Sezione 1: Oggetto del presente articolo
Al fine di permettere alla Società di svolgere le sue funzioni, ogni Stato membro riconosce alla Società lo statuto, le immunità ed i privilegi definiti al presente articolo.
Sezione 2: Statuto della Società
La Società gode della piena personalità giuridica e in particolare della capacità di:
- stipulare contratti;
- acquisire beni mobili e immobili e disporne;
- stare in giudizio.
Sezione 3: Situazione della Società per quanto concerne le azioni giudiziarie
La Società può essere perseguita soltanto dinanzi ad un tribunale avente giurisdizione sul territorio di uno Stato membro in cui possiede una filiale, in cui ha nominato un agente incaricato di ricevere notifiche o intimazioni, o dove ha emesso o garantito titoli. Gli Stati membri o le persone agenti per loro conto o facenti valere diritti da loro ceduti non possono intentare azioni. I beni e gli averi della Società, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, sono immuni da sequestro, opposizione o esecuzione prima di un giudizio definitivo contro la Società.
Sezione 4: Impignorabilità degli averi
I beni e gli averi della Società, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, non sono soggetti a, e sono esenti da, perquisizioni, requisizioni, confische, espropriazioni o qualsiasi altra forma di sequestro ordinata dagli organi esecutivi o legislativi.
Sezione 5: Inviolabilità degli archivi
Gli archivi della Società sono inviolabili.
Sezione 6: Immunità degli averi da misure limitative
Nella misura necessaria all’esecuzione delle operazioni previste nel presente accordo e ferme restando le disposizioni dell’articolo III sezione 5 del presente accordo, tutti i beni e gli averi della Società sono esenti da limitazioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualsiasi tipo.
Sezione 7: Privilegio in materia di comunicazioni
Le comunicazioni ufficiali della Società godono, da parte di ogni Stato membro, dello stesso trattamento delle comunicazioni ufficiali degli altri Stati membri.
Sezione 8: Immunità e privilegi di funzionari e impiegati
I Governatori, Direttori Esecutivi, Supplenti, funzionari e impiegati della Società:
- non possono essere oggetto di perseguimenti per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni;
- se non sono cittadini dello Stato in cui esercitano le loro funzioni, godono, in materia di limitazioni all’immigrazione, registrazione degli stranieri e obblighi di leva, delle stesse immunità e, in materia di limitazioni dei cambi, delle stesse agevolazioni accordate dagli Stati membri a rappresentanti, funzionari e impiegati degli altri Stati membri, in possesso di uno statuto equivalente;
- godono, per quanto concerne le agevolazioni di viaggio; dello stesso trattamento accordato dagli Stati membri a rappresentanti, funzionari e impiegati degli altri Stati membri, in possesso di uno statuto equivalente.
Sezione 9: Esenzione dagli oneri fiscali
- La Società, i suoi averi, beni e redditi, nonché le operazioni e transazioni autorizzate dal presente accordo sono esenti da imposte e dazi doganali. La Società è anche esente da obblighi relativi alla riscossione o al pagamento di imposte o dazi.
- Non sono riscosse imposte sugli stipendi e emolumenti versati dalla Società ai Direttori Esecutivi, ai Supplenti, funzionari o impiegati della Società che non siano cittadini, soggetti o oriundi del Paese in cui esercitano le loro funzioni.
- Non sono riscosse imposte di nessun tipo su obbligazioni o valori emessi dalla Società (compresi i dividendi o interessi inerenti) chiunque ne sia il detentore, se l’imposta:(i)costituisce misura di discriminazione contro tale obbligazione o valore per il solo fatto che è emesso dalla Società;(ii)se il fondamento giuridico di tale imposta è unicamente il luogo o la divisa nella quale sono emessi, resi pagabili o pagati le obbligazioni o i valori, o l’ubicazione dell’ufficio o centro operativo della Società.
- Non sono riscosse imposte di nessun tipo su obbligazioni o valori garantiti dalla Società (compresi i dividendi o interessi inerenti) chiunque ne sia il detentore, se l’imposta:(i)costituisce misura di discriminazione contro tale obbligazione o valore per il solo fatto di essere garantito dalla Società;(ii)se il fondamento giuridico dell’imposta è l’ubicazione dell’ufficio o centro operativo della Società.
Sezione 10: Applicazione del presente articolo
Ogni membro prende, sul suo territorio, le misure necessarie al fine di incorporare nella legislazione i principi enunciati al presente articolo; informa la Società dei dettagli delle misure adottate.
Sezione 11: Rinuncia a privilegi e immunità
La Società può rinunciare, se lo ritiene opportuno, a ciascun privilegio e immunità conferiti dal presente accordo nella misura e alle condizioni da essa stabilite.