Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;
- gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altri enti costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente;
- gli enti giuridici che non sono costituiti secondo la legislazione di questa Parte contraente, ma che sono effettivamente controllati da persone fisiche o da enti giuridici di questa Parte contraente, rispettivamente secondo le lettere (a) e (b) del presente paragrafo.
Il termine «investimenti» include ogni tipo di averi, segnatamente ma non esclusivamente:
- la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale;
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione in virtù di un contratto;
- i diritti di proprietà intellettuale, procedimenti tecnici, know-how e clientela;
- le concessioni e altri diritti conferiti conformemente al diritto pubblico.
Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente, incluse le zone marittime adiacenti allo Stato costiero che può, in conformità del diritto internazionale, esercitare su di esse la sua sovranità o la sua giurisdizione.