretato in modo da costringere una Parte contraente ad estendere agli investitori dell’altra Parte contraente il vantaggio di un trattamento, di una preferenza o di un privilegio risultante da:

  1. qualsiasi accordo esistente o futuro istitutivo di una zona di libero scambio, un’unione doganale, un mercato comune, un’unione economica o un’organizzazione economica regionale analoga di cui ciascuna Parte contraente è o potrebbe diventare membro;
  2. qualsiasi accordo internazionale di carattere esclusivamente o principalmente fiscale.

Art. V Libero trasferimento

Ciascuna Parte contraente garantisce agli investitori dell’altra Parte contraente il trasferimento, senza indugio e in moneta liberamente convertibile, degli importi relativi a un investimento, segnatamente:

  1. dei redditi;
  2. degli importi risultanti da prestiti o da altri obblighi contrattuali legati all’investimento;
  3. dei canoni e degli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo I paragrafo 2 lettere c, d ed e del presente Accordo;
  4. dei conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento o allo sviluppo degli investimenti;
  5. dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, compresi gli eventuali plusvalori.

I trasferimenti di moneta sono effettuati al tasso di cambio di mercato applicato il giorno del trasferimento.

Art. VI Espropriazione, indennizzo

Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione, di nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi non siano discriminatori, che siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. Tale indennizzo ammonta al valore di mercato dell’investimento espropriato immediatamente prima che venga effettuato o reso pubblico, considerato che è determinante il primo di questi fatti. L’ammontare dell’indennizzo comprende gli interessi a decorrere dalla data dell’espropriazione fino al pagamento dell’indennizzo, è versato senza indugio all’avente diritto in una valuta liberamente convertibile, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede.

Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo IV del presente Accordo per quanto riguarda la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o altro regolamento.

Art. VII Principio di surrogazione

Se una Parte contraente corrisponde un indennizzo a uno dei propri investitori a titolo di garanzia contro i rischi non commerciali in relazione a un investimento effettuato sul territorio dell’altra Parte contraente, quest’ultima riconosce la surrogazione della prima Parte contraente nei diritti o titoli dell’investitore.

Art. VIII Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente

Al fine di trovare una soluzione alle controversie relative agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente e impregiudicato l’articolo IX del presente Accordo (Controversie tra le Parti contraenti), le parti interessate procedono a consultazioni.

Se tali consultazioni non giungono ad alcuna soluzione entro sei mesi dalla domanda della loro apertura, l’investitore può sottoporre la controversia alla giurisdizione nazionale della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l’investimento o all’arbitrato internazionale. In quest’ultimo caso può scegliere tra:

  1. l’Ufficio internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d’altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19652;
  2. un tribunale arbitrale ad hoc, salvo accordo contrario delle parti in causa, costituito secondo le norme d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).

Una società che è stata incorporata o costituita conformemente alle leggi in vigore sul territorio della Parte contraente e che, prima dell’insorgere della controversia, era controllata da investitori dell’altra Parte contraente, è considerata, ai sensi della Convenzione di Washington e conformemente al suo articolo 25 paragrafo 2 lettera b, come una società dell’altra Parte contraente.

La Parte contraente che è parte alla controversia non può, in nessun momento della procedura, avvalersi della propria immunità o eccepire il fatto che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale della perdita o del danno subìto.

Nessuna delle Parti contraenti intenta un’azione per via diplomatica per una controversia sottoposta all’arbitrato internazionale, salvo che l’altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza arbitrale.

La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti alla controversia; è eseguita conformemente alla legislazione nazionale.

Art. IX Controversie tra le Parti contraenti

Le controversie tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte per via diplomatica.

Se le due Parti contraenti non giungono a una composizione entro sei mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.

Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se i due arbitri non giungono a un accordo sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se, nei casi previsti nei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare questo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.

Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura.

Ciascuna Parte contraente assume le spese del proprio membro del tribunale nonché quelle della sua rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese del presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti. Il tribunale può tuttavia decidere nella sua sentenza che una delle Parti contraenti debba assumere una parte superiore delle spese.

Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Art. X Altri obblighi

Se disposizioni legislative di una Parte contraente o norme di diritto internazionale accordano agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, esse prevalgono su quest’ultimo nella misura in cui siano più favorevoli.

Ogni Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti di un investimento effettuato sul proprio territorio da un investitore dell’altra Parte contraente.

Art. XI Disposizioni finali

Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono reciprocamente notificati l’adempimento delle formalità legali richieste per la messa in vigore di accordi internazionali; esso rimane in vigore per un periodo di dieci anni. Se non è denunciato per scritto con preavviso di sei mesi prima della scadenza di tale periodo, è considerato rinnovato, di volta in volta, per una durata di cinque anni alle stesse condizioni.

In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli I–X del presente Accordo si applicano ancora per una durata di dieci anni agli investimenti effettuati prima della denuncia. Fatto a Manila, il 31 marzo 1997, in due originali, ciascuno dei quali in lingua inglese e francese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Jean-Pascal Delamuraz

Per il Governo
della Repubblica delle Filippine:

Cesar Bautista