Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;
- gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altri enti costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte;
- gli enti giuridici non costituiti secondo la legislazione di questa Parte contraente ma effettivamente controllati da persone fisiche o da enti giuridici di cui rispettivamente alle lettere (a) e (b) del presente paragrafo.
Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare:
- la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
- i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
- le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.
Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e ingloba in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e gli onorari.
Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente e comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero in questione, vale a dire la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale, in quanto questo Stato può esercitare su di esse la propria sovranità o giurisdizione in conformità del diritto internazionale.