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0.979.2

Statuto della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo Adottato a Bretton Woods il 22 luglio 1944 Modificato con effetto dal 17 dicembre 1965 le 16 febbraio 1989 Approvato dall’Assemblea federale il 4 ottobre 1991 Firmato e accettato dalla Svizzera il 29 maggio 1992

RU 1992 2646; FF 1991 II 949

Traduzione

Entrato in vigore per la Svizzera il 29 maggio 1992

(Stato 9 ottobre 2019)

I Governi nel nome dei quali è firmato il presente Accordo convengono quanto segue:

Articolo introduttivo

È istituita la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, che funzionerà conformemente alle disposizioni seguenti:

Art. I Obiettivi

In tutte le proprie decisioni, la Banca s’ispira agli obiettivi sopra enunciati.

La Banca ha per obiettivi:

  1. Di aiutare a ricostruire e a sviluppare i territori degli Stati membri, agevolando l’investimento di capitali destinati a fini produttivi – ivi compresi il ripristino delle economie distrutte o dissestate dalla guerra, l’adeguamento dei mezzi di produzione alle necessità del tempo di pace e la promozione dello sviluppo delle risorse e dei mezzi di produzione dei Paesi meno avanzati.
  2. Di promuovere gli investimenti privati all’estero mediante garanzie o partecipazione a mutui e altri investimenti effettuati da fornitori privati di capitali; e, in mancanza di capitali privati disponibili a condizioni ragionevoli, di completare l’investimento privato con modalità appropriate e fornendo a fini produttivi mezzi finanziari tratti dal proprio capitale, dai fondi che essa si è procurati e dalle altre risorse proprie.
  3. Di promuovere l’espansione armonica, durante un lungo periodo, degli scambi internazionali e l’equilibrio delle bilance dei pagamenti, incoraggiando gli investimenti internazionali destinati allo sviluppo delle risorse produttive degli Stati membri, contribuendo così ad accrescere, sui loro territori, la produttività, il livello d’esistenza e la situazione dei lavoratori.
  4. Di combinare i mutui da essa accordati o garantiti con i mutui internazionali di diversa provenienza, dando la precedenza ai progetti più utili e più urgenti, prescindendo dalla loro estensione.
  5. Di svolgere le sue operazioni tenendo debitamente conto delle ripercussioni economiche degli investimenti internazionali nei territori degli Stati membri, e di agevolare, durante i primi anni del dopoguerra, una transizione senza contraccolpi dall’economia di guerra all’economia di pace.

Art. II Affiliazione alla Banca e capitale della Banca

Sezione 1: Affiliazione
  1. I membri originari della Banca sono i membri del Fondo Monetario Internazionale che accettano di affiliarsi alla Banca prima della data specificata nell’articolo XI, sezione 2 (e).
  2. L’accesso alla Banca è aperto agli altri membri del Fondo ai momenti e alle condizioni prescritti dalla Banca.
Sezione 2: Capitale autorizzato
  1. Il capitale sociale autorizzato della Banca si eleva a 10 miliardi di dollari degli Stati Uniti, del peso e titolo vigenti il 1° luglio 1944. Il capitale sociale è diviso in 100 000 parti1 di 100 000 dollari ciascuna, che possono essere sottoscritte soltanto dagli Stati membri.
  2. Il capitale sociale può essere aumentato, quando la Banca lo ritiene opportuno, alla maggioranza dei tre quarti dei voti attribuiti.
Sezione 3: Sottoscrizione delle parti
  1. Ogni Stato membro sottoscrive parti del capitale della Banca. L’allegato A indica il numero minimo delle parti che ognuno degli Stati membri originari è tenuto a sottoscrivere. Il numero minimo delle parti che devono essere sottoscritte da ognuno degli altri Stati membri è fissato dalla Banca, che riserva, in previsione delle sottoscrizioni di tali Stati, una quota sufficiente del proprio capitale sociale.
  2. La Banca emana norme che determinano le condizioni alle quali gli Stati membri possono, in più delle loro sottoscrizioni minime, sottoscrivere ulteriori parti del capitale autorizzato della Banca.
  3. In caso di aumento del capitale autorizzato, sono offerte a ogni Stato membro possibilità ragionevoli di sottoscrivere, alle condizioni fissate dalla Banca, una frazione dell’aumento di capitale proporzionale alla parte delle sottoscrizioni anteriori al capitale sociale totale della Banca; nondimeno, nessuno Stato membro è tenuto a sottoscrivere una qualsiasi frazione di un aumento di capitale.
Sezione 4: Prezzo di emissione delle parti

Le parti comprese nelle sottoscrizioni minime degli Stati membri originari sono emesse alla pari. Le altre parti sono emesse alla pari, salvo che, in circostanze speciali, la Banca decida, alla maggioranza del numero totale dei voti attribuiti, di emetterle ad altre condizioni.

Sezione 5: Divisione del capitale sottoscritto e richiesta di versare tale capitale

Le richieste di versamento relative alle sottoscrizioni non liberate si riferiscono uniformemente a tutte le parti.

La sottoscrizione di ogni Stato membro è suddivisa in due frazioni, nel modo seguente:

  1. il 20 per cento è versato, o ne può essere richiesto il versamento, nella misura in cui la Banca abbia bisogno di tali fondi per le sue operazioni, conformemente alla sezione 7 (i) del presente articolo;
  2. il versamento dell’80 per cento rimanente può essere richiesto dalla Banca solo quando essa ne abbia bisogno per far fronte agli obblighi assunti ai sensi dell’articolo IV, sezioni 1 (a) (ii) e (iii).
Sezione 6. Limitazione della responsabilità

La responsabilità incorsa per le parti è limitata alla frazione non pagata del prezzo di emissione delle parti.

Sezione 7: Modalità di pagamento delle parti sottoscritte

Il pagamento delle parti sottoscritte è effettuato in oro o in dollari degli Stati Uniti e in monete degli Stati membri, secondo le modalità seguenti:

  1. per quanto concerne la sezione 5 (i) del presente articolo, il 2 per cento del prezzo di ogni parte è pagabile in oro o in dollari degli Stati Uniti e, in caso di richiesta di versamento ulteriore, il 18 per cento rimanente è versato nella moneta dallo Stato membro;
  2. nel caso di richiesta di versamento ai sensi della sezione 5 (ii) del presente articolo, il pagamento può essere effettuato, a scelta dello Stato membro, in oro, in dollari degli Stati Uniti o nella moneta necessaria per soddisfare gli impegni della Banca che abbiano dato luogo alla richiesta di versamento;
  3. quando uno Stato membro effettui versamenti in una qualsiasi moneta, conformemente ai capoversi (i) e (ii) precedenti, tali versamenti devono corrispondere al valore dei propri obblighi, quali risultanti dalla richiesta di versamento. Tali obblighi sono proporzionali alla sua sottoscrizione al capitale sociale della Banca, autorizzato e definito nella sezione 2 del presente articolo.
Sezione 8: Termini per la liberazione delle sottoscrizioni
  1. Il 2 per cento da pagare su ogni parte, in oro o in dollari degli Stati Uniti, ai sensi della sezione 7 (i) del presente articolo, è versato entro sessanta giorni dalla data in cui la Banca inizia le proprie operazioni, con la riserva che:(i)a ogni Stato membro originario il cui territorio metropolitano abbia subito danni per effetto della presente guerra o dell’occupazione nemica è accordato il diritto di soprassedere al pagamento del ½ per cento durante cinque anni, a partire da tale data;(ii)ogni membro originario che non sia in grado di effettuare tale pagamento per non aver recuperato le proprie riserve d’oro sequestrate o bloccate a causa della guerra, può soprassedere a qualsiasi pagamento fino ad una data fissata dalla Banca.
  2. Il rimanente del prezzo di ogni parte, pagabile ai sensi della sezione 7 (i) del presente articolo, è versato nella forma e alla data fissate dalla Banca, con la riserva che:(i)la Banca, nell’anno successivo all’inizio delle sue operazioni, richiede il versamento di almeno 1’8 per cento del prezzo della parte, oltre il versamento del 2 per cento menzionato in precedenza sotto (a);(ii)non è mai richiesto, in un periodo di tre mesi, più del 5 per cento del prezzo della parte.
Sezione 9: Mantenimento del valore di certi averi in monete della Banca
  1. Se (i) la parità della moneta di uno Stato membro sia scesa o se (ii) il corso di cambio della moneta di uno Stato membro si sia, secondo l’avviso della Banca, deprezzato in misura importante all’interno dei territori di tale Stato, quest’ultimo deve versare alla Banca, entro un termine ragionevole, una somma supplementare della propria moneta, sufficiente per mantenere, al valore dell’epoca della sottoscrizione iniziale, gli averi della Banca nella moneta di detto Stato membro provenienti da versamenti da esso effettuati alla Banca, all’inizio, ai sensi dell’articolo II sezione 7 (i), o da versamenti ai sensi dell’articolo IV, sezione 2 (b), o da qualsiasi versamento supplementare di monete effettuato conformemente alle disposizioni del presente paragrafo, nella misura in cui queste monete non siano state riacquistate dallo Stato membro mediante pagamento in oro o in monete di un altro Stato membro per le quali la Banca abbia dato il proprio gradimento.
  2. In caso di aumento della parità della moneta di uno Stato membro, la Banca deve restituire a quest’ultimo, entro un termine ragionevole, una somma nella sua moneta, corrispondente all’accrescimento di valore degli averi definiti in precedenza sotto (a).
  3. La Banca può derogare alle disposizioni dei paragrafi precedenti ove il Fondo Monetario Internazionale proceda a una modifica uniformemente proporzionale della parità delle monete di tutti i suoi membri.
Sezione 10: Limitazione del diritto di disporre delle parti

Le parti non possono essere costituite in pegno né gravate da oneri di alcun genere e possono essere cedute soltanto alla Banca.

Art. III Disposizioni generali relative ai mutui e alle garanzie

Sezione 1: Utilizzazione delle risorse
  1. Le risorse e i servizi della Banca sono utilizzati a esclusivo beneficio degli Stati membri, prendendo equamente in considerazione tanto i progetti di valorizzazione, quanto quelli di ricostruzione.
  2. Allo scopo di facilitare il ripristino e la ricostruzione delle economie nazionali degli Stati membri i cui territori metropolitani abbiano subito grandi devastazioni in conseguenza dell’occupazione nemica o delle ostilità, la Banca, nel determinare le condizioni e le clausole dei mutui accordati a tali Stati membri, deve preoccuparsi particolarmente di alleviare l’onere finanziario e di accelerare la conclusione di questa opera di ripristino e di ricostruzione.
Sezione 2: Operazioni degli Stati membri con la Banca

Ogni Stato membro tratta con la Banca esclusivamente tramite la propria Tesoreria, la propria Banca centrale, il proprio Fondo di stabilizzazione o qualsiasi altro organismo finanziario analogo; la Banca tratta con gli Stati membri esclusivamente tramite questi stessi organismi.

Sezione 3: Limiti delle garanzie e dei mutui accordati dalla Banca

Il totale delle garanzie, delle partecipazioni a mutui e dei mutui diretti accordati dalla Banca non può essere aumentato se l’accrescimento portasse detto totale a più del 100 per cento del capitale sottoscritto, diminuito delle perdite e aumentato delle riserve generali e speciali della Banca.

Sezione 4: Condizioni alle quali la Banca può garantire o accordare mutui

La Banca può garantire o accordare mutui o partecipare a mutui a favore di qualsiasi Stato membro o di qualsiasi suddivisione politica di uno Stato membro e di qualsiasi impresa commerciale, industriale o agricola domiciliata sui territori di uno Stato membro, con riserva delle condizioni seguenti:

  1. Ove lo Stato membro sul cui territorio dev’essere attuato il progetto non sia il mutuatario, lo Stato membro o la Banca centrale o un organismo analogo di tale Stato, autorizzato dalla Banca, deve garantire integralmente il rimborso del capitale e il servizio degli interessi e degli altri oneri relativi al mutuo.
  2. La Banca deve avere il convincimento che, tenuto conto della situazione del mercato, il mutuatario non potrebbe ottenere altrimenti il mutuo a condizioni per lui ragionevoli, secondo l’avviso della Banca.
  3. Un comitato competente del tipo previsto all’articolo V, sezione 7, deve aver presentato, dopo esame approfondito della domanda, un rapporto scritto con cui raccomanda il progetto.
  4. La Banca deve ritenere ragionevoli il saggio d’interesse e gli altri oneri finanziari e considerare tale saggio e tali oneri, come pure il piano d’ammortamento del capitale, adeguati alla natura del progetto.
  5. Nell’accordare o garantire un mutuo, la Banca esamina diligentemente la probabilità che il mutuatario e, nel caso in cui il mutuatario non sia uno Stato membro, che il garante sia in misura di far fronte agli obblighi risultanti da tale mutuo; inoltre, la Banca deve agire con prudenza, nell’interesse sia dello Stato membro particolare sui cui territori va attuato il progetto, sia della collettività degli Stati membri.
  6. Ove garantisca un mutuo accordato da altri fornitori di capitali, la Banca deve ricevere un compenso adeguato per il rischio incorso.
  7. I mutui accordati o garantiti dalla Banca devono, salvo in circostanze speciali, servire ad attuare progetti individualizzati di ricostruzione o di valorizzazione.
Sezione 5: Utilizzazione dei mutui garantiti o accordati dalla Banca o a cui essa partecipa
  1. La Banca non impone condizioni tendenti a che l’ammontare di un mutuo sia speso sui territori di uno Stato membro particolare o di determinati Stati membri.
  2. La Banca prende le disposizioni necessarie per ottenere che l’ammontare di un mutuo da essa accordato sia destinato esclusivamente agli oggetti per i quali è stato concesso, tenuto conto debitamente delle considerazioni economiche e di rendimento e senza permettere che intervengano influenze o considerazioni politiche od extraeconomiche.
  3. Nel caso dei mutui accordati dalla Banca, questa apre un conto a nome del mutuatario e l’ammontare del mutuo è accreditato su tale conto, nella moneta o nelle monete del contratto di mutuo. Il mutuatario è autorizzato dalla Banca ad effettuare prelievi da tale conto soltanto per far fronte alle spese vincolate al progetto, man mano che esse siano realmente eseguite.
Sezione 6: Mutui alla Società Finanziaria Internazionale2
  1. La Banca può accordare mutui, parteciparvi o garantirli a favore della Società Finanziaria Internazionale, istituzione affiliata alla Banca, per agevolare le sue operazioni di mutuo. L’ammontare totale non rimborsato di tali mutui, partecipazioni e garanzie non può essere aumentato se, al momento o in conseguenza di detti mutui, partecipazioni o garanzie, l’ammontare totale e non ancora rimborsato degli impegni assunti dalla Società, direttamente o quale garante e prescindendo dalla loro causa, ecceda un ammontare pari a quattro volte l’ammontare intatto del capitale sottoscritto e delle riserve.
  2. Le disposizioni delle Sezioni 4 e 5 (c) dell’articolo III e della Sezione 3 dell’articolo IV non si applicano ai mutui, alle partecipazioni e alle garanzie autorizzati in virtù della presente Sezione.

Art. IV Operazioni

Sezione 1: Modalità della concessione dei mutui o della partecipazione ai mutui
  1. La Banca può accordare o facilitare mutui che adempiono le condizioni generali menzionate nell’articolo III, applicando uno dei metodi seguenti:(i)Accordando mutui diretti o partecipandovi mediante fondi propri provenienti dal suo capitale versato, diminuito delle perdite e aumentato della riserva generale e, salvo che sia applicabile la sezione 6 del presente articolo, delle riserve speciali.(ii)Accordando mutui diretti o partecipandovi mediante fondi ottenuti sul mercato di uno Stato membro grazie a qualsiasi altra forma di mutuo da essa contratto.(iii)Garantendo, integralmente o in parte, mutui accordati da fornitori privati di capitali seguendo le vie normali d’investimento.
  2. La Banca può prendere a mutuo fondi ai sensi del precedente capoverso (a) (ii), o garantire mutui ai sensi del capoverso precedente (a) (iii) solo con la doppia approvazione dello Stato membro sul cui mercato sono conseguiti i fondi e di quello nella cui moneta è espresso il mutuo, e solo se tali Stati membri ammettono che l’ammontare di detto mutuo possa essere convertito senza restrizioni nella moneta di qualsiasi altro Stato membro.
Sezione 2: Libertà di disposizione e di trasferimento delle monete
  1. Le monete versate alla Banca ai sensi dell’articolo II, sezione 7 (i), possono essere date in mutuo solo con l’approvazione, in ogni caso, dello Stato membro della cui moneta si tratta; nondimeno, in caso di necessità e dopo che sia stato richiesto il versamento integrale del capitale sottoscritto della Banca, tali monete possono, senza restrizioni da parte degli Stati membri le cui monete sono così offerte, essere utilizzate o convertite nelle monete richieste per far fronte ai pagamenti convenzionali d’interessi, di altri oneri e di ammortamenti relativi a mutui contratti dalla banca, o per far fronte agli impegni della Banca concernenti detti pagamenti convenzionali relativi a mutui da essa garantiti.
  2. Le monete rimesse in pagamento alla Banca da mutuatari o garanti in conto del capitale dei mutui diretti effettuati mediante le monete sopra menzionate nel paragrafo (a), possono essere convertite in monete di altri Stati membri o nuovamente date in mutuo solo con l’approvazione, in ogni caso, degli Stati membri delle cui monete si tratta; nondimeno, in caso di necessità e dopo che sia stato richiesto il versamento integrale del capitale sottoscritto della Banca, tali monete possono, senza restrizioni da parte degli Stati le cui monete sono così offerte, essere utilizzate o convertite nelle monete richieste per far fronte ai pagamenti convenzionali d’interessi, di altri oneri e di ammortamenti relativi ai mutui contratti dalla banca, o per far fronte agli impegni della Banca concernenti detti pagamenti convenzionali relativi a mutui da essa garantiti.
  3. Le monete rimesse in pagamento alla Banca da mutuatari o garanti in conto del capitale dei mutui diretti accordati dalla Banca ai sensi della sezione 1 (a) (ii) dei presente articolo, sono conservate e utilizzate senza restrizioni da parte degli Stati membri, sia per effettuare ammortamenti, sia per rimborsare in anticipo o riscattare integralmente o in parte le obbligazioni proprie della Banca.
  4. Tutte le altre monete a disposizione della banca, incluse quelle ottenute sul mercato o mediante qualsiasi altra forma di mutuo ai sensi della sezione 1 (a) (ii) del presente articolo, quelle provenienti dalla vendita d’oro, quel le ricevute in pagamento d’interessi o di altri oneri relativi a mutui diretti effettuati ai sensi delle sezioni 1 (a) (i) e (ii) e quelle ricevute in pagamento di commissioni e di altri oneri ai sensi della sezione 1 (a) (iii), sono utilizzate o convertite nelle altre monete o nell’oro necessari alle operazioni della Banca, senza restrizioni da parte degli Stati membri le cui monete siano così offerte.
  5. Le monete ottenute sui mercati degli Stati membri da mutuatari i cui mutui siano stati garantiti dalla Banca ai sensi della sezione 1 (a) (iii) del presente articolo sono parimenti utilizzate e convertite in altre monete, senza restrizioni da parte di tali Stati membri.
Sezione 3: Fornitura di moneta per mutui diretti

Ai mutui diretti effettuati conformemente alle sezioni 1 (a) (i) e (ii) del presente articolo si applicano le disposizioni seguenti:

  1. La Banca fornisce al mutuatario le monete degli Stati membri, diversi dallo Stato membro sui cui territori dev’essere attuato il progetto, delle quali tale mutuatario ha bisogno per far fronte alle spese da effettuare sui territori di questi altri Stati membri per realizzare gli obiettivi del mutuo.
  2. La Banca può, in circostanze eccezionali in cui la moneta locale richiesta dall’oggetto del mutuo non possa essere ottenuta dal mutuatario a condizioni ragionevoli, fornire al mutuatario, a titolo di frazione del mutuo, una quantità adeguata di tale moneta.
  3. Ove il progetto accresca indirettamente le necessità di divise estere dello Stato membro sui cui territori il progetto dev’essere attuato, la Banca può, in circostanze eccezionali, procurare al mutuatario, a titolo di frazione del mutuo, una quantità adeguata d’oro o di divise estere che non ecceda l’ammontare delle spese locali effettuate dal mutuatario in relazione con gli obiettivi dei mutuo.
  4. La Banca può, in circostanze eccezionali, a richiesta di uno Stato membro sui cui territori dev’essere spesa una parte del mutuo, riscattare in oro o in divise estere una parte della moneta dello Stato membro così spesa; nondimeno, la parte così riscattata non può eccedere, in alcun caso, l’ammontare che corrisponde all’accrescimento delle necessità di cambio risultante dall’utilizzazione del mutuo per spese su tali territori.
Sezione 4: Clausole di pagamento relativo ai mutui diretti

I contratti di mutui conclusi ai sensi della sezione 1 (a) (i) o (ii) del presente articolo devono essere formulati conformemente alle seguenti clausole di pagamento:

  1. Le condizioni e modalità applicabili ai pagamenti d’interessi e di ammortamento, le scadenze e le date di rimborso di ogni mutuo sono fissate dalla Banca. Questa determina altresì il tasso e le altre condizioni e modalità applicabili alle commissioni da prelevare in occasione di tale mutuo.
  2. Nel caso di mutui effettuati ai sensi della sezione 1 (a) (ii) del presente articolo, durante i primi dieci anni di funzionamento della Banca, il tasso di tale commissione non può essere inferiore all’1 per cento per anno né superiore all’1½ per cento per anno, ed è calcolato sulla frazione non ammortizzata di ogni mutuo. Alla scadenza di questo periodo di dieci anni, il tasso della commissione può essere ridotto dalla Banca, sia per le quote ancora da ammortizzare dei mutui già accordati, che per i mutui futuri, se le riserve accumulate dalla Banca, ai sensi della sezione 6 del presente articolo, e mediante prelevamenti effettuati su altre entrate sono, a suo avviso, sufficienti per giustificarne la riduzione. Nel caso di mutui futuri, la Banca ha altresi la facoltà di elevare il tasso della commissione oltre il limite sopra menzionato, ove l’esperienza insegni che tale aumento è opportuno.
  3. Tutti i contratti di mutuo devono specificare la moneta (o le monete) in cui vanno effettuati i pagamenti corrispondenti alla Banca. Nondimeno, dei pagamenti possono, a scelta del mutuatario, essere effettuati in oro o, con riserva dell’assenso della Banca, nella moneta di uno Stato membro diversa da quella stipulata nel contratto:(i)Nel caso di mutui effettuati ai sensi della sezione 1 (a) (i) del presente articolo, i contratti di mutuo devono prevedere che i pagamenti alla Banca a titolo d’interessi, di altri oneri o di ammortamenti sono effettuati nella moneta data in mutuo, salvo che lo Stato membro la cui moneta è data in mutuo accetti che tali pagamenti siano effettuati in una o più monete espressamente designate. Con riserva delle disposizioni dell’articolo II sezione 9 (c), tali pagamenti, espressi in una moneta all’uopo designata dalla Banca alla maggioranza di tre quarti dei voti, devono essere equivalenti al valore di detti pagamenti convenzionali alla data in cui i mutui sono stati effettuati.(ii)Nel caso dei mutui effettuati ai sensi della sezione 1 (a) (ii) del presente articolo, l’ammontare totale non ammortizzato e rimborsabile alla Banca in una determinata moneta non può eccedere, in alcun momento, l’ammontare totale dei mutui non ammortizzati contratti dalla Banca ai sensi della sezione 1 (a) (ii), rimborsabile nella stessa moneta.
  4. Se, in seguito ad una estrema penuria di divise estere, uno Stato membro non può assicurare, secondo le modalità stipulate, il servizio di qualsiasi mutuo contratto o garantito da esso o da uno dei suoi organismi, gli è consentito di chiedere alla Banca che gli siano alleviate le condizioni di pagamento. Ove la Banca riconosca che un certo alleviamento è favorevole agli interessi dello Stato membro in questione, delle operazioni della Banca, come pure dell’insieme degli Stati membri, essa può applicare uno dei due, o entrambi, i paragrafi seguenti per quanto concerne il servizio del mutuo, nella sua integralità o in parte:(i)La Banca può, a sua discrezione, intendersi con lo Stato membro in questione perché il servizio del mutuo avvenga nella moneta dello, Stato membro durante periodi non eccedenti tre anni, e convenire disposizioni adeguate relative all’utilizzazione di tale moneta e al mantenimento del suo valore di cambio, come pure al suo riscatto.(ii)La Banca può modificare le condizioni di ammortamento o prolungare il periodo di ammortamento o combinare tali due misure.
Sezione 5: Garanzie
  1. Ove garantisca un mutuo contratto secondo i canali ordinari d’investimento, la Banca impone una commissione di garanzia pagabile periodicamente sull’ammontare non ammortizzato del mutuo, al tasso da essa fissato. Durante i primi dieci anni di funzionamento della Banca, tale tasso non può essere inferiore all’1 per cento per anno, né superiore all’1½ per cento per anno. Alla scadenza di tale periodo di dieci anni, il tasso della commissione può essere ridotto dalla Banca sia per le quote ancora da ammortizzare dei mutui già garantiti, sia per i mutui futuri, se le riserve accumulate dalla Banca ai sensi della sezione 6 del presente articolo o mediante prelevamenti su altre entrate sono, a suo avviso, sufficienti per giustificare una riduzione. Per quanto concerne i mutui futuri, la Banca ha altresì la facoltà di elevare il tasso della commissione oltre il limite sopra menzionato, ove l’esperienza insegni che tale aumento è opportuno.
  2. Le commissioni di garanzia sono versate direttamente alla Banca dal mutuatario.
  3. Le garanzie della Banca comportano la clausola che la Banca può porre termine alla propria responsabilità per quanto concerne il servizio degli interessi se, in caso di mora del mutuatario e, eventualmente, del garante, essa offra di acquistare alla pari, più gli interessi scaduti alla data precisata nell’offerta, le obbligazioni o gli altri titoli garantiti.
  4. La Banca ha la facoltà di fissare qualsiasi altra condizione o modalità della garanzia.
Sezione 6: Riserva speciale

L’ammontare delle commissioni riscosse dalla Banca ai sensi delle sezioni 4 e 5 del presente articolo è accantonato per costituire una riserva speciale, che è conservata allo scopo di far fronte agli obblighi della Banca conformemente alla sezione 7 del presente articolo. Tale riserva speciale è conservata nella forma liquida autorizzata dal presente Accordo che sia stata prescritta dai Direttori esecutivi.

Sezione 7: Modalità di esecuzione degli impegni della Banca in caso d’inadempimento

In caso di assenza di Pagamento relativa a mutui accordati dalla Banca o a cui essa ha partecipato o che ha garantito:

  1. La Banca conclude tutti gli accordi praticamente possibili per adeguare gli obblighi risultanti dai mutui, compresi gli accomodamenti previsti dalla sezione 4 (c) del presente articolo o accomodamenti similari.
  2. I pagamenti effettuati dalla Banca per onorare i suoi obblighi risultanti da mutui da essa contratti o da garanzie, ai sensi delle sezioni 1 (a) (ii) e (iii) del presente articolo, vanno imputati:(i)in primo luogo, alla riserva speciale prevista dalla sezione 6 del presente articolo;(ii)poi, nella misura necessaria e a discrezione della Banca, alle altre riserve, alla riserva generale e al capitale di cui dispone la Banca.
  3. Per far fronte ai pagamenti convenzionali d’interessi, di altri oneri e di ammortamenti relativi ai mutui contratti dalla Banca, o per far fronte agli obblighi di quest’ultima relativi ai pagamenti analoghi su mutui da essa garantiti, la Banca, in caso di necessità, può richiedere il versamento di una frazione adeguata delle sottoscrizioni non liberate degli Stati membri, in conformità all’articolo II, sezioni 5 e 7. Inoltre, se la Banca ritiene che un’assenza di pagamenti è suscettibile di prolungarsi, essa può chiedere il versamento di una frazione supplementare di tali sottoscrizioni non liberate, non eccedente nel corso di un anno l’1 per cento delle sottoscrizioni totali degli Stati membri, e destinata:(i)a riscattare prima della data di scadenza, integralmente o in parte, il capitale non ammortizzato di un mutuo da essa garantito e il cui debitore si trovi in mora, o ad adempiere in altro modo i propri obblighi al riguardo;(ii)a riscattare, integralmente o in parte, i mutui non ammortizzati da essa contratti o ad adempiere in altro modo i propri obblighi al riguardo.
Sezione 8: Operazioni diverse

Quando eserciti i poteri conferitile dalla presente sezione, la Banca può trattare con qualsiasi persona, società di persone, associazione, società di capitali o altro ente giuridico domiciliato sui territori di qualsiasi Stato membro.

Oltre le operazioni specificate altrove nel presente Accordo, la Banca ha la facoltà:

  1. Di acquistare e di vendere i titoli da essa emessi, come pure i titoli da essa garantiti o quelli in cui ha investito fondi, sempreché ottenga l’approvazione dello Stato membro sui cui territori tali titoli devono essere acquistati o venduti.
  2. Di garantire, per facilitarne la vendita, i titoli nei quali essa ha investito fondi.
  3. Di prendere a mutuo la moneta di qualsiasi Stato membro con l’approvazione di tale Stato membro.
  4. Di acquistare e di vendere gli altri titoli che i Direttori esecutivi, alla maggioranza di tre quarti dei voti attribuiti, ritengano idonei per l’investimento di tutta o parte della riserva speciale menzionata nella sezione 6 del presente articolo.
Sezione 9: Avvertenza da iscrivere sui titoli

Ogni titolo garantito od emesso dalla Banca deve recare bene in vista, sulla parte anteriore, una dichiarazione secondo la quale il titolo non costituisce un impegno di alcun Governo, salvo menzione espressa iscritta nel titolo.

Sezione 10: Divieto di qualsiasi attività politica

La Banca e i suoi dirigenti non possono intervenire negli affari politici di alcun Stato membro, né possono lasciarsi influenzare nelle loro decisioni dall’orientamento politico dello Stato membro (o degli Stati membri) di cui trattasi. Le loro decisioni devono essere fondate esclusivamente su considerazioni economiche, e tali considerazioni sono ponderate imparzialmente allo scopo di realizzare gli obiettivi enunciati nell’articolo I.

Art. V Organizzazione e amministrazione

Sezione 1: Struttura della Banca

La Banca comprende il Consiglio dei Governatori, i Direttori esecutivi, il Presidente (President), come pure gli agenti superiori e gli altri agenti qualificati per dare esecuzione ai compiti da essa fissati.

Sezione 2: Consiglio dei Governatori
  1. Tutti i poteri della Banca sono devoluti al Consiglio dei Governatori, composto di un Governatore e di un supplente nominati da ogni Stato membro secondo le modalità che esso determina. I Governatori e i supplenti rimangono in funzione durante cinque anni, salvo decisione contraria dello Stato membro che li ha designati; il loro mandato è rinnovabile. Nessun supplente ha diritto di votare, salvo in assenza del titolare. Il Consiglio sceglie il proprio presidente (Chairman) tra i Governatori.
  2. Il Consiglio dei Governatori può delegare ai Direttori esecutivi l’esercizio di tutti i suoi poteri, salvo i seguenti:(i)ammettere nuovi Stati membri e fissare le condizioni della loro ammissione;(ii)aumentare e ridurre il capitale sociale;(iii)sospendere uno Stato membro;(iv)decidere sui ricorsi proposti contro le interpretazioni dei presente Accordo date dai Direttori esecutivi;(v)concludere accordi allo scopo di cooperare con altri organismi internazionali (salvo che si tratti di accordi ufficiosi di carattere amministrativo e temporaneo);(vi)decidere di sospendere in modo permanente le operazioni della Banca e di ripartire i suoi attivi;(vii)determinare la ripartizione del reddito netto della Banca.
  3. Il Consiglio dei Governatori tiene una riunione annuale, come pure le altre riunioni previste dal Consiglio o convocate dai Direttori esecutivi. Riunioni del Consiglio sono convocate dai Direttori esecutivi a richiesta di cinque Stati membri o di Stati membri che rappresentino un quarto dei voti attribuiti.
  4. Il quorum per qualsiasi riunione del Consiglio dei Governatori è costituito di una maggioranza di Governatori che disponga di almeno due terzi dei voti attribuiti.
  5. Il Consiglio dei Governatori può, mediante regolamento, istituire una procedura che permetta ai Direttori esecutivi, quando lo ritengano conforme agli interessi della Banca, di ottenere, su una determinata questione, un voto dei Governatori senza riunire il Consiglio.
  6. Il Consiglio dei Governatori, come pure, nella misura in cui siano a ciò autorizzati, i Direttori esecutivi, possono adottare le norme e regolamenti necessari o adeguati per condurre le operazioni della Banca.
  7. Nell’esercizio delle loro funzioni, i Governatori e i loro supplenti non sono retribuiti dalla Banca; nondimeno, questa rimborsa loro le spese ragionevoli che ad essi incombono per il fatto di assistere alle riunioni della Banca.
  8. Il Consiglio dei Governatori fissa la retribuzione accordata ai Direttori esecutivi, come pure il trattamento e le condizioni del contratto del Presidente.
Sezione 3: Voto
  1. 3 Il numero di voti di ogni Stato membro corrisponde alla somma dei suoi voti di base e dei voti per ogni parte di capitale detenuta. (i)Il numero di voti di base assegnato a ogni Stato membro corrisponde al risultato di una equa ripartizione tra tutti gli Stati membri del 5,55 per cento della somma complessiva dei voti di tutti gli Stati membri, a condizione che non vi siano voti di base frazionari.(ii)Il numero di voti per ogni parte di capitale detenuta assegnato a ogni Stato membro corrisponde alla cifra risultante dalla distribuzione di un voto per ogni parte di capitale detenuta.
  2. Salvo nei casi specialmente previsti, le questioni sottoposte alla Banca sono decise a maggioranza dei voti espressi.
Sezione 4: Direttori esecutivi

Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, s’intendono per «Stati membri» gli Stati enumerati nell’allegato A, sia che si tratti di Stati originari, sia che si tratti di Stati divenuti membri in applicazione dell’articolo II, sezione 1 (b). Ove altri Stati divengano membri, il Consiglio dei Governatori può, alla maggioranza di quattro quinti dei voti attribuiti, accrescere il numero totale dei Direttori esecutivi, aumentando il numero dei Direttori esecutivi da eleggere. I Direttori esecutivi sono nominati o eletti ogni due anni.

  1. I Direttori esecutivi sono incaricati di condurre le operazioni generali della Banca e, a tal fine, esercitano i poteri loro delegati dal Consiglio dei Governatori.
  2. I Direttori esecutivi che non sono obbligatoriamente Governatori, sono dodici, di cui (i)cinque sono nominati, mediante nomina da parte di ciascuno dei cinque Stati membri che possiedono il maggior numero di parti;(ii)sette sono eletti, conformemente all’allegato B, da tutti i Governatori diversi da quelli nominati dai cinque Stati membri menzionati in precedenza sotto (i).
  1. Ogni Direttore esecutivo designa un supplente che ha pieni poteri, in sua assenza per agire in suo luogo e vece. Quando siano presenti i Direttori esecutivi che hanno nominato i supplenti, questi ultimi possono assistere alle riunioni, ma senza diritto di voto.
  2. I Direttori esecutivi rimangono in funzione fino a che i loro successori siano stati nominati od eletti. Se il posto di un Direttore esecutivo eletto diviene vacante più di ottanta giorni prima della scadenza del suo mandato, un altro Direttore esecutivo è eletto, per la durata residua del mandato, dai Governatori che hanno eletto il Direttore esecutivo precedente. L’elezione ha luogo alla maggioranza dei voti espressi. Fintantoché il posto rimanga vacante, il supplente del Direttore esecutivo esercita i poteri di quest’ultimo, salvo quello di designare un supplente.
  3. I Direttori esecutivi sono permanentemente in funzione nella sede centrale della Banca e si riuniscono con la frequenza richiesta dalla gestione degli affari della Banca.
  4. Il quorum per qualsiasi riunione dei Direttori esecutivi è costituito di una maggioranza di Direttori esecutivi che disponga di almeno la metà dei voti attribuiti.
  5. Ogni Direttore esecutivo nominato dispone del numero di voti attribuiti, secondo la sezione 3 del presente articolo, allo Stato membro che l’ha nominato. Ogni Direttore esecutivo eletto dispone del numero di voti che hanno contato per la sua elezione. Ogni Direttore esecutivo usa globalmente i voti di cui dispone.
  6. Il Consiglio dei Governatori adotta norme secondo le quali uno Stato membro non autorizzato a nominare un Direttore esecutivo nelle condizioni menzionate in precedenza sotto (b) può designare un rappresentante per assistere a qualsiasi riunione dei Direttori esecutivi in cui sia presa in considerazione una richiesta presentata da tale Stato membro o una questione che lo concerna particolarmente.
  7. I Direttori esecutivi possono nominare i comitati che ritengano opportuni. La partecipazione a tali comitati non è riservata ai Governatori, ai Direttori esecutivi o ai loro supplenti.
Sezione 5: Presidente e personale
  1. I Direttori esecutivi scelgono un Presidente (President), che non sia Governatore, Direttore esecutivo o supplente. Il Presidente dirige le riunioni dei Direttori esecutivi ma non partecipa alle votazioni, salvo in caso di uguaglianza di voti, nel qual caso il suo voto è preponderante. Egli può prendere parte, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei Governatori. Il presidente cessa di esercitare le sue funzioni quando così sia deciso dai Direttori esecutivi.
  2. Il Presidente è il capo dei servizi della Banca e gestisce gli affari correnti secondo le istruzioni dei Direttori esecutivi. Sotto il controllo generale dei Direttori esecutivi, egli organizza i servizi, e nomina e revoca gli agenti superiori e subalterni.
  3. Nell’esercizio delle loro funzioni, il Presidente, gli agenti superiori e gli agenti subalterni della Banca sono interamente al servizio della Banca, ad esclusione di qualsiasi altra autorità. Ogni Stato membro della Banca è tenuto a rispettare il carattere internazionale della loro missione e deve astenersi da ogni tentativo d’influenzare qualsiasi agente della Banca nell’esercizio delle sue funzioni.
  4. Nell’assumere gli agenti superiori e subalterni della Banca, il Presidente, senza trascurare l’interesse capitale al concorso dei più attivi e competenti, tiene conto dell’importanza di assunzioni effettuate su di una base geografica più ampia possibile.
Sezione 6: Commissione consultiva
  1. È creata una Commissione consultiva di almeno sette membri scelti dal Consiglio dei Governatori e che comprende esponenti delle banche, del commercio, dell’industria, del lavoro, dell’agricoltura; essa dev’essere il più possibile rappresentativa dei diversi Stati. Nei settori in cui esistano organizzazioni internazionali specializzate, i membri che rappresentano nella Commissione tali settori sono scelti d’intesa con dette organizzazioni. La Commissione consiglia la Banca sulla sua politica globale. Essa si riunisce una volta all’anno e in tutti gli altri casi in cui la Banca lo richieda.
  2. Il mandato dei Consiglieri è fissato a due anni ed è rinnovabile. Essi hanno diritto al rimborso delle spese ragionevoli loro incombenti per la loro attività a favore della Banca.
Sezione 7: Comitato dei mutui

I Comitati incaricati dei rapporti sui mutui, ai sensi dell’articolo III, sezione 4, sono nominati dalla Banca. Ognuno di tali Comitati comprende un perito scelto dal Governatore che rappresenta lo Stato membro sui cui territori il progetto dev’essere attuato, come pure uno o più tecnici della Banca.

Sezione 8: Relazioni con altri organismi internazionali
  1. Nel quadro del presente Accordo, la Banca coopera con ogni organizzazione internazionale generale, come pure con le organizzazioni pubbliche internazionali che abbiano funzioni specializzate negli ambiti connessi. Le intese in vista di tale cooperazione possono, in quanto implichino una modifica di una clausola qualsiasi del presente Accordo, essere realizzate soltanto in seguito a un emendamento apportato a tale Accordo, conformemente all’articolo VIII.
  2. Nel decidere su domande di mutuo o di garanzia relative a questioni di competenza di un organismo internazionale appartenente a una delle categorie specificate nel paragrafo precedente e in cui la partecipazione dei membri della Banca è preponderante, quest’ultima prende in considerazione le opinioni e le raccomandazioni di tale organismo.
Sezione 9: Sede degli uffici
  1. La sede centrale della Banca è installata sul territorio dello Stato membro che detenga il maggior numero di parti.
  2. La Banca può aprire agenzie e succursali sui territori di qualsiasi Stato membro della Banca.
Sezione 10: Uffici e Consigli regionali
  1. La Banca può creare uffici regionali e determinare la sede e la zona di competenza di ogni ufficio regionale.
  2. Ogni ufficio regionale riceve i pareri di un Consiglio regionale, che rappresenta l’intera zona ed è scelto secondo modalità determinate dalla Banca.
Sezione 11: Depositari
  1. Ogni Stato membro designa come depositario di tutti gli averi della Banca nella sua moneta, la propria Banca centrale o, in mancanza di una Banca centrale, qualsiasi altra istituzione suscettibile di ricevere il gradimento della Banca.
  2. La Banca può conservare i suoi averi ulteriori, compreso l’oro, presso i depositari designati dai cinque Stati membri che possiedono il maggior numero di parti, e presso altri depositari designati a scelta dalla Banca. All’inizio, almeno la metà degli averi in oro della Banca è affidata al depositario designato dallo Stato membro sul cui territorio la Banca ha la propria sede centrale e almeno quaranta per cento sono affidati ai depositari designati dagli altri quattro Stati membri sopra menzionati; ognuno di tali depositari deve detenere, all’inizio, una quantità di oro almeno uguale a quella versata per pagare il prezzo delle parti dallo Stato membro che ha designato detto depositario. Nondimeno, tutti i trasferimenti d’oro a cui procede la Banca sono effettuati tenendo conto delle spese di trasporto e dei bisogni probabili della Banca. In circostanze gravi, i Direttori esecutivi possono trasferire, integralmente o in parte, gli averi in oro della Banca in qualsiasi luogo che offra adeguata protezione.
Sezione 12: Sostituzione della moneta con effetti

In sostituzione di qualsiasi parte della moneta di uno Stato membro che debba essere versata alla Banca, conformemente all’articolo II, sezione 7 (i) o che sia destinata ad ammortizzare un mutuo contratto in tale moneta, e di cui la Banca non necessiti per le proprie operazioni, la Banca accetta buoni o impegni similari emessi dal Governo dello Stato membro o dal depositario da questi designato; tali effetti non sono cedibili, non producono interessi e sono pagabili a vista per il loro valore nominale mediante accreditamento sul conto aperto a favore della Banca presso il depositario designato.

Sezione 13: Pubblicazione di rapporti e comunicazione d’informazioni
  1. La Banca pubblica un rapporto annuale contenente una situazione sottoposta a perizia dei suoi conti e fa pervenire, a intervalli non eccedenti tre mesi, un rilevamento sommario della sua situazione finanziaria e un conto di profitti e perdite da cui emergano i risultati delle sue operazioni.
  2. La Banca può pubblicare altri rapporti da essa ritenuti opportuni per lo svolgimento della sua missione.
  3. Copie di tutti i rapporti, rilevamenti e pubblicazioni effettuati ai sensi della presente sezione sono trasmessi agli Stati membri.
Sezione 14: Ripartizione di reddito netto
  1. Il Consiglio dei Governatori determina ogni anno la parte del reddito netto che, dopo la costituzione di riserve speciali, è attribuita alla riserva generale, e la parte che, eventualmente, debba essere distribuita.
  2. In caso di distribuzione, ogni Stato membro riceve un versamento non cumulativo del 2 per cento al massimo, in priorità su qualsiasi ripartizione di un esercizio, calcolato sul totale medio annuo dei mutui effettuati ai sensi dell’articolo IV, sezione 1 (a) (i), nella moneta corrispondente alla sua sottoscrizione. Ove tale versamento raggiunga il 2 per cento, qualsiasi saldo rimanente da distribuire è attribuito a tutti gli Stati membri, proporzionalmente alle loro parti. I pagamenti dovuti a ogni Stato membro sono effettuati nella sua moneta o, se tale moneta non sia disponibile, in un’altra moneta a lui gradita. Se tali pagamenti sono effettuati in monete diverse dalla moneta dello Stato membro, il trasferimento di queste divise e la loro utilizzazione, da parte dello Stato membro beneficiario, dopo il pagamento, non possono subire alcuna restrizione ad opera degli altri Stati membri.

Art. VI Recesso e sospensione di uno Stato membro; sospensione delle operazioni

Sezione 1: Diritto conferito agli Stati membri di recedere dalla Banca

Ogni Stato membro può recedere in qualsiasi momento dalla Banca, notificandole per iscritto la propria decisione presso la sede centrale. Il recesso prende effetto alla data in cui è ricevuta la notifica.

Sezione 2: Sospensione di uno Stato membro

Se uno Stato membro contravviene a uno dei suoi obblighi nei confronti della Banca, questa può sospenderlo in seguito a decisione presa da una maggioranza di Governatori che rappresenti la maggioranza del numero dei voti. Lo Stato membro così sospeso perde automaticamente la sua qualità di Stato membro dopo la data della sospensione, salvo che sia adottata, alla stessa maggioranza, una decisione tendente a riabilitarlo. Durante la sua sospensione, lo Stato membro non è autorizzato a esercitare alcun diritto ai sensi del presente Accordo, salvo quello di recedere, ma rimane vincolato a tutti gli obblighi degli Stati membri.

Sezione 3: Cessazione dell’affiliazione al Fondo Monetario Internazionale

Ogni Stato che cessi d’essere affiliato al Fondo Monetario Internazionale cessa automaticamente, tre mesi dopo, d’essere membro della Banca, salvo che questa abbia consentito, a una maggioranza di tre quarti dei voti attribuiti, ad autorizzarlo a rimanere membro.

Sezione 4: Verifica dei conti con i Governi che cessano d’essere membri
  1. Quando un Governo cessi d’essere membro della Banca, esso rimane vincolato ai suoi obblighi come pure ai suoi eventuali impegni verso la banca finché rimanga pendente una parte dei mutui o delle garanzie da esso contratti prima d’aver cessato d’essere membro; nondimeno, tale Governo cessa, da quel momento, d’incorrere in responsabilità per mutui e garanzie accordati dopo di allora dalla Banca, come pure di partecipare sia ai redditi che alle spese della Banca.
  2. Ove un Governo cessi d’essere membro, la Banca prende tutte le disposizioni necessarie per il riscatto delle sue parti, a titolo di liquidazione parziale dei conti con tale Governo, conformemente alle disposizioni dei paragrafi (c) e (d) che seguono. A tal fine, il prezzo di riscatto delle parti consiste nel valore risultante dalla situazione contabile della Banca al giorno in cui il Governo cessi d’essere membro.
  3. Il riscatto delle parti ad opera della Banca, ai sensi della presente sezione, è soggetto alle condizioni seguenti:(i)Ogni somma dovuta al Governo in cambio delle sue parti è trattenuta dalla Banca fintantoché tale Governo, la sua Banca centrale o uno dei suoi organismi rimanga obbligato come mutuatario o garante nei confronti della Banca, e tale somma può, a discrezione della Banca, essere imputata a uno qualsiasi di questi impegni, quando arrivi a scadenza. Nessuna somma può essere trattenuta per impegni del Governo risultanti dalla sua sottoscrizione alle parti della Banca, ai sensi dell’articolo II, sezione 5 (ii). In nessun caso una somma dovuta a uno Stato membro in cambio delle sue parti gli è versata prima di sei mesi dalla data in cui cessi di essere membro.(ii)Possono essere effettuati periodicamente versamenti a conto del prezzo delle parti, dopo che il Governo abbia consegnato queste ultime, nella misura in cui l’ammontare dovuto quale prezzo del riscatto menzionato in precedenza sotto (b) ecceda il totale degli impegni risultante dai mutui o dalle garanzie indicate in precedenza sotto (c) (i), fino al momento in cui l’ex-Stato membro abbia incassato il prezzo integrale di riscatto.(iii)I pagamenti sono effettuati nella moneta del Paese beneficiario o, a scelta della Banca, in oro.(iv)Se la Banca ha subito perdite a causa di garanzie, di partecipazioni a mutui o di mutui pendenti alla data in cui il Governo ha cessato d’essere membro, e se l’ammontare di tali perdite eccede, a quella data, l’ammontare della riserva costituita per farvi fronte, tale Governo è tenuto a rimborsare, a richiesta, l’ammontare a concorrenza del quale il prezzo di riscatto delle sue parti sarebbe stato ridotto, se fosse stato tenuto conto di dette perdite al momento della determinazione del prezzo di riscatto. Inoltre, l’ex-Stato membro rimane soggetto a qualsiasi richiesta di versamento di sottoscrizioni non liberate, ai sensi dell’articolo II, sezione 5 (ii), nella misura in cui vi sarebbe stato soggetto se la perdita di capitale fosse intervenuta e la richiesta di versamento fosse stata fatta al giorno in cui è stato determinato il prezzo di riscatto.
  4. Ove la Banca sospenda le proprie operazioni in modo permanente, conformemente alla sezione 5 (b) del presente articolo, nei sei mesi successivi alla data in cui un Governo cessa di essere membro, i diritti di tale Governo vanno determinati secondo le disposizioni della sezione 5 del presente articolo.
Sezione 5: Sospensione delle operazioni e verifica degli impegni della Banca
  1. In circostanze eccezionali, i Direttori esecutivi possono sospendere temporaneamente qualsiasi nuova operazione di mutuo e di garanzia, in attesa che il Consiglio dei Governatori possa deliberare e decidere al proposito.
  2. La Banca può sospendere, in modo permanente, qualsiasi nuova operazione di mutuo e di garanzia mediante il voto della maggioranza dei Governatori che rappresenti la maggioranza dei voti attribuiti. Dopo tale sospensione delle operazioni, la Banca cessa immediatamente ogni attività, eccettuate quelle relative alla realizzazione metodica, alla conservazione e alla salvaguardia dei suoi attivi, come pure all’adempimento dei suoi obblighi.
  3. La responsabilità di tutti gli Stati membri per le sottoscrizioni non liberate del capitale sociale della Banca e quella risultante dal deprezzamento delle loro monete prende fine soltanto quando i creditori siano stati soddisfatti per quanto concerne tutti i loro crediti, compresi i crediti eventuali.
  4. Tutti i creditori titolari di crediti diretti sono soddisfatti mediante gli attivi della Banca; in secondo luogo, mediante i versamenti effettuati alla Banca in virtù di richieste di versamenti relative alle sottoscrizioni non liberate. Prima di effettuare un pagamento ai creditori titolari di crediti diretti, i Direttori esecutivi devono prendere tutte le disposizioni a loro avviso necessarie per assicurare ai titolari di crediti eventuali una ripartizione fatta sulle stesse basi di quella assicurata ai creditori titolari di crediti diretti.
  5. Nessuna ripartizione è effettuata agli Stati membri per le loro sottoscrizioni al capitale della Banca prima che:(i)tutte le obbligazioni nei confronti dei creditori siano state adempite o abbiano fatto oggetto di accantonamenti; e(ii)una maggioranza dei Governatori che rappresenti la maggioranza dei voti attribuiti abbia deciso di procedere a una ripartizione.
  6. Ove una decisione di effettuare una ripartizione sia stata adottata nel modo menzionato in precedenza sotto (e), i Direttori esecutivi possono, alla maggioranza di due terzi, procedere a ripartizioni successive degli attivi della Banca tra gli Stati membri, fino a che tutti gli attivi siano stati distribuiti. Tale ripartizione non può intervenire prima che siano stati liquidati tutti i crediti pendenti della Banca nei confronti di ogni Stato membro.
  7. Prima di qualsiasi ripartizione degli attivi, i Direttori esecutivi determinano la quota spettante a ogni Stato membro, proporzionalmente alla relazione esistente tra le parti da esso detenute e il totale delle parti in circolazione della Banca.
  8. I Direttori esecutivi valutano gli attivi da dividere con riferimento alla data della ripartizione, poi procedono a quest’ultima secondo le modalità seguenti:(i)Ogni Stato membro è accreditato, sotto forma di remissione dei suoi impegni o di quelli dei suoi organismi ufficiali o delle persone giuridiche domiciliate sui suoi territori, sempreché una loro destinazione non li sottragga alla ripartizione, di una somma proporzionale alla sua parte dell’ammontare totale da ripartire.(ii)Effettuato il pagamento menzionato in precedenza sotto (i), qualsiasi saldo rimanente dovuto a uno Stato membro gli è versato nella propria moneta, nella misura in cui la Banca ne disponga, sino a concorrenza di un ammontare equivalente a tale saldo.(iii)Qualsiasi saldo rimanente dovuto a uno Stato membro in seguito ai pagamenti menzionati in precedenza sotto (i) e (ii) gli è versato in oro o in una moneta di suo gradimento, nella misura in cui la Banca disponga di detti mezzi di pagamento, sino a concorrenza di un ammontare equivalente a tale saldo.(iv)Gli attivi rimanenti di cui la Banca disponga ancora dopo i pagamenti menzionati in precedenza sotto (i), (ii) e (iii) effettuati agli Stati membri sono ripartiti tra questi ultimi proporzionalmente.
  9. Ogni Stato che riceva attivi ripartiti dalla Banca, in applicazione del paragrafo
  10. di cui sopra, è surrogato in tutti i diritti spettanti alla Banca su tali attivi prima della loro ripartizione.

Art. VII Statuto, immunità e privilegi

Sezione 1: Oggetto del presente articolo

Allo scopo di mettere la Banca in grado di adempiere le funzioni affidatele, sono accordate alla Banca sui territori di ogni Stato membro lo statuto giuridico, le immunità e i privilegi definiti nel presente articolo.

Sezione 2: Statuto giuridico della Banca

La Banca ha personalità giuridica completa e, in particolare, la capacità:

  1. di stipulare contratti;
  2. di acquistare e alienare beni mobili e immobili;
  3. di essere parte in giudizio.
Sezione 3: Situazione della Banca dal punto di vista delle azioni giudiziarie

La Banca può essere convenuta soltanto dinanzi a un tribunale che abbia giurisdizione sui territori di uno Stato membro in cui essa possieda un ufficio, abbia designato un agente incaricato di ricevere notifiche o ingiunzioni, oppure in cui abbia emesso o garantito titoli. Nondimeno, nessuna azione giudiziaria può essere promossa dagli Stati membri o da persone che agiscano per tali Stati o che facciano valere diritti ceduti da questi ultimi. I beni e averi della Banca, ovunque si trovino e chiunque li detenga, sono esclusi da qualsiasi forma di sequestro, di opposizione o di esecuzione fino a che sia stato pronunciato un giudizio definitivo nei confronti della Banca.

Sezione 4: Insequestrabilità degli averi

I beni e gli averi della Banca, ovunque si trovino e chiunque li detenga, non possono essere soggetti a perquisizioni, requisizioni, confische, espropriazioni o a qualsiasi altra forma di sequestro da parte del potere esecutivo o legislativo.

Sezione 5: Inviolabilità degli archivi

Gli archivi della Banca sono inviolabili.

Sezione 6: Esenzione a favore degli averi della Banca

Nella misura necessaria all’adempimento delle operazioni previste dal presente Accordo e con riserva delle sue disposizioni, tutti i beni ed averi della Banca sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualsiasi genere.

Sezione 7: Privilegio in materia di comunicazioni

Gli Stati membri applicano alle comunicazioni ufficiali della Banca lo stesso trattamento accordato alle comunicazioni ufficiali degli altri Stati membri.

Sezione 8: Immunità e privilegi dei dirigenti e del personale

I Governatori, Direttori esecutivi, supplenti, dirigenti e tutto il personale della Banca:

  1. non possono essere perseguiti per atti da essi compiuti nell’esercizio ufficiale delle loro funzioni, salvo che la Banca abbia tolto tale immunità;
  2. quando non siano cittadini dello Stato in cui esercitano le loro funzioni, essi beneficiano, in materia di restrizioni all’immigrazione, di formalità di registrazione degli stranieri, di obblighi militari e in materia di restrizioni di cambio, delle stesse immunità e agevolazioni accordate dagli Stati membri ai rappresentanti, funzionari e impiegati di rango analogo degli altri Stati membri.
  3. beneficiano, in materia di agevolazioni di viaggio, del medesimo trattamento accordato dagli Stati membri di rappresentanti, funzionari e impiegati di rango analogo degli altri Stati membri.
Sezione 9: Immunità fiscali
  1. La Banca, i suoi averi, i suoi beni, i suoi redditi, come pure le sue operazioni e affari autorizzati dal presente Accordo sono esenti da qualsiasi imposta e diritto doganale. La Banca è altresì esente da qualsiasi obbligo relativo alla riscossione o al pagamento di qualsiasi imposta o di qualsiasi tributo.
  2. Non è prelevata alcuna imposta sulle retribuzioni e remunerazioni pagate dalla Banca ai propri Direttori esecutivi, supplenti, dirigenti o impiegati, se essi non siano cittadini, sudditi o nazionali del Paese in cui esercitano le loro funzioni.
  3. Nessuna imposta, di qualsiasi natura, può essere riscossa sulle obbligazioni o sui valori emessi dalla Banca, né sui suoi dividendi e interessi relativi, chiunque sia il detentore di tali titoli; (i)se detta imposta costituisca una misura discriminatoria nei confronti di tale azione, od obbligazione per il solo fatto che sia emessa dalla Banca;(ii)o se detta imposta abbia per sola base giuridica il luogo o la moneta stabiliti per l’emissione, il luogo o la moneta stabiliti per l’adempimento previsto o effettivo, oppure la sede di un ufficio o di altro centro operativo della Banca.
  4. Nessuna imposta può essere riscossa su di un’obbligazione o un valore garantito dalla Banca, né sui relativi dividendi e interessi, chiunque sia il detentore di tali titoli:(i)se detta imposta costituisca una misura discriminatoria nei confronti di tale azione od obbligazione per il solo fatto che sia garantita dalla Banca;(ii)o se detta imposta abbia per sola base giuridica la sede di un ufficio o di un centro operativo della Banca.
Sezione 10: Applicazione del presente articolo

Ogni Stato membro adotta sui propri territori tutte le misure necessarie per applicare, nella propria legislazione, i principi esposti nel presente articolo e informa la Banca delle misure particolareggiate da esso prese a tal fine.

Art. VIII Emendamenti

  1. Ogni proposta tendente ad apportare modifiche al presente Accordo, che essa emani da uno Stato membro o da un Governatore o dai Direttori esecutivi, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Governatori, che la sottopone a detto Consiglio. Se l’emendamento proposto è approvato dal Consiglio, la Banca chiede, mediante lettera o telegramma circolare, a tutti gli Stati membri se accettano tale progetto di emendamento. Ove i tre quinti degli Stati membri che rappresentino l’85 per cento4 dei voti attribuiti abbiano accettato l’emendamento proposto, la Banca ne dà atto mediante una comunicazione ufficiale a tutti gli Stati membri.
  2. Nonostante il capoverso (a) di cui sopra, l’accettazione di tutti gli Stati membri è richiesta nel caso di ogni emendamento che modifichi:(i)il diritto di recedere dalla Banca, previsto dall’articolo VI, sezione I;(ii)il diritto garantito dall’articolo II, sezione 3 (c);(iii)la limitazione della responsabilità prevista dall’articolo II, sezione 6.
  3. Gli emendamenti entrano in vigore, per tutti gli Stati membri, tre mesi dopo la data della comunicazione ufficiale, salvo che un termine più breve sia specificato nella lettera o nel telegramma circolare.

Art. IX Interpretazione

  1. Ogni questione relativa all’interpretazione di una disposizione del presente Accordo che opponga uno Stato membro alla Banca, o Stati membri tra di loro, dev’essere sottoposta alla decisione dei Direttori esecutivi. Se la questione concerne particolarmente uno Stato membro non autorizzato a nominare un Direttore esecutivo, tale Stato ha facoltà di farsi rappresentare, conformemente all’articolo V, sezione 4 (h).
  2. In ogni affare in cui i Direttori esecutivi abbiano adottato una decisione ai sensi del capoverso (a) di cui sopra, qualsiasi Stato membro può chiedere che la questione sia portata dinanzi al Consiglio dei Governatori, la cui decisione è inappellabile. In attesa che il Consiglio decida, la Banca può, nella misura in cui lo ritenga necessario, agire in base alla decisione dei Direttori esecutivi.
  3. Ogniqualvolta un disaccordo intervenga tra la Banca e un ex-Stato membro, o tra la Banca e uno Stato membro durante la sospensione permanente delle operazioni della Banca, tale disaccordo è sottoposto all’arbitrato di un tribunale costituito di tre arbitri e che comprende un arbitro nominato dalla Banca, un arbitro designato dallo Stato membro e un superarbitro che, salvo diversa intesa tra le parti, è nominato dal Presidente della Corte Permanente di Giustizia Internazionale o da altra autorità designata dal regolamento adottato dalla Banca. Il superarbitro dispone di pieni poteri per regolare tutte le questioni di procedura sulle quali le parti siano in disaccordo.

Art. X Approvazione tacita

Ogni qualvolta l’approvazione di uno Stato membro sia necessaria perché la Banca possa agire, tale approvazione è, salvo nel caso menzionato nell’articolo VIII, considerata come data, a meno che tale Stato membro presenti obiezioni entro un termine ragionevole che la Banca ha facoltà di fissare quando proceda alla notifica della misura prevista.

Art. XI Disposizioni finali

Sezione 1: Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore quando sia stato firmato a nome di Governi le cui sottoscrizioni minime rappresentino almeno il 65 per cento del totale delle sottoscrizioni enumerate nell’allegato A e quando i documenti menzionati nella sezione 2 (a) del presente articolo siano stati depositati a loro nome; in nessun caso il presente Accordo può entrare in vigore prima del 1° maggio 1945.

Sezione 2: Firma
  1. Ogni Governo, a nome del quale il presente Accordo sia stato firmato, deposita, presso il Governo degli Stati Uniti, uno strumento in cui si dichiara che esso ha accettato il presente Accordo conformemente alle proprie leggi e che ha adottato tutte le misure necessarie per essere in grado di adempiere tutti i suoi obblighi risultanti dal presente Accordo.
  2. Ogni Governo diviene membro della Banca alla data del deposito a suo nome dello strumento menzionato in precedenza sotto (a), con la riserva che nessun Governo diviene membro della Banca prima che il presente Accordo sia entrato in vigore ai sensi della sezione 1 del presente articolo.
  3. Il Governo degli Stati Uniti informa i Governi di tutti gli Stati le cui denominazioni figurino nell’allegato A e tutti i Governi la cui affiliazione sia stata accettata conformemente all’articolo II, sezione 1 (b), di tutte le firme raccolte dal presente Accordo e del deposito di tutti gli strumenti menzionati in precedenza sotto (a).
  4. Al momento in cui il presente Accordo sia firmato a suo nome, ogni Governo fa pervenire al Governo degli Stati Uniti un centesimo dell’1 per cento del prezzo di ogni parte, in oro o in dollari degli Stati Uniti, allo scopo di coprire le spese di amministrazione della Banca. Tale versamento costituisce un acconto sul pagamento da effettuare conformemente all’articolo II, sezione 8 (a). Il Governo degli Stati Uniti versa tali fondi su di un conto speciale di deposito e il trasferisce al Consiglio dei Governatori, quando sia stata convocata la riunione iniziale prevista dalla sezione 3 del presente articolo. Se il presente Accordo non sia entrato in vigore il 31 dicembre 1945, il Governo degli Stati Uniti restituirà detti fondi ai Governi che glieli hanno fatto pervenire.
  5. Il presente Accordo rimane, sino al 31 dicembre 1945, aperto alla firma, a Washington, dei rappresentanti dei Governi degli Stati enumerati nell’allegato A.
  6. Dopo il 31 dicembre 1945, il presente Accordo è aperto alla firma dei rappresentanti dei Governi di tutti gli Stati la cui affiliazione sia stata accettata in conformità all’articolo II, sezione 1 (b).
  7. Apponendo la loro firma al presente Accordo, tutti i Governi l’accettano, sia in loro proprio nome, che in quello delle colonie, dei possedimenti esterni, dei territori sotto la loro protezione, sovranità o autorità, e dei territori sui quali esercitano un mandato.
  8. Nel caso dei Governi i cui territori metropolitani abbiano subito l’occupazione nemica, il deposito dello strumento menzionato in precedenza sotto (a) può essere differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data in cui tali territori siano stati liberati. Se, nondimeno, uno di tali Governi non effettui il deposito prima della scadenza di detto periodo, la firma apposta a nome di questo Governo è considerata come annullata e la frazione della sua sottoscrizione, versata ai sensi di quanto menzionato in precedenza sotto (d), gli è restituita.
  9. I paragrafi (d) e (h) entrano in vigore nei confronti di ogni Governo firmatario, a contare dalla data della sua firma.
Sezione 3: Inaugurazione della Banca

Fatto a Washington, in un esemplare unico, che rimane depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti; tale Governo ne trasmette copie certificate a tutti i Governi la cui affiliazione sia accettata in conformità all’articolo II, sezione 1 (b).

  1. Non appena il presente Accordo entri in vigore, conformemente alla sezione 1 del presente articolo, ogni Stato membro nomina un Governatore e lo Stato membro a cui sia stato accordato nell’allegato A il maggior numero di parti convoca la prima riunione del Consiglio dei Governatori.
  2. Nella prima riunione del Consiglio dei Governatori sono prese le disposizioni necessarie per designare Direttori esecutivi a titolo provvisorio. I Governi dei cinque Stati ai quali sia stato attribuito rispettivamente nell’allegato A il maggior numero di parti, nominano Direttori esecutivi a titolo provvisorio. Se uno o più di tali Governi non siano divenuti membri, i posti per i quali essi hanno diritto di nominare Direttori esecutivi rimangono vacanti fino a che divengano membri o, al più tardi, fino al 1° gennaio 1946. Sette Direttori esecutivi provvisori sono eletti conformemente alle disposizioni dell’allegato B e rimangono in funzione fino alla data della prima elezione regolare dei Direttori esecutivi, che deve aver luogo il più presto possibile dopo il 1° gennaio 1946.
  3. Il Consiglio dei Governatori può delegare ai Direttori esecutivi a titolo provvisorio tutti i poteri, eccetto quelli che non possono essere ad essi delegati.
  4. La Banca notifica agli Stati membri la data alla quale essa sarà pronta a iniziare le proprie operazioni.

(Seguono le firme)

Allegato A

Sottoscrizioni

(in milioni di dollari)

Australia

200,0

Belgio

225,0

Bolivia

7,0

Brasile

105,0

Canada

325,0

Cecoslovacchia

125,0

Cile

35,0

Cina

600,0

Colombia

35,0

Costa Rica

2,0

Cuba

35,0

Danimarca*

35,0

Repubblica Dominicana

2,0

Ecuador

3,2

Egitto

40,0

Etiopia

3,0

Filippine

15,0

Francia

450,0

Gran Bretagna

1300,0

Grecia

25,0

Guatemala

2,0

Haïti

2,0

Honduras

1,0

India

400,0

Iraq

6,0

Iran

24,0

Islanda

1,0

Jugoslavia

40,0

Liberia

0,5

Lussemburgo

10,0

Messico

65,0

Nicaragua

0,8

Norvegia

50,0

Nuova Zelanda

50,0

Paesi Bassi

275,0

Panama

0,2

Paraguay

0,8

Perù

17,5

Polonia

125,0

Salvador

1,0

Stati Uniti

3175,0

Sud‑Africa

100,0

U.R.S.S.

1200,0

Uruguay

10,5

Venezuela

10,5

Totale

9100,0

  1. La quota della Danimarca è fissata dalla Banca dopo che la Danimarca abbia accettato di affiliarsi, conformemente agli articoli del presente Accordo.

Allegato B

Elezione dei Direttori esecutivi

1. L’elezione dei Direttori esecutivi elettivi è effettuata mediante una votazione da parte dei Governatori che sono elettori ai sensi dell’articolo V, sezione 4 (b).

2. Nel votare per i Direttori esecutivi elettivi, ognuno dei Governatori elettori dà a una sola persona tutti i voti attribuiti, ai sensi dell’articolo V, sezione 3, allo Stato membro che l’ha nominato. Le sette persone che raccolgono il maggior numero di voti sono proclamati Direttori esecutivi, con la riserva che nessuno è considerato eletto se non abbia ottenuto almeno il 14 per cento dei voti suscettibili d’essere espressi (voti iscritti).

3. Se non risultano sette eletti alla prima votazione, si procede ad una seconda votazione, nella quale la persona che abbia ottenuto il minor numero di voti è ineleggibile e solo hanno diritto di votare: a) i Governatori che nella prima votazione hanno votato per una persona non eletta e b) i Governatori i cui voti dati a una persona eletta si ritiene, ai sensi del paragrafo 4 qui appresso, abbiano portato il numero dei voti raccolti da tale persona a oltre il 15 per cento dei voti iscritti.

4. Per determinare se debba ritenersi che i voti dati da un Governatore abbiano portato il totale ottenuto da una determinata persona a più del 15 per cento dei voti iscritti, si ritiene che il 15 per cento comprenda, in primo luogo, i voti del Governatore che ha apportato il maggior numero di voti a tale persona, poi i voti del Governatore che ha apportato il numero di voti immediatamente inferiore, e così di seguito fino a che sia stato raggiunto il 15 per cento.

5. Si ritiene che ogni Governatore i cui voti devono essere parzialmente completati per portare il totale ottenuto da una persona a più del 14 per cento dia tutti i suoi voti a tale persona, anche se il totale dei voti da essa ottenuti dovesse di conseguenza eccedere il 15 per cento.

6. Se, dopo la seconda votazione, non risultino ancora sette eletti, si procede, seguendo gli stessi principi, a votazioni supplementari sino a che vi siano sette eletti, con la riserva che, dopo l’elezione di sei persone, la settima può essere eletta alla maggioranza semplice dei voti rimanenti e che essa sarà considerata eletta dalla totalità di tali voti.

0.979.2

Campo d’applicazione il 9 ottobre 20195

Stati partecipanti

Adesione (A)

Ratifica

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

14 luglio

1955

14 luglio

1955

Albania

15 ottobre

1991

15 ottobre

1991

Algeria

26 settembre

1963

26 settembre

1963

Angola

19 settembre

1989

19 settembre

1989

Antigua e Barbuda

22 settembre

1983

22 settembre

1983

Arabia Saudita

26 agosto

1957

26 agosto

1957

Argentina

20 settembre

1956

20 settembre

1956

Armenia

16 settembre

1992

16 settembre

1992

Australia

5 agosto

1947

5 agosto

1947

Austria

27 agosto

1948

27 agosto

1948

Azerbaigian

18 settembre

1992

18 settembre

1992

Bahamas

21 agosto

1973

21 agosto

1973

Bahrein

15 settembre

1972

15 settembre

1972

Bangladesh

17 agosto

1972

17 agosto

1972

Barbados

12 settembre

1974

12 settembre

1974

Belarus

10 luglio

1992

10 luglio

1992

Belgio

27 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Belize

19 marzo

1982

19 marzo

1982

Benin

10 luglio

1963

10 luglio

1963

Bhutan

28 settembre

1981

28 settembre

1981

Bolivia

27 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Bosnia e Erzegovina

25 febbraio

1993 S

25 febbraio

1993

Botswana

24 luglio

1968

24 luglio

1968

Brasile

14 gennaio

1946

14 gennaio

1946

Brunei

10 ottobre

1995

10 ottobre

1995

Bulgaria

25 settembre

1990

25 settembre

1990

Burkina Faso

2 maggio

1963

2 maggio

1963

Burundi

28 settembre

1963

28 settembre

1963

Cambogia

22 luglio

1970

22 luglio

1970

Camerun

10 luglio

1963

10 luglio

1963

Canada

27 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Capo Verde

20 novembre

1978

20 novembre

1978

Ceca, Repubblica

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Ciad

10 luglio

1963

10 luglio

1963

Cile

31 dicembre

1945

31 dicembre

1945

Cina a

15 maggio

1980

15 maggio

1980

Hong Kong

18 giugno

1997

1° luglio

1997

Cipro

21 dicembre

1961

21 dicembre

1961

Colombia

24 dicembre

1946

24 dicembre

1946

Comore

28 ottobre

1976

28 ottobre

1976

Congo (Brazzaville)

10 luglio

1963

10 luglio

1963

Congo (Kinshasa)

28 settembre

1963

28 settembre

1963

Corea (Sud)

26 agosto

1955

26 agosto

1955

Costa Rica

8 gennaio

1946

8 gennaio

1946

Côte d’Ivoire

11 marzo

1963

11 marzo

1963

Croazia

25 febbraio

1993 S

25 febbraio

1993

Danimarca

30 marzo

1946

30 marzo

1946

Dominica

29 settembre

1980

29 settembre

1980

Domenicana, Repubblica b

18 settembre

1961

18 settembre

1961

Ecuador

28 dicembre

1945

28 dicembre

1945

Egitto

26 dicembre

1945

27 dicembre

1945

El Salvador

14 marzo

1946

14 marzo

1946

Emirati Arabi Uniti

22 settembre

1972

22 settembre

1972

Eritrea

6 luglio

1994

6 luglio

1994

Estonia

23 giugno

1992

23 giugno

1992

Eswatini

22 settembre

1969

22 settembre

1969

Etiopia

12 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Figi

28 maggio

1971

28 maggio

1971

Filippine

21 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Finlandia

14 gennaio

1948

14 gennaio

1948

Francia

27 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Gabon

10 settembre

1963

10 settembre

1963

Gambia

18 ottobre

1967

18 ottobre

1967

Georgia

7 agosto

1992

7 agosto

1992

Germania

14 agosto

1952

14 agosto

1952

Ghana

20 settembre

1957

20 settembre

1957

Giamaica

21 febbraio

1963

21 febbraio

1963

Giappone

13 agosto

1952

13 agosto

1952

Gibuti

1° ottobre

1980

1° ottobre

1980

Giordania

29 agosto

1952

29 agosto

1952

Grecia

26 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Grenada

27 agosto

1975

27 agosto

1975

Guatemala

28 dicembre

1945

28 dicembre

1945

Guinea

28 settembre

1963

28 settembre

1963

Guinea equatoriale

1° luglio

1970

1° luglio

1970

Guinea-Bissau

24 marzo

1977

24 marzo

1977

Guyana

26 settembre

1966

26 settembre

1966

Haiti

8 settembre

1953

8 settembre

1953

Honduras

26 dicembre

1945

27 dicembre

1945

India

27 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Indonesia b

13 aprile

1967

13 aprile

1967

Iran

29 dicembre

1945

29 dicembre

1945

Iraq

26 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Irlanda

8 agosto

1957

8 agosto

1957

Islanda

27 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Isole Marshall

21 maggio

1992

21 maggio

1992

Israele

12 luglio

1954

12 luglio

1954

Italia

27 marzo

1947

27 marzo

1947

Kazakstan

23 luglio

1992

23 luglio

1992

Kenya

3 febbraio

1964

3 febbraio

1964

Kirghizistan

18 settembre

1992

18 settembre

1992

Kiribati

29 settembre

1986

29 settembre

1986

Kosovo

22 giugno

2009

22 giugno

2009

Kuwait

13 settembre

1962

13 settembre

1962

Laos

5 luglio

1961

5 luglio

1961

Lesotho

25 luglio

1968

25 luglio

1968

Lettonia

11 agosto

1992

11 agosto

1992

Libano

11 aprile

1947

14 aprile

1947

Liberia

28 marzo

1962

28 marzo

1962

Libia

17 settembre

1958

17 settembre

1958

Lituania

6 luglio

1992

6 luglio

1992

Lussemburgo

26 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Macedonia del Nord

25 febbraio

1993 S

25 febbraio

1993

Madagascar

25 settembre

1963

25 settembre

1963

Malawi

19 luglio

1965

19 luglio

1965

Malaysia

7 marzo

1958

7 marzo

1958

Maldive

13 gennaio

1978

13 gennaio

1978

Mali

27 settembre

1963

27 settembre

1963

Malta

26 settembre

1983

26 settembre

1983

Marocco

25 aprile

1958

25 aprile

1958

Mauritania

10 settembre

1963

10 settembre

1963

Maurizio

23 settembre

1968

23 settembre

1968

Messico

31 dicembre

1945

31 dicembre

1945

Micronesia

24 giugno

1993

24 giugno

1993

Moldova

12 agosto

1992

12 agosto

1992

Mongolia

14 febbraio

1991

14 febbraio

1991

Montenegro

18 gennaio

2007

18 gennaio

2007

Mozambico

24 settembre

1984

24 settembre

1984

Myanmar

3 gennaio

1952

3 gennaio

1952

Namibia

25 settembre

1990

25 settembre

1990

Nauru

12 aprile

2016 A

12 aprile

2016

Nepal

6 settembre

1961

6 settembre

1961

Nicaragua

14 marzo

1946

14 marzo

1946

Niger

24 aprile

1963

24 aprile

1963

Nigeria

30 marzo

1961

30 marzo

1961

Norvegia

27 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Nuova Zelanda

31 agosto

1961

31 agosto

1961

Oman

23 dicembre

1971

23 dicembre

1971

Paesi Bassi

26 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Pakistan

11 luglio

1950

11 luglio

1950

Palau

16 dicembre

1996

16 dicembre

1997

Panama

14 marzo

1946

14 marzo

1946

Papua Nuova Guinea

9 ottobre

1975

9 ottobre

1975

Paraguay

28 dicembre

1945

28 dicembre

1945

Perù

31 dicembre

1945

31 dicembre

1945

Polonia

27 giugno

1986

27 giugno

1986

Portogallo

29 marzo

1961

29 marzo

1961

Qatar

25 settembre

1972

25 settembre

1972

Regno Unito

27 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Rep. Centrafricana

10 luglio

1963

10 luglio

1963

Romania

15 dicembre

1972

15 dicembre

1972

Ruanda

30 settembre

1963

30 settembre

1963

Russia

16 giugno

1992

16 giugno

1992

Saint Kitts e Nevis

15 agosto

1984

15 agosto

1984

Saint Lucia

27 giugno

1980

27 giugno

1980

Saint Vincent e Grenadine

31 agosto

1982

31 agosto

1982

Salomone, Isole

22 settembre

1978

22 settembre

1978

Samoa

28 giugno

1974

28 giugno

1974

San Marino

21 settembre

2000

21 settembre

2000

São Tomé e Príncipe

30 settembre

1977

30 settembre

1977

Seicelle

29 settembre

1980

29 settembre

1980

Senegal

31 agosto

1962

31 agosto

1962

Serbia

25 febbraio

1993

25 febbraio

1993

Sierra Leone

10 settembre

1962

10 settembre

1962

Singapore

3 agosto

1966

3 agosto

1966

Siria

10 aprile

1947

10 aprile

1947

Slovacchia

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

25 febbraio

1993 S

25 febbraio

1993

Somalia

31 agosto

1962

31 agosto

1962

Spagna

15 settembre

1958

15 settembre

1958

Sri Lanka

29 agosto

1950

29 agosto

1950

Stati Uniti

20 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Sudafrica

26 dicembre

1945

27 dicembre

1945

Sudan

5 settembre

1957

5 settembre

1957

Sudan del Sud

18 aprile

2012

18 aprile

2012

Suriname

27 giugno

1978

27 giugno

1978

Svezia

31 agosto

1951

31 agosto

1951

Svizzera

29 maggio

1992

29 maggio

1992

Tagikistan

4 giugno

1993

4 giugno

1993

Tanzania

10 settembre

1962

10 settembre

1962

Thailandia

3 maggio

1949

3 maggio

1949

Timor Est

23 luglio

2002

23 luglio

2002

Togo

1° agosto

1962

1° agosto

1962

Tonga

13 settembre

1985

13 settembre

1985

Trinidad e Tobago

16 settembre

1963

16 settembre

1963

Tunisia

14 aprile

1958

14 aprile

1958

Turchia

11 marzo

1947

11 marzo

1947

Turkmenistan

22 settembre

1992

22 settembre

1992

Tuvalu

24 giugno

2010

24 giugno

2010

Ucraina

3 settembre

1992

3 settembre

1992

Uganda

27 settembre

1963

27 settembre

1963

Ungheria

7 luglio

1982

7 luglio

1982

Uruguay

11 marzo

1946

11 marzo

1946

Uzbekistan

21 settembre

1992

21 settembre

1992

Vanuatu

28 settembre

1981

28 settembre

1981

Venezuela

30 dicembre

1946

30 dicembre

1946

Vietnam

2 luglio

1976

2 luglio

1976

Yemen

3 ottobre

1969

3 ottobre

1969

Zambia

23 settembre

1965

23 settembre

1965

Zimbabwe

29 settembre

1980

29 settembre

1980

  1. Data della Dec. del Consiglio degli amministratori della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo.
  2. Riammissione.