Il Cantone di Uri è uno Stato sovrano della Confederazione Svizzera.
In quanto membro dello Stato federativo svizzero, collabora con la Confederazione e con gli altri Cantoni, salvaguardando i propri interessi specifici.
Nel nome di Dio!
Il Popolo di Uri,
che nella sua grande maggioranza si professa di fede cristiana,
intenzionato a proteggere la libertà e il diritto sulle basi di un ordinamento statale democratico, ad accrescere il benessere di tutti e a rafforzare Uri nella sua atavica indipendenza in quanto Stato della Confederazione Svizzera,
si dà la presente Costituzione:
Il Cantone di Uri è uno Stato sovrano della Confederazione Svizzera.
In quanto membro dello Stato federativo svizzero, collabora con la Confederazione e con gli altri Cantoni, salvaguardando i propri interessi specifici.
Il Cantone e i Comuni si prefiggono segnatamente di:
La cittadinanza cantonale e la cittadinanza comunale sono indissolubilmente legate.
La legislazione ne disciplina il conferimento.
Il Cantone, i Comuni e gli altri enti e istituti di diritto pubblico rispondono del danno che i loro organi causano illecitamente a terzi nell’esercizio della loro attività ufficiale.
Chiunque subisca illecitamente una grave restrizione della libertà personale o sia arrestato senza colpa alcuna ha diritto al risarcimento del danno e a un’indennità a titolo di riparazione morale.
La legislazione può estendere ad altri casi la responsabilità dello Stato.
Il Cantone, i Comuni e gli altri enti e istituti di diritto pubblico possono rivalersi sui loro organi che abbiano causato il danno violando intenzionalmente o per negligenza grave i loro doveri di servizio.
In caso di espropriazione o di equivalenti restrizioni della proprietà è dovuta piena indennità.
La Chiesa cattolica romana e la Chiesa evangelica riformata sono riconosciute quali Chiese nazionali.
Le Chiese nazionali sono corporazioni autonome di diritto pubblico.
Le Chiese nazionali sbrigano i loro affari autonomamente, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legislazione. Si organizzano secondo principi democratici.
Esse possono organizzarsi in parrocchie.
Ogni Chiesa nazionale emana un proprio Statuto ecclesiastico, che richiede l’approvazione del Consiglio di Stato.
Sotto il profilo giuridico, l’operato delle Chiese nazionali sottostà al controllo del Cantone. Disposizione transitoria Entro cinque anni, ogni Chiesa nazionale deve sottoporre per approvazione al Consiglio di Stato il proprio Statuto ecclesiastico. Sino a tale momento, i decreti istitutivi già approvati e il decreto del Gran Consiglio del 28 dicembre 1916 sul riconoscimento della Parrocchia protestante sono riconosciuti quali Statuti ecclesiastici. Scaduto questo termine, il Consiglio di Stato può, in via surrogatoria, emanare esso stesso tali statuti.
Le Chiese nazionali o le loro parrocchie hanno facoltà di riscuotere imposte nei limiti fissati dalla legislazione cantonale.
La dignità umana è intangibile.
Tutti sono uguali dinanzi alla legge.
Nessuno può essere privilegiato o sfavorito a causa dell’origine, del sesso, della razza, della lingua, della sua posizione sociale o delle sue convinzioni filosofiche o religiose.
Sono garantiti:
Ognuno ha diritto alla tutela giurisdizionale.
In qualsivoglia procedimento, le parti hanno il diritto d’essere sentite e d’ottenere una decisione entro un termine ragionevole.
Qualsiasi limitazione dei diritti fondamentali deve avere una base legale. Sono salvi i casi di pericolo serio, immediato e manifesto.
I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto laddove un interesse pubblico preponderante lo giustifichi.
I diritti fondamentali delle persone che si trovano in uno speciale rapporto di dipendenza nei confronti dello Stato possono inoltre essere limitati soltanto per quanto lo esiga l’interesse pubblico specifico.
I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.
I diritti fondamentali vincolano tutti gli organi del Cantone, dei Comuni e degli altri enti e istituti di diritto pubblico.
Ognuno deve adempiere i suoi doveri legali nei confronti dello Stato e della collettività.
Hanno diritto di voto gli Svizzeri d’ambo i sessi che hanno compiuto i 18 anni, risiedono nel Cantone di Uri e non sono interdetti per infermità o debolezza mentali. 3
In materia ecclesiale hanno diritto di voto soltanto i membri delle Chiese, in questioni di competenza dei Comuni patriziali, soltanto i patrizi.
Il diritto di voto conferisce la facoltà di partecipare alle elezioni e votazioni popolari, nonché di firmare referendum e iniziative popolari.
Chi ha il diritto di voto è eleggibile.
Le Chiese nazionali possono, nello Statuto ecclesiastico, ampliare la cerchia degli aventi diritto di voto in materia ecclesiale.
Esse possono delegare questa facoltà alle parrocchie.
Il diritto di voto in questioni di competenza delle corporazioni comunali e dei Comuni patriziali corporativi è determinato dal diritto delle corporazioni.
La partecipazione alle votazioni ed elezioni e alle assemblee comunali è un dovere civico.
Gli aventi diritto di voto del Comune eleggono i membri del Gran Consiglio e gli organi comunali previsti dalla Costituzione, nonché le autorità e gli impiegati previsti nel regolamento comunale.
Sottostanno obbligatoriamente a votazione popolare cantonale:
I referendum popolari sono sottoposti a votazione popolare a livello cantonale se sottoscritti da almeno 450 persone il cui diritto di voto sia stato accertato ufficialmente. 10
Il referendum popolare è ammissibile contro:
Il referendum popolare dev’essere depositato entro 90 giorni dalla pubblicazione del progetto contestato.
Il Gran Consiglio può, di moto proprio, sottoporre al voto del Popolo qualsiasi altra decisione.
Mediante un’iniziativa popolare cantonale si può chiedere l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di disposizioni della Costituzione, di una legge o di un’ordinanza.
L’iniziativa popolare cantonale può anche chiedere la destituzione di un’autorità o il deposito di un’iniziativa cantonale in sede federale.
Le iniziative popolari cantonali devono rivestire la forma di progetto elaborato o di proposta generica. Quelle che chiedono la revisione totale della Costituzione cantonale sono ammissibili soltanto sotto forma di proposta generica.
Le iniziative popolari cantonali devono rispettare l’unità della materia e non devono essere contrarie al diritto di rango superiore né, per ragioni obiettive, essere inattuabili o contenutisticamente indeterminate. Devono essere sottoscritte da almeno 600 persone il cui diritto di voto sia stato accertato ufficialmente. 14
Le iniziative popolari cantonali devono essere sottoposte al voto del Popolo il più tardi un anno e mezzo dopo il loro deposito. Il Gran Consiglio può contrapporre loro un controprogetto.
Mediante un’iniziativa popolare comunale si può chiedere la destituzione di un’autorità comunale o l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di norme giuridiche che rientrino nella sfera di competenza dei Comuni.
Le iniziative popolari comunali devono recare le firme ufficialmente autenticate di almeno un decimo degli aventi diritto di voto nel Comune. Devono essere sottoposte al voto del Popolo il più tardi 12 mesi dopo il deposito.
Per altro, si applicano le disposizioni sulle iniziative popolari cantonali.
Il Cantone, i Comuni e gli altri enti e istituti di diritto pubblico collaborano nell’adempimento dei compiti pubblici.
L’espropriazione è ammissibile laddove sia necessaria per l’adempimento dei compiti pubblici.
Il diritto di espropriare spetta al Cantone, ai Comuni, ai consorzi intercomunali e alle corporazioni comunali.
Il Cantone e i Comuni provvedono affinché tutti i fanciulli e gli adolescenti possano, secondo le loro capacità, ricevere un’istruzione adeguata in scuole pubbliche di base, medie superiori e professionali.
La frequentazione della scuola di base è gratuita e obbligatoria, per quanto la legislazione non disponga altrimenti.
Gli enti responsabili delle scuole di base sono i Comuni o i consorzi intercomunali.
Il Cantone fornisce il proprio sostegno ai Comuni e ai consorzi intercomunali e vigila su di essi.
Il Cantone gestisce o sostiene scuole speciali e centri di accoglienza. Può esigere dai Comuni adeguate prestazioni.
I Comuni gestiscono scuole materne.
Il Cantone promuove la formazione professionale e specialistica e l’istruzione superiore.
Esso può gestire in proprio istituti del settore o parteciparvi.
Il diritto all’insegnamento privato è garantito. Le scuole private sottostanno ad autorizzazione e sono sottoposte alla vigilanza del Cantone.
Il Cantone accorda sussidi alla formazione sotto forma di borse di studio e di prestiti.
Il Cantone e i Comuni possono sostenere l’educazione degli adulti e le iniziative per l’organizzazione appropriata del tempo libero.
Il Cantone e i Comuni tutelano il patrimonio culturale indigeno e promuovono gli sforzi e le attività artistiche e culturali.
La legislazione specifica i principi in materia di istruzione, in particolare riguardo alla durata della scuola dell’obbligo, e in materia di promozione della cultura.
L’assistenza pubblica e il settore tutorio incombono ai Comuni, per quanto la legislazione non disponga altrimenti.
Il Cantone fornisce il suo sostegno ai Comuni e vigila su di essi. Può creare e sostenere istituzioni di aiuto sociale.
Il Cantone può creare proprie istituzioni di assicurazione sociale.
Il Cantone e i Comuni promuovono la salute pubblica, la prevenzione delle malattie e l’assistenza sanitaria. Creano le condizioni atte ad assicurare cure mediche alla popolazione.
Il Cantone e i Comuni promuovono la lotta contro i pericoli delle dipendenze.
Il Cantone vigila sul settore della salute pubblica e lo coordina. Disciplina l’esercizio delle professioni mediche e la polizia sanitaria.
Il Cantone garantisce l’operatività dell’Ospedale cantonale. Può sostenere altri istituti e case di cura.
Il Cantone e i Comuni assicurano un’occupazione razionale del territorio e un’utilizzazione appropriata del suolo. Nelle loro attività tengono conto degli obiettivi e delle esigenze della pianificazione del territorio.
Il Cantone è responsabile dei piani direttori. Nei limiti fissati dalla legislazione, i Comuni sono competenti per i piani d’utilizzazione.
Il Cantone e i Comuni emanano norme edilizie.
Il Cantone disciplina la costruzione e la manutenzione delle vie di comunicazione e delle opere di premunizione contro le forze della natura.
Nelle loro attività, il Cantone e i Comuni provvedono a proteggere l’essere umano, il suo ambiente e il suo spazio vitale.
Il Cantone emana prescrizioni sulla protezione dai grandi predatori e sulla limitazione e regolazione dei loro effettivi. È vietato favorire gli effettivi dei grandi predatori. 21
I laghi e i fiumi sono di proprietà del Cantone. Sono salvi i diritti privati.
Il Cantone emana ulteriori prescrizioni relative alle cose pubbliche, al loro uso e al loro sfruttamento.
Esso disciplina lo sfruttamento delle falde freatiche.
Lo sfruttamento delle forze idriche appartenenti al Cantone può essere concesso a terzi soltanto se il Cantone può partecipare in ampia misura all’impresa del concessionario.
Il Cantone e i Comuni promuovono uno sviluppo equilibrato di tutti i settori
dell’economia urana.
Il Cantone persegue in tal ambito uno sviluppo armonioso di tutte le parti del territorio.
Il Cantone e i Comuni creano condizioni quadro favorevoli per l’agricoltura e la silvicoltura, per l’industria, per le arti e mestieri e per il settore terziario.
Il Cantone emana disposizioni per assicurare un esercizio ordinato delle attività economiche.
Il Cantone può gestire una banca cantonale. Ne garantisce gli impegni.
La banca cantonale deve produrre utili adeguati. Serve principalmente allo sviluppo economico generale del Cantone.
Le regalìe consistono nel potere esclusivo di esercitare una data attività e di sfruttarla economicamente.
La regalìa del sale, la regalìa della caccia e la regalìa della pesca appartengono al Cantone.
La regalìa delle miniere appartiene per principio al Cantone.
È fatto salvo il diritto delle corporazioni comunali di concedere diritti di prospezione e di accordare concessioni per lo sfruttamento di giacimenti minerari e di cave sul loro territorio comunitario.
La sovranità legislativa in materia di regalìa delle miniere permane al Cantone.
Le finanze del Cantone e dei Comuni devono essere gestite secondo i principi della legalità, della parsimonia e della redditività. A lungo termine, devono essere equilibrate.
Il Cantone e i Comuni elaborano pianificazioni finanziarie e garantiscono il controllo finanziario.
Le pianificazioni finanziarie devono essere armonizzate con quelle dei compiti.
Il Cantone e i Comuni si procurano le risorse necessarie mediante:
I consorzi intercomunali non riscuotono imposte.
Il diritto cantonale determina l’oggetto delle imposte, la cerchia dei contribuenti e le basi di calcolo. I Comuni determinano la loro aliquota fiscale nei limiti fissati dalla legislazione.
Le imposte sono improntate ai principi della solidarietà e della capacità economica dei contribuenti.
Esse devono essere calcolate in modo che l’onere complessivo a carico dei contribuenti risulti sopportabile secondo criteri sociali, le risorse dell’economia non vengano eccessivamente sollecitate, la volontà di conseguire un certo livello di reddito e di patrimonio non sia affievolita e il risparmio individuale sia incentivato.
Le sottrazioni fiscali e le resistenze alla riscossione delle imposte devono essere represse con sanzioni efficaci.
Il Cantone assicura la perequazione finanziaria fra i Comuni politici. Questi possono essere tenuti a versare contributi perequativi.
Il Cantone di Uri comprende il territorio delimitato dai confini storici che la Confederazione Svizzera gli ha garantito.
Qualsiasi rettifica di confine dev’essere approvata dal Gran Consiglio.
La capitale del Cantone di Uri è Altdorf.
Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e i tribunali cantonali supremi hanno la sede ad Altdorf.
Nei limiti fissati dalla Costituzione, sono riconosciuti i seguenti tipi di Comuni:
Le Chiese nazionali e le corporazioni comunali possono delimitare il territorio delle loro parrocchie o dei loro Comuni corporativi scostandosi dai confini territoriali dei Comuni politici.
I Comuni sono enti autonomi di diritto pubblico.
Le modifiche territoriali e le rettifiche di confine sono rette dalla legge comunale. 24
Per le parrocchie fa stato lo Statuto ecclesiastico della Chiesa nazionale, per i Comuni corporativi, il diritto delle corporazioni.
Il Cantone di Uri è suddiviso in Comuni politici la cui esistenza è garantita nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legislazione.
I Comuni politici possono aggregarsi. La legge disciplina i particolari.
Le parrocchie sono istituite e si organizzano secondo lo Statuto ecclesiastico della Chiesa nazionale interessata, nei limiti fissati dalla presente Costituzione.
I Comuni politici possono istituire al loro interno uno o più Comuni patriziali.
I decreti istitutivi, che richiedono l’approvazione del Consiglio di Stato, devono indicare le linee fondamentali dell’organizzazione e i compiti dei Comuni patriziali.
Se un Comune politico è soppresso o si aggrega a un altro Comune politico, la soppressione o l’aggregazione valgono anche per i Comuni patriziali. 26 Disposizione transitoria I decreti istitutivi esistenti sono riconosciuti come tali secondo il capoverso 2. Devono essere adattati entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione. Scaduto infruttuosamente questo termine, il Consiglio di Stato può procedere esso stesso all’adattamento.
I Comuni corporativi sono istituiti e si organizzano secondo il diritto delle corporazioni.
La legge comunale e la legislazione particolare disciplinano i consorzi. Disposizione transitoria I consorzi esistenti sono considerati approvati e riconosciuti.
Le corporazioni comunali Uri e Ursern sono enti autonomi di diritto pubblico.
Le corporazioni comunali possono istituire Comuni corporativi. Tali decisioni vanno comunicate al Consiglio di Stato. Disposizione transitoria I Comuni corporativi esistenti sono riconosciuti. I pertinenti decreti istitutivi devono essere adattati entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione.
Il patrimonio corporativo permane garantito.
Le corporazioni comunali sostengono il Cantone e i Comuni nell’adempimento dei loro compiti e forniscono il loro aiuto per l’attuazione degli obiettivi dello Stato.
I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono divisi.
Nessuno può essere simultaneamente membro del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato. I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato non possono appartenere a un tribunale. Nessun giudice può essere simultaneamente membro di due tribunali ordinari.
I membri del Consiglio di Stato non possono:
I dipendenti a tempo pieno del Cantone non possono essere membri del Gran Consiglio. 29
Non possono appartenere alla stessa autorità cantonale o comunale:
La presente disposizione non si applica al Gran Consiglio.
I membri delle autorità e i pubblici dipendenti devono astenersi nelle pratiche che li concernono direttamente.
I dibattiti del Gran Consiglio e le udienze dei tribunali sono pubblici. La legislazione determina le eccezioni richieste dall’interesse pubblico o da interessi privati.
La pubblicità delle udienze dei tribunali non concerne la deliberazione della sentenza.
Un’autorità è in numero legale se più della metà dei suoi membri, ma almeno tre sono presenti.
Sono salve le disposizioni della legge sull’organizzazione giudiziaria, nonché i casi di astensione o ricusazione previsti dalla legge. 32
Per quanto la legislazione non disponga altrimenti, una decisione è valida soltanto se presa a maggioranza assoluta dei votanti.
I presidenti non votano, tranne nelle elezioni. In caso di parità di voti, decidono. Nelle elezioni, in caso di parità di voti decide la sorte.
Di regola, le autorità e i pubblici dipendenti cantonali devono prestare giuramento.
La durata delle funzioni delle autorità cantonali è di quattro anni, quella del landamano e del suo vice di due. La durata delle funzioni dei pubblici dipendenti cantonali eletti dal Popolo è pure di quattro anni, eccetto che il Gran Consiglio disponga altrimenti. 34
Per le autorità e i pubblici dipendenti comunali la durata delle funzioni è di due anni, eccetto che il regolamento comunale disponga altrimenti. Per certe categorie di dipendenti, il regolamento comunale può in particolare rinunciare alla rielezione periodica. 35
Sono fatti salvi i provvedimenti disciplinari.
I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dei tribunali entrano in funzione il 1° giugno, i deputati al Consiglio degli Stati, all’inizio della sessione delle Camere federali che segue l’elezione.
Le autorità comunali entrano in funzione il 1° gennaio, eccetto che il regolamento comunale disponga altrimenti.
In caso di elezioni suppletive, l’entrata in funzione è immediata.
Le elezioni devono essere organizzate in modo da garantire la tempestiva entrata in funzione.
La legislazione disciplina l’obbligo di assumere certe funzioni.
Le autorità informano il pubblico su problemi, progetti e decisioni importanti, per quanto interessi preponderanti non vi si oppongano.
Il Gran Consiglio è l’autorità cantonale che, in rappresentanza del Popolo, esercita il potere legislativo. Ha l’alta vigilanza su tutte le autorità che assumono compiti cantonali.
Il Gran Consiglio si compone di 64 deputati.
Ogni Comune politico elegge tanti deputati quanti gli spettano. Nei Comuni cui spettano cinque o più deputati, si applica il sistema proporzionale, negli altri, il sistema maggioritario. 36 La legge disciplina i particolari. 37 Disposizione transitoria La legge dev’essere sottoposta al voto del Popolo entro due anni dall’accettazione della presenta modifica costituzionale. Sino all’entrata in vigore di tale legge, il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema maggioritario.
I 64 seggi sono ripartiti fra i Comuni politici secondo la loro popolazione svizzera residente, calcolata in base al più recente censimento federale. Si applicano le seguenti regole:
Il Gran Consiglio si costituisce da sé ed elegge ogni anno i propri presidente e vicepresidente.
Esso emana un regolamento interno, non sottostante a referendum.
Il Consiglio di Stato partecipa alle sedute del Gran Consiglio con voto consultivo.
Il Gran Consiglio sottopone al Popolo, sotto forma di legge, tutte le disposizioni importanti, in particolare quelle che stabiliscono i diritti e i doveri di tutti i cittadini o della maggior parte di essi.
Per prescrizioni d’altro genere, il Gran Consiglio emana ordinanze, eccetto che la legislazione in materia non competa a un’altra autorità.
Il Consiglio di Stato emana atti normativi di emergenza, di durata limitata; essi devono essere sottoposti appena possibile al Gran Consiglio, che decide se e fin quando occorra mantenerli in vigore. 38
Il Gran Consiglio:
Il Gran Consiglio elegge:
Il Gran Consiglio:
Il Consiglio di Stato è l’autorità direttoriale e la suprema autorità esecutiva del Cantone.
Esso si compone del landamano, del suo vice e di cinque altri membri.
Il Consiglio di Stato è eletto dal Popolo secondo il sistema maggioritario.
Nell’elezione va tenuto equamente conto delle diverse regioni del Cantone. Non più di tre membri possono provenire da uno stesso Comune.
Il Consiglio di Stato svolge i suoi compiti come autorità collegiale.
Per preparare i compiti governativi e provvedere all’esecuzione della legislazione della Confederazione e del Cantone sono istituite direzioni che, nei limiti della loro competenza, hanno potere decisionale autonomo.
Il Consiglio di Stato determina gli obiettivi importanti e i mezzi dell’operato statale. Pianifica e coordina le attività dello Stato.
Inoltre, il Consiglio di Stato:
Il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio disegni di modifica della Costituzione, disegni di legge e disegni di ordinanza.
Il Consiglio di Stato è la suprema autorità amministrativa. È a capo dell’amministrazione cantonale e vigila sugli altri titolari di compiti pubblici.
Il Consiglio di Stato provvede affinché l’attività dell’amministrazione sia conforme al diritto ed efficace.
Esso pronuncia sui ricorsi amministrativi, per quanto previsto dalla legislazione.
Il Consiglio dell’educazione esercita, nei limiti fissati dalla legislazione, la vigilanza diretta sull’intero sistema scolastico ed educativo.
Esso si compone del presidente, del vicepresidente e di cinque a sette altri membri. La funzione di presidente è assunta dal direttore della pubblica educazione.
L’amministrazione cantonale si suddivide in direzioni. Esse sono dirette dai membri del Consiglio di Stato.
Singoli compiti amministrativi del Cantone possono essere delegati a istituti autonomi, a Comuni, a consorzi, a organizzazioni intercantonali o a imprese a economia mista.
Eccezionalmente, l’adempimento di compiti pubblici può essere affidato a organizzazioni di diritto privato, sempre che siano garantiti i diritti di partecipazione e la tutela giurisdizionale dei cittadini, nonché la vigilanza da parte del Consiglio di Stato.
Le autorità giudiziarie sono indipendenti e tenute a rispettare la legge e il diritto.
Esse sottostanno all’alta vigilanza del Gran Consiglio. Il Tribunale d’appello sottopone regolarmente al Gran Consiglio un rendiconto sull’amministrazione della giustizia nel Cantone di Uri.
Le autorità amministrative svolgono i compiti giudiziari affidati loro dalla legislazione.
La legge disciplina l’organizzazione e la composizione delle autorità giudiziarie. Per singoli tribunali può prevedere sezioni e commissioni.
Per quanto la legislazione non disponga altrimenti, le competenze e le procedure sono disciplinate mediante ordinanza. 47
La giustizia penale è amministrata da:
Gli organi incaricati della giustizia penale minorile sono:
La legislazione può abilitare le autorità e i servizi amministrativi cantonali o comunali a infliggere multe di lieve entità. Permane garantito il diritto d’impugnazione in giudizio.
La giustizia amministrativa è amministrata da:
Nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legislazione, i Comuni hanno facoltà di organizzarsi da sé, di scegliere le proprie autorità e i propri dipendenti, di adempiere a discrezione i propri compiti e di amministrare autonomamente le cose pubbliche comunali. 59
I Comuni sottostanno alla vigilanza del Consiglio di Stato.
I compiti dei Comuni politici sono retti dalla legge comunale. 60
Le parrocchie adempiono i compiti ecclesiastici comunali quali risultano dalla presente Costituzione e dallo Statuto ecclesiastico.
I Comuni patriziali adempiono i compiti delegati loro dal decreto istitutivo.
I compiti dei Comuni corporativi sono retti dal diritto delle corporazioni.
Nei limiti fissati dalla presente Costituzione, i diversi Comuni possono concludere accordi contrattuali relativi alla ripartizione dei compiti. Tali contratti richiedono l’approvazione del Consiglio di Stato, sempre che non si tratti di Comuni dello stesso tipo. 61 Disposizione transitoria
Qualsivoglia patrimonio a destinazione vincolata dev’essere trasferito al Comune che in futuro sarà chiamato ad adempiere il compito corrispondente. I relativi contratti devono essere conclusi il più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione. Trascorso infruttuosamente questo termine, il Consiglio di Stato può prendere misure sostitutive.
I decreti istitutivi esistenti sono riconosciuti come accordi contrattuali ai sensi
dell’articolo 107 capoverso 5.
L’organo comunale supremo è costituito dagli aventi diritto di voto. 62
Ogni Comune politico ha un Municipio, ogni parrocchia un Consiglio parrocchiale e ogni Comune patriziale un Consiglio patriziale. Per compiti particolari possono essere elette altre autorità, segnatamente un Consiglio scolastico e un Consiglio sociale. 63
L’organizzazione dei Comuni corporativi è retta dal diritto delle corporazioni.
Per quanto né la Costituzione né la legislazione dispongano altrimenti, il Municipio, il Consiglio parrocchiale e il Consiglio patriziale sono competenti ad agire in nome rispettivamente del Comune politico, della parrocchia e del Comune patriziale.
La legge comunale disciplina i dettagli.
Gli aventi diritto di voto sono competenti per:66
Le competenze di cui al capoverso 1 non possono essere delegate, per quanto la legislazione particolare non disponga altrimenti. 69
... 70
Il Municipio si compone del presidente e di almeno altri quattro membri. Il regolamento comunale precisa il numero dei membri.
La legge comunale e la legislazione particolare disciplinano i dettagli.
Sempre che il Comune istituisca un Consiglio scolastico, questo si compone del presidente e di almeno altri quattro membri. Il regolamento comunale determina il numero dei membri.
La legge comunale e la legislazione particolare disciplinano i dettagli.
Sempre che il Comune istituisca un Consiglio sociale, questo si compone del presidente e di almeno altri quattro membri. Il regolamento comunale precisa il numero dei membri.
La legge comunale e la legislazione particolare disciplinano i dettagli.
Gli aventi diritto di voto hanno le stesse attribuzioni del Comune politico, ma limitate alle questioni ecclesiastiche.
Essi eleggono il Consiglio parrocchiale e il parroco o pastore locale.
Il Consiglio parrocchiale si compone del presidente, del vicepresidente, dell’amministratore e di almeno due altri membri.
Esso adempie i compiti assegnatigli dallo Statuto ecclesiastico.
Gli aventi diritto di voto hanno le stesse attribuzioni del Comune politico, ma limitate alle questioni del Comune patriziale.
Essi eleggono il Consiglio patriziale.
Il Consiglio patriziale si compone del presidente, del vicepresidente, dell’amministratore e di due a quattro altri membri.
Esso adempie i compiti assegnatigli dal decreto istitutivo.
Le corporazioni comunali si organizzano e si amministrano da sé, secondo principi democratici.
L’attività delle corporazioni comunali sottostà al controllo giuridico del Cantone.
La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.
I progetti di revisione parziale della Costituzione, proposti dal Gran Consiglio o mediante iniziativa popolare, sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo. Disposizione transitoria Il Consiglio di Stato può adattare redazionalmente al testo della presente Costituzione le iniziative popolari pendenti al momento dell’entrata in vigore della medesima.
Il Gran Consiglio o, mediante iniziativa, il Popolo possono decidere che si proceda alla revisione totale della presente Costituzione.
La revisione totale è preparata da una Costituente, eletta dal Popolo secondo le disposizioni applicabili all’elezione del Gran Consiglio. I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato sono eleggibili.
Le disposizioni sulle incompatibilità e sulla durata delle funzioni non sono applicabili.
La Costituzione del Cantone di Uri del 6 maggio 1888 76 è abrogata.
La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 1985. Essa richiede il conferimento della garanzia federale da parte dell’Assemblea federale.
Le disposizioni del diritto anteriore contrarie alla presente Costituzione sono abrogate.
Gli atti normativi emanati da un’autorità non più competente secondo la presente Costituzione rimangono in vigore. La loro eventuale modifica avverrà secondo le norme previste dalla presente Costituzione.
I membri delle autorità e i funzionari rimangono in funzione sino alla fine del periodo amministrativo in corso, ma non oltre il 31 dicembre 1988.
Le autorità attuali che non abbiano più una base costituzionale sono sciolte alla fine del periodo amministrativo in corso.
I numeri indicano gli articoli e parti d’articolo della Costituzione
Adulti
Aggregazione
Amministrazione
Arresto
Associazione
Astensione
Aiuto sociale 44
Autorità
Aventi diritto di voto
Banca cantonale 54
Base legale
Bilancio
Cantone
Chiesa (e) 7 ss
Cittadinanza
Coesistenza pacifica 2
Commissione (i)
Compiti pubblici 31 ss
Comune (i) 64 ss, 106 ss
Comuni politici 64, 67
Comunità religiose
Conciliazione 104
Confederazione 1
Confine
Consiglio degli Stati
Consiglio di Stato 94 ss
Consiglio parrocchiale 108, 109, 114, 115
Consiglio scolastico 108, 110, 112
Consiglio sociale 108, 113
Consorzio
Corporazioni comunali 72 ss
Cose pubbliche 50
Costituzione cantonale
Costituzione federale 93
Danni
Dignità umana
Dio ingresso
Dipendenti
Diritti (o)
Disposizioni finali 122 ss
Divisione dei poteri 75
Doveri 90
Durata delle funzioni 83
Eleggibilità 17
Elezioni 30 ss
Emergenza 90
Entrata in funzione 84
Espropriazione
Fanciullo
Firma
Giudice
Garanzia
Gran Consiglio 87 ss
Grandi predatori 49
Grazia 93
Imposte
Incompatibilità per
Indennità
Indipendenza preambolo
Informazione
Iniziativa
Interesse pubblico 14, 79
Landamano
Libertà ingresso
Lingua
Maggioritario
Matrimonio
Municipio
Obbligo
Ordine e la sicurezza pubblici
Ordine giusto 1
Organizzazioni
Ospedale cantonale 46, 91
Parità di voti 81
Perequazione finanziaria 61
Petizione
Popolo
Progetto
Proposta gene rica 28
Privazione della libertà 4
Procedimento 13
Proporzionale/tà
Proprietà
Protezione
Pubblicità
Quorum 80
Referendum
Religione
Rettifiche di confine 66
Revisione della Costituzione 119 ss
Scuola
Sistema
Sovranità
Stato
Sussidi
Territorio
Tribunale (i)
Uguaglianza
Uri
Vigilanza
Vita
Votazioni
Voto