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131.222.2

Costituzione
del Cantone di Basilea Campagna

Traduzione1

del 17 maggio 1984 (Stato 20 novembre 2023)2

Il Popolo del Cantone di Basilea Campagna,

conscio di assumere davanti a Dio la propria responsabilità verso l’essere umano, la collettività e l’ambiente,

determinato a tutelare la libertà e il diritto nell’ambito della sua tradizione e del suo ordinamento democratici,

sapendo che la forza di un Popolo si commisura al benessere del più debole dei suoi membri,

nell’intento di agevolare il pieno sviluppo dell’essere umano come individuo e come membro della comunità,

deciso a rafforzare il Cantone come Stato sovrano nella Confederazione e a preservarlo nella sua diversità,

si è dato la presente Costituzione:

Sezione prima Disposizioni generali

Art. 1 Statuto del Cantone

Il Cantone di Basilea Campagna è un Cantone sovrano della Confederazione Svizzera.

Esso partecipa attivamente al divenire della Confederazione e sostiene lo Stato centrale nell’adempimento dei suoi compiti.

Le sue autorità si adoperano affinché esso divenga un Cantone a parte intera, che disponga di un voto intero nelle votazioni federali e di due deputati al Consiglio degli Stati. 3

Art. 2 Forma democratica dello Stato

Il potere dello Stato risiede nell’insieme del Popolo.

Esso è esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità.

Art. 34 Collaborazione intercantonale e regionale

Le autorità del Cantone di Basilea Campagna s’impegnano per intensificare la collaborazione nella regione. Per l’adempimento di compiti comuni o regionali, collaborano con le autorità di altri Cantoni, segnatamente di Basilea Città, Argovia, Soletta e Giura, con le autorità dei Comuni della regione e degli Stati esteri confinanti.

Le autorità del Cantone di Basilea Campagna si adoperano per concludere convenzioni con autorità svizzere ed estere nella regione e in particolare nella Svizzera nordoccidentale, per creare istituzioni comuni, per regolare la reciproca perequazione degli oneri e per armonizzare le legislazioni.

Le autorità del Cantone di Basilea Campagna si adoperano per ottenere il sostegno della Confederazione in progetti d’interesse regionale, cantonale o transfrontaliero.

Vanno elaborate regole che assicurino una collaborazione efficace tra le autorità. A questo scopo il Consiglio di Stato, eventualmente insieme alle autorità dei Cantoni ed enti territoriali coinvolti, può prendere misure adeguate e in particolare far svolgere analisi atte a simulare il mandato di collaborazione di cui ai capoversi da 1 a 3.

I diritti di partecipazione democratici devono essere garantiti.

Art. 4 Vincolatività al diritto e alla legge

Tutte le autorità sono vincolate alla Costituzione e alla legge.

Il loro agire dev’essere improntato all’interesse pubblico ed essere proporzionato.

Le autorità e i privati si comportano secondo buona fede.

Sezione seconda Diritti e doveri individuali

1. Dignità umana

Art. 5 Dignità umana

La dignità umana è inviolabile.

Rispettarla è compito di ognuno; proteggerla, compito primario del potere dello Stato.

2. Diritti fondamentali

Art. 6 Diritti di libertà

Lo Stato protegge i diritti di libertà.

Sono in particolare garantiti:

  1. il diritto alla vita, all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento;
  2. la libertà di credo e di coscienza;
  3. la libertà d’informazione, di opinione e di stampa;
  4. la libertà di associazione, di riunione e di manifestazione;
  5. la libertà dell’insegnamento scientifico, della ricerca e dell’attività artistica;
  6. la protezione della sfera privata, la protezione del segreto epistolare e delle telecomunicazioni e la protezione del domicilio;
  7. la protezione dall’abuso dei dati;
  8. il diritto al matrimonio e alla famiglia;
  9. la libertà di domicilio;
  10. il diritto alla libera scelta e al libero esercizio di una professione e al libero esercizio di un’attività economica.

La proprietà e i diritti patrimoniali sono protetti. Il Cantone e i Comuni promuovono l’accesso alla proprietà privata per uso personale.

Art. 7 Uguaglianza giuridica

Tutti sono uguali dinanzi alla legge.

Nessuno deve in particolare subire pregiudizi o fruire di privilegi a causa del suo sesso, della sua nascita, della sua origine, della sua razza, della sua posizione sociale, delle sue convinzioni filosofiche, politiche o religiose.

Art. 8 Parità dei sessi

Uomo e donna hanno pari diritti. Il Cantone e i Comuni provvedono a tale parità.

Tutti i diritti e doveri individuali sanciti dalla presente Costituzione, nonché i diritti popolari spettano in ugual misura a uomini e donne.

Art. 9 Tutela giurisdizionale

Ognuno ha diritto alla tutela giurisdizionale. Essa è gratuita per i meno abbienti.

Il Cantone e i Comuni promuovono la conoscenza del diritto e provvedono ad assicurare servizi gratuiti d’informazioni giuridiche.

In tutti i casi, le parti hanno il diritto d’essere sentite, di essere trattate correttamente e di ottenere entro un termine adeguato una decisione motivata e indicante i rimedi giuridici.

Chiunque sia privato della libertà di movimento ha il diritto di:

  1. essere informato immediatamente e in modo comprensibile sulle ragioni di tale privazione e sui diritti che gli spettano;
  2. 5 entro il termine fissato dalla legge, essere sentito da un’autorità specificata dalla legge;
  3. esigere che un tribunale esamini tale privazione della libertà.

Art. 10 Richieste alle autorità

Ognuno può rivolgere petizioni o altre richieste alle autorità senza che gliene derivino pregiudizi. Le autorità rispondono entro un termine adeguato.

Ognuno può rivolgersi al difensore civico.

Art. 11 Irretroattività

Gli atti normativi non possono avere effetto retroattivo se la retroattività concerne un periodo di tempo troppo lungo o impone oneri sproporzionati.

Art. 12 Entrata in vigore degli atti normativi

Gli atti normativi oggetto di una votazione popolare entrano in vigore il più presto il giorno dopo la votazione.

Tutti gli altri atti normativi entrano in vigore, di regola, il più presto otto giorni dopo essere stati regolarmente pubblicati.

Art. 13 Responsabilità e risarcimento dei danni

Il Cantone e i Comuni rispondono dei danni causati illecitamente dai loro organi.

Essi rispondono anche dei danni che i loro organi hanno causato lecitamente, se singoli ne subiscono un grave pregiudizio e non si possa ragionevolmente pretendere ch’essi lo sopportino da sé.

Chiunque subisca una limitazione grave e ingiustificata della sua libertà personale ha diritto al risarcimento dei danni e a un’indennità a titolo di riparazione morale.

In caso di espropriazione o d’importante restrizione della proprietà è dovuta piena indennità.

Art. 14 Attuazione dei diritti fondamentali

I diritti fondamentali devono essere attuati nell’intero ordinamento giuridico.

Chi esercita i propri diritti fondamentali deve rispettare i diritti fondamentali altrui.

Nessuno può pregiudicare i diritti fondamentali abusando della sua posizione di potere.

Art. 15 Limite dei diritti fondamentali

I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto se e per quanto un interesse pubblico preponderante lo giustifichi. Nella loro essenza sono intangibili.

Le limitazioni dei diritti fondamentali richiedono una base legale; quelle gravi devono essere previste espressamente dalla legge. Sono salvi i casi di pericolo serio, immediato e manifesto.

I diritti fondamentali delle persone che si trovano in uno speciale rapporto di dipendenza nei confronti dello Stato possono inoltre essere limitati soltanto per quanto lo esiga l’interesse pubblico particolare su cui poggia tale rapporto.

Arresti, perquisizioni e sequestri possono essere operati soltanto nei casi e nelle forme previsti dalla legge. La tortura e altri trattamenti contrari alla dignità umana sono in ogni caso inammissibili.

3. Diritti sociali

Art. 16 Garanzia dei mezzi di esistenza e sicurezza sociale

Ognuno ha diritto all’aiuto e all’assistenza nelle situazioni di bisogno, nonché ai mezzi necessari per condurre una vita degna dell’uomo.

Il Cantone e i Comuni proteggono in particolare le persone che hanno bisogno d’aiuto a causa della loro età, del loro stato di salute o della loro situazione economica o sociale.

Art. 17 Diritto alla formazione, al lavoro e all’alloggio

Nei limiti delle loro competenze e dei mezzi disponibili e a complemento della responsabilità e dell’iniziativa individuali, il Cantone e i Comuni si adoperano affinché:

  1. ognuno possa formarsi e perfezionarsi secondo le proprie capacità e inclinazioni, e possa partecipare alla vita culturale;
  2. ognuno possa, a condizioni adeguate, sovvenire al proprio sostentamento con il proprio lavoro;
  3. ognuno riceva un salario uguale per un lavoro uguale e fruisca di vacanze pagate e di possibilità di ristoro sufficienti;
  4. ognuno possa, a condizioni sopportabili, trovare un’abitazione adeguata e, come inquilino, sia protetto dagli abusi.

4. Cittadinanza

Art. 18 Acquisto e perdita

L’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legge.

Art. 19 Naturalizzazione agevolata

Nei limiti fissati dal diritto federale, la legge può concedere un diritto alla naturalizzazione.

La naturalizzazione non può essere resa più difficile con l’imposizione di oneri sproporzionati.

5. Doveri individuali

Art. 20 Doveri individuali

Ognuno deve adempiere i doveri impostigli dall’ordinamento giuridico della Confederazione, del Cantone e del Comune.

Sezione terza Diritti popolari

1. Diritto di voto

Art. 21 Condizioni

Il diritto di voto è garantito.

Ha diritto di voto chi possiede la cittadinanza svizzera, ha compiuto i 18 anni, ha il domicilio politico nel Cantone di Basilea Campagna e non è interdetto per infermità o debolezza mentali.

Il diritto di voto degli Svizzeri all’estero e il diritto di voto nei Comuni patriziali sono disciplinati dalla legge.

Art. 22 Contenuto

Il diritto di voto consiste nel diritto di:

  1. partecipare alle votazioni del Cantone e del Comune politico;
  2. presentare candidature, partecipare alle elezioni ed essere eletti a uffici pubblici;
  3. lanciare e firmare iniziative popolari e domande di referendum.

Ogni avente diritto di voto ha diritto che nelle elezioni e votazioni la volontà del corpo elettorale possa essere espressa in modo affidabile e inalterato.

Art. 23 Esercizio

Il diritto di voto è esercitato nel Comune di domicilio. La legge determina le eccezioni.

Chi possiede la cittadinanza svizzera acquisisce il diritto di voto in materia cantonale e comunale quando si stabilisce nel Cantone.

Nelle elezioni e votazioni alle urne dev’essere preservato il segreto del voto.

Il Cantone e i Comuni provvedono affinché il diritto di voto possa essere esercitato senza comportare dispendi irragionevoli.

2. Elezioni popolari

Art. 24 Elezioni in organi federali

Il Popolo elegge alle urne i deputati del Cantone di Basilea Campagna al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati.

I deputati di entrambi questi Consigli sono eletti per la stessa durata.

Art. 25 Elezioni in organi del Cantone e dei distretti

Il Popolo elegge alle urne:

  1. il Gran Consiglio;
  2. il Consiglio di Stato;
  3. 6 ...
  4. i giudici di pace.

La legge può prevedere altre elezioni popolari.

Art. 26 Elezioni comunali

Il Popolo elegge alle urne:

  1. il Consiglio comunale o la Commissione comunale;
  2. il Municipio;
  3. il sindaco.

La legge e il regolamento comunale possono prevedere altre elezioni alle urne o da parte dell’Assemblea comunale.

I Comuni possono prevedere nel loro regolamento che i membri delle autorità comunali non sono immediatamente rieleggibili alla scadenza del mandato. 7

Art. 27 Procedura elettorale

Il Gran Consiglio e i Consigli comunali sono eletti secondo il sistema proporzionale.

Tutte le altre elezioni si svolgono secondo il sistema maggioritario, eccetto che il regolamento comunale prescriva il sistema proporzionale.

3. Iniziativa popolare

Art. 28 Principi

1500 aventi diritto di voto possono, mediante un’iniziativa elaborata o generica, chiedere l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di disposizioni costituzionali o di legge.

Il termine per il deposito delle firme è di due anni. 8

L’iniziativa elaborata contiene un progetto elaborato. È presentata espressamente come iniziativa costituzionale o legislativa.

Mediante l’iniziativa generica, i firmatari chiedono al Gran Consiglio di elaborare un progetto nel senso auspicato dall’iniziativa.

L’iniziativa per la revisione totale della Costituzione non può contenere né direttive, né un progetto.

Il diritto degli aventi diritto di voto di presentare iniziative nei Comuni è retto dalle disposizioni della legge e del regolamento comunale.

Art. 29 Procedura

Il Gran Consiglio dichiara non valide le iniziative inattuabili o manifestamente contrarie al diritto.

Le iniziative elaborate sono sottoposte al voto del Popolo entro 18 mesi, senza cambiamenti di forma o contenuto. 9 ... 10

Le iniziative generiche sono sottoposte entro due anni al voto del Popolo se il Gran Consiglio non le approva nel merito. Se il Popolo o il Gran Consiglio ha deciso di dare seguito all’iniziativa, il Gran Consiglio elabora entro due anni un pertinente progetto. 11 Esso determina se il testo deve avere rango costituzionale o di legge.

La legge disciplina le eccezioni e le conseguenze in caso d’inosservanza del termine di trattazione delle iniziative popolari. 12

Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto a qualsiasi iniziativa.

4. Votazioni popolari

Art. 3013 Votazioni obbligatorie

Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo:

  1. le modifiche costituzionali e i trattati che modificano la Costituzione;
  2. 14 le leggi nonché i trattati che contengono disposizioni sostanzialmente di rango legislativo e gli atti legislativi elaborati in base a un’iniziativa generica che è stata ritirata, se adottati dal Gran Consiglio a una maggioranza inferiore ai quattro quinti dei membri presenti o se il Gran Consiglio decide, con decreto separato, di sottoporli a referendum obbligatorio;
  3. 15 le iniziative elaborate e i controprogetti che sono loro contrapposti contemporaneamente;
  4. 16 le iniziative generiche respinte dal Gran Consiglio, i controprogetti che sono loro contrapposti contemporaneamente e gli atti legislativi elaborati in base a un’iniziativa generica;
  5. le decisioni dell’Assemblea comunale o del Consiglio comunale secondo le disposizioni della legge e del regolamento comunale.

Art. 31 Votazioni facoltative

Sono sottoposti al voto del Popolo a richiesta di 1500 aventi diritto di voto:

  1. le decisioni vincolanti del Gran Consiglio in materia di pianificazione, se d’importanza fondamentale e sottostanti a referendum facoltativo secondo la Costituzione o la legge;
  2. 17 le decisioni del Gran Consiglio concernenti nuove spese uniche di oltre un milione di franchi o nuove spese annue ricorrenti di oltre 200 000 franchi;
  3. 18 le leggi nonché i trattati che contengono disposizioni sostanzialmente di rango legislativo e gli atti legislativi elaborati in base a un’iniziativa generica che è stata ritirata, se non sottostanno a referendum obbligatorio;
  4. 19 quale eccezione al § 63 capoverso 3, l’aliquota dell’imposta cantonale sul reddito stabilita per decreto per l’anno fiscale successivo, se il suo valore è diverso dal 100 per cento dell’imposta cantonale normale sul reddito delle persone fisiche.

La domanda dev’essere presentata nelle otto settimane dopo la pubblicazione.

Le decisioni dell’Assemblea comunale e del Consiglio comunale sottostanno a referendum facoltativo secondo le disposizioni della legge e del regolamento comunale.

Art. 32 Votazioni speciali

Nell’ambito dell’elaborazione di disposizioni costituzionali o di legge, come anche nell’ambito di decisioni in materia di pianificazione possono essere indette votazioni popolari su questioni di principio. Nella votazione possono essere presentate varianti.

Quando elaborano i relativi progetti, le autorità sono vincolate ai risultati delle votazioni sulle questioni di principio.

Nelle votazioni sui progetti di atti normativi o decisioni, il voto può vertere simultaneamente sull’insieme dell’atto o della decisione e su loro singole disposizioni.

Art. 33 Procedura per le votazioni su più oggetti

La legge disciplina la procedura per le votazioni su più oggetti, segnatamente per le votazioni su un’iniziativa con controprogetto, nonché per le votazioni su questioni di principio con varianti.

Le seguenti direttive devono essere rispettate:

  1. la procedura dev’essere semplice e comprensibile ed escludere gli abusi;
  2. il votante deve poter esprimere sulla scheda a quale dei diversi progetti dà la preferenza.

Per essere accettato, un testo deve raccogliere la maggioranza dei voti validi.

5. Partecipazione alla formazione dell’opinione

Art. 34 Consultazione

Il pubblico è informato per tempo circa l’elaborazione di atti normativi e decisioni del Gran Consiglio. I diretti interessati sono sentiti nelle forme appropriate. Ognuno può fare proposte.

Per quanto concerne i progetti comportanti l’eventualità di una votazione popolare, sono consultati i partiti e le organizzazioni interessate.

Il Consiglio di Stato assicura un’informazione equilibrata degli aventi diritto di voto.

Art. 35 Partiti e organizzazioni politiche

I partiti e le organizzazioni politiche contribuiscono a formare l’opinione e la volontà del Popolo.

Il Cantone sostiene i partiti nell’adempimento di questo compito, purché siano organizzati in modo conforme ai principi democratici, dimostrino di operare regolarmente e globalmente in una parte importante del Cantone e rendano conto pubblicamente della provenienza e dell’utilizzazione dei loro fondi.

6. Garanzia dei diritti popolari

Art. 36 Delega di attribuzioni

Il legislatore non può delegare ad altri organi il potere di emanare disposizioni fondamentali o importanti.

Il Gran Consiglio o, in casi eccezionali, il Consiglio di Stato può essere abilitato dalla legge a decidere definitivamente in materia di nuove spese. 20

Art. 37 Controllo giudiziario

Ogni avente diritto di voto può ricorrere alla Corte costituzionale per violazione del diritto di voto.

Possono in particolare essere impugnati:

  1. la violazione del diritto di voto;
  2. la preparazione o lo svolgimento irregolari di elezioni o votazioni;
  3. il mancato rispetto di iniziative popolari da parte del Gran Consiglio;
  4. la delega inammissibile di attribuzioni del Popolo ad altri organi.

7. Disposizioni di esecuzione

Art. 38 Disposizioni di esecuzione

La legge contiene le disposizioni di dettaglio circa il contenuto e l’esercizio dei diritti popolari, nonché circa i partiti.

Sezione quarta Struttura del Cantone

1. Territorio cantonale e capitale

Art. 39 Territorio cantonale

Il Cantone di Basilea Campagna comprende il territorio che gli è garantito dalla Confederazione Svizzera.

Le modifiche del territorio cantonale devono essere oggetto di una votazione popolare.

Le rettifiche di confine richiedono l’approvazione del Gran Consiglio.

Art. 40 Capitale

La capitale del Cantone di Basilea Campagna è Liestal.

Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale hanno sede a Liestal. 21

2. Distretti e circondari

Art. 4122 Distretti

I distretti sono enti territoriali incaricati dell’espletamento regionale di compiti pubblici.

Il Cantone comprende i distretti di Arlesheim, Laufen, Liestal, Sissach e Waldenburg.

La legge disciplina l’appartenenza dei Comuni ai diversi distretti. I Comuni possono essere attribuiti a un altro distretto soltanto con il loro consenso.

Art. 4223 Circondari giudiziari civili

Il Cantone comprende due circondari giudiziari civili.

La legge disciplina l’appartenenza del territorio cantonale ai due circondari giudiziari civili.

Art. 4324 Circondari elettorali

Le elezioni e le votazioni popolari cantonali si svolgono in circondari elettorali situati all’interno dei distretti.

... 25

La legge disciplina i compiti, il numero e l’organizzazione dei circondari elettorali. 26

3. Comuni

Art. 44 Statuto e compiti

I Comuni sono enti autonomi di diritto pubblico.

I Comuni politici adempiono i compiti d’importanza locale che non siano di competenza di altre organizzazioni e le incombenze delegate loro dal Cantone.

I Comuni patriziali conferiscono la cittadinanza, promuovono la vita culturale, amministrano i beni patriziali e gestiscono le loro foreste. Collaborano con i Comuni politici.

Dove non vi è un Comune patriziale, la cittadinanza è conferita dal Comune politico.

Art. 45 Autonomia

Nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge, i Comuni hanno facoltà di organizzarsi da sé, di eleggere le autorità comunali, di assumere i dipendenti pubblici comunali, di eseguire i loro propri compiti secondo libero apprezzamento e di amministrare autonomamente le cose pubbliche di loro competenza. 27

Tutti gli organi cantonali rispettano e proteggono l’autonomia dei Comuni. ... 28

Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui Comuni.

Art. 46 Consistenza

L’aggregazione o la divisione dei Comuni politici deve essere sottoposta, in una votazione alle urne, all’approvazione dei Comuni coinvolti o delle parti di Comuni coinvolte e disciplinata dalla legge. 29

Le modifiche dei confini devono essere sottoposte, in una votazione alle urne, all’approvazione dei Comuni coinvolti e richiedono l’approvazione del Gran Consiglio. 30

Le rettifiche di confine tra i Comuni politici richiedono l’approvazione del Consiglio di Stato.

Il Comune patriziale può fondersi con il Comune politico se i due Comuni lo decidono alle urne. La decisione del Comune patriziale dev’essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Dove non ve n’è uno, un Comune patriziale può essere creato per decisione presa alle urne dal Comune politico e dai due terzi dei patrizi votanti.

Art. 47 Organizzazione

Nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge, i Comuni politici determinano la loro organizzazione in un regolamento comunale.

Secondo l’organizzazione comunale ordinaria, i diritti popolari sono esercitati alle urne e nell’Assemblea comunale; secondo l’organizzazione comunale straordinaria, alle urne e tramite il Consiglio comunale.

Il Municipio è la suprema autorità esecutiva. Dirige l’amministrazione.

Art. 47a31 Ripartizione dei compiti

Il legislatore assegna compiti ai Comuni secondo il principio di sussidiarietà. Nei limiti del possibile, tiene conto del principio dell’equivalenza fiscale, secondo cui la competenza di un determinato compito e le risorse finanziarie necessarie sono assegnate allo stesso ente pubblico.

Il legislatore concede ai Comuni la massima autonomia possibile in termini di regolamentazione ed esecuzione e può prevedere a tal fine disciplinamenti diversi (variabilità normativa).

Il legislatore può prevedere che ai Comuni o consorzi intercomunali che lo richiedono siano delegati compiti esecutivi.

Art. 48 Collaborazione

I Comuni s’impegnano a collaborare. Il Cantone li sostiene. 32

La collaborazione ha lo scopo di consentire un adempimento più efficace dei compiti. 33

La legge:

  1. può incaricare i Comuni di adempiere in comune determinati compiti;
  2. disciplina le forme della collaborazione e i diritti di partecipazione degli aventi diritto di voto.34

... 35

Art. 49 Partecipazione nel Cantone

Cinque Comuni politici possono chiedere:

  1. l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di disposizioni costituzionali o di legge;
  2. l’organizzazione di una votazione popolare facoltativa.

Le condizioni e la procedura sono rette dalle disposizioni concernenti le iniziative e le domande di referendum popolari.

Nella preparazione di atti normativi e decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato i Comuni direttamente interessati devono essere sentiti tempestivamente.

Sezione quinta Autorità cantonali e loro funzioni

1. Disposizioni generali

Art. 49a36 Principio

I membri delle autorità cantonali sono eletti per un periodo amministrativo.

I pubblici dipendenti del Cantone sono, di regola, assunti in base a un contratto di diritto pubblico, sempre che la Costituzione o la legge non ne preveda l’elezione per un periodo amministrativo.

Art. 5037 Condizioni di eleggibilità o di assunzione

Soltanto chi ha diritto di voto è eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e nei tribunali.

La legge può prevedere che la qualità di avente diritto di voto sia condizione di eleggibilità anche per altre funzioni.

Essa può stabilire ulteriori condizioni di eleggibilità o di assunzione.

Art. 51 Incompatibilità

I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, il difensore civico, i giudici e i cancellieri del Tribunale cantonale non possono far parte di un’altra di queste autorità. 38

I giudici e i cancellieri dei tribunali di primo grado, i membri delle autorità delle aziende cantonali autonome e i pubblici dipendenti superiori dell’amministrazione cantonale non possono far parte del Gran Consiglio. 39

La legge disciplina i particolari. Essa può stabilire ulteriori incompatibilità per altre autorità.

Art. 5240 Incompatibilità tra parenti

Non possono far parte simultaneamente della stessa autorità, eccettuato il Gran Consiglio:

  1. genitori e figli;
  2. fratelli e sorelle;
  3. coniugi;
  4. nonni e nonne e loro abiatici;
  5. cognati e cognate;
  6. suoceri e suocere e loro generi o nuore;
  7. partner registrati;
  8. partner registrati e rispettivi fratelli e sorelle;
  9. genitori di un partner registrato e partner di costui;
  10. partner registrati e loro figli rispettivi.

Art. 5341 Periodo amministrativo

Il periodo amministrativo dei membri delle autorità e dei pubblici dipendenti eletti è di quattro anni.

Art. 54 Limitazione dei mandati

Chi ha fatto parte del Gran Consiglio per quattro periodi amministrativi consecutivi non è rieleggibile per il periodo successivo. 42

I periodi amministrativi incompleti sono equiparati ai periodi completi.

Art. 5543 Pubblicità dei dibattiti e delle udienze

I dibattiti del Gran Consiglio e le udienze dei tribunali sono pubblici. La legge determina le eccezioni.

Art. 5644 Informazione

Le autorità informano il pubblico sulla loro attività.

Chiunque ha il diritto di accedere alle informazioni detenute dalle autorità.

La legge disciplina i dettagli, in particolare la protezione degli interessi pubblici e privati.

Art. 57 Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è il tedesco.

Tutte le autorità e tutti i servizi amministrativi del Cantone e dei Comuni accettano anche richieste redatte in un’altra lingua ufficiale della Confederazione.

Art. 58 Astensione

I membri delle autorità e i pubblici dipendenti si astengono nelle pratiche che li concernono direttamente. 45

L’obbligo di astenersi vale per la preparazione e la discussione della pratica, nonché per la relativa decisione.

Art. 59 Promessa solenne

All’atto di entrare in funzione, i membri delle autorità promettono di rispettare la Costituzione e la legge.

Art. 60 Responsabilità

La legge disciplina la responsabilità dei membri delle autorità e dei pubblici dipendenti nei confronti del Cantone e dei Comuni. 46

I membri del Gran Consiglio non possono essere perseguiti per le loro dichiarazioni in Gran Consiglio e nelle sue commissioni. In caso di abuso manifesto, il Gran Consiglio può tuttavia togliere questa immunità a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

2. Gran Consiglio

Art. 61 Statuto

Il Gran Consiglio è l’autorità legislativa del Cantone. Esercita l’alta vigilanza su tutte le autorità e su tutti gli organi che eseguono compiti cantonali.

Esso si compone di 90 membri. 47

Art. 62 Indipendenza

I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni.

Essi devono rendere pubblici i loro legami con gruppi d’interesse.

Art. 63 Legislazione

Il Gran Consiglio emana sotto forma di legge tutte le disposizioni fondamentali e importanti.

Le leggi sono oggetto di duplice lettura.

Il Gran Consiglio può emanare disposizioni di esecuzione sotto forma di decreto per quanto una legge lo autorizzi espressamente. I decreti non sottostanno a referendum.

Eccezionalmente, le leggi la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere messe immediatamente in vigore se il Gran Consiglio lo decide a maggioranza dei due terzi dei membri presenti. La votazione popolare si svolge nei sei mesi dopo l’entrata in vigore.

Art. 64 Trattati

Il Gran Consiglio approva:

  1. i trattati sottostanti a referendum;
  2. tutti gli altri trattati la cui conclusione non sia per legge di competenza esclusiva del Consiglio di Stato.

Se un trattato richiede modifiche della Costituzione o di leggi, il Gran Consiglio procede a tali modifiche contestualmente all’approvazione del trattato.

Nella preparazione di trattati importanti che richiedano la sua approvazione, il Gran Consiglio può istituire commissioni che consigliano il Consiglio di Stato durante i negoziati.

Art. 65 Pianificazione

Il Gran Consiglio approva i piani fondamentali concernenti le attività dello Stato, in particolare il piano pluriennale dei compiti e delle finanze. 48 Emana altresì i piani direttori cantonali.

L’approvazione vincola il Gran Consiglio e tutte le autorità interessate. Qualsiasi deroga al piano esige una modifica del piano.

Il Gran Consiglio prende atto del programma del Governo. 49

Art. 6650 Decisioni finanziarie

Il Gran Consiglio:

  1. delibera il bilancio di previsione corrispondente al primo anno del piano dei compiti e delle finanze;
  2. decide le nuove spese uniche di oltre un milione di franchi e nuove spese annue ricorrenti di oltre 200 000 franchi;
  3. approva il conto annuale.

Art. 67 Altre competenze

Il Gran Consiglio:

  1. 51 approva il rapporto annuale di attività del Consiglio di Stato e i rapporti annuali dei tribunali cantonali;
  2. esercita i diritti di partecipazione che la Costituzione federale conferisce ai Cantoni;
  3. decide i conflitti di competenza, per quanto non ne sia competente un tribunale;
  4. disciplina le retribuzioni, le rendite e le pensioni versate dal Cantone;
  5. 52 elegge per un anno il presidente e il vicepresidente del Consiglio di Stato, nonché, per un periodo amministrativo, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri dei tribunali cantonali, il cancelliere dello Stato e il difensore civico;
  6. conferisce la cittadinanza cantonale agli stranieri;
  7. accorda la grazia e l’amnistia.

La legge può conferire ulteriori competenze al Gran Consiglio.

Art. 6853 Costituzione

Il Gran Consiglio designa fra i suoi membri il proprio presidente e i due vicepresidenti per la durata di un anno.

Art. 69 Commissioni e gruppi parlamentari

Il Gran Consiglio può istituire al suo interno commissioni incaricate di preparare le deliberazioni.

La legge può delegare alle commissioni determinate attribuzioni decisionali del Gran Consiglio.

I membri del Gran Consiglio possono organizzarsi in gruppi. Contributi possono essere versati ai gruppi, nonché alle unioni di deputati che non raggiungano la forza di un gruppo.

Art. 70 Organizzazione e procedura

La legge disciplina le grandi linee dell’organizzazione del Gran Consiglio e dei rapporti con il Consiglio di Stato e con i tribunali supremi.

Il regolamento del Gran Consiglio contiene ulteriori disposizioni organizzative e procedurali.

3. Consiglio di Stato e amministrazione

Art. 71 Statuto

Il Consiglio di Stato è l’autorità direttoriale e la suprema autorità esecutiva del Cantone.

Esso si compone di cinque membri.

Art. 72 Incompatibilità

I membri del Consiglio di Stato non possono esercitare un’attività privata retribuita. Possono operare in imprese a scopo lucrativo soltanto come rappresentanti del Cantone.

I membri del Consiglio di Stato non possono essere contemporaneamente membri dell’Assemblea federale. 54

Art. 73 Pianificazione

Il Consiglio di Stato determina gli scopi e i mezzi principali dell’operato dello Stato. Pianifica e coordina le attività dello Stato.

All’inizio di ogni legislatura stabilisce il programma di governo e alla fine della legislatura riferisce sulla sua attuazione. 55

Stabilisce ogni anno il progetto del piano dei compiti e delle finanze. 56

Sono fatte salve le attribuzioni degli aventi diritto di voto e del Gran Consiglio.

Art. 74 Attività normativa

Il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio disegni di modifiche costituzionali, di leggi e di decreti.

Esso emana ordinanze in base e nei limiti fissati dalle leggi e dai trattati, per quanto la legge non autorizzi eccezionalmente il Gran Consiglio a emanare disposizioni di esecuzione.

Il Consiglio di Stato può inoltre emanare ordinanze per far fronte a turbamenti già in atto o imminenti dell’ordine e della sicurezza pubblici, nonché per far fronte a situazioni di emergenza sociale. Tali ordinanze devono essere sottoposte immediatamente per approvazione al Gran Consiglio. Esse decadono il più tardi un anno dopo essere entrate in vigore.

Art. 7557 Decisioni finanziarie

Il Consiglio di Stato:

  1. decide nuove spese uniche fino a un importo di un milione di franchi e nuove spese annue fino a 200 000 franchi;
  2. decide in merito alle spese vincolate;
  3. assume prestiti nei limiti fissati dal piano dei compiti e delle finanze;
  4. gestisce il patrimonio finanziario;
  5. allestisce il conto annuale.

Art. 76 Direzione e amministrazione

Il Consiglio di Stato è alla testa dell’amministrazione cantonale. Esercita la vigilanza sugli altri enti che svolgono compiti pubblici.

Esso provvede affinché l’attività amministrativa sia conforme al diritto ed efficace e determina, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge, l’organizzazione appropriata dell’amministrazione.

Il Consiglio di Stato pronuncia sui ricorsi amministrativi nella misura prevista dalla legge.

Esso non dà attuazione agli atti normativi che contraddicano al diritto federale, al diritto costituzionale cantonale o alle leggi cantonali.

Art. 77 Altre competenze

Il Consiglio di Stato:

  1. provvede alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici;
  2. rappresenta il Cantone all’interno e all’esterno;
  3. cura le relazioni con le autorità della Confederazione e degli altri Cantoni;
  4. conclude autonomamente, nei limiti della sua competenza, trattati nonché accordi amministrativi;
  5. procede alle nomine che non siano di competenza di altri organi;
  6. conferisce la cittadinanza cantonale agli Svizzeri.

La legge può conferire ulteriori competenze al Consiglio di Stato.

Art. 78 Autorità collegiale

Il Consiglio di Stato prende le sue decisioni collegialmente.

Il presidente è scelto fra uno dei suoi membri. Egli dirige i lavori e cura le incombenze governative.

La legge può affidare al presidente del Consiglio di Stato determinate attribuzioni governative decisionali.

Art. 79 Amministrazione cantonale

L’amministrazione cantonale comprende cinque dipartimenti e la Cancelleria dello Stato. 58

Ogni membro del Consiglio di Stato dirige un dipartimento.

La Cancelleria dello Stato funge da segretariato generale del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato. È diretta dal cancelliere dello Stato.

La legge determina quali funzioni amministrative possono essere ricoperte a titolo di attività accessoria da qualsivoglia avente diritto di voto.

Art. 80 Altri enti che svolgono compiti pubblici

La legge può creare aziende amministrative autonome.

Per adempiere i suoi compiti, il Cantone può partecipare a consorzi intercomunali e a istituzioni pubbliche o a economia mista.

Esso può delegare compiti amministrativi ad, a Comuni, a organizzazioni intercantonali o intercomunali, a imprese a economia mista o a organizzazioni di diritto privato.

La tutela giurisdizionale dei cittadini e la vigilanza da parte del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato devono essere assicurate in ogni caso.

Art. 81 Organizzazione e procedura

La legge disciplina:

  1. le grandi linee dell’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’amministrazione cantonale;
  2. 59 le grandi linee della normativa concernente il personale;
  3. la procedura e la giustizia amministrative.

Altre disposizioni organizzative e procedurali figurano nel regolamento del Consiglio di Stato e in ordinanze.

4. Tribunali

Art. 82 Statuto e indipendenza

Tutti i tribunali sottostanno al solo diritto e sono indipendenti nelle loro decisioni.

Essi dirigono l’amministrazione giudiziaria. La legge può autorizzarli a emanare disposizioni di esecuzione. 60

Il Tribunale cantonale rappresenta i tribunali nei rapporti con altre autorità. 61

Art. 83 Giurisdizione civile

La giurisdizione civile è esercitata da:

  1. i giudici di pace;
  2. 62 i tribunali civili di circolo63;
  3. 64 il Tribunale cantonale.

La legge può prevedere che determinate controversie siano giudicate da tribunali speciali.

La giurisdizione arbitrale è riconosciuta nelle controversie in materia patrimoniale. I lodi possono essere impugnati dinanzi ai tribunali del Cantone nella misura prevista dalla legge.

Art. 8465 Giustizia penale

La giurisdizione penale è esercitata da:

  1. il Tribunale penale;
  2. il Tribunale dei minorenni;
  3. il giudice dei provvedimenti coercitivi;
  4. il Tribunale cantonale.

Le autorità incaricate del perseguimento penale sono la polizia, il pubblico ministero e la procura dei minorenni.

La legge disciplina la facoltà dei servizi amministrativi e delle autorità comunali d’infliggere multe.

Art. 8566 Giurisdizione amministrativa

La giurisdizione amministrativa è esercitata da:

  1. il Tribunale fiscale e delle espropriazioni;
  2. Abrogata
  3. Abrogata
  4. il Tribunale cantonale;
  5. 67 il giudice dei provvedimenti coercitivi.

I conflitti di competenza tra le autorità amministrative e il Tribunale cantonale sono decisi da quest’ultimo.

Art. 86 Giurisdizione costituzionale

La giurisdizione costituzionale è esercitata dal Tribunale cantonale. 68

Come Corte costituzionale, il Tribunale cantonale pronuncia su:69

  1. i ricorsi per violazione dei diritti costituzionali, segnatamente dei diritti fondamentali e dei diritti popolari;
  2. le controversie tra Cantone e Comuni o fra Comuni in materia di competenze;
  3. i ricorsi per violazione dell’autonomia comunale.

Non sono impugnabili dinanzi alla Corte costituzionale:

  1. le disposizioni costituzionali e le leggi, eccetto che nell’ambito della loro applicazione;
  2. le decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato eccettuate dal diritto federale o dalla legge;
  3. la clausola d’urgenza di una legge.

Art. 87 Organizzazione e procedura

La legge disciplina le grandi linee dell’organizzazione, nonché la competenza e la procedura dei tribunali. Dev’essere garantito un procedimento celere e affidabile. 70

Un tribunale può essere suddiviso in sezioni e operare in più ordini di giurisdizione.

Il Tribunale cantonale esercita la vigilanza sui tribunali del Cantone e ne riferisce annualmente al Gran Consiglio. 71

La legge disciplina le condizioni e la competenza per l’elezione dei membri straordinari dei tribunali. 72

5. Difensore civico

Art. 8873 Statuto, indipendenza e incompatibilità

Il difensore civico vigila affinché l’amministrazione cantonale e le amministrazioni comunali, nonché l’apparato giudiziario operino conformemente al diritto e in modo appropriato.

Il difensore civico svolge i suoi compiti in modo indipendente. Non è vincolato a istruzioni di altre autorità.

La legge disciplina le incompatibilità.

Art. 89 Compiti

Il difensore civico fa conoscere in modo appropriato il suo parere sulle pratiche da lui esaminate e si adopera anzitutto per mediare una soluzione in via amichevole.

Può formulare critiche, segnalare difetti del diritto vigente e fare raccomandazioni. Non può però né modificare, né annullare atti giuridici.

Il difensore civico ha il diritto di prendere visione degli atti e di farsi dare tutte le informazioni necessarie. È tenuto al segreto come le autorità o i pubblici dipendenti che si sono occupati del caso. 74

Il difensore civico fa rapporto al Gran Consiglio almeno una volta all’anno.

Sezione sesta Compiti pubblici

1. Principi

Art. 90 Base costituzionale

L’assunzione di nuovi compiti cantonali il cui adempimento non sia imposto al Cantone dal diritto federale richiede una modifica della Costituzione. Tale modifica è sottoposta al Popolo contestualmente alle disposizioni legali di esecuzione.

Art. 91 Collaborazione

Il Cantone collabora con i Comuni nell’adempimento dei compiti pubblici.

2. Sicurezza pubblica e prevenzione delle catastrofi

Art. 92 Sicurezza pubblica

Il Cantone e i Comuni provvedono a garantire l’ordine e la sicurezza pubblici.

Art. 93 Prevenzione delle catastrofi

Il Cantone e i Cantoni prendono provvedimenti per prevenire catastrofi e per assicurare il funzionamento dei principali servizi dello Stato nelle situazioni di emergenza.

3. Formazione e cultura

Art. 94 Principi concernenti il sistema scolastico

La scuola provvede, in collegamento con i genitori, affinché gli allievi ricevano un’educazione e una formazione corrispondenti alle loro inclinazioni e attitudini. Le materie insegnate sono le stesse per ragazze e ragazzi.

I rapporti tra autorità scolastiche, insegnanti, allievi e genitori s’improntano al rispetto dei diritti e della personalità di ciascuno.

La legge disciplina i diritti di partecipazione dei genitori, degli insegnanti e degli allievi.

L’intero settore scolastico sottostà alla vigilanza del Cantone.

Art. 95 Frequentazione della scuola

La frequentazione della scuola è obbligatoria nei limiti di età fissati dalla legge.

L’istruzione nelle scuole pubbliche è gratuita per gli abitanti del Cantone. La legge determina le eccezioni.

La frequentazione delle scuole pubbliche dev’essere possibile senza che ne risulti pregiudicata la libertà di credo e di coscienza.

Il Cantone e i Comuni promuovono l’integrazione sociale dei minorenni disabili prevedendo per loro un’istruzione scolastica adeguata.

Art. 96 Enti responsabili delle scuole

La legge determina chi è responsabile delle scuole pubbliche e delle altre istituzioni pubbliche che si occupano dell’istruzione o della formazione professionale.

Il Cantone sostiene i Comuni nell’adempimento dei loro compiti nel settore scolastico.

Esso può concludere accordi con altri Cantoni e partecipare a scuole e istituti d’insegnamento intercantonali.

Art. 97 Formazione professionale ed educazione degli adulti

Il Cantone garantisce e sostiene la formazione professionale e continua.

Esso esercita la vigilanza sul settore della formazione professionale e promuove l’acquisizione di una cultura generale da parte degli apprendisti.

Il Cantone e i Comuni promuovono l’educazione degli adulti.

Art. 98 Scuole universitarie e scuole specializzate

Il Cantone versa un contributo adeguato al settore delle scuole universitarie svizzere e delle scuole svizzere specializzate, nonché alla ricerca scientifica.

Esso provvede affinché sia garantito l’accesso alle scuole universitarie svizzere e alle scuole svizzere specializzate.

Nei limiti fissati dalla legge, il Cantone partecipa all’Università di Basilea.

Art. 99 Scuole non statali

Le scuole non statali sottostanno alla vigilanza del Cantone.

Il Cantone può sostenere scuole non statali nel Cantone e fuori Cantone.

Art. 100 Misure compensative

Gli enti responsabili delle scuole prendono misure compensative in favore dei fanciulli che risultino svantaggiati a causa dell’ubicazione del loro domicilio, a causa di disabilità o per ragioni d’ordine sociale.

Il Cantone accorda borse e prestiti di studio.

Art. 101 Cultura

Il Cantone e i Comuni promuovono la creazione artistica e scientifica, nonché le iniziative e le attività culturali.

Essi si adoperano per rendere accessibili a tutti le conoscenze e le prestazioni artistiche e scientifiche.

Il Cantone e i Comuni possono gestire istituzioni con fini culturali e sostenere le iniziative volte a promuovere al meglio l’impiego del tempo libero.

Art. 102 Protezione della natura e del paesaggio

Il Cantone e i Comuni promuovono la protezione della natura e del paesaggio, nonché la conservazione dei monumenti storici.

Essi proteggono i siti e i paesaggi meritevoli d’essere conservati, nonché i monumenti naturali e i beni culturali.

4. Sicurezza sociale

Art. 103 Assistenza sociale

Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con le organizzazioni private, provvedono alle persone nel bisogno.

Essi si adoperano in particolare per prevenire le situazioni di angustia sociale, sopprimerne le cause ed eliminarne le conseguenze. Promuovono le misure di autoaiuto.

Il Cantone e i Comuni possono creare o sostenere istituzioni di previdenza e di assistenza, nonché completare le prestazioni della Confederazione in materia di sicurezza sociale.

Art. 104 Lavoro

Nei limiti fissati dal diritto federale, il Cantone emana prescrizioni sui rapporti di lavoro e sulla protezione dei lavoratori.

Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti per prevenire la disoccupazione e attenuarne le conseguenze. Provvedono in particolare ad assicurare servizi di collocamento.

Il Cantone prende e sostiene misure volte a promuovere la riqualificazione professionale.

Esso può mediare in caso di controversie tra le parti sociali.

Art. 105 Disabili

Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con le organizzazioni di aiuto agli invalidi, promuovono l’integrazione professionale e sociale dei disabili.

Art. 106 Alloggio

Il Cantone e i Comuni possono accordare agevolazioni in materia di pigioni. 75

I Comuni aiutano le persone in cerca di alloggio e si prendono cura dei senzatetto.

Il Cantone istituisce un ufficio di conciliazione per le controversie in materia di locazione.

Art. 106a77 Promozione dell’accesso alla proprietà per uso personale e della costruzione di abitazioni di utilità pubblica76

Il Cantone promuove la costruzione di abitazioni, l’acquisto di appartamenti e case per uso personale e l’allestimento di spazi abitativi da parte di società di costruzione di abitazioni d’utilità pubblica. Persegue questo obiettivo attenendosi al principio dell’utilizzazione parsimoniosa del suolo attraverso la concentrazione delle attività di costruzione e promuove le abitazioni per anziani. 78

Per le società di costruzione di abitazioni d’utilità pubblica il Cantone emana in particolare disposizioni che prevedano incentivi per la costruzione o l’acquisto di alloggi a prezzi moderati nel Cantone e per il finanziamento di ristrutturazioni di spazi abitativi nel Cantone, segnatamente nell’ambito del risparmio energetico e della protezione dell’ambiente. 79

Il Cantone emana in particolare disposizioni sulle agevolazioni accordate in occasione del primo acquisto nel Cantone di un’abitazione per uso personale, nonché sulle agevolazioni accordate ai proprietari che abitano nella loro propria abitazione e i cui altri redditi e beni patrimoniali non investiti nell’immobile si trovano in un rapporto di squilibrio duraturo rispetto alle spese di manutenzione e agli interessi debitori.

Per le abitazioni a uso personale emana in particolare disposizioni che prevedano incentivi alla costituzione di risparmi vincolati destinati al primo acquisto di una proprietà abitativa nel Cantone e al finanziamento di lavori di risparmio energetico e di protezione dell’ambiente in abitazioni già esistenti nel Cantone. 80

In particolare emana disposizioni per un’equilibrata determinazione del valore locativo. 81

Art. 107 Famiglia, giovani, anziani

Il Cantone e i Comuni proteggono la famiglia, la condizione genitoriale e la maternità.

In collaborazione con le organizzazioni private, essi si occupano dei bisogni dei giovani e degli anziani.

Art. 108 Stranieri

Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con le organizzazioni private, favoriscono il benessere e l’integrazione degli stranieri.

Art. 109 Nomadi

Il Cantone e i Comuni aiutano i nomadi a trovare posti di stazionamento.

5. Sanità

Art. 110 Principi

Ognuno è lui stesso primo responsabile del proprio stato di salute.

L’assicurazione malattie è obbligatoria nei limiti fissati dalla legge.

Il Cantone crea condizioni atte ad assicurare alla popolazione cure mediche sufficienti e provvede all’igiene pubblica.

Esso vigila sul sistema sanitario e lo coordina.

Art. 111 Compiti

Il Cantone, in collaborazione con i Comuni, con i Cantoni vicini e con i privati, prende provvedimenti per mantenere e ripristinare la salute, nonché per assistere le persone durevolmente bisognose di cure.

Esso gestisce istituti medici, vigila sulle cliniche private e coordina il settore ospedaliero.

Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con i privati, assicurano alla popolazione cure mediche ambulatorie. I Comuni promuovono le cure a domicilio e le cure mediche locali.

Il Cantone assicura la formazione del personale ospedaliero, partecipa all’insegnamento della medicina e disciplina l’esercizio delle professioni sanitarie.

Il Cantone e i Comuni promuovono la pratica sportiva generale.

6. Ambiente ed energia

Art. 112 Principi della protezione dell’ambiente

Il Cantone e i Comuni perseguono un rapporto durevolmente equilibrato tra, da un lato, le forze naturali e la loro rinnovabilità e, dall’altro, la loro utilizzazione da parte dell’uomo.

Essi proteggono l’uomo e il suo ambiente naturale dagli effetti nocivi o molesti.

Vanno segnatamente preservate incontaminate la terra, l’aria e l’acqua, salvaguardate la bellezza e la peculiarità dei paesaggi, protette la fauna e la flora dando loro spazi vitali sufficienti e limitate le emissioni di rumore.

Il Cantone incentiva l’utilizzazione di tecnologie ecocompatibili.

Art. 113 Acque luride e rifiuti

Il Cantone e i Comuni provvedono affinché le acque luride siano evacuate e i rifiuti eliminati in modo ecocompatibile. Chi ha prodotto le acque luride o i rifiuti assume la sua parte di responsabilità.

I rifiuti devono essere riciclati per quanto possibile e ragionevole.

Art. 114 Approvvigionamento idrico

Il Cantone provvede a sovvenire ai bisogni regionali di approvvigionamento in acqua potabile e industriale. Può affidare questo compito a terzi.

Spetta ai Comuni assicurare l’approvvigionamento idrico sul loro territorio. I Comuni sono in particolare responsabili della distribuzione dell’acqua.

Art. 115 Approvvigionamento energetico

Il Cantone e i Comuni promuovono un approvvigionamento energetico sicuro, ottimale sotto il profilo dell’economia pubblica e rispettoso dell’ambiente, nonché un uso parsimonioso ed economico dell’energia.

Il Cantone elabora un piano concettuale in cui siano ancorati i principi della politica energetica cantonale. Fa in modo che sul territorio cantonale e nelle sue vicinanze non vengano costruite centrali nucleari a fissione, impianti di ritrattamento di combustibile nucleare o depositi di scorie mediamente o altamente radioattive. 82

Il Cantone e i Comuni possono partecipare a impianti di approvvigionamento energetico e, in caso di necessità, costruire e gestire essi stessi impianti del genere.

7. Assetto territoriale e trasporti

Art. 116 Pianificazione del territorio

Il Cantone e i Comuni assicurano un’occupazione razionale del territorio, un’utilizzazione appropriata del suolo e il mantenimento di aree destinate al ristoro.

Il Cantone elabora piani direttori in cui figurino gli obiettivi cantonali o regionali della pianificazione e in cui siano coordinate le misure pianificatorie del Cantone e dei Comuni, nonché piani di dettaglio destinati ad attuare gli obiettivi della pianificazione.

I Comuni elaborano i piani regolatori nei limiti fissati dal piano direttore.

I vantaggi e gli inconvenienti considerevoli risultanti dalla pianificazione sono adeguatamente compensati nei limiti fissati dalla legge.

La superficie globale delle zone destinate all’agricoltura e alla silvicoltura dev’essere salvaguardata.

Art. 117 Partecipazione alla pianificazione

Nell’elaborazione dei piani, il Cantone e i Comuni tengono conto dell’opinione dei gruppi di popolazione interessati.

I piani direttori e i piani di dettaglio sono elaborati in collaborazione con i Comuni, i Cantoni vicini e le regioni estere limitrofe. I Comuni partecipano inoltre alla stesura definitiva.

Art. 118 Cose pubbliche

Il Cantone emana prescrizioni sulle cose pubbliche.

Esso esercita la sovranità sulle acque e sulle strade cantonali.

Il Cantone può prevedere per legge agevolazioni di parcheggio a favore dei veicoli commerciali valide su tutte le strade comunali e cantonali; disciplina la riscossione dei relativi emolumenti. 83

Art. 119 Costruzioni e misurazioni catastali

Il Cantone disciplina le costruzioni, nonché le misurazioni catastali e il catasto.

Esso disciplina altresì le ricomposizioni particellari e le rettifiche di confini.

Art. 120 Trasporti

Il Cantone e i Comuni disciplinano i trasporti e il settore stradale.

Essi provvedono a organizzare i trasporti in modo rispettoso dell’ambiente e quanto possibile favorevole sotto il profilo dell’economia pubblica.

Il Cantone, insieme con i Comuni, promuove i trasporti pubblici.

8. Economia

Art. 121 Obiettivi della politica economica cantonale

Il Cantone, in collaborazione con i Comuni, promuove uno sviluppo equilibrato dell’economia. Si adopera in particolare per preservare una struttura economica diversificata e il pieno impiego.

Le misure promozionali devono tener conto degli interessi delle piccole e medie imprese, dell’agricoltura, dell’assetto territoriale e della protezione dell’ambiente.

Il Cantone impronta agli obiettivi della politica economica e sociale cantonale le sue proprie attività rilevanti sotto il profilo dell’economia pubblica.

Art. 122 Commercio al minuto

Il Cantone e i Comuni promuovono il commercio al minuto decentralizzato. In particolare vanno fissati limiti all’insediamento di nuovi centri commerciali e all’ampliamento di quelli esistenti.

Art. 123 Agricoltura

Il Cantone prende provvedimenti per mantenere un ceto contadino indipendente e sano, nonché un’agricoltura produttiva.

Esso promuove e sostiene in particolare:

  1. la formazione, la consulenza e la sperimentazione agricole;
  2. le aziende familiari e quelle esercitate come attività accessoria;
  3. il mantenimento della proprietà fondiaria rurale;
  4. i miglioramenti delle strutture agricole, le ricomposizioni particellari e le migliorie fondiarie;
  5. la collaborazione su base cooperativa di mutuo aiuto;
  6. la concessione di prestiti e il comparto assicurativo.

Art. 12484 Foreste

Il Cantone provvede alla conservazione delle foreste nella loro estensione e nella loro ripartizione geografica. Assicura che le foreste possano adempiere durevolmente le loro funzioni.

Il Cantone, insieme con i Comuni politici, sostiene la silvicoltura. Essi provvedono affinché l’economia forestale tenga conto del bene comune.

I Comuni politici esercitano la vigilanza sulle foreste nell’ambito della loro sovranità territoriale.

Art. 125 Prescrizioni di polizia economica

Il Cantone e i Comuni emanano prescrizioni volte ad assicurare un esercizio ordinato delle attività economiche.

Art. 126 Diritti di regalìa

Le regalìe del sale e delle miniere, come anche il diritto di disporre della falda freatica appartengono al Cantone; le regalìe della caccia e della pesca, ai Comuni. Rimangono salvi i diritti privati esistenti.

Le regalìe conferiscono il diritto esclusivo di esercitare e sfruttare economicamente l’attività di cui si tratta.

Il Cantone e i Comuni possono esercitare essi stessi questo diritto o delegarlo a terzi.

Art. 127 Banca cantonale

Il Cantone gestisce una banca cantonale che ha segnatamente lo scopo di fornire capitali e di promuovere lo sviluppo economico e sociale.

Art. 127a85 Porti renani

Il Cantone provvede al mantenimento di impianti portuali sul Reno. La legge determina la zona portuale e la sua utilizzazione.

Art. 128 Assicurazioni

Nei limiti fissati dalla legge, gli edifici, i terreni e le coltivazioni devono essere assicurati contro i danni presso un istituto del Cantone.

Il Cantone può, mediante legge, dichiarare obbligatorie anche altre assicurazioni di cose.

Sezione settima Ordinamento finanziario

Art. 129 Finanze e pianificazione finanziaria

Le finanze devono essere gestite in modo parsimonioso, economico e conforme agli imperativi congiunturali. ... 86

A medio termine il conto economico deve essere equilibrato. 87

Se il capitale proprio è inferiore all’importo indicato nella legge, il disavanzo deve essere eliminato a medio termine. 88

Il Cantone e i Comuni provvedono a una pianificazione finanziaria in sintonia con i compiti pubblici.

Prima della pertinente decisione e, in seguito, periodicamente, ogni compito e ogni spesa vanno esaminati per accertarne la necessità e l’appropriatezza, nonché le conseguenze finanziarie e la sostenibilità.

Art. 130 Introiti

Il Cantone, i Comuni e i consorzi intercomunali riscuotono i tributi necessari all’adempimento dei loro compiti.

Le loro spese sono inoltre coperte mediante:

  1. i redditi patrimoniali;
  2. i contributi e le partecipazioni alle entrate della Confederazione e di altri enti, imprese e istituti pubblici;
  3. altri redditi eventuali;
  4. emissione e assunzione di prestiti.

I consorzi intercomunali non riscuotono imposte.

Art. 131 Imposte cantonali

Il Cantone riscuote:

  1. un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche;
  2. un’imposta sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche;
  3. un’imposta sul plusvalore immobiliare;
  4. tasse di mutazione;
  5. un’imposta sulle successioni e donazioni;
  6. un’imposta di culto presso le persone giuridiche;
  7. una tassa sui veicoli a motore;
  8. 89 una tassa sugli apparecchi automatici da gioco, sulle sale da gioco e sulle case da gioco;
  9. 90 una tassa di soggiorno;
  10. 91 una tassa sul deposito definitivo di rifiuti nelle discariche.

L’introduzione di nuove imposte cantonali esige une modifica della Costituzione. Tale modifica dev’essere sottoposta al Popolo simultaneamente alle disposizioni legali di esecuzione.

Art. 132 Imposte comunali

I Comuni riscuotono:

  1. un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche;
  2. un’imposta sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche.

Essi riscuotono tali imposte secondo il diritto cantonale. Ne stabiliscono l’aliquota nei limiti fissati dalla legge.

Per l’introduzione di altre imposte comunali occorre une base nella legislazione cantonale.

Art. 133 Principi della riscossione delle imposte

Nella strutturazione delle imposte vanno considerati:

  1. i principi della generalità, della solidarietà e della capacità economica dei contribuenti;
  2. la preservazione della volontà di produrre del singolo;
  3. i limiti della garanzia della proprietà e l’onere fiscale globale dei contribuenti;
  4. le incidenze sull’andamento dell’economia e sulle condizioni di concorrenza;
  5. la possibilità dell’evasione fiscale e della diminuzione del gettito fiscale;
  6. la parità di trattamento delle persone giuridiche, indipendentemente dalla loro forma giuridica, fatta salva l’esenzione fiscale prevista dalla legge in casi speciali.

Devono essere favoriti fiscalmente in particolare:

  1. la famiglia, nonché le persone con obblighi di assistenza;
  2. la previdenza individuale, segnatamente la costituzione di un patrimonio adeguato;
  3. l’uso personale dell’abitazione da parte del proprietario.

La sottrazione e la frode fiscali devono essere combattute con sanzioni efficaci.

Art. 133a92 Legge fiscale semplice, facilmente comprensibile e trasparente

La legge fiscale dev’essere semplice, facilmente comprensibile e trasparente. La dichiarazione d’imposta deve poter essere compilata in poco tempo e verificata agevolmente.

Le autorità cantonali si impegnano ai fini della semplificazione del diritto federale ai sensi del capoverso 1.

Art. 134 Perequazione finanziaria e quote fiscali dei Comuni

Il Cantone assicura la perequazione finanziaria.

La perequazione finanziaria è volta a instaurare condizioni equilibrate nel carico fiscale e nelle prestazioni dei Comuni.

Art. 135 Base legale

La legge traccia le grandi linee della gestione finanziaria, della riscossione dei tributi pubblici e della perequazione finanziaria. Stabilisce le quote spettanti ai Comuni sul gettito delle imposte cantonali.

Sezione ottava Stato e Chiese

Art. 136 Chiese e comunità religiose

La Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cattolica cristiana sono riconosciute quali Chiese nazionali.

Esse sono enti ecclesiastici di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

Il Cantone può riconoscere altre comunità religiose. La legge disciplina le condizioni, il contenuto e la procedura di riconoscimento.

Art. 137 Autonomia delle Chiese nazionali

Le Chiese nazionali regolano i loro affari autonomamente, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge.

Gli Statuti ecclesiastici e le loro modifiche richiedono il consenso della maggioranza dei membri delle Chiese che partecipano al voto e l’approvazione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato accorda l’approvazione se lo statuto o la modifica non contraddice né al diritto federale né a quello cantonale.

Art. 138 Appartenenza a una Chiesa nazionale, diritto di voto

Gli abitanti del Cantone appartengono alla Chiesa nazionale della loro confessione se adempiono le condizioni menzionate nello Statuto ecclesiastico.

L’uscita da una Chiesa nazionale può avvenire in ogni tempo mediante dichiarazione scritta.

Il diritto di voto nella Chiesa nazionale e nelle parrocchie è disciplinato dallo Statuto ecclesiastico.

Art. 139 Parrocchie

Le Chiese nazionali si compongono di parrocchie secondo le disposizioni del loro Statuto.

Le parrocchie sono enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

Lo Statuto ecclesiastico determina il ruolo e l’organizzazione delle parrocchie. Disciplina altresì la procedura per la riunione e la divisione di parrocchie.

Art. 140 Finanze

Per poter adempiere i loro compiti, le parrocchie riscuotono dai membri della loro confessione un’imposta di culto secondo le disposizioni della legge e dello Statuto ecclesiastico. Le Chiese nazionali disciplinano la perequazione finanziaria tra le loro parrocchie.

Il prodotto dell’imposta cantonale di culto riscossa presso le persone giuridiche è ripartito tra le Chiese nazionali proporzionalmente al numero dei loro membri.

Il Cantone versa sussidi alle Chiese nazionali nella misura prevista dalla legge.

Art. 141 Giustizia

Le Chiese nazionali istituiscono un’autorità incaricata di pronunciare sui rapporti di diritto litigiosi e sugli atti normativi contestati. Tale autorità può essere adita dai membri delle Chiese e dalle parrocchie.

Le Chiese nazionali possono permettere o prescrivere alle parrocchie d’istituire anche un’autorità giurisdizionale da adire preliminarmente in prima istanza.

Gli atti normativi e le decisioni di ultima istanza delle Chiese nazionali possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo dai membri delle Chiese e dalle parrocchie.

Il Tribunale amministrativo esamina se l’atto o la decisione impugnata è conforme al diritto federale, al diritto cantonale e, per quanto lo Statuto ecclesiastico lo preveda, al diritto della Chiesa nazionale.

Art. 142 Diocesi

La popolazione cattolica romana del Cantone appartiene alla Diocesi di Basilea. I rapporti tra il Cantone e la Diocesi si conformano alle convenzioni concluse dai Cantoni diocesani con la Curia papale.

Sezione nona Revisione della Costituzione

Art. 143 Principi

La Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.

Per quanto le disposizioni qui appresso non prevedano diversamente, le revisioni costituzionali si svolgono nell’ambito della procedura legislativa, conformemente alle disposizioni sui diritti popolari.

Art. 144 Revisione totale

In ogni caso, spetta al Popolo decidere se occorra intraprendere una revisione totale.

La revisione totale è elaborata da una Costituente eletta dal Popolo secondo le disposizioni sull’elezione del Gran Consiglio. Le prescrizioni sulle incompatibilità e sulla durata delle funzioni non sono applicabili.

La Costituzione riveduta totalmente può essere sottoposta al voto nel suo insieme o per singole parti, simultaneamente o per tappe.

Se un progetto è respinto dal Popolo, la Costituente deve elaborarne un secondo. Se anche questo è respinto, la revisione totale è considerata non riuscita.

Art. 145 Revisione parziale

La revisione parziale può concernere una singola disposizione o più disposizioni materialmente connesse.

Se decide una revisione parziale o approva un’iniziativa popolare o comunale che chiede una revisione parziale, il Gran Consiglio può sottoporre questa sua decisione al voto del Popolo.

Sezione decima Disposizioni transitorie

Art. 146 Entrata in vigore

La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio successivo alla sua accettazione in votazione popolare e al conferimento della garanzia da parte dell’Assemblea federale.

Art. 147 Abrogazione del diritto anteriore

La Costituzione del Cantone di Basilea Campagna del 4 aprile 1892 93 è abrogata.

Le disposizioni di contenuto contrario alla presente Costituzione cessano di avere vigore.

Art. 148 Ultrattività parziale del diritto anteriore

Le disposizioni elaborate secondo una procedura non più ammessa dalla presente Costituzione rimangono in vigore.

L’eventuale modifica di tali disposizioni avverrà secondo la procedura prevista dalla presente Costituzione. In particolare, le disposizioni che secondo la presente Costituzione devono essere emanate sotto forma di legge possono essere modificate soltanto in via legislativa.

Art. 149 Emanazione di nuovo diritto

Se dev’essere emanato nuovo diritto, le autorità devono elaborarlo senza indugio.

Art. 150 Referendum facoltativo

Se una domanda di referendum è presentata secondo il diritto anteriore, il termine di referendum è di otto settimane anche se è cominciato a decorrere prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione.

Art. 151 Partecipazione dei Comuni

Sino all’emanazione delle pertinenti disposizioni di legge si applica quanto segue:

  1. le iniziative o le domande di referendum dei Comuni conformemente al § 49 capoverso 1 sono presentate dall’Assemblea comunale o dal Consiglio comunale. Queste decisioni non sottostanno a referendum;
  2. il diritto dei Comuni d’essere sentiti conformemente al § 49 capoverso 3 è esercitato dal Municipio.

Art. 152 Autorità e funzionari

Le autorità e i funzionari rimangono in funzione sino alla fine del periodo amministrativo secondo il diritto anteriore.

Le disposizioni della presente Costituzione si applicano alle elezioni di rinnovo e a quelle complementari.

Le nuove autorità previste dalla presente Costituzione devono essere elette senza indugio.

Art. 153 Giurisdizione costituzionale

Fino all’entrata in vigore di pertinenti disposizioni di legge, alla procedura in materia di giurisdizione costituzionale si applica per analogia la legge sulla giustizia amministrativa e in materia di assicurazioni sociali.

Art. 154 Base costituzionale

Le disposizioni concernenti l’adempimento di compiti pubblici prive di base costituzionale conformemente al § 90 rimangono in vigore fintanto che non saranno modificate.

Art. 15594 Liquidazione patrimoniale concernente il Laufental

Le spese che dovessero risultare per il Cantone di Basilea Campagna dalla liquidazione patrimoniale con il Cantone di Berna concernente il Laufental sono considerate definitivamente accettate.

Art. 15695 Riduzione del periodo amministrativo in seguito al passaggio al modello «pubblico ministero»

Il periodo amministrativo 2010–2014 termina il 31 dicembre 2010 per:

  1. i capi delle prefetture;
  2. il capo dell’Ufficio speciale dei giudici istruttori.

Art. 15796 Periodo amministrativo del Tribunale di procedura in materia penale

Per la presidenza e gli altri membri del Tribunale di procedura in materia penale il periodo amministrativo 2010–2014 termina appena saranno conclusi tutti i procedimenti di ricorso a tenore dell’articolo 453 capoverso 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero. Dopo di che, la Sezione diritto penale del Tribunale cantonale subentrerà al Tribunale di procedura in materia penale, sempre che il diritto federale non preveda un’altra competenza giurisdizionale.

Indice delle materie

I numeri indicano i § e parti di § della Costituzione

Abitazioni di utilità pubblica

  1. – promozione
  2. – dell’accesso alla proprietà per uso personale di 106a
  3. – della costruzione di 106a

Accesso alle informazioni detenute dalle autorità 56

Amministrazione 71 ss

  1. – cantonale 41, 79
  2. – della giustizia 82
  3. – difensore civico 88
  4. – direzione della 47, 76
  5. – incompatibilità 51
  6. – obbiettivi e compiti dell' 73
  7. – organizzazione dell' 76, 81

Amministrazione cantonale 41, 79

Approvazione del Gran Consiglio 46

Arresto

  1. – limite dei diritti fondamentali 15

Associazione

  1. – libertà di 6

Attività

  1. – accessoria 123
  2. – accessoria 79
  3. – amministrativa 76
  4. – artistica 6
  5. – culturale 101
  6. – delle autorità 56
  7. – delle organizzazioni che operano nel settore della costruzione di abitazioni di utilità pubblica 106a
  8. – dello Stato 65, 73
  9. – di enti che operano nel settore della costruzione di abitazioni di utilità pubblica 106a
  10. – economia pubblica 121
  11. – economica 6, 125
  12. – incompatibilità 72
  13. – informazione 56
  14. – normativa 74
  15. – pianificazione 73
  16. – regalìa 126

Autonomia

  1. – delle Chiese nazionali 137
  2. – dei Comuni 45, 47a, 86

Autorità

  1. – alta vigilanza su tutte le 61
  2. – astensione 58
  3. – autonomia delle 45, 47a
  4. – autorità [tab]– collegiale 78[tab]– comunali 45[tab]– comunali infliggenti multe 84[tab]– direttoriale cantonale 71[tab]– incaricata di pronunciare sui rapporti di diritto litigiosi 141[tab]– incaricate del perseguimento penale 84[tab]– legislativa del Cantone 61[tab]– scolastiche 94
  5. – buona fede 4
  6. – cantonali 49a
  7. – collaborazione [tab]– con Stati esteri confinanti 3[tab]– efficace tra le 3[tab]– intercantonale 3[tab]– regionale 3
  8. – conflitti di competenza tra 85
  9. – elezioni comunali 26
  10. – emanazione di nuovo diritto 149
  11. – esercizio del potere dello Stato 2
  12. – incompatibilità 51
  13. – incompatibilità tra parenti 52
  14. – informazione 56
  15. – istruzioni delle autorità 88
  16. – lingua ufficiale 57
  17. – periodo amministrativo cantonale 49a, 53
  18. – petizioni 10
  19. – piani fondamentali concernenti le attività dello Stato 65
  20. – promessa solenne 59
  21. – rapporti dei tribunali con altre autorità 82
  22. – relazioni con le autorità [tab]– degli altri Cantoni 77[tab]– della Confederazione 77
  23. – responsabilità dei membri delle 60
  24. – richieste alle 10
  25. – rieleggibilità 26
  26. – scadenza del mandato 26
  27. – segreto del difensore civico 89
  28. – Statuto del Cantone 1
  29. – suprema autorità esecutiva [tab]– cantonale 71[tab]– del comune politico 47
  30. – vincolattività [tab]– del diritto 4[tab]– della legge 4
  31. – votazioni 32

Basilea-Campagna

  1. – Cantone sovrano della Confederazione Svizzera 1
  2. – capitale del Cantone di 40
  3. – diritto di voto 21
  4. – elezione popolare alle urne dei deputati del Cantone al Consiglio [tab]– degli Stati 24[tab]– nazionale 24
  5. – liquidazione patrimoniale concernente il Laufental 155
  6. – territorio cantonale 39

Bilancio

  1. – allestimento del bilancio annuo di previsione 66
  2. – delibera sul 66
  3. – di previsione 66

Cancelleria dello Stato 79

Cantone

  1. – agricoltura 123
  2. – ambiente ed energia 112ss
  3. – appartenenza a una Chiesa nazionale 138
  4. – approvvigionamento [tab]– idrico 113[tab]– energetico 114
  5. – assicurazioni 128
  6. – assistenza sociale 103
  7. – autorità legislativa del 61
  8. – banca cantonale 127
  9. – catastali [tab]– costruzioni 119[tab]– misurazioni 119
  10. – cittadinanza 18
  11. – collaborazione [tab]– con Stati esteri confinanti 3[tab]– del Cantone con i Comuni nell’adempimento dei compiti pubblici 91[tab]– intercantonale 3[tab]– regionale 3
  12. – commercio al minuto 122
  13. – compiti [tab]– delegati dal 44[tab]– sanitari 110, 111
  14. – conservazione delle foreste 124
  15. – controversie tra Cantone e Comuni 86
  16. – cose pubbliche 118
  17. – delega di compiti ai consorzi intercomunali 47a
  18. – diocesi di Basilea 142
  19. – diritti di regalìa 126
  20. – diritto [tab]– al lavoro 17[tab]– all’alloggio 17[tab]– alla formazione 17[tab]– contenuto del 22[tab]– di voto 21[tab]– esercizio del 23
  21. – disabili 105
  22. – distretti e circondari del 41 ss
  23. – domicilio politico nel 21
  24. – doveri individuali 20
  25. – educazione degli adulti 97
  26. – elezione [tab]– degli organi del 25[tab]– dei giudici di pace 25[tab]– dei tribunali circondariali civili 25[tab]– del Consiglio di Stato 25[tab]– del Gran Consiglio 25[tab]– di deputati del 24
  27. – finanze e pianificazione finanziaria 129
  28. – formazione [tab]– continua 97[tab]– professionale 97
  29. – garanzia [tab]– dei mezzi di esistenza 16[tab]– della sicurezza sociale 16
  30. – giurisdizione costituzionale 86
  31. – imposte cantonali 131
  32. – impugnazione dei lodi 83
  33. – integrazione sociale dei minorenni disabili 95
  34. – lavoro 104
  35. – lingua ufficiale 57
  36. – nomadi 109
  37. – partecipazione del Cantone a [tab]– consorzi intercomunali 80[tab]– istituzioni– a economia mista 80– pubbliche 80
  38. – partecipazione nel Cantone 49
  39. – partiti e organizzazioni politiche 35
  40. – pensioni versate dal 67
  41. – perequazione finanziaria 134
  42. – pianificazione del territorio 116
  43. – pigioni agevolate 106
  44. – politica economica cantonale 121
  45. – porti renani 127a
  46. – pratica sportiva 111
  47. – prescrizioni di polizia economica 125
  48. – prevenzione delle catastrofi 93
  49. – promozione [tab]– dell’accesso alla proprietà– dell’abitazione 106a– privata per uso personale 6[tab]– della collaborazione intercomunale 48[tab]– della conoscenza del diritto 9[tab]– della parità dei sessi 8
  50. – protezione [tab]– della famiglia 107[tab]– della condizione genitoriale 107 d[tab]– della maternità 107
  51. – pubblici dipendenti del 49a
  52. – rappresentanza del 77
  53. – responsabilità 13, 60
  54. – responsabilità dei [tab]– membri delle autorità nei confronti del Cantone 60[tab]– pubblici dipendenti nei confronti del Cantone 60
  55. – ricerca scientifica 98
  56. – riconoscimento di altre comunità religiose 136
  57. – riqualificazione professionale 104
  58. – risarcimento dei danni 13
  59. – riscossione di tributi 130
  60. – scuole [tab]– non statali, vigilanza del 99[tab]– pubbliche 95[tab]– specializzate 9[tab]– universitarie 98
  61. – settore scolastico 96
  62. – sicurezza pubblica 92
  63. – Stato sovrano nella Confederazione ingresso, 1
  64. – statuto del 1
  65. – stranieri [tab]– benessere degli 108[tab]– integrazione degli 108
  66. – struttura del 39 ss [tab]– capitale del 40[tab]– distretti– amministrativi del 41– territorio del 39
  67. – suprema autorità esecutiva del 71
  68. – trasporti 120
  69. – ufficio di conciliazione per le controversie in materia di locazione 106
  70. – Università di Basilea 98
  71. – versamento di sussidi a Chiese nazionali 140
  72. – vigilanza [tab]– sui tribunali del 87[tab]– sul settore scolastico 94

Capitale

  1. – del Cantone 40
  2. – imposta sul 131, 132

Chiesa (e) 136ss

  1. – appartenenza a una Chiesa nazionale 138
  2. – autonomia delle Chiese nazionali 137
  3. – chiesa [tab]– cattolica– cristiana 136– romana 136[tab]– evangelica riformata 136
  4. – Chiese nazionali 136, 140
  5. – comunità religiose 136
  6. – diritto di voto nella Chiesa nazionale 138
  7. – giustizia 141
  8. – parrocchie 139
  9. – perequazione finanziaria tra le loro parrocchie 140
  10. – riconoscimento quali Chiese nazionali 136
  11. – sussidi 140

Circondario

  1. – elettorale 43
  2. – giudiziario civile 42

Cittadinanza

  1. – acquisto e perdita della 18
  2. – conferimento [tab]– cantonale agli stranieri 67[tab]– cantonale agli Svizzeri 77[tab]– della 44
  3. – competenze del Gran Consiglio 67
  4. – cittadinanza svizzera 21, 23

Commissione (i) 69 ss

  1. – commissione comunale 26 [tab]– elezione della 26
  2. – commissioni del Gran Consiglio 60 [tab]– responsabilità dei commissari delle 60
  3. – istituzione di commissioni 64, 69

Compiti pubblici 90 ss

  1. – altri enti che svolgono compiti pubblici 80
  2. – base costituzionale 154
  3. – collaborazione di Cantone e Comuni nell’adempimento dei 91
  4. – pianificazione finanziaria 129
  5. – vigilanza del Consiglio di Stato su altri enti che svolgono compiti pubblici 76

Comune (i) 44 ss

  1. – integrazione [tab]– professionale dei disabili 105[tab]– sociale dei disabili 105
  2. – acque luride 113
  3. – agevolazioni in materia di pigioni 106
  4. – aggregazione dei 46
  5. – approvvigionamento [tab]– energetico 115[tab]– idrico 114
  6. – assistenza sociale 103
  7. – autonomia del 45, 47a
  8. – cittadinanza 18
  9. – collaborazione 91
  10. – collaborazione intercomunale 48
  11. – commercio al minuto 122
  12. – compiti 44, 111
  13. – Comuni [tab]– patriziali 44, 46[tab]– politici 44
  14. – controversie tra [tab]– Cantone e Comuni in materia di competenze 86[tab]– Comuni in materia di competenze 86
  15. – cultura 101
  16. – del diritto di voto [tab]– contenuto del 22[tab]– esercizio del 23
  17. – delegare compiti amministrativi 80
  18. – difensore civico 88
  19. – diritti di regalìa 126
  20. – diritto [tab]– al lavoro 17[tab]– all’alloggio 17[tab]– alla formazione 17
  21. – diritto di voto nei Comuni patriziali 21
  22. – divisione del 46
  23. – doveri individuali 20
  24. – elezioni [tab]– comunali 26[tab]– del Consiglio comunale 26[tab]– del Municipio del sindaco 26[tab]– della Commissione comunale 26
  25. – enti responsabili delle scuole 96
  26. – finanze e pianificazione finanziaria 129
  27. – fusione di Comune patriziale e Comune politico 46
  28. – giurisdizione costituzionale 86
  29. – imposte comunali 132
  30. – integrazione sociale 95
  31. – lingua ufficiale 57
  32. – mezzi di esistenza 16
  33. – modifiche dei confini dei 46
  34. – multe inflitte da autorità comunali 84
  35. – nomadi 109
  36. – organizzazione comunale [tab]– ordinaria 47[tab]– straordinaria 47
  37. – organizzazione del Comuni politici 47
  38. – parità dei sessi 8
  39. – partecipazione [tab]– alla pianificazione 117[tab]– dei Comuni 151[tab]– nel Cantone 49
  40. – pianificazione del territorio 116
  41. – politica economica cantonale 121
  42. – prescrizioni di polizia economica 125
  43. – prevenzione della disoccupazione 104
  44. – promozione [tab]– d’educazione degli adulti 97[tab]– della creazione artistica e scientifica 101
  45. – promozione della pratica sportiva 111
  46. – promozione [tab]– dell’accesso alla proprietà privata per uso personale 6[tab]– della conoscenza del diritto 9
  47. – protezione [tab]– della condizione genitoriale 107[tab]– della famiglia 107[tab]– della maternità 107
  48. – protezione [tab]– del paesaggio 102[tab]– della natura 102
  49. – quote fiscali dei 134
  50. – regolamento comunale 26, 27, 31, 47
  51. – responsabilità 13
  52. – responsabilità dei [tab]– membri delle autorità nei confronti dei Comuni 60[tab]– pubblici dipendenti nei confronti dei Comuni 60
  53. – rettifiche di confine tra 46
  54. – rifiuti 113
  55. – risarcimento dei danni 13
  56. – riscossione di [tab]– tributi 130[tab]– imposte comunali 132
  57. – sicurezza [tab]– pubblica 92[tab]– sociale 16
  58. – silvicoltura 124
  59. – Statuto di 44
  60. – stranieri [tab]– benessere degli 108[tab]– integrazione degli 108
  61. – trasporti 120
  62. – vigilanza sui 45

Comunità religiose

  1. – altre 136
  2. – Chiese nazionali 136

Consiglio di Stato 71 ss

  1. – accordi amministrativi 77
  2. – amministrazione cantonale 76
  3. – attività normativa del 74
  4. – autorità collegiale 78
  5. – Cancelleria dello Stato 79
  6. – condizioni di eleggibilità al 50
  7. – conferimento della cittadinanza cantonale agli Svizzeri 77
  8. – consultazione 34
  9. – creazione di consorzi 48
  10. – decisioni [tab]– definitive in materia di spese 36[tab]– finanziarie 75
  11. – dipartimenti 79
  12. – direzione ed amministrazione 76
  13. – diritto d'essere sentiti tempestivamente 49
  14. – elezione [tab]– del 25[tab]– del presidente del 67[tab]– del vicepresidente del 67
  15. – giurisdizione costituzionale 86
  16. – incompatibilità 51 [tab]– dei membri del 72
  17. – nomine 77
  18. – obiettivi e principali compiti annui [tab]– del governo 73[tab]– dell’amministrazione 73
  19. – ordine e sicurezza pubblici 77
  20. – organizzazione del 81
  21. – pianificazione dell'operato dello Stato 73
  22. – programma annuale del 65
  23. – rapporti [tab]– annuali del 67[tab]– con il 70
  24. – rappresentazione del Cantone 77
  25. – relazioni con le autorità [tab]– della Confederazione 77[tab]– degli altri Cantoni 77
  26. – rettifiche di confine 46
  27. – ricorsi amministrativi 76
  28. – sede del 40
  29. – statuto del 71
  30. – trattati 64
  31. – vigilanza [tab]– del 76, 80[tab]– sui Comuni 45

Consorzi

  1. – adempimento dei compiti 48
  2. – collaborazione 48
  3. – intercomunali 47a, 80, 130
  4. – riscossione di [tab]– imposte 130[tab]– tributi 130

Conto annuale 66, 75

Convenzioni

  1. – collaborazione [tab]– intercantonale 3[tab]– regionale 3
  2. – Curia papale 142
  3. – Diocesi 142

Corpo elettorale 22

Cose pubbliche 118

Costituente

  1. – elezione della 144
  2. – revisione totale della costituzione 144

Costituzione

  1. – assunzione di nuovi compiti cantonali 90
  2. – attività amministrativa 76
  3. – autonomia [tab]– comunale 45, 47a[tab]– delle Chiese nazionali 137
  4. – autorità e funzionari 152
  5. – Costituzione [tab]– del Cantone di BL del 4 aprile 1892 147[tab]– federale 67
  6. – doveri individuali sanciti dalla 8
  7. – esercizio dei diritti di partecipazione conferiti dalla Costituzione federale 67
  8. – iniziativa per la revisione totale della 28
  9. – introduzione di nuove imposte 131
  10. – modifiche costituzionali 30
  11. – organizzazione comunale 47
  12. – promessa solenne 59
  13. – referendum facoltativo 150
  14. – revisione della 143 ss [tab]– revisione– totale 144– parziale 145
  15. – trattati richiedente modifiche della 64
  16. – vincolattività [tab]– al diritto 4[tab]– alla legge 4
  17. – votazioni [tab]– obbligatorie 30[tab]– facoltative 31

Danno/i

  1. – assicurazioni 128
  2. – danni causati [tab]– illecitamente dai organi di– Cantone 13– Comuni 13[tab]– lecitamente dai organi di– Cantone 13– Comuni 13
  3. – responsabilità e risarcimento dei danni 13

Dichiarazione d’imposta 133 a

Dignità umana

  1. – inammissibilità di [tab]– altri trattamenti contrari alla 15[tab]– tortura 15
  2. – inviolabilità della 5

Diritto (i) ingresso

  1. – attività amministrativa 76
  2. – attuazione dei diritti fondamentali 14
  3. – aventi diritto di voto 2, 73, 79
  4. – contenuto ed esercizio dei diritti popolari 38
  5. – contratto di diritto pubblico 49a
  6. – codice di diritto processuale penale svizzero 157
  7. – diritti [tab]– costituzionali 86[tab]– di– partecipazione 48, 67– regalia 126[tab]– patrimoniali 6[tab]– popolari 8, 21 ss, 86, 143– di voto 21, 22, 23– iniziativa popolare 28 ss– votazioni– obbligatorie 30– facoltative 31[tab]– sociali 16 ss– diritto– al lavoro 17– all’alloggio 17– alla formazione 17– garanzia– dei mezzi di esistenza 16– della sicurezza sociale 16
  8. – diritti fondamentali 6 ss, 86 [tab]– diritto– al libero esercizio di– un’attività economica 6– una professione 6– al matrimonio 6– all’integrità– fisica 6– psichica 6– alla famiglia 6– alla libera scelta 6– alla vita 6[tab]– libertà– d’informazione 6– dell’attività artistica 6– dell’insegnamento scientifico 6– della ricerca 6– di associazione 6– di coscienza 6– di credo 6– di domicilio 6– di opinione 6– di manifestazione 6– di movimento 6– di riunione 6– di stampa 6[tab]– proprietà 6[tab]– protezione– del domicilio 6– del segreto epistolare 6– dall’abuso dei dati 6– della sfera privata 6– delle telecomunicazioni 6
  9. – diritto [tab]– al risarcimento dei danni in caso di responsabilità 13[tab]– alla naturalizzazione 19[tab]– anteriore 147, 148[tab]– cantonale 132[tab]– costituzionale cantonale 76[tab]– di consultare gli altri atti ufficiali 55, 89[tab]– di voto 50, 138[tab]– federale 86, 90, 104, 137, 141– semplificazione del 133a[tab]– pubblico 136, 139[tab]– privato 80[tab]– vigente 89
  10. – enti autonomi di diritto pubblico 44
  11. – esercizio dei diritti popolari 47
  12. – garanzia dei diritti popolari 36 ss
  13. – limite dei diritti fondamentali 15
  14. – parità dei 8
  15. – tutela giurisdizionale, diritto alla 9
  16. – vincolattività [tab]– al diritto 4[tab]– alla legge 4
  17. – violazione del diritto di voto 37

Durata

  1. – durata della carica di deputato al Consiglio [tab]– degli Stati 24[tab]– nazionale 24
  2. – presidente del Gran Consiglio 68
  3. – vicepresidenti del Gran Consiglio 68

Eleggibilità

  1. – condizioni di 50

Elezioni e nomina

  1. – altre competenze del Consiglio di Stato 77
  2. – circondari elettorali 43
  3. – controllo giudiziario 37
  4. – diritto di voto 22
  5. – elezioni popolari 24 ss [tab]– in organi– del Cantone e dei distretti 25– federali 24
  6. – Consiglio di Stato 25
  7. – giudici di pace 25
  8. – Gran Consiglio 25
  9. – tribunali circondariali civili 25 [tab]– comunali 26– Consiglio comunale 26– Commissione comunale 26– Municipio 26– sindaco 26
  10. – espressione in modo affidabile e inalterato volontà del corpo elettorale 22
  11. – membri straordinari dei tribunali 87
  12. – partecipare alle elezioni 22
  13. – revisione totale 144
  14. – segreto del voto 23
  15. – sistema [tab]– maggioritario 27[tab]– proporzionale 27

Equivalenza fiscale 47 a

Espropriazione

  1. – piena indennità in caso di [tab]– espropriazione 13[tab]– importante restrizione della proprietà è dovuta 13

Fanciulli

  1. – misure compensative 100

Firme

  1. – firmare iniziative 22
  2. – iniziativa generica 28

Giudice/i

  1. – elezione popolare dei giudici di pace 25
  2. – giudice dei provvedimenti coercitivi 84, 85
  3. – giurisdizione civile 83
  4. – incompatibilità 51
  5. – pregiudicazione dei diritti fondamentali 14
  6. – Ufficio speciale dei giudici istruttori 156

Garanzia

  1. – garanzia dei [tab]– diritti popolari 36 ss[tab]– mezzi di esistenza e sicurezza sociale 16
  2. – garanzia della proprietà 133

Gran Consiglio 61 ss

  1. – aggregazione comunali 46 [tab]– divisione dei Comuni politici 46[tab]– modifiche dei confini comunali 46
  2. – altre competenze del 67
  3. – amministrazione cantonale 74
  4. – attività normativa 74
  5. – capitale 40
  6. – commissioni 69
  7. – condizioni di assunzione 50 [tab]– eleggibilità 50
  8. – consultazione 34
  9. – controllo giudiziario 37
  10. – costituzione 68
  11. – decisioni finanziarie 66
  12. – delega di attribuzioni 36
  13. – elezione popolare del 25, 27
  14. – giurisdizione costituzionale 86
  15. – gruppi parlamentari 69
  16. – incompatibilità 51 [tab]– incompatibilità tra parenti 52
  17. – indipendenza dei membri del 62
  18. – iniziativa 28, 29
  19. – legislazione 63
  20. – limitazione dei mandati 54
  21. – organizzazione e procedura [tab]– del 70[tab]– dei tribunali 87
  22. – partecipazione nel Cantone 49
  23. – pianificazione 65, 73
  24. – procedura elettorale del 27
  25. – pubblicità dei dibattiti del 55
  26. – rapporto del difensore al 89
  27. – responsabilità dei membri del 60
  28. – rettifiche di confine cantonale 39
  29. – revisione della Costituzione [tab]– parziale 145[tab]– totale 144
  30. – statuto del 61
  31. – trattati 64
  32. – votazioni [tab]– facoltative 31[tab]– obbligatorie 30

Grazia

  1. – competenza del Gran Consiglio 67

Imposte

  1. – consorzi intercomunali 130
  2. – gettito delle imposte cantonali 135
  3. – imposta di culto 140
  4. – imposte cantonali 131, 135 [tab]– imposta di culto presso 131[tab]– imposta– sul capitale delle persone giuridiche 131– sugli utili delle persone giuridiche 131[tab]– imposta sul plusvalore immobiliare 131[tab]– imposta– sul reddito delle persone fisiche 131– sulla sostanza delle persone fisiche 131[tab]– imposta sulle– donazioni 131– successioni 131[tab]– tassa sugli– apparecchi automatici da gioco 131– sulle case da gioco 131– sulle sale da gioco 131[tab]– tassa sui veicoli a motore 131[tab]– tasse di mutazione 131
  5. – imposte comunali 132 [tab]– imposta– sugli utili delle persone giuridiche 132– sul capitale delle persone giuridiche 132– sul reddito– delle persone fisiche 132– sulla sostanza delle persone fisiche 132[tab]– riscossione di 132
  6. – principi della riscossione delle 133
  7. – nuove imposte [tab]– cantonali 131[tab]– comunali 132
  8. – riscossione delle imposte 133
  9. – imposta di culto 140

Indennità

  1. – a titolo di riparazione morale 13
  2. – espropriazione o d’importante restrizione della proprietà 13

Incompatibilità 51, 72

  1. – del difensore civico 88
  2. – tra parenti 52
  3. – revisione totale 144

Informazioni

  1. – informazioni [tab]– giuridiche 9[tab]– necessarie 89

Iniziativa

  1. – controprogetto 29
  2. – dichiarazione di non validità 29
  3. – impugnabilità del mancato rispetto di iniziative popolari da parte del Gran Consiglio 37
  4. – iniziativa popolare 28 ss [tab]– deposito delle firme 28[tab]– elaborata 28, 30[tab]– generica 28, 29, 30[tab]– procedura 29
  5. – lanciare e firmare iniziative popolari 22
  6. – per la revisione totale della Costituzione 28
  7. – votazioni su un’iniziativa con controprogetto 33
  8. – iniziativa [tab]– popolare 145[tab]– comunale 145

Irretroattività 11

Istruzione

  1. – enti responsabili delle scuole 96
  2. – gratuità dell’istruzione nelle scuole pubbliche 95
  3. – integrazione sociale dei minorenni disabili 95

Istruzioni

  1. – indipendenza 62
  2. – indipendenza del difensore civico 88

Interesse privato

  1. – protezione dell’ 56

Interesse pubblico

  1. – agire della autorità 4
  2. – diritti fondamentali delle persone che si trovano in uno speciale rapporto di dipendenza nei confronti dello Stato 15
  3. – limitazione dei diritti fondamentali 15
  4. – protezione dell’ 56

Legge fiscale

  1. – facilità di comprensibile della 133a
  2. – semplicità della 133a
  3. – trasparenza della 133a

Libertà

  1. – diritti di [tab]– libertà 6[tab]– protezione dei 6
  2. – diritto in caso di privazione della libertà di movimento 9
  3. – esame della privazione della 9
  4. – libertà [tab]– d’azione 45[tab]– d’informazione 6[tab]– dell’attività artistica 6[tab]– dell’insegnamento scientifico 6[tab]– della ricerca 6[tab]– di associazione 6[tab]– di coscienza 6, 95[tab]– di credo 6, 95[tab]– di domicilio 6[tab]– di manifestazione 6[tab]– di movimento 6[tab]– di opinione 6[tab]– di riunione 6[tab]– di stampa 6
  5. – limitazione grave e ingiustificata della sua libertà personale 13

Maggioritario

  1. – sistema maggioritario 27

Municipio

  1. – elezioni comunali 26
  2. – elezioni del 26
  3. – partecipazione dei Comuni 151
  4. – suprema autorità esecutiva dirigente l’amministrazione 47

Naturalizzazione

  1. – diritto alla 19
  2. – naturalizzazione agevolata 19

Nomine

  1. – Consiglio di Stato 77

Ordine pubblico

  1. – attività normativa 74
  2. – garanzia dell’ 92
  3. – tutela dell’ 77

Organizzazione/i 44

  1. – circondari elettorali 43
  2. – Comuni 44, 47
  3. – dei Tribunali 87
  4. – del Consiglio di Stato 81
  5. – del Gran Consiglio 70
  6. – dell’amministrazione 76
  7. – delle parrocchie 139
  8. – di una votazione popolare facoltativa 49
  9. – organizzazioni [tab]– che operano nel settore della costruzione di abitazioni di utilità pubblica 106a[tab]– di aiuto agli invalidi 105[tab]– intercantonali 80[tab]– intercomunali 80[tab]– interessate 34[tab]– organizzazioni private 103, 108[tab]– organizzazioni private 107[tab]– politiche 35

Pace

  1. – elezioni del giudice di 25
  2. – giurisdizione civile 83

Parcheggio agevolato 118 3

Parità

  1. – dei sessi 8
  2. – di trattamento [tab]– delle persone giuridiche 133[tab]– tra proprietari d’immobili, inquilini e affittuari 106a

Periodo amministrativo 49 a , 53

  1. – Consiglio di Stato [tab]– presidente 67[tab]– vicepresidente 67
  2. – altri membri dei tribunali cantonali 67
  3. – cancelliere dello Stato 67
  4. – difensore civico 67
  5. – presidente 67
  6. – vicepresidente 67

Perequazione finanziaria 134

  1. – base legale 135
  2. – tra le loro parrocchie 140

Petizione

  1. – diritto di 10

Piano dei compiti e delle finanze 66, 73, 75

Popolo ingresso

  1. – decisioni finanziarie; competenza del 66
  2. – delega inammissibile di attribuzioni del 37
  3. – elezioni [tab]– dei distretti 25[tab]– del Cantone 25[tab]– comunali 26[tab]– in organi federali 24
  4. – formazione dell’opinione e della volontà del 35
  5. – imposte cantonali 131
  6. – iniziative 29
  7. – modifica costituzionale sottoposta al 90, 131
  8. – potere dello Stato 2
  9. – revisione [tab]– totale della Costituzione 144[tab]– parziale della Costituzione 145
  10. – votazioni [tab]– facoltative 51[tab]– obbligatorie 30

Progetto elaborato

  1. – iniziativa elaborata 28

Proposta generica

  1. – iniziativa generica 28, 29, 30

Proporzionale

  1. – finanze delle parrocchie 140
  2. – sistema proporzionale 27

Proprietà

  1. – piena indennità in caso di [tab]– d’importante restrizione della 13[tab]– espropriazione 13
  2. – promozione dell’accesso alla 106a
  3. – protezione della 6

Protezione

  1. – protezione [tab]– dall’abuso dei dati 6[tab]– dei lavoratori 104[tab]– del domicilio 6[tab]– del paesaggio 102[tab]– del segreto epistolare 6[tab]– dell’ambiente 112, 121[tab]– della natura 102[tab]– della sfera privata 6[tab]– delle telecomunicazioni 6

Pubblicità

  1. – dei dibattiti del Gran Consiglio 55
  2. – delle udienze dei tribunali sono pubblici 55
  3. – accezioni legali alla 55

Referendum

  1. – domande di referendum [tab]– dei Comuni 151[tab]– popolari 49
  2. – firma di domande di referendum 22
  3. – referendum [tab]– facoltativo 31, 150[tab]– obbligatorio 31
  4. – trattati sottostanti a referendum 64

Regime transitorio 146 ss

Responsabilità

  1. – dei Comuni per danni causati illecitamente dai loro organi 13
  2. – dei membri delle autorità nei confronti [tab]– dei Comuni 60[tab]– del Cantone 60
  3. – dei pubblici dipendenti nei confronti [tab]– dei Comuni 60[tab]– del Cantone 60
  4. – del Cantone per danni causati illecitamente dai loro organi 13
  5. – del produttore di [tab]– acque luride 113[tab]– rifiuti 113

Retroattività atti normativi 11

Revisione della Costituzione 143 ss

Ripartizione dei compiti 47 a

Scuola (e)

  1. – educazione corrispondente alle [tab]– attitudini degli allievi 94[tab]– inclinazioni degli allievi 94
  2. – enti responsabili delle 96
  3. – formazione corrispondente alle [tab]– attitudini degli allievi 94[tab]– inclinazioni degli allievi 94
  4. – frequentazione obbligatoria della 95
  5. – gratuità dell’istruzione nelle scuole pubbliche 95
  6. – istituti d’insegnamento intercantonali 96
  7. – misure compensative 100
  8. – scuole [tab]– specializzate 98[tab]– universitarie 98
  9. – scuole [tab]– non statali 99– sostegno delle 99– vigilanza 99[tab]– svizzere specializzate 98[tab]– universitarie svizzere 98

Sede

  1. – del Consiglio di Stato 40
  2. – del Gran Consiglio 40
  3. – del Tribunale cantonale 40

Sesso

  1. – parità dei sessi 8
  2. – pregiudizi a causa del sesso 7
  3. – privilegi a causa del sesso 7

Sistema

  1. – maggioritario 27
  2. – proporzionale 27
  3. – sanitario 110
  4. – scolastico 94

Spese

  1. – vincolate 75

Stato 136 ss

  1. – approvazione dei conti dello 66
  2. – attività dello 65
  3. – Cancelleria dello 79
  4. – dignità umana 5
  5. – elezione del cancelliere dello 67
  6. – forma democratica dello 2
  7. – potere dello 2
  8. – prevenzione delle catastrofi 93
  9. – protezione dei diritti di libertà 6
  10. – sostegno dello Stato centrale 1
  11. – speciale rapporto di dipendenza nei confronti dello 15
  12. – stato sovrano nella Confederazione ingresso

Sussidiarietà 47 a

Tassa di soggiorno 131

Termine

  1. – diritti fondamentali 9, 10
  2. – iniziativa popolare 28, 29
  3. – ordinamento finanziario 129

Territorio

  1. – approvvigionamento [tab]– energetico 115[tab]– idrico 114
  2. – garanzia dalla Confederazione Svizzera 39
  3. – modifiche del 39
  4. – pianificazione del 116
  5. – territorio cantonale 39

Tribunale (i) 82 ss

  1. – approvazione dei rapporti annuali dei tribunali cantonali 67
  2. – atti normativi di ultima istanza delle Chiese nazionali 141
  3. – condizioni di [tab]– assunzione 50[tab]– eleggibilità 50
  4. – conflitti di competenza 67
  5. – decisioni di ultima istanza delle Chiese nazionali 141
  6. – elezione [tab]– degli altri membri dei tribunali cantonali 76[tab]– del presidente 76[tab]– del vicepresidente 76
  7. – esamine della privazione della libertà 9
  8. – giurisdizione amministrativa 85 [tab]– il giudice dei provvedimenti coercitivi 85[tab]– Tribunale cantonale 85[tab]– Tribunale fiscale e delle espropriazioni 85
  9. – giurisdizione civile 83 [tab]– Tribunale cantonale 83[tab]– tribunali circondariali civili 83[tab]– tribunali speciali 83[tab]– impugnazione di lodi 83
  10. – giurisdizione costituzionale 86 [tab]– Tribunale cantonale 86
  11. – giustizia penale 84 [tab]– Tribunale cantonale 84[tab]– Tribunale dei minorenni 84[tab]– Tribunale penale 84
  12. – incompatibilità 51 [tab]– cancellieri dei tribunali 51
  13. – indipendenza dei 82
  14. – organizzazione e procedura dei [tab]– tribunali 87[tab]– tribunali supremi 70
  15. – pubblicità delle udienze dei 55 [tab]– eccezione legali alla 55
  16. – rappresenta dei tribunali 82
  17. – sede del Tribunale cantonale 40
  18. – tribunali circondariali civili 25
  19. – tutela giurisdizionale 9

Uguaglianza

  1. – uguaglianza giuridica 7

Valore locativo 106 a

Vigilanza

  1. – alta vigilanza su [tab]– tutte le autorità 61[tab]– tutti gli organi che eseguono compiti cantonali 61
  2. – sul settore [tab]– della formazione professionale 97[tab]– scolastico 94
  3. – sulle foreste 124
  4. – sulle scuole non statali 99
  5. – vigilanza da parte del [tab]– Consiglio di Stato 80[tab]– Consiglio di Stato– sugli altri enti che svolgono compiti pubblici 76– sui Comuni 45[tab]– Gran Consiglio 80
  6. – vigilanza del Tribunale cantonale sui tribunali del Cantone 87

Vita

  1. – garanzia del diritto alla 6
  2. – mezzi necessari per condurre una vita degna dell’uomo 16
  3. – promuovono la vita culturale 44
  4. – vita culturale 17

Votazioni

  1. – circondari elettorali 43
  2. – diritto di voto 22
  3. – impugnazioni 37
  4. – modifiche dei confini dei Comuni 46
  5. – segreto del voto 23
  6. – territorio cantonale 39
  7. – votazione popolare 12, 34, 63
  8. – votazione popolare facoltativa 49
  9. – votazioni popolari 30 ss [tab]– facoltative 31, 63[tab]– obbligatorie 30[tab]– speciali 32
  10. – votazioni su più oggetti 33

Voto

  1. – autonomia delle Chiese nazionali 137
  2. – aventi diritto di 2, 34, 37, 48, 73, 79
  3. – condizioni di [tab]– assunzione 50[tab]– eleggibilità 50
  4. – controllo giudiziario 37
  5. – diritto di 21
  6. – diritto di voto nella Chiesa nazionale 138
  7. – funzioni amministrative 79
  8. – informazione equilibrata 34
  9. – iniziativa popolare 28
  10. – maggioranza dei voti validi 33
  11. – pianificazione 73
  12. – violazione del diritto di 37
  13. – voto [tab]– facoltative 31[tab]– intero 1[tab]– obbligatorio 30