Sezione 1: Oggetto del presente articolo
Allo scopo di mettere la Banca in grado di adempiere le funzioni affidatele, sono accordate alla Banca sui territori di ogni Stato membro lo statuto giuridico, le immunità e i privilegi definiti nel presente articolo.
Sezione 2: Statuto giuridico della Banca
La Banca ha personalità giuridica completa e, in particolare, la capacità:
- di stipulare contratti;
- di acquistare e alienare beni mobili e immobili;
- di essere parte in giudizio.
Sezione 3: Situazione della Banca dal punto di vista delle azioni giudiziarie
La Banca può essere convenuta soltanto dinanzi a un tribunale che abbia giurisdizione sui territori di uno Stato membro in cui essa possieda un ufficio, abbia designato un agente incaricato di ricevere notifiche o ingiunzioni, oppure in cui abbia emesso o garantito titoli. Nondimeno, nessuna azione giudiziaria può essere promossa dagli Stati membri o da persone che agiscano per tali Stati o che facciano valere diritti ceduti da questi ultimi. I beni e averi della Banca, ovunque si trovino e chiunque li detenga, sono esclusi da qualsiasi forma di sequestro, di opposizione o di esecuzione fino a che sia stato pronunciato un giudizio definitivo nei confronti della Banca.
Sezione 4: Insequestrabilità degli averi
I beni e gli averi della Banca, ovunque si trovino e chiunque li detenga, non possono essere soggetti a perquisizioni, requisizioni, confische, espropriazioni o a qualsiasi altra forma di sequestro da parte del potere esecutivo o legislativo.
Sezione 5: Inviolabilità degli archivi
Gli archivi della Banca sono inviolabili.
Sezione 6: Esenzione a favore degli averi della Banca
Nella misura necessaria all’adempimento delle operazioni previste dal presente Accordo e con riserva delle sue disposizioni, tutti i beni ed averi della Banca sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualsiasi genere.
Sezione 7: Privilegio in materia di comunicazioni
Gli Stati membri applicano alle comunicazioni ufficiali della Banca lo stesso trattamento accordato alle comunicazioni ufficiali degli altri Stati membri.
Sezione 8: Immunità e privilegi dei dirigenti e del personale
I Governatori, Direttori esecutivi, supplenti, dirigenti e tutto il personale della Banca:
- non possono essere perseguiti per atti da essi compiuti nell’esercizio ufficiale delle loro funzioni, salvo che la Banca abbia tolto tale immunità;
- quando non siano cittadini dello Stato in cui esercitano le loro funzioni, essi beneficiano, in materia di restrizioni all’immigrazione, di formalità di registrazione degli stranieri, di obblighi militari e in materia di restrizioni di cambio, delle stesse immunità e agevolazioni accordate dagli Stati membri ai rappresentanti, funzionari e impiegati di rango analogo degli altri Stati membri.
- beneficiano, in materia di agevolazioni di viaggio, del medesimo trattamento accordato dagli Stati membri di rappresentanti, funzionari e impiegati di rango analogo degli altri Stati membri.
Sezione 9: Immunità fiscali
- La Banca, i suoi averi, i suoi beni, i suoi redditi, come pure le sue operazioni e affari autorizzati dal presente Accordo sono esenti da qualsiasi imposta e diritto doganale. La Banca è altresì esente da qualsiasi obbligo relativo alla riscossione o al pagamento di qualsiasi imposta o di qualsiasi tributo.
- Non è prelevata alcuna imposta sulle retribuzioni e remunerazioni pagate dalla Banca ai propri Direttori esecutivi, supplenti, dirigenti o impiegati, se essi non siano cittadini, sudditi o nazionali del Paese in cui esercitano le loro funzioni.
- Nessuna imposta, di qualsiasi natura, può essere riscossa sulle obbligazioni o sui valori emessi dalla Banca, né sui suoi dividendi e interessi relativi, chiunque sia il detentore di tali titoli; (i)se detta imposta costituisca una misura discriminatoria nei confronti di tale azione, od obbligazione per il solo fatto che sia emessa dalla Banca;(ii)o se detta imposta abbia per sola base giuridica il luogo o la moneta stabiliti per l’emissione, il luogo o la moneta stabiliti per l’adempimento previsto o effettivo, oppure la sede di un ufficio o di altro centro operativo della Banca.
- Nessuna imposta può essere riscossa su di un’obbligazione o un valore garantito dalla Banca, né sui relativi dividendi e interessi, chiunque sia il detentore di tali titoli:(i)se detta imposta costituisca una misura discriminatoria nei confronti di tale azione od obbligazione per il solo fatto che sia garantita dalla Banca;(ii)o se detta imposta abbia per sola base giuridica la sede di un ufficio o di un centro operativo della Banca.
Sezione 10: Applicazione del presente articolo
Ogni Stato membro adotta sui propri territori tutte le misure necessarie per applicare, nella propria legislazione, i principi esposti nel presente articolo e informa la Banca delle misure particolareggiate da esso prese a tal fine.