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Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka concernente il promovimento e la protezione reciproca degli investimenti Conchiuso il 23 settembre 1981

RU 1982 929

Traduzione1

Entrato in vigore mediante scambio di note il 12 febbraio 1982

(Stato 12 febbraio 1982)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka,

desiderosi di consolidare la cooperazione economica fra i due Stati, e soprattutto di creare condizioni favorevoli all’investimento di capitali dei cittadini di uno Stato sul territorio dell’altro,

riconoscendo che la promozione e la protezione reciproca di tali investimenti sono di natura a stimolare l’iniziativa economica individuale e a migliorare la prosperità dei due Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Giusta il presente Accordo:

Il termine «investimento» designa gli averi di qualsiasi genere e in particolare ma non esclusivamente:

  1. i beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come ipoteche, diritti di pegno, garanzie reali;
  2. le azioni, partecipazioni al capitale, obbligazioni di società, parti di proprietà di tali società;
  3. i crediti monetari e diritti alle prestazioni contrattuali, di valore finanzario;
  4. i diritti di proprietà intellettuale vincolati a una produzione commerciale e in relazione con l’attività sul territorio di una Parte contraente e il goodwill;
  5. le concessioni commerciali accordate legalmente o contrattualmente, comprese le concessioni di ricerca, di manutenzione, d’esercizio o di sfruttamento delle risorse naturali.

Il termine «reddito» designa le somme fruttate da un investimento e in particolare ma non esclusivamente: gli utili, interessi, reddito del capitale, dividendi, tasse per licenze o emolumenti.

Il termine «cittadino» designa:

  1. per quanto concerne lo Sri Lanka,
  2. le persone fisiche che, secondo la legislazione di questo Stato, sono considerati suoi cittadini;
  3. per quanto concerne la Svizzera,
  4. le persone fisiche che, secondo la legislazione di questo Stato, sono considerati suoi cittadini.

Il termine «società» designa:

  1. per quanto concerne lo Sri Lanka,
  2. tutte le società, ditte o associazioni costituite o fondate secondo la legislazione in vigore in qualsiasi parte dello Sri Lanka;
  3. 2 per quanto concerne la Svizzera,
  4. tutte le società, stabilimenti o fondazioni fruenti della personalità giuridica, nonché le società in nome collettivo o in accomandita e le altre associazioni di persone senza personalità giuridica, o nelle quali cittadini svizzeri hanno, direttamente o indirettamente, un interesse preponderante.

Per «territorio» s’intende:

  1. in riferimento allo Sri Lanka,
  2. quello che costituisce la Repubblica dello Sri Lanka;
  3. per quanto concerne la Confederazione Svizzera,
  4. il territorio che costituisce la Confederazione Svizzera.

Art. 2 Applicazione dell’Accordo

Il presente Accordo è applicabile a tutti gli investimenti effettuati, conformemente alle leggi e prescrizioni in vigore, da cittadini o collettività di una Parte Contraente sul territorio dell’altra Parte Contraente.

Con riserva dei disposti di cui al capoverso 1, il presente Accordo si applica a tutti gli investimenti effettuati da cittadini o società sul territorio dell’altra Parte Contraente, innanzi l’entrata in vigore del medesimo.

Art. 3 Promovimento e protezione degli investimenti

Con riserva del diritto di esercitare i poteri conferiti dalle leggi, ciascuna Parte Contraente incoraggia e crea condizioni favorevoli agli investimenti – che devono essere conformi alla sua politica economica generale – fatti sul suo territorio da cittadini o società dell’altra Parte Contraente.

Gli investimenti fatti da cittadini e società di una Parte Contraente fruiscono, sul territorio dell’altra Parte, di un trattamento giusto ed equo nonché di protezione e sicurezza assoluta.

Art. 4 Principio della nazione più favorita

Con riserva delle disposizioni di cui all’articolo 5 del presente Accordo, ciascuna Parte Contraente accorda sul proprio territorio, agli investimenti autorizzati conformemente alle disposizioni dell’articolo 3, o ai redditi di cittadini o società dell’altra Parte Contraente, un trattamento almeno uguale a quello accordato agli investimenti o ai redditi dei propri cittadini o società, oppure almeno uguale a quello accordato agli investimenti o ai redditi di cittadini o società di qualunque Stato terzo, se questo trattamento è più favorevole.

Art. 5 Eccezioni

Le disposizioni del presente Accordo, in virtù delle quali il trattamento accordato sul proprio territorio da ciascuna Parte Contraente agli investimenti di cittadini o società dell’altra Parte Contraente non deve essere meno favorevole di quello accordato ai propri cittadini o società oppure a cittadini o società di qualsiasi altro Paese terzo, non devono essere interpretate nel senso che una Parte Contraente è tenuta ad estendere, ai cittadini o società dell’altra Parte Contraente, il trattamento, le preferenze o i vantaggi derivanti

  1. da un’unione doganale esistente o futura, o da una convenzione economica internazionale, alla quale una delle due Parti Contraenti aderisce o aderirà, oppure
  2. d’accordi internazionali intesi ad evitare la doppia imposizione.

Art. 6 Espropriazione

Nessuna Parte Contraente prende, sul proprio territorio, provvedimenti di espropriazione o di nazionalizzazione contro investimenti di cittadini o società dell’altra Parte Contraente, né provvedimenti equivalenti a una nazionalizzazione o a un’espropriazione (chiamate qui appresso «espropriazione»), eccetto che tali provvedimenti siano d’interesse pubblico e sia corrisposta rapidamente un’indennità effettiva e adeguata. Questa è pari al valore dell’investimento espropriato immediatamente prima che l’espropriazione effettiva o imminente sia pubblicamente notificata e comprende gli interessi al loro ammontare commerciale usuale fino al pagamento. 1 pagamenti dell’indennità saranno fatti senza indugio e tali ammontari saranno liberamente trasferibili al corso del cambio ufficiale in vigore il giorno in cui il valore è stato fissato. I cittadini o la società interessati hanno diritto che venga fissato rapidamente, secondo la legislazione della Parte Contraente che procede all’espropriazione, l’ammontare dell’indennità, sia per via legale sia mediante intesa tra le Parti, nonché di fare esaminare rapidamente, da un’autorità giudiziaria o indipendente di detta Parte Contraente, il caso e la stima dell’investimento secondo i principi stabiliti nel presente articolo.

Art. 7 Libero trasferimento

Ciascuna Parte Contraente assicura ai cittadini e società dell’altra Parte Contraente il libero trasferimento del loro capitale, dei redditi degli investimenti e delle indennità, conformemente all’articolo 6.

Il libero trasferimento è parimenti garantito agli ammortamenti e ai rimborsi contrattuali, nonché alle somme necessarie per coprire le spese di direzione dell’investimento. Ne va del pari per le somme in capitale supplementari necessarie alfine di assicurare il mantenimento o lo sviluppo degli investimenti.

Art. 8 Diritto applicabile

Allo scopo di eliminare ogni dubbio possibile, è convenuto che tutti gli investimenti, con riserva della presente convenzione e di altri principi di diritto internazionale, sottostanno alla legislazione in vigore sul territorio della Parte Contraente ove sono stati effettuati.

Art. 9 Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti

In caso di controversia d’ordine giuridico tra un cittadino o una società di una Parte Contraente e un cittadino o una società dell’altra Parte Contraente, concernente un investimento sul territorio di quest’altra Parte Contraente, la controversia è sottoposta, nella misura in cui le due Parti sono d’accordo, all’arbitrato del Centro internazionale per la composizione delle controversie, istituito dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 per la composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati.

Una società fondata o istituita conformemente alle leggi vigenti sul territorio della Parte Contraente, e che, innanzi la sopravvenienza della controversia, è diretta da cittadini o da società dell’altra Parte Contraente, è considerata, giusta l’articolo 25 (2) della Convenzione di Washington, come una società dell’altra Parte Contraente ai sensi del presente Accordo. Nella misura in cui tale controversia tra le Parti non può essere risolta entro dodici mesi mediante procedure governative interne o mediante altra via, e allorché il cittadino o la società interessati hanno parimenti espresso per iscritto il loro consenso nel voler sottoporre il caso, oggetto della controversia, al Centro per la composizione delle controversie, per conciliazione o arbitrato nel quadro dell’Accordo, ciascuna Parte può introdurre la procedura, presentando una proposta in merito al Segretario generale del Centro, come previsto negli articoli 28 e 36 dell’Accordo. Qualora le Parti non s’intendessero sulla scelta della procedura – consultazione o arbitrato – la decisione sarà presa dal cittadino o dalla società. La Parte Contraente, che è parte nella controversia non può, in nessun momento della procedura di componimento o d’esecuzione della controversia, esigere che l’altra Parte in causa, cittadino o società, riceva, in virtù di un contratto d’assicurazione, un’indennizzo che copre totalmente o parzialmente il danno subito.

Nessuna Parte Contraente continuerà la procedura per una controversia che è stata sottoposta al Centro in via diplomatica, salvo che

  1. il Segretario generale del Centro, o una commissione di conciliazione oppure un tribunale arbitrale istituito dal Centro stesso, decida che la controversia non dipende dalla competenza del Centro, o che
  2. l’altra Parte Contraente non si sottomette alla sentenza resa nell’affare, oggetto della controversia.

Art. 10 Controversie tra le Parti Contraenti

Se una controversia dovesse sorgere tra le Parti Contraenti circa l’interpretazione o l’esecuzione del presente Accordo, essa sarà composta in via diplomatica.

Se le due Parti non giungono a un’intesa, la controversia sarà sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte Contraente, a un tribunale arbitrale.

Il tribunale arbitrale è istituito, per ogni caso particolare, nella maniera seguente: Entro un termine di due mesi dopo ricezione della domanda d’arbitrato, ciascuna Parte Contraente designa un membro del tribunale. I due arbitri così designati cooptano il presidente, che dev’essere cittadino di uno Stato terzo. Quest’ultimo sarà nominato in un intervallo di due mesi dopo la designazione degli altri due membri.

Nella misura in cui le designazioni necessarie non sono state fatte nel termine stabilito nel capoverso 3, ciascuna Parte Contraente può, alla condizione che non sia stata presa nessun’altra decisione, invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a procedere alle designazioni. Se quest’ultimo è cittadino di una Parte Contraente o se, per un’altra ragione, è impedito di esercitare il suo mandato, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se questi è impedito o è cittadino di una Parte Contraente, dal membro più anziano nel rango più elevato della Corte Internazionale di Giustizia.

Le decisioni del tribunale arbitrale saranno prese alla maggioranza dei voti e saranno definitive e obbligatorie per le due Parti Contraenti. Ciascuna Parte assumerà le spese del tribunale arbitrale concernenti il suo membro, nonché quelle vincolate alla sua rappresentanza nella procedura arbitrale; le spese della presidenza e altre spese sono sostenute in parti uguali dalle due Parti Contraenti. Il tribunale arbitrale può nondimeno ordinare nella sua decisione che una delle due Parti assuma più ampia parte delle spese, e tale decisione vincoli le due Parti. Il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura.

Art. 11 Surrogazione

Di conseguenza, la prima Parte (o l’organo da essa designata) è autorizzata, per quanto ne abbia l’intenzione, a far valere qualsiasi diritto o qualsiasi pretesa sia davanti a un tribunale sito sul territorio dell’altra Parte Contraente, sia in qualsiasi altra circostanza equivalente, nella stessa misura del precedente proprietario. Se la prima Parte riceve somme nella moneta legale dell’altra Parte, oppure abbuoni in seguito a cessione derivante da un’indennità, essa fruirà per questi averi di un trattamento pari a quello accordato ai cittadini o società dell’altra Parte o di qualunque Stato terzo per i loro capitali, nella misura in cui i capitali di quest’ultima Parte sono basati su un investimento che sia l’equivalente di quello effettuato dalla Parte indennizzata.

Allorché una Parte Contraente ha effettuato un pagamento a titolo d’indennità per un investimento o parte di questo sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconosce quindi:

  1. il trasferimento, in virtù della legge o di un fatto giuridico, qualunque sia il diritto o la pretesa, alla prima Parte (o all’organo da essa designato), e
  2. che la prima Parte (o l’organo da essa designato) è abilitata in virtù del principio di surrogazione, a far valere i diritti e le pretese dell’altra Parte; la prima Parte non è tuttavia autorizzata a far valere, in virtù delle disposizioni del presente capoverso, diritti e pretese superiori a quelli che il cittadino o la società avrebbero potuto far valere.

Art. 12 Entrata in vigore, durata, scadenza dell’Accordo

Il presente Accordo entrerà in vigore appena le due Parti Contraenti si sono notificate il compimento delle formalità costituzionali per l’entrata in vigore degli accordi internazionali.

Il presente Accordo resterà valido per dieci anni, e per un periodo di dodici mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti Contraenti avrà disdetto l’Accordo. Per quanto concerne gli investimenti effettuati durante il periodo d’applicazione dell’Accordo, i presenti disposti saranno validi ancora per dieci anni dopo la disdetta dell’Accordo, con riserva dell’applicazione dei principi di diritto internazionale dopo la disdetta del medesimo.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Governi, qui di seguito designati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna il 23 settembre 1981, in due esemplari, ciascuno in lingua inglese, cingalese e tedesca. Tutti i testi fanno parimenti fede. In caso di divergenze tra i testi del presente Accordo, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

Ph. Levy

Per il Governo
della Repubblica democratica socialista,
dello Sri Lanka:

L. Athulathmudali

Scambio di lettere del 23 settembre 1981

Capo della Delegazione Svizzera

Berna, 23 settembre 1981

Signor Lalith Athulathmudali

Ministro del Commercio e della Navigazione

della Repubblica democratica socialista

dello Sri Lanka

Berna

Signor Ministro,

Mi pregio di dichiarare ricevuta la Sua lettera del 23 settembre 1981, del seguente tenore:

  1. «Nel corso delle discussioni sfociate con la conclusione dell’Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica dello Sri Lanka concernente l’incoraggiamento e la protezione reciproca degli investimenti, le due Parti Contraenti, in riferimento all’articolo 1 capoverso 4 lettera b) hanno convenuto quanto segue:
  2. Si procede dal principio che i cittadini svizzeri hanno un interesse preponderante, nella misura in cui essi esercitano, direttamente o indirettamente, per il tramite di un’altra società, un’influenza determinante su una società. Al fine di determinare se esiste «interesse preponderante», si prendono in considerazione la parte del capitale in possesso dei cittadini svizzeri, e altre circostanze provanti che i cittadini svizzeri esercitano un’influenza determinante su una società.
  3. Se il Governo della Repubblica dello Sri Lanka è del parere che i cittadini svizzeri non hanno un interesse preponderante su una società che ha effettuato un investimento nello Sri Lanka, ne informerà il Governo svizzero.
  4. Le due Parti Contraenti si sforzeranno di accordarsi sulla questione di sapere se l’interesse dei cittadini svizzeri è preponderante.
  5. Ove non s’accordassero su questo punto, la controversia sarà composta in virtù dell’articolo 10 del presente Accordo.
  6. Le sarei grato qualora mi confermasse il Suo assenso circa il contenuto della presente lettera.»

Ho l’onore di confermarle il mio assenso circa il contenuto della Sua lettera.

Gradisca, signor Ministro, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Ph. Levy