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0.975.276.3

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Turchia concernente il promovimento e la protezione reciproci degli investimenti

RU 1990 551

Traduzione1

Concluso il 3 marzo 1988

Entrato in vigore per scambio di note il 21 febbraio 1990

(Stato 21 febbraio 1990)

Preambolo

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica di Turchia,
(dette qui di seguito «Parti Contraenti»),

animate dal desiderio di rinforzare la cooperazione economica tra i due Paesi fondata sul diritto internazionale e sulla reciproca fiducia,

riconoscendo l’importante ruolo complementare degli investimenti di capitali privati esteri nel processo di sviluppo economico e il diritto di entrambe le Parti Contraenti di determinare tale ruolo e di definire le condizioni alle quali gli investimenti stranieri potrebbero partecipare a questo processo,

riconoscendo che i soli mezzi per ottenere e conservare un’adeguata circolazione di capitali sono il mantenimento di un clima soddisfacente di investimento e, da parte degli investitori esteri, il rispetto della sovranità e delle leggi dello Stato ospite avente giurisdizione su di essi e l’operare compatibilmente con le politiche e le priorità adottate dal Paese ospite nonché l’adoperarsi per contribuire in modo sostanziale al suo sviluppo,

intenzionate a creare le condizioni favorevoli agli investimenti di capitale nel territorio di ogni Parte Contraente,

animate dal desiderio di intensificare la cooperazione tra persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, delle due Parti Contraenti, segnatamente nei settori della tecnologia e dell’industrializzazione,

riconoscendo la necessità proteggere gli investimenti di persone fisiche e giuridiche di ambo le Parti Contraenti onde favorire la rispettiva prosperità economica,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai fini del presente Accordo:

  1. Il termine «investitore» designa:i)le persone fisiche considerate cittadine di una o dell’altra Parte Contraente conformemente ai rispettivi ordinamenti giuridici;ii)le persone giuridiche, comprese le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni, incorporate, costituite o comunque organizzate secondo la legge di una delle Parti Contraenti e in cui i cittadini di una o dell’altra Parte Contraente hanno, direttamente o indirettamente, un interesse prevalente.
  2. il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare:i)la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale, in particolare pegni immobiliari e manuali;ii)azioni, quote sociali e altri tipi di partecipazione in società;iii)crediti monetari e diritti a qualsiasi prestazione di valore economico associato ad un investimento;iv)diritti di proprietà industriale (come brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza o denominazioni d’origine), diritti d’autore, know-how e clientela;v)diritti conferiti dalla legge, comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali nonché altri diritti conferiti per contratto o per decisione dell’autorità conformemente alla legge.

Art. 2

Nei limiti delle sue possibilità, ciascuna Parte Contraente promuove, sul suo territorio, gli investimenti di investitori dell’altra Parte Contraente e ammette detti investimenti conformemente alle disposizioni delle sue leggi e dei suoi regolamenti.

Ammesso un investimento sul suo territorio, ogni Parte Contraente esamina benevolmente e conformemente alla sua legislazione tutte le richieste di permessi, autorizzazioni e licenze necessari all’esercizio, al mantenimento e allo sviluppo dell’investimento.

Art. 3

Ciascuna Parte Contraente protegge sul suo territorio gli investimenti effettuati conformemente alla sua legislazione da investitori dell’altra Parte Contraente e non ostacola con misure ingiustificate o discriminatorie la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione, la vendita e la liquidazione di tali investimenti.

Ciascuna Parte Contraente assicura sul suo territorio un trattamento giusto e equo agli investimenti degli investitori dell’altra Parte Contraente. Tale trattamento sarà almeno uguale a quello ch’essa riconosce agli investimenti effettuati sul suo territorio dai suoi propri investitori oppure, qualora fosse migliore, a quello da essa accordato agli investimenti effettuati sul suo territorio dagli investitori della nazione più favorita.

Il trattamento della nazione più favorita non si applica ai privilegi che ciascuna Parte Contraente accorda agli investitori di uno Stato terzo in virtù della sua partecipazione o associazione a una zona di libero scambio, a un’unione doganale o a un mercato comune.

Art. 4

Ciascuna Parte Contraente autorizza gli investitori dell’altra Parte che hanno effettuato investimenti sul suo territorio a trasferire liberamente all’interno e all’estero i pagamenti ad essi relativi, in particolare:

  1. utili, dividendi e altri introiti correnti;
  2. capitale e interessi derivanti da prestiti;
  3. diritti di licenza;
  4. costi di gestione, d’assistenza tecnica o altri emolumenti;
  5. proventi della vendita o della liquidazione totale o parziale dell’investimento.

Art. 5

Nessuna Parte Contraente adotta, direttamente o indirettamente, misure di esproprio o nazionalizzazione né altre misure di natura o effetto equivalente contro investimenti di investitori dell’altra Parte Contraente, salvo che siano di pubblico interesse e non discriminatorie, conformi alle prescrizioni legali e compensate con il pagamento di un’indennità effettiva e adeguata. L’ammontare di tale indennità deve essere pagato senza indugio all’investitore interessato e sarà liberamente trasferibile.

Gli investitori di una Parte Contraente i cui investimenti hanno subito perdite dovute a una guerra o ad altro conflitto armato, disordini civili, stato di emergenza o ribellione prodottisi sui territorio dell’altra Parte Contraente fruiscono di un trattamento conforme all’articolo 3 paragrafo (2) del presente Accordo.

Art. 6

Il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati dagli investitori di una Parte Contraente sul territorio dell’altra, conformemente alla legislazione di questa, precedentemente all’entrata in vigore del medesimo.

Art. 7

Se gli investimenti di un investitore di una Parte Contraente sono assicurati contro rischi non commerciali secondo un sistema legalmente stabilito, l’altra Parte Contraente deve riconoscere all’assicuratore una surrogazione nei diritti di detto investitore conformemente a tale assicurazione.

L’assicuratore può esercitare solamente quei diritti che l’investitore sarebbe stato legittimato ad esercitare.

Ai fini del presente articolo, le vertenze tra una Parte Contraente e un investitore sono composte conformemente al disposto dell’articolo 8 del presente Accordo.

Art. 8

Ai fini del presente articolo, per vertenza relativa ad un investimento s’intende una vertenza concernente una presunta violazione di diritti e obblighi conferiti o creati dal presente Accordo.

Consultazioni avranno luogo tra le parti interessate in vista di comporre una vertenza relativa ad un investimento tra una Parte Contraente e un investitore dell’altra.

Se dette consultazioni non portano ad una soluzione entro dodici mesi e se l’investitore interessato dà il suo consenso per scritto, la vertenza è sottoposta all’arbitrato del Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, istituito dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 2 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d’altri Stati, a condizione che, laddove l’investitore interessato abbia dedotto la controversia innanzi ai tribunali della Parte contraente in causa, non sia stata emessa una sentenza definitiva. Ogni Parte può avviare la procedura facendone domanda scritta al Segretario generale del Centro, come previsto dall’articolo 36 della Convenzione. La Parte Contraente in causa non può, nel corso della procedura di composizione o dell’esecuzione della sentenza, eccepire che l’altra parte in causa, persona fisica o giuridica, ha ricevuto, in virtù di un contratto di assicurazione conformemente all’articolo 7 del presente Accordo, un’indennità compensante in tutto o in parte il danno subito.

Una società, incorporata o costituita secondo le leggi in vigore nel territorio della Parte Contraente, che, prima del sorgere della controversia, era controllata da persone fisiche o giuridiche dell’altra Parte Contraente è considerata, ai sensi della Convenzione di Washington e conformemente al suo articolo 25 (2) (b), società di quest’ultima Parte.

L’arbitrato delle vertenze relative agli investimenti deve svolgersi conformemente alle disposizioni della Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati e secondo il «Regolamento d’arbitrato» del Centro.

Art. 9

Le vertenze che dovessero sorgere tra le Parti Contraenti circa l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte tramite veri e propri negoziati diretti.

Se le due Parti Contraenti non pervengono a un’intesa entro dodici mesi dall’inizio della vertenza, questa, a domanda dell’una o dell’altra Parte Contraente, è sottoposta ad, un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte Contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati cooptano un presidente, cittadino di uno Stato terzo.

Se una Parte Contraente non designa il suo arbitro e non soddisfa l’invito trasmessole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è designato, a domanda di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia.

Se, entro due mesi dalla loro designazione, i due arbitri non giungono ad un accordo riguardo alla cooptazione, il presidente è designato, a domanda di una delle Parti Contraenti, dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia.

Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di Giustizia è impedito di svolgere il suo mandato o è cittadino di una delle Parti Contraenti, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se anche quest’ultimo è impedito o è cittadino di una delle Parti, dal membro più anziano della Corte non cittadino di alcuna delle Parti Contraenti.

Salvo disposizione contraria delle Parti Contraenti, il tribunale stabilisce da sé la propria procedura.

Le decisioni del tribunale sono definitive e obbligatorie per le Parti Contraenti.

Art. 10

Ciascuna Parte Contraente deve garantire costantemente l’osservanza degli impegni assunti riguardo agli investimenti di investitori dell’altra Parte Contraente.

Art. 11

Il presente Accordo può essere emendato in qualsiasi momento per accordo scritto tra le Parti Contraenti. Gli emendamenti entrano in vigore dopo che ogni Parte avrà notificato all’altra l’adempimento di tutte le formalità interne necessarie a tal fine.

Art. 12

Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dopo che ciascun Governo avrà notificato all’altro l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e la messa in vigore di accordi internazionali; rimarrà valido per un periodo di dieci anni. Si avrà per rinnovato negli stessi termini per un periodo di due anni e così di seguito, sempreché non venga denunziato per scritto, con preavviso di sei mesi prima della scadenza.

In caso di denunzia, le disposizioni previste negli articoli 1–11 si applicheranno ancora per dieci anni agli investimenti attuati prima della denunzia medesima. Fatto ad Ankara, il 3 marzo 1988, in sei originali, di cui due in francese, due in turco e due in inglese, ogni testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà comunque il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Franz Blankart

Per il Governo
della Repubblica di Turchia:

Ali Tigrel