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0.975.273.2

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Unita della Tanzania concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

RU 2006 3235

Traduzione1

Concluso l’8 aprile 2004

Entrato in vigore mediante scambio di note il 6 aprile 2006

(Stato 6 aprile 2006)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica Unita della Tanzania,

(detti qui di seguito «le Parti contraenti»),

animati dal desiderio di intensificare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte contraente,

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di detti investimenti sono tali da stimolare l’iniziativa privata e favorire la prosperità economica delle due Parti contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

Il termine «investimento» comprende ogni categoria di averi, in particolare:

  1. la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti;
  2. le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
  3. i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
  4. i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti d’invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
  5. le concessioni di diritto pubblico comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o di sfruttamento delle risorse naturali, come anche qualsiasi altro diritto conferito per legge, per contratto o per decisione dell’autorità in applicazione della legge.

Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:

  1. le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, sono considerate suoi cittadini;
  2. gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altri enti costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede sul territorio di questa stessa Parte contraente e vi svolgono attività economiche reali;
  3. gli enti giuridici che non sono costituiti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, ma sono effettivamente controllati da persone fisiche o da enti giuridici ai sensi delle lettere (a) e (b) del presente paragrafo.

Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, le plusvalenze patrimoniali, i dividendi, i canoni e altre rimunerazioni.

Il termine «territorio» comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero sulle quali detto Stato può esercitare la propria sovranità o la propria giurisdizione in conformità del diritto internazionale.

Art. 2 Campo di applicazione

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, da investitori dell’altra Parte contraente, prima o dopo l’entrata in vigore dell’Accordo. Tuttavia non si applica ai crediti o alle controversie sorte anteriormente all’entrata in vigore del medesimo.

Art. 3 Promozione e ammissione

Ciascuna Parte contraente promuove, per quanto possibile, gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e ammette tali investimenti conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti.

Dopo avere ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti, tutte le autorizzazioni necessarie relative a tali investimenti.

Fatti salvi le proprie leggi e i propri regolamenti, ciascuna Parte contraente autorizza l’entrata e il soggiorno sul proprio territorio di personale qualificato necessario a un investitore dell’altra Parte contraente in relazione con il suo investimento, indipendentemente dalla nazionalità di detto personale.

Art. 4 Protezione e trattamento

Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruiscono in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e una sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente. Nessuna delle Parti contraenti ostacola in qualsivoglia maniera con provvedimenti ingiustificati o discriminatori la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione o l’alienazione di tali investimenti e redditi.

Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda agli investimenti e ai redditi dei suoi propri investitori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di uno Stato terzo, fermo restando che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.

Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai suoi propri investitori o agli investitori di uno Stato terzo per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento o l’alienazione dei loro investimenti, fermo restando che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.

Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un’unione doganale o di un mercato comune o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente.

Gli incentivi accordati ai propri investitori dalla Repubblica Unita di Tanzania nell’ambito della sua politica di sviluppo, allo scopo di favorire la creazione di imprese locali, sono considerati compatibili con il presente articolo, sempre che non pregiudichino in maniera significativa gli investimenti o le attività degli investitori svizzeri.

Art. 5 Trasferimento

Ciascuna Parte contraente, sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente, garantisce a questi ultimi il trasferimento, senza restrizioni e senza indugio e in valuta liberamente convertibile, dei pagamenti relativi a un investimento, in particolare:

  1. dei redditi;
  2. dei pagamenti legati ai prestiti o altri obblighi contratti per l’investimento;
  3. degli importi destinati a coprire le spese destinate agli investimenti;
  4. dei pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 paragrafo (1) lettera (d) del presente Accordo;
  5. del ricavo della vendita o della liquidazione parziale o totale dell’investimento inclusi gli eventuali plusvalori.

Salva diversa disposizione dell’investitore, i trasferimenti sono effettuati al saggio di cambio applicabile alla data del trasferimento, conformemente alle norme in materia di cambio in vigore sul territorio della Parte contraente dove è stato effettuato l’investimento.

Una Parte contraente può esigere che siano adempiuti gli obblighi fiscali relativi a un investimento prima dell’esecuzione di un trasferimento in virtù del presente articolo, ad eccezione del trasferimento relativo all’esercizio usuale di un’attività commerciale di cui al paragrafo (1) lettere (b), (c) e (d) qui innanzi. Tale esigenza non verrà utilizzata per eludere la finalità perseguita dal presente articolo.

Art. 6 Espropriazione e indennizzo

Nessuna Parte contraente prende direttamente o indirettamente misure di espropriazione, di nazionalizzazione né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne se sono adempiute le seguenti condizioni:

  1. le misure sono di interesse pubblico, non sono discriminatorie e sono conformi alle prescrizioni legali; e
  2. implicano un indennizzo immediato, effettivo e adeguato.

Tale indennizzo corrisponde al valore commerciale dell’investimento espropriato immediatamente prima che venga effettuato o reso pubblico, considerato che è determinante il primo di questi eventi; l’ammontare dell’indennizzo include l’interesse bancario usuale a decorrere dalla data dell’espropriazione fino al suo pagamento. L’indennizzo è versato senza indugio in una valuta liberamente convertibile ed è liberamente trasferibile.

L’investitore interessato ha il diritto, in virtù della legge della Parte contraente che espropria, di chiedere all’autorità giudiziaria o a un’altra autorità indipendente di questa stessa Parte contraente, di analizzare il proprio caso e valutare l’investimento in conformità dei principi enunciati nel presente articolo.

Se una Parte contraente espropria i beni di una società registrata o costituita in qualunque parte del suo territorio conformemente alla legislazione in vigore, nella quale gli investitori dell’altra Parte contraente hanno azioni in proprietà, essa, per quanto necessario e in conformità della sua legislazione, fa in modo che l’indennizzo di cui ai paragrafi (1) e (2) del presente articolo sia versato a questi investitori.

Art. 7 Compensazione delle perdite

Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subito perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione o sommossa sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono da parte di quest’ultima, per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altra liquidazione, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai suoi propri investitori o a quelli di un qualsiasi Stato terzo.

Art. 8 Principio di surrogazione

Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria qualsiasi contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da uno dei suoi investitori sul territorio dell’altra Parte contraente, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte contraente secondo il principio di surrogazione nei diritti dell’investitore se un pagamento è stato fatto dalla prima Parte contraente in virtù di questa garanzia.

Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente

Allo scopo di trovare una soluzione alle controversie relative agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente, senza pregiudizio dell’applicazione dell’articolo 10 del presente Accordo (Controversie tra le Parti contraenti), le Parti interessate procedono a consultazioni.

Se tali consultazioni non portano a una soluzione entro sei mesi dalla domanda scritta della loro apertura, la controversia è deferita a richiesta dell’investitore, al tribunale competente o al tribunale amministrativo della Parte contraente sul cui territorio l’investimento è stato effettuato o all’arbitrato internazionale. In quest’ultimo caso l’investitore può sottoporla a sua scelta:

  1. al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati2, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965 (qui di seguito «la Convenzione CIRDI»); o
  2. a un tribunale arbitrale ad hoc costituito, salvo che le Parti alla controversia non dispongano altrimenti, secondo il regolamento d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).

Ciascuna delle Parti contraenti acconsente di sottoporre la controversia all’arbitrato internazionale.

Una società registrata o costituita conformemente alle leggi in vigore sul territorio di una Parte contraente e che prima dell’insorgere della controversia era controllata da investitori dell’altra Parte contraente, è considerata società di quest’ultima ai sensi dell’articolo 25 paragrafo (2) lettera (b) della Convenzione CIRDI.

La Parte contraente che è parte alla controversia non può, in nessun momento della procedura, avvalersi della sua immunità o eccepire il fatto che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno o della perdita subiti.

Nessuna delle Parti contraenti intenta un’azione per via diplomatica per una controversia deferita ad arbitrato internazionale, salvo che l’altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza arbitrale.

La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le Parti alla controversia ed è eseguita conformemente alla legislazione nazionale della Parte contraente interessata.

Art. 10 Controversie tra le Parti contraenti

Le controversie tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte, per quanto possibile, per via diplomatica.

Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro sei mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.

Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte contraente di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia fosse impedito di esercitare il suo mandato o fosse cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.

Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura. Ciascuna Parte contraente assume le spese del proprio membro del tribunale arbitrale e quelle della sua rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese del Presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti, a meno che il tribunale arbitrale non disponga altrimenti.

Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le due Parti contraenti.

Art. 11 Altri obblighi

Se le disposizioni legislative di una Parte contraente o norme di diritto internazionale accordano agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, tali disposizioni prevalgono su quest’ultimo nella misura in cui siano più favorevoli.

Ciascuna Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti degli investimenti effettuati sul suo territorio dagli investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 12 Entrata in vigore, durata e estinzione

Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i due Governi si sono reciprocamente notificati l’adempimento delle formalità legali richieste per la messa in vigore di accordi internazionali e rimane in vigore per un periodo di dieci anni. L’Accordo rimarrà in vigore dopo tale periodo sempre che non venga denunciato per scritto con preavviso di sei mesi dall’una o dall’altra Parte contraente.

In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1–11 del presente Accordo si applicano ancora per dieci anni agli investimenti effettuati prima della denuncia medesima.

Il presente Accordo sostituisce la «Convenzione tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Unita di Tanzania concernente l’incoraggiamento e la reciproca protezione degli investimenti» 3 , firmata a Berna il 3 maggio 1965 e entrata in vigore il 16 settembre 1965.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Dar es Salaam, l’8 aprile 2004, in due originali, nelle lingue francese e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze, prevarrà il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Thomas Füglister

Per il
Governo della Repubblica Unita della Tanzania:

Jakaya Mrisho Kikwete