Ai fini del presente Accordo:
Ogni successiva modifica della forma in cui gli averi sono investiti o reinvestiti non ne inficia il carattere di investimento.
Il termine «investimento» designa ogni tipo di averi investiti nel territorio di una Parte contraente dagli investitori dell’altra Parte contraente conformemente alle leggi e ai regolamenti della prima Parte contraente, e più in particolare, ma non esclusivamente:
- la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti;
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società e i diritti che ne derivano;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione contrattuale avente valore economico;
- i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), i procedimenti tecnici, il know-how e la clientela;
- le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di prospezione, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità in applicazione della legge.
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;
- gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente che hanno sede nel territorio di questa stessa Parte e vi svolgono attività economiche reali.
Il termine «redditi» designa gli importi derivanti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e le remunerazioni.
Il termine «territorio» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente, il territorio terrestre e le acque interne nonché, se del caso, il mare, i fondi marini e il loro sottosuolo al di là del mare territoriale sui quali la Parte contraente può esercitare diritti sovrani o la giurisdizione in conformità alla legislazione nazionale e al diritto internazionale.