Il Cantone di Svitto è uno Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera.
Esso è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale.
Il potere dello Stato risiede nel popolo ed è esercitato secondo il principio della divisione dei poteri.
Noi, Svittesi,
consci della responsabilità dinanzi a Dio, nonché nei confronti del prossimo e
della natura,
fieri delle nostre tradizioni e aperti al futuro,
ci siamo dati la presente Costituzione:
Il Cantone di Svitto è uno Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera.
Esso è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale.
Il potere dello Stato risiede nel popolo ed è esercitato secondo il principio della divisione dei poteri.
L’attività dello Stato è al servizio del bene comune.
Lo Stato rispetta la dignità, la personalità e la responsabilità personale del singolo.
Esso agisce in modo conforme ai bisogni della popolazione e provvede affinché le procedure siano svolte in modo semplice.
Il diritto è fondamento dell’attività dello Stato.
L’attività dello Stato deve corrispondere a un interesse pubblico ed essere proporzionata.
Lo Stato e i privati agiscono secondo buona fede.
Ognuno è responsabile di se stesso e corresponsabile nei confronti della società e dello Stato.
Lo Stato sostiene quanto intrapreso da individui e organizzazioni per promuovere il bene comune, nonché la vita associativa e il volontariato.
Lo Stato assume i compiti d’interesse pubblico che non possano essere adeguatamente adempiuti da privati.
Il Cantone assume le attività che superano le capacità dei Distretti e dei Comuni o richiedono una regolamentazione uniforme.
Lo Stato promuove l’impegno politico di singoli individui e dei partiti, nonché il dibattito democratico.
I diversi gruppi di popolazione e di età, le comunità religiose, filosofiche e culturali, nonché le autorità e i privati coesistono nella tolleranza e nel rispetto reciproci.
Aperti al futuro, lo Stato e la società promuovono il rinnovamento costante.
Si impegnano in tutti settori a favore di soluzioni sostenibili ed evitano di prendere decisioni che possono gravare sulle generazioni future.
Il Cantone collabora con la Confederazione, gli altri Cantoni, i Distretti, i Comuni e i privati.
Il Cantone, i Distretti e i Comuni badano alla coesione di tutte le parti del Cantone.
Il Cantone garantisce i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione federale e dal diritto internazionale vincolante per la Svizzera.
Lo Stato verifica, pianifica e gestisce costantemente la sua attività.
Al riguardo tiene conto delle linee guida definite qui appresso per ogni attività statale. Tali linee guida non conferiscono alcun diritto a prestazioni statali.
Lo Stato può in via legislativa scorporare attività o delegarle a privati.
I settori scorporati e i privati incaricati di svolgere un’attività statale sottostanno alla vigilanza e alla tutela giurisdizionale dell’ente che ha scorporato o delegato l’attività dello Stato.
Lo Stato garantisce la sicurezza della popolazione e l’ordine pubblico.
Esso promuove la soluzione pacifica dei conflitti.
Lo Stato promuove la convivenza dei diversi gruppi di popolazione e di età.
Esso sostiene i nuovi abitanti nei loro sforzi di integrazione.
Lo Stato promuove la famiglia quale comunità di adulti e bambini.
Esso crea buone condizioni per la cura dei figli all’interno e fuori della famiglia.
Lo Stato provvede a un’offerta variata e di elevata qualità che permetta a ogni persona di seguire un’istruzione scolastica e una formazione professionale e di sviluppare le proprie capacità.
Lo Stato tutela e promuove la cultura nella sua varietà.
Lo Stato crea condizioni quadro favorevoli per l’economia che permettano alle imprese e ai lavoratori di affermarsi nella concorrenza.
Promuove la compatibilità tra esercizio di un’attività lucrativa e famiglia.
A complemento della responsabilità individuale e dell’iniziativa privata, lo Stato provvede alla sicurezza sociale della popolazione.
Esso si adopera a favore dell’integrazione sociale ed economica delle persone che necessitano di aiuti particolari.
Lo Stato crea condizioni quadro favorevoli affinché vi siano alloggi sufficienti.
Lo Stato provvede affinché il sistema sanitario sia sufficiente ed economicamente sopportabile per tutti.
Esso prende misure affinché vi siano svariati servizi di prevenzione nel settore della salute.
Lo Stato protegge l’ambiente dagli effetti nocivi e indesiderati.
Esso si adopera per un’utilizzazione parsimoniosa delle basi vitali naturali.
Si prende cura delle terre coltive e dei paesaggi di pregio.
Lo Stato provvede a un approvvigionamento idrico ed energetico sicuro, economico e rispettoso dell’ambiente.
Esso si impegna a favore di un’utilizzazione efficiente di tali risorse.
Lo Stato provvede a dotare il suo territorio di infrastrutture per i trasporti pubblici e privati conformi ai bisogni.
Esso tiene conto degli utenti della circolazione più deboli.
La legge disciplina l’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale.
Hanno diritto di voto i cittadini d’ambo i sessi domiciliati nel Cantone che hanno compiuto 18 anni e hanno diritto di voto in materia federale.
Chi ha diritto di voto può partecipare alle votazioni ed elezioni cantonali, distrettuali e comunali, nonché firmare domande di referendum e iniziative.
Hanno diritto di voto in materia cantonale gli Svizzeri all’estero d’ambo i sessi che hanno diritto di voto in materia federale.
Gli aventi diritto di voto eleggono:
Con un’iniziativa, 2000 aventi diritto di voto possono chiedere in ogni tempo:
L’iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato.
L’iniziativa per la revisione totale della Costituzione cantonale può rivestire unicamente la forma della proposta generica.
Se da una proposta generica non è possibile evincere la forma giuridica in cui va concretata, decide il Gran Consiglio.
Il Consiglio di Stato accerta la riuscita formale dell’iniziativa.
Il Gran Consiglio esamina la validità dell’iniziativa.
Un’iniziativa è valida se:
Il Gran Consiglio decide circa l’accettazione o la reiezione di un’iniziativa.
Se il Gran Consiglio approva un’iniziativa, il progetto elaborato o il progetto che ha elaborato in conformità di un’iniziativa generica sottostà a referendum obbligatorio o facoltativo.
Se il Gran Consiglio respinge l’iniziativa, questa è sottoposta al voto del Popolo.
Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto all’iniziativa elaborata o al progetto che ha elaborato in conformità di un’iniziativa generica.
Gli aventi diritto di voto si pronunciano simultaneamente sui due progetti.
Gli aventi diritto di voto possono accettare ambedue i testi e indicare a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati.
Il Gran Consiglio decide entro 18 mesi circa l’accettazione o la reiezione dell’iniziativa.
La legge prevede ulteriori termini.
Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo:
Se nel voto finale il Gran Consiglio approva un progetto con meno dei due terzi dei membri partecipanti alla votazione, sono inoltre sottoposti al voto del Popolo:
Su domanda di 1000 aventi diritto di voto sono sottoposti al voto del Popolo i seguenti atti non sottostanti a referendum obbligatorio:
La domanda va depositata entro 60 giorni dalla pubblicazione ufficiale del decreto.
I diritti politici nei Distretti e nei Comuni si esercitano nel luogo di domicilio.
Gli aventi diritto di voto possono, individualmente o insieme, presentare un’iniziativa al Consiglio distrettuale o al Municipio.
L’iniziativa deve concernere l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di un atto normativo o di un atto amministrativo di competenza dell’Assemblea distrettuale o comunale.
L’iniziativa deve essere presentata per scritto e rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato.
La legge disciplina l’esercizio del diritto d’iniziativa e di referendum nei Distretti e nei Comuni dotati di un Parlamento.
I consorzi si organizzano democraticamente e prevedono un diritto d’iniziativa e di referendum.
La decisione di aderire a un consorzio spetta agli aventi diritto di voto.
Ognuno ha il diritto di esprimere il proprio parere nell’ambito di una procedura di consultazione su un progetto di Costituzione o di legge cantonale.
I Distretti, i Comuni, i partiti e le cerchie interessate sono invitati a pronunciarsi.
È eleggibile a membro di un’autorità cantonale o comunale, nonché al Consiglio degli Stati, chi ha diritto di voto in materia cantonale.
La legge può disciplinare eccezioni e altre condizioni di eleggibilità.
I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dei tribunali cantonali non possono appartenere a un’altra di queste autorità.
La legge disciplina altre incompatibilità e l’astensione.
I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, dei tribunali cantonali e del Consiglio degli Stati sono eletti per un quadriennio.
L’elezione del Gran Consiglio e l’elezione del Consiglio di Stato avvengono simultaneamente.
La lingua ufficiale è il tedesco.
I dibattiti del Gran Consiglio e le udienze dei tribunali sono pubblici. La legge stabilisce le eccezioni.
Le autorità informano il pubblico sulla loro attività per quanto interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.
Il Cantone, i Distretti e i Comuni garantiscono un accesso semplice alla loro amministrazione e si attengono al principio della trasparenza.
Tutti i partiti e i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che partecipano a campagne in vista di elezioni o votazioni che rientrano nella competenza del Cantone, dei Distretti e dei Comuni, devono rendere pubbliche le loro finanze. Rientrano nell’obbligo di pubblicità, in particolare:
Al momento di annunciare la loro candidatura, i candidati a un mandato pubblico sul piano cantonale e distrettuale come pure a livello esecutivo e legislativo comunale segnalano possibili conflitti d’interesse.
All’inizio dell’anno civile chi è stato eletto per un mandato pubblico ai sensi del capoverso 2 segnala possibili conflitti d’interesse.
Il Cantone o un ente indipendente verificano la correttezza delle informazioni fornite secondo i capoversi 1–3 e compilano un registro pubblico.
Le persone candidate o elette a un mandato pubblico, i partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne, i gruppi di interesse e altre organizzazioni che violano gli obblighi di cui ai capoversi 1–3 sono punite con una multa.
La legge disciplina i particolari.
Il Cantone, i Distretti e i Comuni, nonché gli altri enti e istituti di diritto pubblico rispondono dei danni che i loro organi o i loro impiegati causano illecitamente nell’esercizio della loro attività ufficiale.
La legge disciplina la responsabilità dei privati incaricati di compiti statali e stabilisce le condizioni della responsabilità per fatto lecito.
Il Gran Consiglio è l’autorità legislativa e la suprema autorità di vigilanza del Cantone.
Esso si compone di 100 membri.
Il Gran Consiglio è eletto nei Comuni a scrutinio segreto.
Ogni Comune forma un circondario elettorale. I seggi sono ripartiti fra i Comuni proporzionalmente alla loro popolazione residente, ma ogni Comune ha diritto almeno a un seggio.
Il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema proporzionale. La legge può stabilire quorum minimi. 4
Fatti salvi i diritti del Popolo, il Gran Consiglio delibera su:
Il Gran Consiglio emana ordinanze per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
Sono emanate in forma di legge tutte le norme giuridiche importanti, in particolare quelle concernenti:
La legge può delegare l’emanazione di norme giuridiche meno importanti.
L’oggetto, lo scopo e la portata della facoltà conferita devono essere stabiliti dalla legge.
Il Gran Consiglio partecipa alla pianificazione dell’attività e alla pianificazione finanziaria, nonché all’allestimento del programma legislativo.
Il Gran Consiglio delibera sul bilancio di previsione e l’aliquota fiscale e approva i conti.
Esso decide in materia di nuove spese, fatti salvi i diritti del Popolo.
Il Gran Consiglio decide in via definitiva in merito a nuove spese uniche sino a 5 milioni di franchi e a nuove spese annualmente ricorrenti sino a 500 000 franchi.
Il Gran Consiglio elegge:
Esso procede alle altre elezioni che gli sono delegate dall’ordinamento giuridico.
Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza sul Governo, sull’amministrazione e sul funzionamento dei tribunali cantonali.
Il Gran Consiglio:
Il Consiglio di Stato è la suprema autorità direttoriale ed esecutiva del Cantone.
Esso si compone di sette membri.
È eletto secondo il sistema maggioritario.
Il Consiglio di Stato prende e difende le sue decisioni quale autorità collegiale.
Il Consiglio di Stato:
Il Consiglio di Stato emana ordinanze per quanto la legge gliene conferisca la facoltà.
Esso conclude e denuncia accordi internazionali e intercantonali per quanto non ne sia competente il Gran Consiglio.
Emana le ordinanze d’esecuzione.
Il Consiglio di Stato decide secondo quanto disposto dalla legge sui ricorsi elettorali e sulle controversie di diritto amministrativo.
Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui Distretti e i Comuni, nonché sugli enti di diritto pubblico.
Il Governo può, senza base legale, emanare ordinanze o prendere provvedimenti per far fronte a gravi turbamenti dell’ordine e della sicurezza pubblici, già esistenti o imminenti, come pure a situazioni d’emergenza sociale.
Le ordinanze contingibili urgenti devono essere senza indugio sottoposte per approvazione al Gran Consiglio. Decadono un anno dopo essere entrate in vigore se non sono integrate nel diritto ordinario.
L’Amministrazione cantonale:
Essa lavora secondo i principi riconosciuti della buona gestione amministrativa.
I tribunali amministrano la giustizia in modo indipendente, imparziale e affidabile.
Provvedono a procedure celeri ed economiche.
I tribunali perseguono una soluzione consensuale dei conflitti.
Il Tribunale cantonale è la suprema autorità giudiziaria del Cantone in materia civile e penale.
La giurisdizione di primo grado è esercitata dai Tribunali distrettuali.
Il Tribunale amministrativo è la suprema autorità giudiziaria del Cantone in materia amministrativa.
Per le decisioni prese in un procedimento amministrativo, la legge garantisce almeno un controllo da parte di un’autorità di ricorso indipendente.
Il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo esercitano la vigilanza sulle autorità giudiziarie loro subordinate.
La vigilanza si limita alla gestione delle pratiche e all’amministrazione della giustizia.
In casi particolari la legge può prevedere altre autorità giudiziarie o altre competenze.
Il Cantone si suddivide in Distretti e Comuni.
I Distretti e i Comuni sono enti autonomi di diritto pubblico e godono di autonomia nei limiti fissati dal diritto di rango superiore.
La legge ne definisce il territorio e la denominazione.
I Distretti comprendono il territorio di uno o più Comuni.
Essi svolgono le attività statali assegnate loro dal diritto cantonale.
I Distretti possono essere suddivisi o raggruppati per formare circondari per i tribunali di primo grado.
I Comuni svolgono le attività statali assegnate loro dal diritto cantonale.
Essi sono competenti per tutte le questioni locali che non sono affidate ad altri enti.
I Distretti e i Comuni sono organizzati democraticamente.
Essi possono istituire parlamenti.
Nell’esercizio dell’attività dello Stato i distretti e i Comuni collaborano tra di loro, con il Cantone e i Comuni dei Cantoni vicini.
Per svolgere determinate attività possono raggrupparsi in consorzi, gestire un’istituzione comune o convenire che un Distretto o un Comune svolga determinate attività per tutti gli interessati.
La legge può obbligare i Distretti e i Comuni a collaborare se interessi pubblici importanti lo esigono e se solo in tal modo un’attività può essere adeguatamente adempita.
Le modifiche dell’effettivo e del territorio dei Distretti e dei Comuni avvengono in via legislativa.
Ogni Comune può chiedere una modifica legislativa per modificare il proprio effettivo o il proprio territorio.
La modifica legislativa è attuata soltanto se approvata da ogni Comune interessato.
Le corporazioni sono enti autonomi di diritto pubblico cantonale.
Il loro effettivo e il loro diritto di amministrarsi da sé sono garantiti nei limiti dell’ordinamento giuridico.
Esse provvedono a salvaguardare il valore dei loro beni che amministrano e utilizzano autonomamente.
Il Cantone, i Distretti e i Comuni si procurano le loro risorse in particolare mediante:
I Cantoni, i Distretti e i Comuni riscuotono le imposte necessarie all’esercizio della loro attività.
Nella strutturazione delle imposte rispettano i principi della legalità, della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, nonché la capacità economica.
Le imposte sono calcolate in modo da salvaguardare la volontà produttiva e la competitività dei contribuenti e da incentivare la previdenza individuale.
Le finanze del Cantone, dei Distretti e dei Comuni devono essere gestite conformemente alla legge, in modo parsimonioso, economico e, sul lungo periodo, equilibrato.
Il bilancio di previsione e i conti sono retti dai principi della trasparenza, della comparabilità e della pubblicità.
Il Cantone, i Distretti e i Comuni allestiscono una pianificazione finanziaria e la coordinano con la pianificazione delle attività.
Le spese sono controllate costantemente al fine di verificarne la necessità, l’utilità e la sopportabilità.
La gestione delle finanze è controllata da organi indipendenti.
Il Cantone assicura la perequazione finanziaria.
Esso mira in tal modo a creare condizioni equilibrate nel carico fiscale e nelle prestazioni dei Distretti e dei Comuni.
Lo Stato rispetta il diritto all’autodeterminazione della Chiesa cattolica romana e della Chiesa evangelica riformata, nonché delle altre comunità religiose.
Le comunità religiose sottostanno al diritto privato sempre che non abbiano uno statuto di ente di diritto ecclesiastico.
Lo statuto e l’effettivo dei conventi e degli ordini religiosi esistenti sono garantiti.
Le Chiese cantonali e le Parrocchie appartenenti alla Chiesa cattolica romana e alla Chiesa evangelica riformata hanno lo statuto di enti autonomi di diritto pubblico.
I membri con diritto di voto della corrispondente Chiesa cantonale emanano uno statuto organizzativo. Gli statuti sono approvati dal Gran Consiglio se non contraddicono al diritto federale e cantonale.
Le Chiese cantonali sottostanno all’alta vigilanza del Cantone.
Ogni persona domiciliata nel Cantone appartiene all’ente di diritto ecclesiastico della sua confessione, qualora ne adempia le condizioni statutarie.
L’uscita da una Chiesa cantonale può avvenire in ogni tempo mediante dichiarazione scritta alla Parrocchia competente.
Gli enti di diritto ecclesiastico sostengono le chiese nell’adempimento dei loro compiti. Essi possono assumere altri compiti nei limiti fissati dai loro ordinamenti giuridici.
Essi si organizzano secondo principi democratici e disciplinano il diritto di voto.
Amministrano il loro patrimonio e i loro introiti secondo i principi statali di una sana gestione finanziaria.
Per svolgere le loro attività, le Chiese cantonali possono riscuotere congrui contributi dalle loro Parrocchie.
Esse provvedono ad assicurare una perequazione finanziaria fra le Parrocchie.
Nelle Parrocchie quanto meno la designazione degli organi, l’emanazione di importanti disposti normativi, la deliberazione del bilancio di previsione annuale e dell’aliquota fiscale e l’approvazione dei conti devono essere riservate agli aventi diritto di voto.
Per l’adempimento delle attività ecclesiali le Parrocchie possono riscuotere imposte.
L’assoggettamento e la riscossione delle imposte sono retti dalla legislazione fiscale cantonale.
Le Chiese cantonali provvedono affinché i loro membri e le parrocchie dispongano di una tutela giurisdizionale sufficiente.
Le decisioni di ultima istanza delle autorità delle Chiese cantonali possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo in conformità del diritto cantonale.
Il Tribunale amministrativo ne controlla la legittimità.
La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.
Mediante una revisione parziale possono essere modificate singole o più disposizioni costituzionali materialmente connesse.
Gli atti normativi emanati e le decisioni prese secondo la vecchia Costituzione rimangono in vigore. Per una loro eventuale modifica si applica la presente Costituzione.
Se in virtù della presente Costituzione devono essere emanate nuove disposizioni di legge o modificate disposizioni esistenti, tali adeguamenti devono essere intrapresi senza indugio.
Le disposizioni della vecchia Costituzione sui Distretti e i Comuni, per quanto non siano contrarie alla presente Costituzione, rimangono applicabili sino all’emanazione di nuove disposizioni legali.
Se prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione il Gran Consiglio emana decreti sottostanti a referendum, quest’ultimo sottostà alla vecchia Costituzione.
Il Gran Consiglio determina l’entrata in vigore.
La presente Costituzione è pubblicata nel Foglio ufficiale e, dopo la sua entrata in vigore, integrata nella Raccolta cantonale delle leggi.
Con l’entrata in vigore della presente Costituzione, la Costituzione del Cantone di Svitto del 23 ottobre 1898 è abrogata.
I numeri indicano gli § e parti di § della Costituzione
Amministrazione 56ss
Autorità 41 ss
Bilancio
Cantone
Chiesa (e) 82 ss
Cittadinanza
Compiti
Comune (i) 69 ss, 71
Comunità religiose
Confederazione
Consiglio degli Stati
Consiglio di Stato 56 ss
Consiglio Nazionale
Consorzio
Costituzione
Dignità 2
Diritto (i)
Disposizioni finali 90 ss
Divisione dei poteri
Durata
Eleggibilità
Elezioni
Gran Consiglio 47 ss
Imposta (e)
Iniziativa
Interesse pubblico
Istruzione
Landamano
Legge (i)
Lingua
Maggioritario
Municipio
Ordinanza (e)
Ordine pubblico 13
Organizzazione (i)
Partiti
Perequazione finanziaria
Popolo
Progetti
Proposta generica
Pubblicità
Quorum minimi 48
Referendum
Responsabilità
Revisione della Costituzione cantonale 89
Sistema
Territorio
Tribunale (i)
Vigilanza
Votazione (i)
Voto