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0.975.278.9

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista del Vietnam concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

RU 1999 1646

Traduzione1

Concluso il 3 luglio 1992

Entrato in vigore mediante scambio di note il 3 dicembre 1992

(Stato 3 dicembre 1992)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:

  1. le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;
  2. gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altri enti costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte;
  3. gli enti giuridici costituiti secondo la legislazione di un qualsiasi Paese, controllati direttamente o indirettamente da cittadini di questa Parte contraente o da enti giuridici aventi sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di detta Parte.

Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare:

  1. la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;
  2. le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
  3. i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
  4. i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), know-how e la clientela;
  5. le concessioni, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.

Il termine «territorio» designa i territori e gli spazi aerei appartenenti rispettivamente alla Svizzera e al Vietnam, nonché le isole e le zone marittime sulle quali ciascuno dei due Stati esercita la propria sovranità o la propria giurisdizione in conformità del diritto internazionale.

Art. 2 Ammissione e protezione

Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti.

Dopo avere ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia le necessarie autorizzazioni per detto investimento, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogni qualvolta risulti necessario, ciascuna Parte contraente si adopera per rilasciare le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.

Art. 3 Protezione, trattamento

Ogni Parte contraente protegge, sul proprio territorio, gli investimenti effettuati in conformità delle proprie leggi e regolamenti da investitori dell’altra Parte contraente e garantisce un trattamento giusto ed equo a tali investimenti.

Nessuna delle Parti contraenti può sottoporre gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente ad un trattamento meno favorevole di quello accordato agli investimenti effettuati da investitori di un qualunque Stato terzo. Le imprese congiunte alle quali partecipano gli investitori di entrambe le Parti contraenti fruiscono di condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle imprese congiunte alle quali partecipano gli investitori di un qualunque Stato terzo.

Il trattamento della nazione più favorita non si applica ai privilegi che una Parte contraente accorda agli investimenti di uno Stato terzo in virtù della propria partecipazione o associazione a una zona di libero scambio, a un’unione doganale o a un mercato comune.

Impregiudicate la legislazione sull’investimento estero, in vigore all’epoca dell’investimento, e le condizioni d’investimento che ne derivano, ciascuna Parte contraente si astiene dall’adottare provvedimenti discriminatori nei confronti degli investimenti effettuati da investitori dell’altra Parte contraente nonché delle imprese congiunte a cui partecipano investitori di entrambe le Parti contraenti. Sono considerati provvedimenti in tal senso in particolare le restrizioni ingiustificate o gli ostacoli concernenti l’accesso ai mezzi di produzione o l’acquisto, il trasporto, la commercializzazione e la vendita di beni e servizi.

Art. 4 Libero trasferimento

Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente accorda a questi ultimi il libero trasferimento dei pagamenti relativi a detti investimenti, in particolare:

  1. gli interessi, dividendi, benefici e altri redditi correnti;
  2. i rimborsi di prestiti;
  3. gli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investimenti;
  4. i canoni e gli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 paragrafo (2) lettere (c), (d) e (e) del presente Accordo;
  5. i conferimenti supplementari di capitali necessari alla gestione e allo sviluppo degli investimenti;
  6. i redditi delle persone fisiche;
  7. i proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, compresi gli eventuali plusvalori.

Salva diversa disposizione dell’investitore e della Parte contraente interessata, i trasferimenti si effettuano al tasso di cambio valevole alla data del trasferimento, conformemente alle norme in materia di cambio vigenti sul territorio della Parte contraente dove l’investimento è stato effettuato.

Le disposizioni del presente articolo non ostano all’applicazione della legislazione fiscale delle Parti contraenti.

Art. 5 Espropriazione e indennizzo

Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi siano presi su base non discriminatoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo, interesse compreso, è stabilito nella valuta del Paese d’origine dell’investimento e versato senza indugio all’avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede.

Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 3 capoverso (2) del presente Accordo. L’indennizzo è garantito in ogni caso.

Art. 6 Investimenti anteriori all’Accordo

Il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo.

Art. 7 Condizioni più favorevoli

Le condizioni previste dal presente Accordo non ostano all’applicazione di condizioni più favorevoli convenute o da convenirsi da una Parte contraente con gli investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 8 Surrogazione

Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali di un investimento effettuato da un investitore sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima, in virtù del principio di surrogazione, riconosce la cessione dei diritti dell’investitore alla prima Parte contraente nel caso in cui un pagamento sia stato effettuato in virtù di tale garanzia.

Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente

Per quanto possibile e impregiudicato l’articolo 10 del presente Accordo (Controversie tra Parti contraenti), qualsiasi controversia in merito ad investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra parte Contraente è composta in via amichevole tra le Parti in causa. A tal fine le Parti interessate procedono a consultazioni.

Se entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui la controversia è sorta tali consultazioni non portassero ad alcuna soluzione, la controversia è deferita a richiesta dell’investitore:

  1. o a un organismo d’arbitrato economico del Paese ospite;
  2. o a un tribunale ad hoc, costituito nel seguente modo:i)Il tribunale arbitrale è istituito per ogni singolo caso. Salvo che le Parti in causa non dispongano altrimenti, ciascuna di esse designa un arbitro e i due arbitri così designati nominano il presidente che deve essere cittadino di uno Stato terzo. Gli arbitri devono essere designati entro un termine di due mesi non appena ricevuta la richiesta di ricorso all’arbitrato e il presidente deve essere nominato nei due mesi successivi.ii)Se i termini stabiliti nella lettera (i) del presente articolo non sono stati rispettati, ciascuna Parte in causa può, in assenza di altro accordo, invitare il Presidente del Tribunale Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale di Stoccolma a procedere alle necessarie designazioni. Se il Presidente ha la stessa nazionalità di una delle parti in causa o è impedito per altro motivo di esercitare il suo mandato, le disposizioni del paragrafo (5) dell’articolo 10 del presente Accordo sono applicabili mutatis mutandis.iii)Tranne diversa disposizione delle Parti, il tribunale stabilisce la propria procedura ispirandosi alle regole d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). Il tribunale decide a maggioranza dei voti. I lodi sono definitivi e vincolanti. Ciascuna Parte contraente riconosce e garantisce l’esecuzione del lodo.iv)Il tribunale determina nella sentenza la ripartizione delle spese di procedura tra le parti. Salva diversa decisione del tribunale, ciascuna delle parti in causa assume le spese del membro del tribunale da essa scelto nonché della propria rappresentanza nella procedura d’arbitrato; le spese della presidenza e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le due Parti in causa.

Qualora le due Parti contraenti avessero aderito alla Convenzione del 18 marzo 1965 2 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, le controversie di cui al presente articolo saranno sottoposte al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (C.I.R.D.I.), in sostituzione della procedura prevista nel paragrafo (2) del presente articolo.

La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura di composizione della controversia prevista ai capoversi (2) e (3) del presente articolo o durante l’esecuzione della sentenza, eccepire che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subìto.

Nessuna delle Parti contraenti proporrà un’azione in via diplomatica per una controversia deferita ad arbitrato, salvo il rifiuto dell’altro Stato Contraente di conformarsi alla sentenza pronunciata da un tribunale arbitrale.

Art. 10 Controversie tra Parti contraenti

Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte in via diplomatica.

Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro dodici mesi dall’insorgere delle controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.

Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se, nei casi previsti nei capoversi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.

Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura.

Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Salva diversa decisione del tribunale, ciascuna Parte contraente assume le spese del suo membro del tribunale arbitrale nonché quelle della sua rappresentanza nella procedura arbitrale; le spese della presidenza e le altre spese sono sostenute in parti uguali dalle due Parti contraenti.

Art. 11 Osservanza degli impegni

Ciascuna Parte contraente assicura in ogni momento l’osservanza degli impegni da essa assunti nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 12 Disposizioni finali

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui i due Governi si saranno reciprocamente notificato l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e la messa in vigore di accordi internazionali; rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni. Sarà tacitamente rinnovato di volta in volta per un periodo di due anni, alle stesse condizioni, sempreché non venga denunciato per scritto, con preavviso di sei mesi.

In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1-11 del presente Accordo si applicheranno ancora per dieci anni agli investimenti effettuati prima della denuncia medesima. Fatto a Berna il 3 luglio 1992, in quattro originali, di cui due in francese e due in vietnamita, ogni testo facente parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Franz Blankart

Per il Governo
della Repubblica Socialista del Vietnam:

Bui Hong Phuc