Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investimenti» designa ogni tipo di averi e include in particolare:
- la proprietà di beni mobili e immobili nonché qualsiasi diritto reale, quali pegni immobiliari e mobiliari, oneri fondiari, usufrutti;
- le azioni, le quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
- i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti d’invenzione, modelli di utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
- le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di prospezione, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;
- qualsiasi persona giuridica costituita o organizzata altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente e coinvolta in importanti attività economiche sul territorio di questa stessa Parte;
- qualsiasi persona giuridica che non è costituita conformemente alla legislazione di detta Parte contraente:(i)se più del 50 per cento del suo capitale sociale è di piena proprietà di persone di detta Parte, o(ii)se persone di detta Parte contraente hanno la facoltà di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato.
Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e le remunerazioni.
Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente e comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero in questione nonché la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale sulle quali lo Stato in questione può esercitare diritti sovrani o la propria giurisdizione in conformità della legislazione nazionale e del diritto internazionale.