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131.215

Costituzione
del Cantone di Svitto

Traduzione1

del 24 novembre 2010 (Stato 22 marzo 2019)2

Noi, Svittesi,

consci della responsabilità dinanzi a Dio, nonché nei confronti del prossimo e
della natura,
fieri delle nostre tradizioni e aperti al futuro,

ci siamo dati la presente Costituzione:

I. Disposizioni generali

Art. 1 Cantone di Svitto

Il Cantone di Svitto è uno Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera.

Esso è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale.

Il potere dello Stato risiede nel popolo ed è esercitato secondo il principio della divisione dei poteri.

Art. 2 Ruolo centrale dell’essere umano

L’attività dello Stato è al servizio del bene comune.

Lo Stato rispetta la dignità, la personalità e la responsabilità personale del singolo.

Esso agisce in modo conforme ai bisogni della popolazione e provvede affinché le procedure siano svolte in modo semplice.

Art. 3 Stato di diritto

Il diritto è fondamento dell’attività dello Stato.

L’attività dello Stato deve corrispondere a un interesse pubblico ed essere proporzionata.

Lo Stato e i privati agiscono secondo buona fede.

Art. 4 Responsabilità individuale e collettiva

Ognuno è responsabile di se stesso e corresponsabile nei confronti della società e dello Stato.

Lo Stato sostiene quanto intrapreso da individui e organizzazioni per promuovere il bene comune, nonché la vita associativa e il volontariato.

Art. 5 Sussidiarietà

Lo Stato assume i compiti d’interesse pubblico che non possano essere adeguatamente adempiuti da privati.

Il Cantone assume le attività che superano le capacità dei Distretti e dei Comuni o richiedono una regolamentazione uniforme.

Art. 6 Partecipazione democratica

Lo Stato promuove l’impegno politico di singoli individui e dei partiti, nonché il dibattito democratico.

Art. 7 Tolleranza e rispetto

I diversi gruppi di popolazione e di età, le comunità religiose, filosofiche e culturali, nonché le autorità e i privati coesistono nella tolleranza e nel rispetto reciproci.

Art. 8 Innovazione e sostenibilità

Aperti al futuro, lo Stato e la società promuovono il rinnovamento costante.

Si impegnano in tutti settori a favore di soluzioni sostenibili ed evitano di prendere decisioni che possono gravare sulle generazioni future.

Art. 9 Collaborazione e coesione

Il Cantone collabora con la Confederazione, gli altri Cantoni, i Distretti, i Comuni e i privati.

Il Cantone, i Distretti e i Comuni badano alla coesione di tutte le parti del Cantone.

II. Diritti fondamentali

Art. 10

Il Cantone garantisce i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione federale e dal diritto internazionale vincolante per la Svizzera.

III. Orientamento dell’attività dello Stato

A. Principi

Art. 11 Pianificazione e gestione

Lo Stato verifica, pianifica e gestisce costantemente la sua attività.

Al riguardo tiene conto delle linee guida definite qui appresso per ogni attività statale. Tali linee guida non conferiscono alcun diritto a prestazioni statali.

Art. 12 Scorporo e delega di attività dello Stato

Lo Stato può in via legislativa scorporare attività o delegarle a privati.

I settori scorporati e i privati incaricati di svolgere un’attività statale sottostanno alla vigilanza e alla tutela giurisdizionale dell’ente che ha scorporato o delegato l’attività dello Stato.

B. Attività dello Stato in dettaglio

Art. 13 Sicurezza e ordine

Lo Stato garantisce la sicurezza della popolazione e l’ordine pubblico.

Esso promuove la soluzione pacifica dei conflitti.

Art. 14 Convivenza

Lo Stato promuove la convivenza dei diversi gruppi di popolazione e di età.

Esso sostiene i nuovi abitanti nei loro sforzi di integrazione.

Art. 15 Famiglia

Lo Stato promuove la famiglia quale comunità di adulti e bambini.

Esso crea buone condizioni per la cura dei figli all’interno e fuori della famiglia.

Art. 16 Formazione

Lo Stato provvede a un’offerta variata e di elevata qualità che permetta a ogni persona di seguire un’istruzione scolastica e una formazione professionale e di sviluppare le proprie capacità.

Art. 17 Cultura

Lo Stato tutela e promuove la cultura nella sua varietà.

Art. 18 Economia e lavoro

Lo Stato crea condizioni quadro favorevoli per l’economia che permettano alle imprese e ai lavoratori di affermarsi nella concorrenza.

Promuove la compatibilità tra esercizio di un’attività lucrativa e famiglia.

Art. 19 Sicurezza sociale

A complemento della responsabilità individuale e dell’iniziativa privata, lo Stato provvede alla sicurezza sociale della popolazione.

Esso si adopera a favore dell’integrazione sociale ed economica delle persone che necessitano di aiuti particolari.

Art. 20 Alloggio

Lo Stato crea condizioni quadro favorevoli affinché vi siano alloggi sufficienti.

Art. 21 Sanità

Lo Stato provvede affinché il sistema sanitario sia sufficiente ed economicamente sopportabile per tutti.

Esso prende misure affinché vi siano svariati servizi di prevenzione nel settore della salute.

Art. 22 Ambiente

Lo Stato protegge l’ambiente dagli effetti nocivi e indesiderati.

Esso si adopera per un’utilizzazione parsimoniosa delle basi vitali naturali.

Si prende cura delle terre coltive e dei paesaggi di pregio.

Art. 23 Acqua ed energia

Lo Stato provvede a un approvvigionamento idrico ed energetico sicuro, economico e rispettoso dell’ambiente.

Esso si impegna a favore di un’utilizzazione efficiente di tali risorse.

Art. 24 Trasporti

Lo Stato provvede a dotare il suo territorio di infrastrutture per i trasporti pubblici e privati conformi ai bisogni.

Esso tiene conto degli utenti della circolazione più deboli.

IV. Diritti popolari

A. Condizioni

Art. 25 Cittadinanza

La legge disciplina l’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale.

Art. 26 Diritto di voto

Hanno diritto di voto i cittadini d’ambo i sessi domiciliati nel Cantone che hanno compiuto 18 anni e hanno diritto di voto in materia federale.

Chi ha diritto di voto può partecipare alle votazioni ed elezioni cantonali, distrettuali e comunali, nonché firmare domande di referendum e iniziative.

Hanno diritto di voto in materia cantonale gli Svizzeri all’estero d’ambo i sessi che hanno diritto di voto in materia federale.

B. Elezioni popolari

Art. 27

Gli aventi diritto di voto eleggono:

  1. i membri del Gran Consiglio;
  2. i membri del Consiglio di Stato;
  3. i deputati svittesi al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati;
  4. i membri dei Parlamenti distrettuali e dei Parlamenti comunali;
  5. i membri dei Consigli distrettuali e dei Municipi;
  6. i membri dei Tribunali distrettuali;
  7. i membri di altre autorità sottostanti a elezione popolare.

C. Iniziativa in materia cantonale

Art. 28 Oggetto

Con un’iniziativa, 2000 aventi diritto di voto possono chiedere in ogni tempo:

  1. la revisione totale o parziale della Costituzione cantonale;
  2. l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di una legge;
  3. l’apertura di negoziati in vista della conclusione o modifica di una convenzione intercantonale o internazionale con rango costituzionale o di legge o la denuncia di una tale convenzione.

Art. 29 Forma

L’iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato.

L’iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale può rivestire unicamente la forma della proposta generica.

Se da una proposta generica non è possibile evincere la forma giuridica in cui va concretata, decide il Gran Consiglio.

Art. 30 Riuscita e validità

Il Consiglio di Stato accerta la riuscita formale dell’iniziativa.

Il Gran Consiglio esamina la validità dell’iniziativa.

Un’iniziativa è valida se:

  1. rispetta il principio dell’unità della forma e della materia;
  2. non è contraria al diritto superiore;
  3. non è manifestamente inattuabile.

Art. 31 Trattazione

Il Gran Consiglio decide circa l’accettazione o la reiezione di un’iniziativa.

Se il Gran Consiglio approva un’iniziativa, il progetto elaborato o il progetto che ha elaborato in conformità di un’iniziativa generica sottostà a referendum obbligatorio o facoltativo.

Se il Gran Consiglio respinge l’iniziativa, questa è sottoposta al voto del Popolo.

Art. 32 Controprogetto

Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto all’iniziativa elaborata o al progetto che ha elaborato in conformità di un’iniziativa generica.

Gli aventi diritto di voto si pronunciano simultaneamente sui due progetti.

Gli aventi diritto di voto possono accettare ambedue i testi e indicare a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati.

Art. 33 Termini

Il Gran Consiglio decide entro 18 mesi circa l’accettazione o la reiezione dell’iniziativa.

La legge prevede ulteriori termini.

D. Referendum in materia cantonale

Art. 34 Referendum obbligatorio

Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo:

  1. le revisioni totali e parziali della Costituzione cantonale;
  2. gli accordi internazionali e intercantonali che hanno rango costituzionale;
  3. le iniziative respinte dal Gran Consiglio;
  4. le iniziative e i progetti cui è contrapposto un controprogetto;
  5. le modifiche del territorio cantonale, eccettuate le rettifiche di confine.

Se nel voto finale il Gran Consiglio approva un progetto con meno dei due terzi dei membri partecipanti alla votazione, sono inoltre sottoposti al voto del Popolo:

  1. l’emanazione, la modifica e l’abrogazione di leggi;
  2. gli accordi internazionali e intercantonali che hanno rango di legge;
  3. i decreti vertenti su nuove spese uniche superiori a 5 milioni di franchi e nuove spese annualmente ricorrenti superiori a 500 000 franchi.

Art. 35 Referendum facoltativo

Su domanda di 1000 aventi diritto di voto sono sottoposti al voto del Popolo i seguenti atti non sottostanti a referendum obbligatorio:

  1. le leggi, nonché gli accordi internazionali e intercantonali;
  2. i decreti del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche superiori a 5 milioni di franchi e nuove spese annualmente ricorrenti superiori a 500 000 franchi.

La domanda va depositata entro 60 giorni dalla pubblicazione ufficiale del decreto.

E. Diritti popolari in materia comunale

Art. 36 Esercizio

I diritti politici nei Distretti e nei Comuni si esercitano nel luogo di domicilio.

Art. 37 Diritto d’iniziativa

Gli aventi diritto di voto possono, individualmente o insieme, presentare un’iniziativa al Consiglio distrettuale o al Municipio.

L’iniziativa deve concernere l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di un atto normativo o di un atto amministrativo di competenza dell’Assemblea distrettuale o comunale.

L’iniziativa deve essere presentata per scritto e rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato.

Art. 38 Diritti popolari nei Distretti e nei Comuni dotati di un Parlamento

La legge disciplina l’esercizio del diritto d’iniziativa e di referendum nei Distretti e nei Comuni dotati di un Parlamento.

F. Diritti popolari nei consorzi

Art. 39

I consorzi si organizzano democraticamente e prevedono un diritto d’iniziativa e di referendum.

La decisione di aderire a un consorzio spetta agli aventi diritto di voto.

G. Consultazioni

Art. 40

Ognuno ha il diritto di esprimere il proprio parere nell’ambito di una procedura di consultazione su un progetto di Costituzione o di legge cantonale.

I Distretti, i Comuni, i partiti e le cerchie interessate sono invitati a pronunciarsi.

V. Autorità

A. Principi

Art. 41 Eleggibilità

È eleggibile a membro di un’autorità cantonale o comunale, nonché al Consiglio degli Stati, chi ha diritto di voto in materia cantonale.

La legge può disciplinare eccezioni e altre condizioni di eleggibilità.

Art. 42 Incompatibilità e astensione

I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dei tribunali cantonali non possono appartenere a un’altra di queste autorità.

La legge disciplina altre incompatibilità e l’astensione.

Art. 43 Durata del mandato

I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, dei tribunali cantonali e del Consiglio degli Stati sono eletti per un quadriennio.

L’elezione del Gran Consiglio e l’elezione del Consiglio di Stato avvengono simultaneamente.

Art. 44 Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è il tedesco.

Art. 45 Pubblicità e informazione

I dibattiti del Gran Consiglio e le udienze dei tribunali sono pubblici. La legge stabilisce le eccezioni.

Le autorità informano il pubblico sulla loro attività per quanto interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.

Il Cantone, i Distretti e i Comuni garantiscono un accesso semplice alla loro amministrazione e si attengono al principio della trasparenza.

Art. 45a3 Obbligo di pubblicità

Tutti i partiti e i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di elezioni o votazioni che rientrano nella competenza del Cantone, dei Distretti e dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Rientrano nell’obbligo di pubblicità, in particolare:

  1. le fonti di finanziamento e il preventivo globale per la campagna in vista di elezioni o votazioni;
  2. la ragione sociale delle persone giuridiche che hanno partecipato al finanziamento, con l’indicazione dell’importo versato, se superiore a 1000 franchi per anno civile;
  3. l’identità delle persone fisiche che hanno partecipato al finanziamento, con l’indicazione dell’importo versato. Sono esclusi i donatori le cui liberalità non superano complessivamente i 5000 franchi per anno civile.

Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale e distrettuale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano possibili conflitti d’interesse.

All’inizio dell’anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala possibili conflitti d’interesse.

Il Cantone o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1–3 e compilano un registro pubblico.

Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1–3 sono punite con una multa.

La legge disciplina i particolari.

Art. 46 Responsabilità dello Stato

Il Cantone, i Distretti e i Comuni, nonché gli altri enti e istituti di diritto pubblico rispondono dei danni che i loro organi o i loro impiegati causano illecitamente nell’esercizio della loro attività ufficiale.

La legge disciplina la responsabilità dei privati incaricati di compiti statali e stabilisce le condizioni della responsabilità per fatto lecito.

B. Gran Consiglio

Art. 47 Statuto e composizione

Il Gran Consiglio è l’autorità legislativa e la suprema autorità di vigilanza del Cantone.

Esso si compone di 100 membri.

Art. 48 Elezione

Il Gran Consiglio è eletto nei Comuni a scrutinio segreto.

Ogni Comune forma un circondario elettorale. I seggi sono ripartiti fra i Comuni proporzionalmente alla loro popolazione residente, ma ogni Comune ha diritto almeno a un seggio.

Il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema proporzionale. La legge può stabilire quorum minimi. 4

Art. 49 Attività legislativa

Fatti salvi i diritti del Popolo, il Gran Consiglio delibera su:

  1. le revisioni totali e parziali della Costituzione cantonale;
  2. l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di leggi;
  3. l’approvazione o la denuncia di accordi internazionali e intercantonali che hanno rango costituzionale o di legge.

Il Gran Consiglio emana ordinanze per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.

Art. 50 Leggi

Sono emanate in forma di legge tutte le norme giuridiche importanti, in particolare quelle concernenti:

  1. i diritti e i doveri delle persone fisiche e giuridiche; o
  2. le linee fondamentali dell’organizzazione del Cantone, dei Distretti o dei Comuni.

Art. 51 Delega

La legge può delegare l’emanazione di norme giuridiche meno importanti.

L’oggetto, lo scopo e la portata della facoltà conferita devono essere stabiliti dalla legge.

Art. 52 Pianificazione

Il Gran Consiglio partecipa alla pianificazione dell’attività e alla pianificazione finanziaria, nonché all’allestimento del programma legislativo.

Art. 53 Finanze

Il Gran Consiglio delibera sul bilancio di previsione e l’aliquota fiscale e approva i conti.

Esso decide in materia di nuove spese, fatti salvi i diritti del Popolo.

Il Gran Consiglio decide in via definitiva in merito a nuove spese uniche sino a 5 milioni di franchi e a nuove spese annualmente ricorrenti sino a 500 000 franchi.

Art. 54 Elezioni

Il Gran Consiglio elegge:

  1. il presidente, il vicepresidente e gli scrutatori per la durata di un anno;
  2. fra i membri del Consiglio di Stato, il landamano e il suo vice per un biennio;
  3. il presidente e gli altri membri dei Tribunali cantonali la cui elezione gli competa;
  4. il procuratore generale;
  5. il cancelliere dello Stato.

Esso procede alle altre elezioni che gli sono delegate dall’ordinamento giuridico.

Art. 55 Vigilanza e altri affari

Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza sul Governo, sull’amministrazione e sul funzionamento dei tribunali cantonali.

Il Gran Consiglio:

  1. decide circa il lancio del referendum cantonale o il deposito di un’iniziativa del Cantone in materia federale;
  2. esercita il diritto di grazia;
  3. decide i conflitti di competenza tra le autorità supreme;
  4. adempie altri compiti che gli sono delegati dall’ordinamento giuridico.

C. Consiglio di Stato e amministrazione

Art. 56 Statuto ed elezione

Il Consiglio di Stato è la suprema autorità direttoriale ed esecutiva del Cantone.

Esso si compone di sette membri.

È eletto secondo il sistema maggioritario.

Art. 57 Collegialità

Il Consiglio di Stato prende e difende le sue decisioni quale autorità collegiale.

Art. 58 Attività governativa

Il Consiglio di Stato:

  1. stabilisce gli obiettivi importanti e i mezzi dell’attività statale;
  2. allestisce una pianificazione dell’attività e una pianificazione finanziaria, nonché un programma legislativo;
  3. coordina le attività statali;
  4. prepara di regola gli affari del Gran Consiglio;
  5. dirige e controlla l’amministrazione cantonale;
  6. rappresenta il Cantone in Svizzera e all’esterno;
  7. adempie gli altri compiti che gli sono delegati.

Art. 59 Ordinanze e accordi

Il Consiglio di Stato emana ordinanze per quanto la legge gliene conferisca la facoltà.

Esso conclude e denuncia accordi internazionali e intercantonali per quanto non ne sia competente il Gran Consiglio.

Emana le ordinanze d’esecuzione.

Art. 60 Giurisdizione

Il Consiglio di Stato decide secondo quanto disposto dalla legge sui ricorsi elettorali e sulle controversie di diritto amministrativo.

Art. 61 Vigilanza

Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui Distretti e i Comuni, nonché sugli enti di diritto pubblico.

Art. 62 Diritto di necessità

Il Governo può, senza base legale, emanare ordinanze o prendere provvedimenti per far fronte a gravi turbamenti dell’ordine e della sicurezza pubblici, già esistenti o imminenti, come pure a situazioni d’emergenza sociale.

Le ordinanze contingibili urgenti devono essere senza indugio sottoposte per approvazione al Gran Consiglio. Decadono un anno dopo essere entrate in vigore se non sono integrate nel diritto ordinario.

Art. 63 Amministrazione cantonale

L’Amministrazione cantonale:

  1. applica il diritto;
  2. prepara gli affari del Consiglio di Stato;
  3. adempie altri compiti che il Consiglio di Stato le ha assegnato.

Essa lavora secondo i principi riconosciuti della buona gestione amministrativa.

D. Amministrazione della giustizia

Art. 64 Principi

I tribunali amministrano la giustizia in modo indipendente, imparziale e affidabile.

Provvedono a procedure celeri ed economiche.

I tribunali perseguono una soluzione consensuale dei conflitti.

Art. 65 Giurisdizione in materia civile e penale

Il Tribunale cantonale è la suprema autorità giudiziaria del Cantone in materia civile e penale.

La giurisdizione di primo grado è esercitata dai Tribunali distrettuali.

Art. 66 Giurisdizione amministrativa

Il Tribunale amministrativo è la suprema autorità giudiziaria del Cantone in materia amministrativa.

Per le decisioni prese in un procedimento amministrativo, la legge garantisce almeno un controllo da parte di un’autorità di ricorso indipendente.

Art. 67 Vigilanza sulla giustizia

Il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo esercitano la vigilanza sulle autorità giudiziarie loro subordinate.

La vigilanza si limita alla gestione delle pratiche e all’amministrazione della giustizia.

Art. 68 Eccezioni

In casi particolari la legge può prevedere altre autorità giudiziarie o altre competenze.

VI. Enti pubblici

A. Distretti e Comuni

Art. 69 In generale

Il Cantone si suddivide in Distretti e Comuni.

I Distretti e i Comuni sono enti autonomi di diritto pubblico e godono di autonomia nei limiti fissati dal diritto di rango superiore.

La legge ne definisce il territorio e la denominazione.

Art. 70 Distretti

I Distretti comprendono il territorio di uno o più Comuni.

Essi svolgono le attività statali assegnate loro dal diritto cantonale.

I Distretti possono essere suddivisi o raggruppati per formare circondari per i tribunali di primo grado.

Art. 71 Comuni

I Comuni svolgono le attività statali assegnate loro dal diritto cantonale.

Essi sono competenti per tutte le questioni locali che non sono affidate ad altri enti.

Art. 72 Organizzazione

I Distretti e i Comuni sono organizzati democraticamente.

Essi possono istituire parlamenti.

Art. 73 Collaborazione

Nell’esercizio dell’attività dello Stato i distretti e i Comuni collaborano tra di loro, con il Cantone e i Comuni dei Cantoni vicini.

Per svolgere determinate attività possono raggrupparsi in consorzi, gestire un’istituzione comune o convenire che un Distretto o un Comune svolga determinate attività per tutti gli interessati.

La legge può obbligare i Distretti e i Comuni a collaborare se interessi pubblici importanti lo esigono e se solo in tal modo un’attività può essere adeguatamente adempita.

Art. 74 Modifiche dell’effettivo e del territorio

Le modifiche dell’effettivo e del territorio dei Distretti e dei Comuni avvengono in via legislativa.

Ogni Comune può chiedere una modifica legislativa per modificare il proprio effettivo o il proprio territorio.

La modifica legislativa è attuata soltanto se approvata da ogni Comune interessato.

B. Corporazioni

Art. 75

Le corporazioni sono enti autonomi di diritto pubblico cantonale.

Il loro effettivo e il loro diritto di amministrarsi da sé sono garantiti nei limiti dell’ordinamento giuridico.

Esse provvedono a salvaguardare il valore dei loro beni che amministrano e utilizzano autonomamente.

VII. Finanze

Art. 76 Risorse finanziare

Il Cantone, i Distretti e i Comuni si procurano le loro risorse in particolare mediante:

  1. la riscossione di imposte e altri tributi;
  2. i redditi del loro patrimonio;
  3. le prestazioni della Confederazione e di terzi;
  4. l’emissione e l’assunzione di prestiti.

Art. 77 Principi della riscossione delle imposte

I Cantoni, i Distretti e i Comuni riscuotono le imposte necessarie all’esercizio della loro attività.

Nella strutturazione delle imposte rispettano i principi della legalità, della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, nonché la capacità economica.

Le imposte sono calcolate in modo da salvaguardare la volontà produttiva e la competitività dei contribuenti e da incentivare la previdenza individuale.

Art. 78 Gestione finanziaria

Le finanze del Cantone, dei Distretti e dei Comuni devono essere gestite conformemente alla legge, in modo parsimonioso, economico e, sul lungo periodo, equilibrato.

Il bilancio di previsione e i conti sono retti dai principi della trasparenza, della comparabilità e della pubblicità.

Art. 79 Pianificazione finanziaria e pianificazione delle attività

Il Cantone, i Distretti e i Comuni allestiscono una pianificazione finanziaria e la coordinano con la pianificazione delle attività.

Le spese sono controllate costantemente al fine di verificarne la necessità, l’utilità e la sopportabilità.

Art. 80 Controllo delle finanze

La gestione delle finanze è controllata da organi indipendenti.

Art. 81 Perequazione finanziaria

Il Cantone assicura la perequazione finanziaria.

Esso mira in tal modo a creare condizioni equilibrate nel carico fiscale e nelle prestazioni dei Distretti e dei Comuni.

VIII. Stato e Chiese

Art. 82 Chiese e conventi

Lo Stato rispetta il diritto all’autodeterminazione della Chiesa cattolica romana e della Chiesa evangelica riformata, nonché delle altre comunità religiose.

Le comunità religiose sottostanno al diritto privato sempre che non abbiano uno statuto di ente di diritto ecclesiastico.

Lo statuto e l’effettivo dei conventi e degli ordini religiosi esistenti sono garantiti.

Art. 83 Enti di diritto ecclesiastico

Le Chiese cantonali e le Parrocchie appartenenti alla Chiesa cattolica romana e alla Chiesa evangelica riformata hanno lo statuto di enti autonomi di diritto pubblico.

I membri con diritto di voto della corrispondente Chiesa cantonale emanano uno statuto organizzativo. Gli statuti sono approvati dal Gran Consiglio se non contraddicono al diritto federale e cantonale.

Le Chiese cantonali sottostanno all’alta vigilanza del Cantone.

Art. 84 Appartenenza

Ogni persona domiciliata nel Cantone appartiene all’ente di diritto ecclesiastico della sua confessione, qualora ne adempia le condizioni statutarie.

L’uscita da una Chiesa cantonale può avvenire in ogni tempo mediante dichiarazione scritta alla Parrocchia competente.

Art. 85 Compiti e doveri

Gli enti di diritto ecclesiastico sostengono le chiese nell’adempimento dei loro compiti. Essi possono assumere altri compiti nei limiti fissati dai loro ordinamenti giuridici.

Essi si organizzano secondo principi democratici e disciplinano il diritto di voto.

Amministrano il loro patrimonio e i loro introiti secondo i principi statali di una sana gestione finanziaria.

Art. 86 Chiese cantonali

Per svolgere le loro attività, le Chiese cantonali possono riscuotere congrui contributi dalle loro Parrocchie.

Esse provvedono ad assicurare una perequazione finanziaria fra le Parrocchie.

Art. 87 Parrocchie

Nelle Parrocchie quanto meno la designazione degli organi, l’emanazione di importanti disposti normativi, la deliberazione del bilancio di previsione annuale e dell’aliquota fiscale e l’approvazione dei conti devono essere riservate agli aventi diritto di voto.

Per l’adempimento delle attività ecclesiali le Parrocchie possono riscuotere imposte.

L’assoggettamento e la riscossione delle imposte sono retti dalla legislazione fiscale cantonale.

Art. 88 Tutela giurisdizionale

Le Chiese cantonali provvedono affinché i loro membri e le parrocchie dispongano di una tutela giurisdizionale sufficiente.

Le decisioni di ultima istanza delle autorità delle Chiese cantonali possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo in conformità del diritto cantonale.

Il Tribunale amministrativo ne controlla la legittimità.

IX. Revisione della Costituzione cantonale

Art. 89

La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.

Mediante una revisione parziale possono essere modificate singole o più disposizioni costituzionali materialmente connesse.

X. Disposizioni finali

Art. 90 Ultrattività parziale e adeguamento del diritto anteriore

Gli atti normativi emanati e le decisioni prese secondo la vecchia Costituzione rimangono in vigore. Per una loro eventuale modifica si applica la presente Costituzione.

Se in virtù della presente Costituzione devono essere emanate nuove disposizioni di legge o modificate disposizioni esistenti, tali adeguamenti devono essere intrapresi senza indugio.

Le disposizioni della vecchia Costituzione sui Distretti e i Comuni, per quanto non siano contrarie alla presente Costituzione, rimangono applicabili sino all’emanazione di nuove disposizioni legali.

Art. 91 Diritti politici

Se prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione il Gran Consiglio emana decreti sottostanti a referendum, quest’ultimo sottostà alla vecchia Costituzione.

Art. 92 Entrata in vigore

Il Gran Consiglio determina l’entrata in vigore.

La presente Costituzione è pubblicata nel Foglio ufficiale e, dopo la sua entrata in vigore, integrata nella Raccolta cantonale delle leggi.

Con l’entrata in vigore della presente Costituzione, la Costituzione del Cantone di Svitto del 23 ottobre 1898 è abrogata.

Indice delle materie

I numeri indicano gli § e parti di § della Costituzione

Amministrazione 56ss

  1. – accesso alla 45
  2. – alta vigilanza sull’ 55
  3. – cantonale 63
  4. – controllo dell’58
  5. – della giustizia 64 ss 67
  6. – direzione dell’58

Autorità 41 ss

  1. – astensione 42
  2. – coesistenza [tab]– nel rispetto reciproco 7[tab]– nella tolleranza reciproca 7
  3. – collegiale del Consiglio di Stato 57
  4. – conflitti di competenza tra le 55
  5. – decisioni di ultima istanza delle autorità delle Chiese cantonali 88
  6. – del Tribunale [tab]– amministrativo 66, 67[tab]– cantonale 67
  7. – di vigilanza 47
  8. – eleggibilità a membro di 41
  9. – elezione popolare dei membri delle 27
  10. – incompatibilità 42
  11. – informazione del pubblico sulla attività della 45
  12. – legislativa 47
  13. – statuto del [tab]– Consiglio di Stato 56[tab]– Gran Consiglio 47

Bilancio

  1. – delibera [tab]– del Gran Consiglio sul 53[tab]– nelle Parrocchie del 87
  2. – di previsione 78
  3. – gestione finanziaria 78

Cantone

  1. – accesso semplice all’amministrazione 45
  2. – appartenenza a ente di diritto ecclesiastico 84
  3. – autorità [tab]– legislativa del 47[tab]– suprema autorità di vigilanza del 47
  4. – coesione di tutte le parti del 9
  5. – collaborazione con [tab]– Confederazione 9[tab]– gli altri Cantoni 9[tab]– i Comuni 9[tab]– i Distretti 9[tab]– i privati 9
  6. – coordinano con la pianificazione delle attività 79
  7. – deposito di un’iniziativa del 55
  8. – di Svitto 1
  9. – diritto di voto 26
  10. – esercizio dell’attività dello Stato 73
  11. – finanze del 78
  12. – garanzia dei diritti fondamentali sanciti [tab]– dal diritto internazionale vincolante per la Svizzera 10[tab]– dalla Costituzione federale 10
  13. – leggi 50
  14. – perequazione finanziaria 81
  15. – pianificazione finanziaria 79
  16. – rappresentazione [tab]– all’esterno del 58[tab]– in Svizzera del 58
  17. – responsabilità dello Stato 46
  18. – risorse finanziare del 76
  19. – Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera 1
  20. – statuto del Consiglio di Stato 56
  21. – suprema autorità giudiziaria del 66
  22. – sussidiarietà 5
  23. – vigilanza su Chiese 83

Chiesa (e) 82 ss

  1. – alta vigilanza del Cantone sulle 83
  2. – appartenenza a 84
  3. – autodeterminazione delle 82
  4. – cantonali 83, 86
  5. – cattolica romana 82, 83
  6. – compiti delle 85
  7. – e conventi 82
  8. – enti di diritto ecclesiastico 83
  9. – evangelica riformata 82, 83
  10. – tutela giurisdizionale 88
  11. – uscita da una 84

Cittadinanza

  1. – acquisto della cittadinanza [tab]– cantonale 25[tab]– comunale 25
  2. – perdita della cittadinanza [tab]– cantonale 25[tab]– comunale 25

Compiti

  1. – adempimento da parte [tab]– del– Consiglio di Stato 58– Gran Consiglio di 55[tab]– dell’Amministrazione cantonale 63
  2. – degli enti di diritto ecclesiastico 85
  3. – indelegabilità di 5
  4. – responsabilità dei privati incaricati di 46
  5. – sussidiarietà 5

Comune (i) 69 ss, 71

  1. – acquisto della cittadinanza comunale 25
  2. – circondario elettorale per l’elezione del Gran Consiglio 48
  3. – coesione di tutte le parti del Cantone 9
  4. – collaborazione [tab]– del Cantone con 9[tab]– tra distretti e 73
  5. – diritti popolari [tab]– e nei Comuni dotati di un Parlamento 38[tab]– in materia comunale 36ss– diritti popolari nei Distretti e nei Comuni dotati di un Parlamento 38– diritto d’iniziativa 37
  6. – diritto [tab]– d’iniziativa 37[tab]– di voto 26
  7. – Distretti 70
  8. – eleggibilità a membro di un’autorità 41
  9. – elezione [tab]– dei Parlamenti 27[tab]– a scrutinio segreto, del Gran Consiglio 47ss
  10. – gestione finanziaria del 78
  11. – informazione 45
  12. – linee fondamentali dell’organizzazione dei 50
  13. – modifiche [tab]– del territorio dei 74[tab]– dell’effettivo dei 74
  14. – organizzazione dei 72
  15. – perdita della cittadinanza comunale 25
  16. – perequazione finanziaria 81
  17. – pianificazione [tab]– delle attività del 79[tab]– finanziaria del 79
  18. – principi della riscossione delle imposte da parte del 77
  19. – principio della trasparenza 45
  20. – procedura di consultazione 40
  21. – pubblicità 45
  22. – responsabilità del 46
  23. – risorse finanziare del 76
  24. – suddivisione del Cantone in 69
  25. – sussidiarietà del Cantone 5
  26. – svolgimento di attività statali 71
  27. – vigilanza sui 61

Comunità religiose

  1. – diritto all’autodeterminazione di altre comunità 82
  2. – tolleranza e rispetto 7

Confederazione

  1. – collabora del Cantone con la 9
  2. – risorse finanziare 76
  3. – Svitto Stato sovrano, membro della 1

Consiglio degli Stati

  1. – durata del mandato dei membri del 43
  2. – eleggibilità al 41
  3. – elezione dei membri al 27

Consiglio di Stato 56 ss

  1. – accertamento della riuscita formale dell’iniziativa 30
  2. – astensione 41
  3. – attività governativa 58 [tab]– adempimento di altri compiti delegati 58[tab]– attività statali 5[tab]– controllo dell’amministrazione cantonale 58[tab]– direzione dell’amministrazione cantonale 58[tab]– pianificazione dell’attività finanziaria 58[tab]– pianificazione finanziaria 58[tab]– preparazione degli affari del Gran Consiglio 58[tab]– programma legislativo 58[tab]– rappresentazione del Cantone 58
  4. – autorità collegiale 57
  5. – durata del mandato dei membri del 43
  6. – elezione [tab]– dei membri del 27[tab]– del 43[tab]– del landamano 54
  7. – emanazione di [tab]– accordi 59[tab]– ordinanze 59
  8. – giurisdizione del 60
  9. – incompatibilità 41
  10. – suprema autorità [tab]– direttoriale del Cantone 56[tab]– esecutiva del Cantone 56
  11. – vigilanza [tab]– su enti di diritto pubblico 61[tab]– sui Comuni 61[tab]– sui Distretti 61

Consiglio Nazionale

  1. – elezione dei deputati al 27

Consorzio

  1. – collaborazione 73
  2. – decisione di aderire a un 39
  3. – diritti popolari nei 39
  4. – organizzazione dei 39

Costituzione

  1. – attività legislativa del Gran Consiglio 49
  2. – costituzione [tab]– cantonale 28, 29, 34, 89[tab]– federale 10
  3. – garanzia dei diritti fondamentali sanciti dalla 10
  4. – iniziativa [tab]– in materia cantonale 28[tab]– per la revisione totale della 29
  5. – ordinanze 49
  6. – procedura di consultazione 40
  7. – referendum obbligatorio 34
  8. – revisione [tab]– parziale della Costituzione cantonale 28, 29, 49, 89[tab]– totale della Costituzione cantonale 28, 29, 49, 89

Dignità 2

Diritto (i)

  1. – all’autodeterminazione [tab]– della Chiesa– cattolica romana 82– evangelica riformata 82[tab]– delle altre comunità religiose 82
  2. – applicazione del 63
  3. – Comuni 69, 71
  4. – consultazioni 40
  5. – controprogetto 32
  6. – corporazioni 75
  7. – di necessità 62
  8. – Distretti 69, 70
  9. – eleggibilità a membro [tab]– del Consiglio degli Stati 41[tab]– di un’autorità– cantonale 41– comunale 41
  10. – elezione al Gran Consiglio 48
  11. – elezioni popolari 27
  12. – enti di diritto ecclesiastico 83 [tab]– appartenenza a 84[tab]– compiti 85[tab]– diritto di 83[tab]– doveri 85
  13. – esercizio del diritto di grazia 55
  14. – finanze 53
  15. – garanzia dei diritti fondamentali 10
  16. – giurisdizione del Consiglio di Stato 60
  17. – iniziativa in materia cantonale 28
  18. – internazionale 10
  19. – leggi 50
  20. – popolari 25 ss [tab]– cittadinanza 25[tab]– diritto di voto 26[tab]– in materia– cantonale 26– federale 26
  21. – popolari in materia comunale 36 ss [tab]– diritto d’iniziativa 37[tab]– esercizio dei 36[tab]– popolari nei– Comuni dotati di un Parlamento 38– Distretti 38
  22. – popolari nei consorzi 39
  23. – referendum facoltativo 35
  24. – Svitto come Stato di 1, 3
  25. – vigilanza del Consiglio di Stato 61

Disposizioni finali 90 ss

Divisione dei poteri

  1. – principio della 1

Durata

  1. – del mandato dei membri [tab]– del– Consiglio degli Stati 43– Consiglio di Stato 43– Gran Consiglio 43[tab]– dei tribunali cantonali 43
  2. – Gran Consiglio [tab]– presidente 54[tab]– scrutatori 54[tab]– vicepresidente 54

Eleggibilità

  1. – a membro [tab]– di un’autorità– cantonale 41– comunale 41[tab]– del Consiglio degli Stati 41

Elezioni

  1. – da parte del Gran Consiglio 54 [tab]– altri membri dei Tribunali cantonali 54[tab]– cancelliere dello Stato 54[tab]– landamano 54[tab]– presidente dei Tribunali cantonali 54[tab]– presidente del 54[tab]– procuratore generale 54[tab]– scrutatori del 54[tab]– vice landamano 54[tab]– vicepresidente del 54
  2. – diritto di voto a elezioni [tab]– cantonali 26[tab]– comunali 26[tab]– distrettuali 26
  3. – popolari a [tab]– deputati svittesi al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati 27[tab]– membro di– altre autorità sottostanti a elezione popolare 27– Consigli distrettuali 27– Consiglio di Stato 27– Gran Consiglio 27– Municipi 27– Parlamenti comunali 27– Parlamenti distrettuali 27– Tribunali distrettuali 27

Gran Consiglio 47 ss

  1. – alta vigilanza [tab]– sul funzionamento dei tribunali cantonali 55[tab]– sul Governo 55[tab]– sull’amministrazione 55
  2. – astensione dei membri del 42
  3. – attività legislativa del 49
  4. – composizione del 47
  5. – conclusione di accordi [tab]– intercantonali 59[tab]– internazionali 59
  6. – conflitti di competenza tra le autorità supreme 55
  7. – denuncia di accordi [tab]– intercantonali 59[tab]– internazionali 59
  8. – deposito di un’iniziativa del Cantone in materia federale 55
  9. – dibattiti del 45
  10. – diritto di grazia 55
  11. – durata del mandato dei membri del 43
  12. – elezione [tab]– dei membri del 27[tab]– del 43, 48[tab]– altri membri dei Tribunali cantonali 54[tab]– cancelliere dello Stato 54[tab]– landamano 54[tab]– presidente dei Tribunali cantonali 54[tab]– presidente del 54[tab]– procuratore generale 54[tab]– scrutatori del 54[tab]– vice landamano 54[tab]– vicepresidente del 54
  13. – finanze 53
  14. – incompatibilità dei membri del 42
  15. – iniziativa [tab]– accettazione 31, 34[tab]– controprogetto 32[tab]– forma 29[tab]– reiezione di 31[tab]– respingimento dell’31, 34[tab]– trattamento dell’31[tab]– validità dell’30
  16. – pianificazione 52
  17. – preparazione degli affari del 58
  18. – pubblicità dibattiti del 45
  19. – referendum [tab]– facoltativo 35[tab]– obbligatorio 35
  20. – referendum cantonale in materia federale 55
  21. – statuto del 47
  22. – statuto organizzativo 83
  23. –diritto di necessità 62

Imposta (e)

  1. – calcolo delle 77
  2. – principi della riscossione delle [tab]– capacità economica 77[tab]– generalità 77[tab]– legalità 77[tab]– uniformità dell’imposizione 77
  3. – riscossione da parte delle parrocchie 87
  4. – risorse finanziare di [tab]– Cantone 76[tab]– Comuni 76[tab]– Distretti 76

Iniziativa

  1. – cantonale 55
  2. – in materia comunale 36 ss [tab]– diritto d’ 37, 38
  3. – materia cantonale 28 ss [tab]– accettazione 33[tab]– controprogetto 32[tab]– forma 29– progetto elaborato 29– proposta generica 29[tab]– oggetto 28[tab]– reiezione 33[tab]– riuscita 30[tab]– trattazione dell’31[tab]– validità 30
  4. – nei consorzi 39
  5. – privata 19
  6. – sicurezza sociale 19

Interesse pubblico

  1. – attività dello Stato 3
  2. – sussidiarietà 5

Istruzione

  1. – formazione 16

Landamano

  1. – elezione del 54

Legge (i)

  1. – abrogazione di una 28
  2. – accordi 59
  3. – astensione 41
  4. – attività legislativa del Gran Consiglio 49, 50 – delega 51
  5. – cittadinanza 25
  6. – collaborazione di [tab]– Comuni 73[tab]– Distretti 73
  7. – denominazione di [tab]– Comuni 69[tab]– Distretti 69
  8. – diritti popolari nei [tab]– Distretti 38[tab]– Comuni dotati di un Parlamento 38
  9. – eleggibilità 41
  10. – emanazione di una 28
  11. – gestione delle finanze [tab]– dei Comuni 78[tab]– dei Distretti 78[tab]– del Cantone 78
  12. – giurisdizione [tab]– amministrativa 66[tab]– del Consiglio di Stato 60
  13. – incompatibilità 41
  14. – iniziativa in materia cantonale 28
  15. – modifica di una 28
  16. – ordinanze 59
  17. – procedura di consultazione 40
  18. – referendum [tab]– facoltativo 35[tab]– obbligatorio 34
  19. – responsabilità dei privati incaricati di compiti statali 46
  20. – termini 33
  21. – territorio di [tab]– Comuni 69[tab]– Distretti 69

Lingua

  1. – ufficiale 44

Maggioritario

  1. – elezione del Consiglio di Stato secondo il principio 56

Municipio

  1. – diritto d’iniziativa 37

Ordinanza (e)

  1. – del [tab]– Consiglio di Stato 59[tab]– Gran Consiglio 49

Ordine pubblico 13

Organizzazione (i)

  1. – bene comune 4
  2. – dei [tab]– Comuni 50, 72[tab]– Distretti 50, 72
  3. – del Cantone 50
  4. – vita associativa 4
  5. – volontariato 4

Partiti

  1. – consultazioni 40
  2. – promozione dell’impegno politico dei 6

Perequazione finanziaria

  1. – assicurata dal Cantone 81
  2. – tra le Parrocchie 86

Popolo

  1. – attività legislativa del Gran Consiglio 49
  2. – iniziativa 31
  3. – potere dello Stato 1
  4. – referendum [tab]– facoltativo 35[tab]– obbligatorio 34

Progetti

  1. – controprogetto 32
  2. – referendum obbligatorio 34

Proposta generica

  1. – iniziativa in materia [tab]– cantonale 29[tab]– comunale 37

Pubblicità

  1. – dei dibattiti del Gran Consiglio 45
  2. – delle udienze dei tribunali 45
  3. – obbligo di pubblicità 45a
  4. – principio della 78

Quorum minimi 48

Referendum

  1. – diritto di voto 26
  2. – in materia [tab]– cantonale 34 ss, 55– facoltativo 35– obbligatorio 34[tab]– comunale 38
  3. – nei consorzi 39

Responsabilità

  1. – collettiva 5
  2. – dei privati incaricati di compiti statali 46
  3. – dello Stato 46
  4. – individuale 5, 19
  5. – personale del singolo 2
  6. – sicurezza sociale 19

Revisione della Costituzione cantonale 89

Sistema

  1. – sanitario 21
  2. – maggioritario 56 [tab]– elezione del Consiglio di Stato 56
  3. – proporzionale 48

Territorio

  1. – Comuni 69 [tab]– modifiche del 74
  2. – Distretti 69, 70 [tab]– modifiche del 74
  3. – modifiche del 34
  4. – trasporti 24

Tribunale (i)

  1. – alta vigilanza sul funzionamento dei 55
  2. – amministrazione della giustizia 64 ss [tab]– giurisdizione in materia– amministrativa 66– civile 65– penale 65[tab]– principi 64
  3. – astensione dei membri dei 42
  4. – di primo grado 70
  5. – distretti 70
  6. – durata del mandato dei membri dei 43
  7. – elezione [tab]– dei membri dei 54[tab]– del presidente dei 54
  8. – elezioni dei membri del 27
  9. – incompatibilità dei membri dei 42
  10. – pubblicità delle udienze dei 45
  11. – tutela giurisdizionale dei membri delle Chiese 88
  12. – vigilanza sulla giustizia 67

Vigilanza

  1. – alta vigilanza del Gran Consiglio [tab]– sul funzionamento dei tribunali cantonali 55[tab]– sul Governo 55[tab]– sull’amministrazione 55
  2. – del [tab]– Consiglio di Stato– sui Comuni 61– sui Distretti 61– sugli enti di diritto pubblico 61[tab]– gran Consiglio quale suprema autorità di 47
  3. – delega di attività dello Stato 12
  4. – scorporo di attività dello Stato 12
  5. – sulla giustizia 67
  6. – sulle Chiese cantonali 83

Votazione (i)

  1. – diritto di voto
  2. – referendum obbligatorio 34

Voto

  1. – diritti popolari nei consorzi 39
  2. – diritto [tab]– d’iniziativa 37[tab]– di 26
  3. – eleggibilità 41
  4. – elezione dei [tab]– deputati svittesi al Consiglio– degli Stati 27– nazionale 27[tab]– membri dei Consigli distrettuali 27[tab]– membri dei Municipi 27[tab]– membri dei Parlamenti– comunali 27– distrettuali 27[tab]– membri dei Tribunali distrettuali 27[tab]– membri del Consiglio di Stato 27[tab]– membri del Gran Consiglio 27[tab]– membri di altre autorità sottostanti a elezione popolare 27
  5. – enti di diritto ecclesiastico 83
  6. – iniziativa in materia cantonale 28 [tab]– controprogetto 32[tab]– trattazione 31
  7. – parrocchie 87
  8. – referendum [tab]– facoltativo 35[tab]– obbligatorio 34