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0.979.4

Statuto della Società finanziaria internazionale Adottato a Washington il 25 maggio 1955 Modificato con effetto il 21 settembre 1961 e 1° settembre 1965 Approvato dall’Assemblea federale il 4 ottobre 1991 Firmato e accettato dalla Svizzera il 29 maggio 1992 Entrato in vigore per la Svizzera il 29 maggio 1992

RU 1992 2707; FF 1991 II 949

Traduzione

(Stato 11 ottobre 2023)

I Governi in nome dei quali è firmato il presente accordo

convengono quanto segue:

Articolo introduttivo

È istituita la Società Finanziaria Internazionale (detta in seguito la Società) la quale opera conformemente alle seguenti disposizioni:

Art. I Scopo

La Società si ispira, in tutte le sue decisioni, alle disposizioni del presente articolo.

La Società ha lo scopo di stimolare l’espansione economica incoraggiando lo sviluppo di imprese private a carattere produttivo negli Stati membri, in particolare nelle regioni meno sviluppate, al fine di completare le operazioni della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (detta in seguito la Banca). Nel perseguire questo obiettivo, la Società:

  1. contribuisce, congiuntamente ad investimenti privati, a finanziare la creazione, il miglioramento e l’espansione di imprese private a carattere produttivo, tali da contribuire allo sviluppo degli Stati membri; gli investimenti sono effettuati dal Governo interessato senza garanzia di rimborso e unicamente quando il capitale privato non possa essere reperito a condizioni ragionevoli;
  2. si adopera per ravvicinare le prospettive d’investimento, il capitale privato, locale e estero, e una gestione esperta;
  3. si adopera per stimolare e promuovere le condizioni che favoriscono l’afflusso del capitale privato, locale e estero, verso investimenti a carattere produttivo nei Paesi membri.

Art. II Partecipazione alla Società e capitale della Società

Sezione 1: Affiliazione
  1. I membri originari della Società sono i membri della Banca enumerati nel Supplemento che hanno accettato di partecipare alla Società prima della data precisata all’articolo IX, sezione 2(c).
  2. Gli altri membri della Banca possono aderire alla Società alle date e alle condizioni fissate da quest’ultima.
Sezione 2: Capitale
  1. L’ammontare del capitale autorizzato della Società è di 100 000 000 di dollari statunitensi.1
  2. Il capitale autorizzato è composto da 100 000 azioni, aventi ciascuna un valore nominale di mille dollari statunitensi. Le azioni non sottoscritte dai membri originari possono essere sottoscritte posteriormente in conformità con la Sezione 3(d) del presente articolo.
  3. Il Consiglio dei Governatori può aumentare il capitale autorizzato, a prescindere dal suo importo, alle seguenti condizioni:(i)a maggioranza dei voti, quando l’aumento è necessario per emettere azioni in occasione di una sottoscrizione iniziale degli Stati membri diversi dai membri originari, purché il totale di tutti gli aumenti autorizzati in virtù del presente sottoparagrafo non ecceda le 10 000 azioni;(ii)2in tutti gli altri casi con una maggioranza dell’85 per cento della totalità dei voti.
  4. Nel caso di un aumento autorizzato conformemente al paragrafo (c)(ii), la Società offre ad ogni membro una ragionevole possibilità di sottoscrivere, alle condizioni da essa fissate, una parte dell’aumento del capitale proporzionale al rapporto tra l’ammontare delle azioni già sottoscritte dallo Stato membro e l’ammontare totale del capitale della Società; tuttavia, i membri non hanno l’obbligo di sottoscrivere una parte dell’aumento di capitale.
  5. L’emissione di azioni diverse da quelle sottoscritte per sottoscrizione iniziale o in virtù del precedente paragrafo (d) è decisa a maggioranza di tre quarti della totalità dei voti.
  6. Le azioni della Società possono essere sottoscritte soltanto dagli Stati membri e attribuite unicamente ad essi.
Sezione 3: Sottoscrizione di azioni
  1. Ogni membro originario sottoscrive il numero di azioni figurante a suo nome nel Supplemento A. La Società stabilisce il numero di azioni da sottoscrivere da parte degli altri membri.
  2. Le azioni oggetto delle sottoscrizioni iniziali dei membri originari sono emesse alla pari.
  3. La sottoscrizione iniziale di un membro originario è pagata integralmente entro i 30 giorni seguenti, ossia alla data alla quale la Società dà inizio alle operazioni conformemente all’articolo IX sezione 3(b), o, se è posteriore, alla data alla quale detto membro originario acquista la qualità di membro, o a una data ulteriore stabilita dalla Società. Il pagamento è effettuato in oro o in dollari statunitensi, su invito della Società e nel luogo o nei luoghi di pagamento da essa precisati.
  4. La Società stabilisce il prezzo e le altre condizioni di sottoscrizione delle azioni da sottoscrivere al di fuori della sottoscrizione iniziale dei membri originari.
Sezione 4: Limitazione di responsabilità

Nessun membro è responsabile delle obbligazioni della Società per il solo fatto di esserne membro.

Sezione 5: Limitazione al trasferimento e alla costituzione in garanzia delle azioni

Le azioni non possono essere date in garanzia né gravate da oneri e possono essere trasferite solamente alla Società.

Art. III Operazioni

Sezione 1: Operazioni di finanziamento

La Società può investire le sue risorse in imprese private a carattere produttivo nel territorio degli Stati membri. L’esistenza di un interesse governativo o pubblico in queste imprese non esclude necessariamente un investimento della Società.

Sezione 2: Modi di finanziamento3

La società può investire le sue risorse nel modo che ritiene adatto alle circostanze.

Sezione 3: Principi che reggono le operazioni

Nel condurre le sue attività, la Società si ispira ai principi seguenti:

  1. la Società non intraprende finanziamenti per i quali, a suo parere, potrebbe essere ottenuto sufficiente capitale privato a condizioni ragionevoli;
  2. la Società non finanzia imprese sul territorio di uno Stato membro se questo fa obiezioni al finanziamento;
  3. la Società non impone condizioni volte a far sì che il prodotto di un finanziamento da essa effettuato sia speso in un Paese determinato;
  4. la Società non assume responsabilità alla direzione delle imprese in cui ha investito fondi e non esercita il suo diritto di voto a tale scopo o a proposito di qualsiasi questione che, a suo parere, è generalmente di competenza della direzione dell’impresa4;
  5. la Società effettua investimenti alle condizioni ritenute adatte, tenendo conto dei bisogni dell’impresa, dei rischi incorsi dalla Società e delle condizioni normali per investimenti privati analoghi;
  6. la Società si sforza di ricostituire il suo capitale cedendo investimenti a interessi privati ogni qualvolta sia possibile farlo in modo appropriato e a condizioni soddisfacenti;
  7. la Società si sforza di mantenere una diversificazione ragionevole degli investimenti.
Sezione 4: Salvaguardia degli interessi della Società

In caso di carenza o minaccia di carenza a scapito di uno dei suoi investimenti, di insolvibilità o minaccia di insolvibilità di un’impresa in cui è stato realizzato l’investimento, o in qualsiasi altra situazione che, secondo la Società, minaccia di compromettere tale investimento, le disposizioni del presente accordo non impediscono alla Società di prendere le misure ed esercitare i diritti che ritiene necessari per la salvaguardia dei suoi interessi.

Sezione 5: Applicazione di talune limitazioni di cambio

I fondi incassati dalla Società o che le sono dovuti a seguito di un investimento nei territori di uno Stato membro conformemente alla Sezione 1 di questo articolo, non eludono, unicamente in virtù del presente accordo, le limitazioni, i regolamenti ed i controlli dei cambi d’ordine generale in vigore nel territorio dello Stato membro.

Sezione 6: Altre operazioni

Oltre alle operazioni specificate nel resto dell’accordo, la Società ha potere di:

  1. prendere a prestito capitali e fornire in questo modo il pegno o la garanzia che ritiene necessaria, essendo inteso che prima di procedere ad una vendita pubblica delle sue obbligazioni sul mercato di uno Stato membro, la Società ottiene il consenso dello Stato e, se del caso, dello Stato membro nella moneta del quale sono emesse le obbligazioni; finché la Società è debitrice di prestiti consentiti o garantiti dalla Banca, l’intero ammontare dei prestiti non rimborsati e delle garanzie della Società non può essere aumentato se, al momento dell’aumento o per questo fatto, l’ammontare totale dei debiti non ancora rimborsati (comprese le garanzie su tutti i debiti) contratti dalla Società presso qualsiasi fonte, ecceda un importo uguale a quattro volte l’ammontare esatto del suo capitale sottoscritto e dei suoi eccedenti5:
  2. investire, nelle obbligazioni da essa determinate, i fondi il cui impiego non è richiesto per le operazioni di finanziamento, e investire i fondi di pensionamento e altri fondi analoghi in valori facilmente realizzabili, senza tener conto delle limitazioni imposte alle altre sezioni di questo articolo;
  3. dare la sua garanzia ai titoli cui ha sottoscritto al fine di agevolarne la vendita;
  4. comprare o vendere i titoli da essa emessi, garantiti o sottoscritti;
  5. esercitare qualsiasi altro potere connesso con la sua attività, nella misura necessaria o auspicabile per raggiungere lo scopo.
Sezione 7: Valutazione delle divise

Ogni qualvolta sia necessario, per l’applicazione del presente accordo, valutare una divisa in funzione di un’altra, la valutazione è effettuata con equità dalla Società, previa consultazione del Fondo Monetario Internazionale.

Sezione 8: Avviso da iscrivere sui titoli

I titoli emessi o garantiti dalla Società portano visibilmente sul retro una dichiarazione indicante che detto titolo non è un’obbligazione della Banca o, salvo indicazione espressa contraria su detto titolo, di un Governo.

Sezione 9: Divieto di attività politica

La Società ed i suoi funzionari non intervengono nelle questioni politiche di un membro e non si lasciano influenzare nelle loro decisioni dalla forma politica dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Le decisioni della Società e dei suoi funzionari sono fondate esclusivamente su fattori economici, presi in considerazione imparzialmente, al fine di realizzare lo scopo della Società definito nel presente accordo.

Art. IV Organizzazione e amministrazione

Sezione 1: Composizione della Società

La Società comporta un Consiglio dei Governatori, un Consiglio dei Direttori Esecutivi, un Presidente del Consiglio dei Direttori Esecutivi, un Direttore Generale (Presidente) e tutti i funzionari e il personale necessario per adempiere alle funzioni stabilite dalla Società.

Sezione 2: Consiglio dei Governatori
  1. Il Consiglio dei Governatori è investito di tutti i poteri della Società.
  2. Ogni Governatore e ogni Governatore Supplente nominato da uno Stato membro della Banca che sia anche membro della Società, è di diritto Governatore o Governatore Supplente della Società. Il Governatore Supplente non può votare, salvo in assenza del Governatore che sostituisce. Il Consiglio dei Governatori sceglie come Presidente uno dei Governatori. Il Governatore o Governatore Supplente cesserà le sue funzioni se lo Stato membro che lo ha nominato cessa di essere membro della Società.
  3. Il Consiglio dei Governatori può delegare al Consiglio dei Direttori Esecutivi l’esercizio di tutti i poteri, eccetto:(i)l’ammissione di nuovi membri e la definizione delle condizioni d’ammissione;(ii)l’aumento o la riduzione del capitale sociale;(iii)la sospensione di un membro;(iv)la decisione sui ricorsi esercitati contro l’interpretazione data al presente accordo dal Consiglio dei Direttori Esecutivi;(v)la conclusione di accordi al fine di cooperare con altri organismi internazionali (esclusi gli accordi non formali di carattere temporaneo e amministrativo);(vi)la decisione di sospendere in modo permanente le operazioni della Società e di ripartirne gli attivi;(vii)il voto sui dividendi;[tab](viii) le modifiche al presente accordo.
  4. Il Consiglio del Governatori tiene una riunione annuale, le riunioni previste dallo stesso Consiglio e quelle convocate dal Consiglio dei Direttori Esecutivi.
  5. La riunione annuale dei Consiglio dei Governatori ha luogo nello stesso periodo della riunione annuale del Consiglio dei Governatori della Banca.
  6. Alle riunioni del Consiglio dei Governatori, il quorum è costituito dalla maggioranza dei Governatori che dispongano almeno dei due terzi dei voti complessivi.
  7. La Società può, per regolamento, istituire una procedura con la quale il Consiglio dei Direttori Esecutivi può ottenere una votazione dei Governatori su una data questione, senza convocare una riunione del Consiglio dei Governatori.
  8. Il Consiglio dei Governatori, e il Consiglio dei Direttori Esecutivi se vi è autorizzato, possono adottare i regolamenti necessari o adatti alla gestione degli affari della Società.
  9. I Governatori e i Governatori supplenti adempiono alle loro funzioni senza essere remunerati dalla Società.
Sezione 3: Voto
  1. Ogni membro dispone di 250 voti con un voto supplementare per ogni azione detenuta.
  2. Le questioni sottoposte alla Società sono decise a maggioranza dei voti espressi, salvo i casi specialmente previsti.
Sezione 4: Consiglio dei Direttori Esecutivi
  1. Il Consiglio dei Direttori Esecutivi è incaricato della gestione generale degli affari della Società ed esercita a tale scopo i poteri conferiti dal presente accordo o delegati dal Consiglio dei Governatori.
  2. Il Consiglio dei Direttori Esecutivi della Società comprende di diritto il Direttore Esecutivo della Banca che è (i) nominato da uno Stato membro della Banca che sia anche membro della Società oppure (ii) eletto dai voti di almeno uno Stato ugualmente membro della Società. Il Supplente di un Direttore Esecutivo di cui sopra è di diritto Direttore Esecutivo Supplente della società. Il Direttore Esecutivo cessa le funzioni se il membro che l’ha nominato, o se tutti i membri i cui voti hanno contato nella sua elezione, cessano di essere membri della Società.
  3. I Direttori Esecutivi della Banca nominati, dispongono del numero di voti attribuito dalla Società allo Stato membro che li hanno nominati. I Direttori Esecutivi della Banca eletti dispongono del numero di voti attribuito allo Stato membro o agli Stati membri nella Società e i cui voti hanno contato in loro favore alla Banca. I Direttori Esecutivi votano in blocco.
  4. Il Direttore Esecutivo Supplente ha il potere di agire in assenza del Direttore Esecutivo che lo ha nominato. Quando il Direttore Esecutivo è presente, il suo Supplente può partecipare alle riunioni ma senza diritto di voto.
  5. Nelle riunioni del Consiglio dei Direttori Esecutivi, il quorum è costituito dalla maggioranza dei Direttori Esecutivi che dispongano almeno della metà dei voti complessivi.
  6. Il Consiglio dei Direttori Esecutivi si riunisce ogni qualvolta sia necessario per gli affari della Società.
  7. Il Consiglio dei Governatori adotta regolamenti in virtù dei quali un membro della Società che non goda del diritto di nominare un Direttore Esecutivo della Banca può inviare un rappresentante a qualsiasi riunione del Consiglio dei Direttori Esecutivi della Società, qualora il membro sottoponga all’esame del Consiglio una richiesta o una questione che lo riguardi in modo particolare.
Sezione 5: Presidente del Consiglio dei Direttori Esecutivi, direttore generale e personale
  1. Il Presidente della Banca è di diritto Presidente del Consiglio dei Direttori Esecutivi della Società ma non ha diritto di voto, salvo in caso di parità dei voti, quando il suo voto è preponderante. Può partecipare alle riunioni del Consiglio dei Governatori, ma senza diritto di voto.
  2. Il Direttore generale della Società è nominato dal Consiglio dei Direttori Esecutivi su raccomandazione del suo Presidente. Il Direttore generale è capo del personale amministrativo della Società. Gestisce gli affari correnti della Società conformemente alle istruzioni generali del Consiglio dei Direttori Esecutivi e sotto la direzione del Presidente del Consiglio. È incaricato, sotto controllo generale del Consiglio dei Direttori Esecutivi e del Presidente, dell’organizzazione, della nomina e della revoca dei funzionari e del personale. Il Direttore generale può partecipare alle riunioni del Consiglio dei Direttori Esecutivi, ma senza diritto di voto. Cesserà le sue funzioni su decisione del Consiglio dei Direttori Esecutivi con il consenso del Presidente.
  3. Nell’esercizio delle loro funzioni, il Direttore generale, i funzionari e il personale della Società sono interamente al servizio della Società ad esclusione di qualsiasi altra autorità. Gli Stati membri della Società rispettano il carattere internazionale dei loro compiti e si astengono da ogni tentativo d’influenzare un agente della Società nell’esercizio delle sue funzioni.
  4. Senza trascurare l’interesse primordiale del reclutamento del personale più efficiente e tecnicamente più qualificato, la Società tiene conto della ripartizione geografica più ampia possibile.
Sezione 6: Rapporti con la Banca
  1. La Società è un’entità distinta dalla Banca e le sue risorse sono separate da quelle della Banca.6 Le disposizioni di questa sezione non impediscono alla Società di concludere accordi con la Banca in materia di organizzazione materiale, del personale e dei servizi e per il rimborso di spese amministrative pagate da una delle organizzazioni per conto dell’altra.
  2. Le disposizioni di questo accordo non rendono la Società responsabile degli atti della Banca e degli impegni da essa contratti. A sua volta, la Banca non è responsabile degli atti e impegni della Società.
Sezione 7: Relazioni con altre organizzazioni internazionali

La Società, agendo per il tramite della Banca, conclude accordi formali con le Nazioni Unite e può concludere accordi analoghi con altre organizzazioni pubbliche internazionali con funzioni specializzate in settori connessi.

Sezione 8: Sede degli uffici

La sede principale della Società è situata nella stessa località di quella della Banca. La Società può aprire altri uffici sul territorio degli Stati membri.

Sezione 9: Depositari

Ogni Stato membro designa la sua Banca centrale come depositario dove la Società può depositare i fondi detenuti nella divisa di tale Stato o gli altri averi della Società. Se manca una banca centrale, lo Stato membro designa, al medesimo scopo, un altro istituto suscettibile di essere accettato dalla Società.

Sezione 10: Comunicazioni tra la Società e gli Stati membri

Ogni Stato membro designa un agente qualificato con il quale la Società può mettersi in contatto per qualsiasi questione suscitata dal presente accordo.

Sezione 11: Pubblicazione di rapporti e diffusione di informazioni
  1. La Società pubblica un rapporto annuale della situazione contabile verificata e, a intervalli convenienti per i suoi membri, invia un resoconto sommario della situazione finanziaria e un conto profitti e perdite che illustri i risultati delle sue operazioni.
  2. La Società ha la facoltà di pubblicare qualsiasi altro rapporto che giudica utile per perseguire il proprio obiettivo.
  3. Agli Stati membri vengono inviati esemplari di tutti i rapporti, bilanci e pubblicazioni allestiti in virtù della presente sezione.
Sezione 12: Dividendi
  1. Il Consiglio dei Governatori può determinare, a tempo opportuno, dopo costituzione di riserve adeguate, la quota di reddito e di utili accumulati dalla Società da distribuire a titolo di dividendi.
  2. La distribuzione dei dividendi è proporzionale alle azioni detenute dagli Stati membri.
  3. La Società determina le modalità di pagamento e la divisa o le divise di pagamento dei dividendi.

Art. V Recesso; sospensione della partecipazione degli Stati membri; sospensione delle operazioni

Sezione 1: Diritto di recesso degli Stati membri

Lo Stato membro ha la facoltà di recedere dalla Società in qualsiasi momento, inviando un avviso scritto alla sede sociale della Società. Le dimissioni hanno effetto a partire dalla data di ricevimento dell’avviso.

Sezione 2: Sospensione della partecipazione
  1. Ove uno Stato membro non adempia ad una qualsiasi delle sue obbligazioni verso di essa, la Società può sospenderlo con decisione presa a maggioranza da parte dei Governatori che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti. Lo Stato sospeso cessa automaticamente di essere membro della Società allo scadere di un anno, salvo decisione alla stessa maggioranza di restituire a tale Stato membro il suo statuto anteriore.
  2. Nel corso del periodo di sospensione, lo Stato membro interessato non può esercitare nessun diritto previsto dal presente accordo, salvo il diritto di recesso, ma continua ad assumerne tutti gli obblighi.
Sezione 3: Sospensione o cessazione della partecipazione degli Stati membri alla Banca

Lo Stato membro sospeso dalla sua qualità di membro della Banca o che cessa di parteciparvi, è automaticamente sospeso dalla sua qualità di membro della Società, o cessa di esserne membro a seconda del caso.

Sezione 4: Diritti ed obblighi degli Stati che cessano di essere membri
  1. Lo Stato che cessa di essere membro della Società resta obbligato per tutte le somme di cui è debitore nei suoi confronti. La Società prende le disposizioni necessarie per il riscatto delle sue azioni al fine di regolare i conti con tale Stato e in conformità con le disposizioni di questa sezione, ma lo Stato interessato non ha altri diritti in virtù di questo accordo salvo quelli previsti da questa sezione e dall’articolo VIII(c).
  2. La Società e lo Stato interessato possono accordarsi sul riscatto delle azioni detenute dallo Stato alle condizioni che sembrano giustificate date le circostanze, senza tener conto del paragrafo (c) seguente. Questo accordo può contenere, tra l’altro, una liquidazione finale di tutte le obbligazioni dello Stato nei confronti della Società.
  3. Se tale accordo non è effettuato entro sei mesi dalla perdita della qualità di Stato membro oppure a qualunque altra data stabilita dalla Società e da questo Stato, il prezzo di riscatto delle azioni da parte dello Stato è uguale al valore stabilito nei registri della Società nel giorno in cui lo Stato ha cessato di essere membro. Il riscatto delle azioni sottostà alle seguenti condizioni:(i)il pagamento può aver luogo per acconti su rimessa delle azioni da parte dello Stato interessato; l’ammontare degli acconti, le date e la divisa o le divise disponibili per il versamento sono stabiliti dalla Società a condizioni ragionevoli, tenuto conto della sua situazione finanziaria;(ii)le somme spettanti allo Stato interessato in cambio delle sue azioni sono trattenute dalla Società finché tale Stato o uno qualsiasi dei suoi organismi è debitore della Società. A scelta della Società, l’importo del debito può essere compensato con le somme da essa dovute;(iii)se la Società subisce una perdita netta in ragione di un investimento effettuato conformemente all’articolo III sezione 1, e da essa detenuto alla data alla quale lo Stato interessato cessa di essere membro, e se l’ammontare della perdita eccede, a quella data, l’ammontare delle riserve costituite per farvi fronte, tale Stato è tenuto a rimborsare, su richiesta, la somma pari alla riduzione del prezzo di riscatto delle sue azioni, se fosse stato tenuto conto di tale perdita al momento della determinazione del prezzo di riscatto.
  4. La somma che spetta ad uno Stato in cambio delle sue azioni, in applicazione di questa sezione, non è pagata in nessun caso prima dello spirare di un termine di sei mesi dal momento in cui questo Stato ha cessato di essere membro. Se la Società sospende le sue operazioni conformemente alla sezione 5 del presente articolo durante i sei mesi dalla data alla quale lo Stato ha cessato di esserne membro, tutti i diritti di tale Stato sono determinati conformemente alle disposizioni della citata sezione 5 e lo Stato è considerato in possesso della qualità di membro ai fini dell’applicazione della citata sezione 5, ma senza diritto di voto.
Sezione 5: Sospensione delle operazioni e liquidazione degli impegni
  1. La Società può sospendere le sue operazioni a titolo permanente con voto maggioritario dei Governatori che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti. A seguito di questa decisione, la Società metterà fine immediatamente alle sue attività ad eccezione di quelle inerenti alla normale realizzazione, conservazione e protezione dei suoi averi nonché alla liquidazione dei suoi impegni. Fino al giorno della liquidazione definitiva degli impegni della ripartizione dei suoi averi, la Società conserva la personalità giuridica e tutti i diritti ed obblighi reciproci della Società e dei suoi membri in virtù del presente accordo restano intatti, essendo inteso tuttavia che nessun membro è sospeso dalla sua qualità o recede e che nessun versamento è effettuato ai membri, fatte salve le disposizioni della presente sezione.
  2. Nessun versamento è effettuato ai membri in ragione della loro sottoscrizione al capitale sociale della Società prima che tutti gli impegni nei confronti di creditori non siano stati estinti o che la loro liquidazione non sia stata assicurata e che il Consiglio dei Governatori, con voto maggioritario dei Governatori che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti, abbia deciso di procedere a tale versamento.
  3. Fermo restando quanto precede, la Società ripartisce i suoi averi tra i suoi membri in proporzione all’ammontare delle loro azioni, a meno che lo Stato membro non proceda al previo pagamento di tutti i debiti nei confronti della Società. Tale ripartizione è effettuata alla data e nella divisa, contante o averi in natura, che la Società ritiene giusti ed equi. Le ripartizioni fatte ai diversi membri non avranno necessariamente consistenza uniforme né quanto alla natura degli averi, né quanto alle divise di pagamento di tali ripartizioni.
  4. Lo Stato membro che riceve degli averi distribuiti dalla Società in applicazione di questa sezione, è surrogato ai diritti della Società in tali averi prima della loro distribuzione.

Art. VI Statuti, immunità e privilegi

Sezione 1: Oggetto del presente articolo

Al fine di permettere alla Società di svolgere le sue funzioni, ogni Stato membro riconosce alla Società lo statuto, le immunità ed i privilegi definiti al presente articolo.

Sezione 2: Statuto della Società

La Società gode della piena personalità giuridica e in particolare della capacità di:

  1. stipulare contratti;
  2. acquisire beni mobili e immobili e disporne;
  3. stare in giudizio.
Sezione 3: Situazione della Società per quanto concerne le azioni giudiziarie

La Società può essere perseguita soltanto dinanzi ad un tribunale avente giurisdizione sul territorio di uno Stato membro in cui possiede una filiale, in cui ha nominato un agente incaricato di ricevere notifiche o intimazioni, o dove ha emesso o garantito titoli. Gli Stati membri o le persone agenti per loro conto o facenti valere diritti da loro ceduti non possono intentare azioni. I beni e gli averi della Società, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, sono immuni da sequestro, opposizione o esecuzione prima di un giudizio definitivo contro la Società.

Sezione 4: Impignorabilità degli averi

I beni e gli averi della Società, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, non sono soggetti a, e sono esenti da, perquisizioni, requisizioni, confische, espropriazioni o qualsiasi altra forma di sequestro ordinata dagli organi esecutivi o legislativi.

Sezione 5: Inviolabilità degli archivi

Gli archivi della Società sono inviolabili.

Sezione 6: Immunità degli averi da misure limitative

Nella misura necessaria all’esecuzione delle operazioni previste nel presente accordo e ferme restando le disposizioni dell’articolo III sezione 5 del presente accordo, tutti i beni e gli averi della Società sono esenti da limitazioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualsiasi tipo.

Sezione 7: Privilegio in materia di comunicazioni

Le comunicazioni ufficiali della Società godono, da parte di ogni Stato membro, dello stesso trattamento delle comunicazioni ufficiali degli altri Stati membri.

Sezione 8: Immunità e privilegi di funzionari e impiegati

I Governatori, Direttori Esecutivi, Supplenti, funzionari e impiegati della Società:

  1. non possono essere oggetto di perseguimenti per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni;
  2. se non sono cittadini dello Stato in cui esercitano le loro funzioni, godono, in materia di limitazioni all’immigrazione, registrazione degli stranieri e obblighi di leva, delle stesse immunità e, in materia di limitazioni dei cambi, delle stesse agevolazioni accordate dagli Stati membri a rappresentanti, funzionari e impiegati degli altri Stati membri, in possesso di uno statuto equivalente;
  3. godono, per quanto concerne le agevolazioni di viaggio; dello stesso trattamento accordato dagli Stati membri a rappresentanti, funzionari e impiegati degli altri Stati membri, in possesso di uno statuto equivalente.
Sezione 9: Esenzione dagli oneri fiscali
  1. La Società, i suoi averi, beni e redditi, nonché le operazioni e transazioni autorizzate dal presente accordo sono esenti da imposte e dazi doganali. La Società è anche esente da obblighi relativi alla riscossione o al pagamento di imposte o dazi.
  2. Non sono riscosse imposte sugli stipendi e emolumenti versati dalla Società ai Direttori Esecutivi, ai Supplenti, funzionari o impiegati della Società che non siano cittadini, soggetti o oriundi del Paese in cui esercitano le loro funzioni.
  3. Non sono riscosse imposte di nessun tipo su obbligazioni o valori emessi dalla Società (compresi i dividendi o interessi inerenti) chiunque ne sia il detentore, se l’imposta:(i)costituisce misura di discriminazione contro tale obbligazione o valore per il solo fatto che è emesso dalla Società;(ii)se il fondamento giuridico di tale imposta è unicamente il luogo o la divisa nella quale sono emessi, resi pagabili o pagati le obbligazioni o i valori, o l’ubicazione dell’ufficio o centro operativo della Società.
  4. Non sono riscosse imposte di nessun tipo su obbligazioni o valori garantiti dalla Società (compresi i dividendi o interessi inerenti) chiunque ne sia il detentore, se l’imposta:(i)costituisce misura di discriminazione contro tale obbligazione o valore per il solo fatto di essere garantito dalla Società;(ii)se il fondamento giuridico dell’imposta è l’ubicazione dell’ufficio o centro operativo della Società.
Sezione 10: Applicazione del presente articolo

Ogni membro prende, sul suo territorio, le misure necessarie al fine di incorporare nella legislazione i principi enunciati al presente articolo; informa la Società dei dettagli delle misure adottate.

Sezione 11: Rinuncia a privilegi e immunità

La Società può rinunciare, se lo ritiene opportuno, a ciascun privilegio e immunità conferiti dal presente accordo nella misura e alle condizioni da essa stabilite.

Art. VII Emendamenti

  1. Il presente accordo può essere modificato da un voto dei tre quinti dei Governatori che dispongano dei quattro quinti della totalità dei voti.
  2. In deroga alle disposizioni del precedente paragrafo (a), è richiesto il voto di approvazione di tutti i Governatori qualora si tratti di un emendamento che modifichi:(i)il diritto di recedere dalla Società, previsto all’articolo V sezione 1;(ii)il diritto di prelazione previsto all’articolo II sezione 2(d);(iii)la limitazione di responsabilità prevista all’articolo II sezione 4.
  3. Le proposte miranti ad apportare modifiche al presente accordo, emananti da uno Stato membro, da un Governatore o dal Consiglio dei Direttori Esecutivi, sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Governatori che le sottopone al Consiglio dei Governatori. Se l’emendamento proposto è adottato, la Società ne certifica l’accettazione in un comunicato ufficiale indirizzato a tutti gli Stati membri. Gli emendamenti entrano in vigore per tutti i membri allo spirare di un termine di tre mesi a partire dalla data del comunicato ufficiale, a meno che il Consiglio dei Governatori non specifichi un termine più breve.

Art. VIII Interpretazione e arbitrato

  1. Le questioni relative all’interpretazione delle disposizioni del presente accordo, sorte tra uno Stato membro e la Società, o tra diversi Stati membri, sono sottoposte al Consiglio dei Direttori Esecutivi per decisione. Se una questione concerne in modo particolare uno Stato membro non autorizzato a nominare un Direttore Esecutivo della Banca, tale Stato ha la facoltà di essere rappresentato conformemente alle disposizioni dell’articolo IV sezione 4 (g).
  2. In tutti i casi in cui il Consiglio dei Direttori Esecutivi ha preso una decisione in virtù del precedente paragrafo (a), qualsiasi Stato membro può chiedere che la questione sia rinviata al Consiglio dei Governatori, la cui decisione è definitiva. In attesa della decisione del Consiglio dei Governatori, la Società, se lo ritiene necessario, può agire sulla base della decisione del Consiglio dei Direttori Esecutivi.
  3. Qualora sorga una controversia tra la Società ed un Paese che ha cessato di essere membro o tra la Società, in stato di sospensione permanente, e uno Stato membro, la controversia è sottoposta all’arbitrato di un tribunale di tre arbitri costituito da un arbitro designato dalla Società, un arbitro designato dal Paese interessato e un superarbitro nominato, salvo diverso accordo delle parti, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia o da altra autorità designata in un regolamento adottato dalla Società. Il superarbitro ha pieni poteri per risolvere le questioni di procedura oggetto di disaccordo fra le parti.

Art. IX Disposizioni finali

Sezione 1: Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore quando sia stato firmato da almeno 30 Stati le cui sottoscrizioni rappresentino almeno il 75 per cento del totale delle sottoscrizioni di cui al Supplemento A, e quando gli strumenti menzionati alla sezione 2(a) del presente articolo siano stati deposti in loro nome; in nessun caso il presente accordo entra in vigore prima del 1° ottobre 1955.

Sezione 2: Firma
  1. Ciascuno Stato in nome del quale è firmato il presente accordo depone nelle mani della Banca uno strumento che dichiari che lo ha accettato senza riserve, conformemente alle sue leggi, e che ha preso tutte le misure necessarie per permettergli di eseguire le obbligazioni contratte ai termini del presente accordo.
  2. Ciascuno Stato diventa membro della Società a partire dalla data in cui lo strumento di cui al precedente paragrafo (a) è stato deposto in suo nome; tuttavia, nessuno Stato diventa membro prima dell’entrata in vigore del presente accordo alle condizioni previste alla sezione 1 del presente articolo.
  3. I Governi dei Paesi i cui nomi figurano nel Supplemento A possono avere accesso all’accordo per la firma in loro nome alla sede sociale della Banca, fino alla chiusura degli uffici al 31 dicembre 1956.
  4. Dopo la sua entrata in vigore, il presente accordo è aperto alla firma dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri la cui affiliazione è stata accettata conformemente all’articolo II sezione l(b).
Sezione 3: Inaugurazione della Società

Fatto a Washington, in esemplare unico depositato negli archivi della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, la quale, con la firma apposta in calce, ha accettato di essere depositaria del presente accordo e di comunicare a tutti i Governi, i cui nomi figurano nel Supplemento A, la data alla quale il presente accordo entrerà in vigore ai termini delle disposizioni contenute all’articolo IX sezione 1 dell’accordo.

  1. Non appena l’accordo entra in vigore, ai termini della sezione 1 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Direttori Esecutivi convoca il Consiglio dei Direttori Esecutivi.
  2. La Società comincia le sue operazioni alla data della riunione del Consiglio dei Direttori Esecutivi.
  3. In attesa della prima riunione del Consiglio dei Governatori, il Consiglio dei Direttori Esecutivi può esercitare tutti i poteri del Consiglio dei Governatori, ad eccezione di quelli che gli sono riservati in virtù del presente accordo.

(Seguono le firme)

Supplemento A

Sottoscrizione al Capitale Sociale della Società Finanziaria Internazionale

Paese

Numero d’azioni

Ammontare (in dollari degli Stati Uniti)

Australia

2 215

2 215 000

Austria

554

554 000

Belgio

2 492

2 492 000

Birmania

166

166 000

Bolivia

78

78 000

Brasile

1 163

1 163 000

Canada

3 600

3 600 000

Ceylon

166

166 000

Cile

388

388 000

Cina

6 646

6 646 000

Colombia

388

388 000

Costa Rica

22

22 000

Cuba

388

388 000

Danimarca

753

753 000

Ecuador

35

35 000

Egitto

590

590 000

Etiopia

33

33 000

Filippine

166

166 000

Finlandia

421

421 000

Francia

5 815

5 815 000

Germania

3 655

3 655 000

Giappone

2 769

2 769 000

Giordania

33

33 000

Gran Bretagna

14 400

14 400 000

Grecia

277

277 000

Guatemala

22

22 000

Haiti

22

22 000

Honduras

11

11 000

India

4 431

4 431 000

Indonesia

1 218

1 218 000

Iran

372

372 000

Iraq

67

67 000

Islanda

11

11 000

Israele

50

50 000

Italia

1 994

1 994 000

Jugoslavia

443

443 000

Libano

50

50 000

Lussemburgo

111

111 000

Messico

720

720 000

Nicaragua

9

9 000

Norvegia

554

554 000

Paesi Bassi

3 046

3 046 000

Pakistan

1 108

1 108 000

Panama

2

2 000

Paraguay

16

16 000

Perù

194

194 000

Repubblica Dominicana

22

22 000

Salvador

11

11 000

Siria

72

72 000

Stati Uniti

35 168

35 168 000

Svezia

1 108

1 108 000

Tailandia

139

139 000

Turchia

476

476 000

Unione Sudafricana

1 108

1 108 000

Uruguay

116

116 000

Venezuela

116

116 000

Totale

100 000

100 000 000

0.979.4

Campo d’applicazione l’11 ottobre 20237

Stati partecipanti

Ratifica8

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

23 settembre

1957

23 settembre

1957

Albania

15 ottobre

1991

15 ottobre

1991

Algeria

23 settembre

1990

23 settembre

1990

Angola

19 settembre

1989

19 settembre

1989

Antigua e Barbuda

15 aprile

1987

15 aprile

1987

Arabia Saudita

18 settembre

1962

18 settembre

1962

Argentina

13 ottobre

1959

13 ottobre

1959

Armenia

18 aprile

1995

18 aprile

1995

Australia

23 dicembre

1955

20 luglio

1956

Austria

28 settembre

1956

28 settembre

1956

Azerbaigian

11 ottobre

1995

11 ottobre

1995

Bahamas

8 dicembre

1986

8 dicembre

1986

Bahrein

22 settembre

1995

22 settembre

1995

Bangladesh

18 giugno

1976

18 giugno

1976

Barbados

25 giugno

1980

25 giugno

1980

Belarus

2 novembre

1992

2 novembre

1992

Belgio

27 dicembre

1956

27 dicembre

1956

Belize

19 marzo

1982

19 marzo

1982

Benin

5 febbraio

1987

5 febbraio

1987

Bhutan

1° dicembre

2003

1° dicembre

2003

Bolivia

2 aprile

1956

20 luglio

1956

Bosnia e Erzegovina

25 febbraio

1993 S

25 febbraio

1993

Botswana

23 marzo

1979

23 marzo

1979

Brasile

31 dicembre

1956

31 dicembre

1956

Brunei

24 novembre

2021

24 novembre

2021

Bulgaria

22 luglio

1991

22 luglio

1991

Burkina Faso

20 agosto

1975

20 agosto

1975

Burundi

28 novembre

1979

28 novembre

1979

Cambogia

26 marzo

1997

26 marzo

1997

Camerun

1° ottobre

1974

1° ottobre

1974

Canada

25 ottobre

1955

20 luglio

1956

Capo Verde

2 maggio

1990

2 maggio

1990

Ciad

2 aprile

1998

2 aprile

1998

Cile

15 aprile

1957

15 aprile

1957

Cina

15 gennaio

1969

15 gennaio

1969

Hong Kong

18 giugno

1997

1° luglio

1997

Cipro

2 marzo

1962

2 marzo

1962

Colombia

16 luglio

1956

20 luglio

1956

Comore

13 luglio

1992

13 luglio

1992

Congo (Brazzaville)

1° ottobre

1980

1° ottobre

1980

Congo (Kinshasa)

15 aprile

1970

15 aprile

1970

Corea (Sud)

16 marzo

1964

16 marzo

1964

Costa Rica

5 gennaio

1956

20 luglio

1956

Côte d’Ivoire

11 marzo

1963

11 marzo

1963

Croazia

25 febbraio

1993 S

25 febbraio

1993

Danimarca

18 giugno

1956

20 luglio

1956

Dominica

29 settembre

1980

29 settembre

1980

Ecuador

5 dicembre

1955

20 luglio

1956

Egitto

16 dicembre

1955

20 luglio

1956

El Salvador

4 maggio

1956

20 luglio

1956

Emirati Arabi Uniti

30 settembre

1977

30 settembre

1977

Eritrea

11 ottobre

1995

11 ottobre

1995

Estonia

9 agosto

1993

9 agosto

1993

Eswatini

22 settembre

1969

22 settembre

1969

Etiopia

26 gennaio

1956

20 luglio

1956

Figi

12 luglio

1979

12 luglio

1979

Filippine

12 agosto

1957

12 agosto

1957

Finlandia

22 giugno

1956

20 luglio

1956

Francia

20 luglio

1956

20 luglio

1956

Gabon

20 ottobre

1970

20 ottobre

1970

Gambia

19 settembre

1983

19 settembre

1983

Georgia

29 giugno

1995

29 giugno

1995

Germania

20 luglio

1956

20 luglio

1956

Ghana

3 aprile

1958

3 aprile

1958

Giamaica

31 marzo

1964

31 marzo

1964

Giappone

15 giugno

1956

20 luglio

1956

Gibuti

1° ottobre

1980

1° ottobre

1980

Giordania

28 maggio

1956

20 luglio

1956

Grecia

26 settembre

1957

26 settembre

1957

Grenada

27 agosto

1975

27 agosto

1975

Guatemala

14 marzo

1956

20 luglio

1956

Guinea

22 ottobre

1982

22 ottobre

1982

Guinea equatoriale

10 gennaio

1992

10 gennaio

1992

Guinea-Bissau

25 marzo

1977

25 marzo

1977

Guyana

4 gennaio

1967

4 gennaio

1967

Haiti

9 marzo

1956

20 luglio

1956

Honduras

16 aprile

1956

20 luglio

1956

India

18 aprile

1956

20 luglio

1956

Indonesia

23 aprile

1968

23 aprile

1968

Iran

28 dicembre

1956

28 dicembre

1956

Iraq

27 dicembre

1956

27 dicembre

1956

Irlanda

11 settembre

1958

11 settembre

1958

Islanda

18 agosto

1955

20 luglio

1956

Isole Marshall

23 settembre

1992

23 settembre

1992

Israele

26 settembre

1956

26 settembre

1956

Italia

27 dicembre

1956

27 dicembre

1956

Kazakstan

30 settembre

1993

30 settembre

1993

Kenya

3 febbraio

1964

3 febbraio

1964

Kirghizistan

11 febbraio

1993

11 febbraio

1993

Kiribati

2 ottobre

1986

2 ottobre

1986

Kosovo

29 giugno

2009

29 giugno

2009

Kuwait

13 settembre

1962

13 settembre

1962

Laos

29 gennaio

1992

29 gennaio

1992

Lesotho

29 settembre

1972

29 settembre

1972

Lettonia

29 settembre

1993

29 settembre

1993

Libano

28 dicembre

1956

28 dicembre

1956

Liberia

28 marzo

1962

28 marzo

1962

Libia

18 settembre

1958

18 settembre

1958

Lituania

15 gennaio

1993

15 gennaio

1993

Lussemburgo

4 ottobre

1956

4 ottobre

1956

Macedonia del Nord

25 febbraio

1993 S

25 febbraio

1993

Madagascar

27 settembre

1963

27 settembre

1963

Malawi

19 luglio

1965

19 luglio

1965

Malaysia

20 marzo

1958

20 marzo

1958

Maldive

2 febbraio

1983

2 febbraio

1983

Mali

9 maggio

1978

9 maggio

1978

Malta

1° giugno

2005

1° giugno

2005

Marocco

30 agosto

1962

30 agosto

1962

Mauritania

29 dicembre

1967

29 dicembre

1967

Maurizio

23 settembre

1968

23 settembre

1968

Messico

30 dicembre

1955

20 luglio

1956

Micronesia

24 giugno

1993

24 giugno

1993

Moldova

10 marzo

1995

10 marzo

1995

Mongolia

14 febbraio

1991

14 febbraio

1991

Montenegro

18 gennaio

2007

18 gennaio

2007

Mozambico

24 settembre

1984

24 settembre

1984

Myanmar

3 dicembre

1956

3 dicembre

1956

Namibia

25 settembre

1990

25 settembre

1990

Nepal

7 gennaio

1966

7 gennaio

1966

Nicaragua

14 marzo

1956

20 luglio

1956

Niger

7 gennaio

1980

7 gennaio

1980

Nigeria

30 marzo

1961

30 marzo

1961

Norvegia

11 giugno

1956

20 luglio

1956

Nuova Zelanda

31 agosto

1961

31 agosto

1961

Oman

20 febbraio

1973

20 febbraio

1973

Paesi Bassi

28 dicembre

1956

28 dicembre

1956

Pakistan

18 maggio

1956

20 luglio

1956

Palau

16 febbraio

1997

16 febbraio

1997

Panama

27 febbraio

1956

20 luglio

1956

Papua Nuova Guinea

9 ottobre

1975

9 ottobre

1975

Paraguay

27 luglio

1956

27 luglio

1956

Perù

6 febbraio

1956

20 luglio

1956

Polonia

29 dicembre

1987

29 dicembre

1987

Portogallo

8 luglio

1966

8 luglio

1966

Qatar

11 ottobre

2008

11 ottobre

2008

Regno Unito

3 gennaio

1956

20 luglio

1956

Rep. Centrafricana

1° aprile

1991

1° aprile

1991

Repubblica Ceca

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Repubblica Dominicana

31 ottobre

1961

31 ottobre

1961

Romania

23 settembre

1990

23 settembre

1990

Ruanda

6 novembre

1975

6 novembre

1975

Russia

12 aprile

1993

12 aprile

1993

Saint Kitts e Nevis

7 marzo

1996

7 marzo

1996

Saint Lucia

28 aprile

1982

28 aprile

1982

Salomone, Isole

21 luglio

1980

21 luglio

1980

Samoa

28 giugno

1974

28 giugno

1974

São Tomé e Príncipe

11 ottobre

2008

11 ottobre

2008

Seicelle

11 giugno

1981

11 giugno

1981

Senegal

31 agosto

1962

31 agosto

1962

Serbia

25 febbraio

1993

25 febbraio

1993

Sierra Leone

10 settembre

1962

10 settembre

1962

Singapore

4 settembre

1968

4 settembre

1968

Siria

28 giugno

1962

28 giugno

1962

Slovacchia

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

25 febbraio

1993 S

25 febbraio

1993

Somalia

31 agosto

1962

31 agosto

1962

Spagna

24 marzo

1960

24 marzo

1960

Sri Lanka

27 febbraio

1956

20 luglio

1956

Stati Uniti

5 dicembre

1955

20 luglio

1956

Sudafrica

3 aprile

1957

3 aprile

1957

Sudan

21 ottobre

1960

21 ottobre

1960

Sudan del Sud

18 aprile

2012

18 aprile

2012

Suriname

1° settembre

2011

1° settembre

2011

Svezia

6 giugno

1956

20 luglio

1956

Svizzera

29 maggio

1992

29 maggio

1992

Tagikistan

2 dicembre

1994

2 dicembre

1994

Tanzania

10 settembre

1962

10 settembre

1962

Thailandia

3 dicembre

1956

3 dicembre

1956

Timor Est

2 ottobre

2004

2 ottobre

2004

Togo

4 settembre

1962

4 settembre

1962

Tonga

23 ottobre

1985

23 ottobre

1985

Trinidad e Tobago

10 giugno

1971

10 giugno

1971

Tunisia

25 luglio

1962

25 luglio

1962

Turchia

19 dicembre

1956

19 dicembre

1956

Turkmenistan

29 maggio

1997

29 maggio

1997

Tuvalu

13 aprile

2019

13 aprile

2019

Ucraina

18 ottobre

1993

18 ottobre

1993

Uganda

27 settembre

1963

27 settembre

1963

Ungheria

29 aprile

1985

29 aprile

1985

Uruguay

22 agosto

1968

22 agosto

1968

Uzbekistan

30 settembre

1993

30 settembre

1993

Vanuatu

28 settembre

1981

28 settembre

1981

Venezuela

28 dicembre

1956

28 dicembre

1956

Vietnam

4 agosto

1967

4 agosto

1967

Yemen

22 maggio

1970

22 maggio

1970

Zambia

23 settembre

1965

23 settembre

1965

Zimbabwe

29 settembre

1980

29 settembre

1980